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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4666/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037047226000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a Tassa rifiuti anni 2011 e 2012.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto in particolare eccepiva la prescrizione delle somme richieste. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione ad agire dell'ATIO Me 1 Spa, l'omessa notifica degli atti presupposti e la intervenuta decadenza. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa del 02-01-2026 il ricorrente insisteva nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato per inter venuta prescrizione delle somme richieste. Insisