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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2347/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Praia a Mare, Via F. Turati n. 16,
presso lo studio dell'Avv. Alfonso Guaragna - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/26, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale, Carmela Filice e Giulia Renzetti - resistente
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) nel merito, annullare gli avvisi di addebito emessi su
ruoli formati dall' - Sede di Cosenza n. 33420220000063554000 del 24.01.2022 di € CP_1
74,00 (periodo 072018) e n. 33420220000061736000 del 22.01.2022 di € 892,61 (periodo
072019), entrambi notificati a mezzo PEC in data 25.02.2022, per essere stati gli stessi
adottati illegittimamente in mancanza di titolo e in difetto di atti prodromici nonché in
carenza di requisiti essenziali e dei presupposti legali e per essere la relativa pretesa
1 illegittima, indimostrata e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per
non essere la ricorrente società incorsa in alcuna violazione contributiva;
3) in via
subordinata, dichiarare la illegittimità e giuridica nullità e, dunque, l'inefficacia degli
opposti avvisi di addebito per l'eccepita decadenza di cui all'art. 17 del D.P.R. CP_1
29.09.1973 n. 602, siccome modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 26.02.1999 n.46; 4) con
vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… nel merito rigettare l'opposizione proposta poiché
inammissibile e/o infondata per le causali in narrativa. Con condanna di parte ricorrente al
pagamento degli importi risultanti dagli avvisi di addebito opposti, o della somma maggiore
o minore di giustizia che risulterà in corso di causa, con sanzioni e accessori di legge. Con
vittoria di spese e competenze e salvo ogni altro diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente, titolare di stabilimento balneare, ha agito in giudizio - prima innanzi al
Tribunale di Paola, con successiva riassunzione innanzi al Tribunale di Cosenza a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice inizialmente adito - in opposizione agli avvisi di addebito nn. 3342022000063554000 e 3342022000061736000. Ha sostenuto l'inesistenza del credito, fondato sulle risultanze del verbale di accertamento n. 2019010810DDL per le posizioni dei lavoratori , e e Persona_1 Parte_2 Persona_2
l'intervenuta decadenza per l'iscrizione a ruolo, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 16.2024 è stata rigetta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare i principi per cui al verbale ispettivo non può riconoscersi la fede privilegiata riguardo alle dichiarazioni ricevute, atteso che tale fede privilegiata, ex art. 2700
c.c., va attribuita unicamente alla provenienza dell'atto ed alle attività compiute dal Pubblico
Ufficiale o avvenute in sua presenza.
In ordine alle dichiarazioni di terzi, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, trattandosi di materiale raccolto dal verbalizzante che deve essere liberamente apprezzato dal Giudice, il quale deve valutarne l'importanza ai fini della prova (tra le altre,
in merito, Cass. Sez. Lav. 9251/2010).
Ebbene, a seguito di tale valutazione, si ritiene che le risultanze dei verbali siano tali da configurare la prova piena della responsabilità della parte ricorrente per le violazioni contestate, sicché ogni ulteriore approfondimento istruttorio era inutile, non ravvisandosi forme di soggezione all'Autorità tali da determinare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese
(come argomentato da parte ricorrente), anche in riferimento alla posizione del minorenne
, all'epoca dei fatti vicino al compimento dei 18 anni. Per_1
ha dichiarato con precisione che lavorava come bagnino dal primo Persona_1
martedì del mese di luglio (2 luglio 2019) con indicazione dei giorni della settimana e dell'orario di lavoro, affermando poi di aver raggiunto un accordo con la titolare del lido e che non aveva alcun tipo di affiancamento.
ha affermato di lavorare senza affiancamento e senza tutor secondo Persona_2
le direttive del datore di lavoro e che non aveva bisogno di affiancamento perché conosceva bene il lavoro di bagnino che svolgeva.
ha dichiarato di lavorare con contratto part time di 3 ore al giorno dal Parte_2
2.7.2019 (la lettura del verbale è difficoltosa ma così deve interpretarsi quanto scritto).
3 Su tali premesse, le contestazioni operate in sede ispettiva debbono ritenersi pienamente confermate, atteso che per risultava l'assunzione in data 9.7.2019 Persona_1
(sicché il rapporto di lavoro risultava non denunciato per il periodo 2/8 luglio); che per e era stato denunciato un rapporto di Persona_1 Persona_2
apprendistato professionalizzante in realtà insussistente;
che aveva lavorato Parte_2
per 3 ore giornaliere invece che per le 5 ore dichiarate, con conseguente calcolo della contribuzione per le posizioni lavorative indicate posto a base degli avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Su tali premesse - considerato che l'eccezione di decadenza per l'iscrizione a ruolo è
generica (apparendo riferita alla data di notifica degli avvisi di addebito) e, comunque, non tale da incidere sull'esistenza del credito e definire il giudizio (cfr. Cass. Sez. Lav.
17858/2018), evidenziandosi che il presente giudizio è relativo al rapporto di credito e non all'atto - la domanda deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2347/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Praia a Mare, Via F. Turati n. 16,
presso lo studio dell'Avv. Alfonso Guaragna - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/26, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale, Carmela Filice e Giulia Renzetti - resistente
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) nel merito, annullare gli avvisi di addebito emessi su
ruoli formati dall' - Sede di Cosenza n. 33420220000063554000 del 24.01.2022 di € CP_1
74,00 (periodo 072018) e n. 33420220000061736000 del 22.01.2022 di € 892,61 (periodo
072019), entrambi notificati a mezzo PEC in data 25.02.2022, per essere stati gli stessi
adottati illegittimamente in mancanza di titolo e in difetto di atti prodromici nonché in
carenza di requisiti essenziali e dei presupposti legali e per essere la relativa pretesa
1 illegittima, indimostrata e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto per
non essere la ricorrente società incorsa in alcuna violazione contributiva;
3) in via
subordinata, dichiarare la illegittimità e giuridica nullità e, dunque, l'inefficacia degli
opposti avvisi di addebito per l'eccepita decadenza di cui all'art. 17 del D.P.R. CP_1
29.09.1973 n. 602, siccome modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 26.02.1999 n.46; 4) con
vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… nel merito rigettare l'opposizione proposta poiché
inammissibile e/o infondata per le causali in narrativa. Con condanna di parte ricorrente al
pagamento degli importi risultanti dagli avvisi di addebito opposti, o della somma maggiore
o minore di giustizia che risulterà in corso di causa, con sanzioni e accessori di legge. Con
vittoria di spese e competenze e salvo ogni altro diritto…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente, titolare di stabilimento balneare, ha agito in giudizio - prima innanzi al
Tribunale di Paola, con successiva riassunzione innanzi al Tribunale di Cosenza a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice inizialmente adito - in opposizione agli avvisi di addebito nn. 3342022000063554000 e 3342022000061736000. Ha sostenuto l'inesistenza del credito, fondato sulle risultanze del verbale di accertamento n. 2019010810DDL per le posizioni dei lavoratori , e e Persona_1 Parte_2 Persona_2
l'intervenuta decadenza per l'iscrizione a ruolo, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 16.2024 è stata rigetta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare i principi per cui al verbale ispettivo non può riconoscersi la fede privilegiata riguardo alle dichiarazioni ricevute, atteso che tale fede privilegiata, ex art. 2700
c.c., va attribuita unicamente alla provenienza dell'atto ed alle attività compiute dal Pubblico
Ufficiale o avvenute in sua presenza.
In ordine alle dichiarazioni di terzi, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, trattandosi di materiale raccolto dal verbalizzante che deve essere liberamente apprezzato dal Giudice, il quale deve valutarne l'importanza ai fini della prova (tra le altre,
in merito, Cass. Sez. Lav. 9251/2010).
Ebbene, a seguito di tale valutazione, si ritiene che le risultanze dei verbali siano tali da configurare la prova piena della responsabilità della parte ricorrente per le violazioni contestate, sicché ogni ulteriore approfondimento istruttorio era inutile, non ravvisandosi forme di soggezione all'Autorità tali da determinare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese
(come argomentato da parte ricorrente), anche in riferimento alla posizione del minorenne
, all'epoca dei fatti vicino al compimento dei 18 anni. Per_1
ha dichiarato con precisione che lavorava come bagnino dal primo Persona_1
martedì del mese di luglio (2 luglio 2019) con indicazione dei giorni della settimana e dell'orario di lavoro, affermando poi di aver raggiunto un accordo con la titolare del lido e che non aveva alcun tipo di affiancamento.
ha affermato di lavorare senza affiancamento e senza tutor secondo Persona_2
le direttive del datore di lavoro e che non aveva bisogno di affiancamento perché conosceva bene il lavoro di bagnino che svolgeva.
ha dichiarato di lavorare con contratto part time di 3 ore al giorno dal Parte_2
2.7.2019 (la lettura del verbale è difficoltosa ma così deve interpretarsi quanto scritto).
3 Su tali premesse, le contestazioni operate in sede ispettiva debbono ritenersi pienamente confermate, atteso che per risultava l'assunzione in data 9.7.2019 Persona_1
(sicché il rapporto di lavoro risultava non denunciato per il periodo 2/8 luglio); che per e era stato denunciato un rapporto di Persona_1 Persona_2
apprendistato professionalizzante in realtà insussistente;
che aveva lavorato Parte_2
per 3 ore giornaliere invece che per le 5 ore dichiarate, con conseguente calcolo della contribuzione per le posizioni lavorative indicate posto a base degli avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Su tali premesse - considerato che l'eccezione di decadenza per l'iscrizione a ruolo è
generica (apparendo riferita alla data di notifica degli avvisi di addebito) e, comunque, non tale da incidere sull'esistenza del credito e definire il giudizio (cfr. Cass. Sez. Lav.
17858/2018), evidenziandosi che il presente giudizio è relativo al rapporto di credito e non all'atto - la domanda deve rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in €. 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 7.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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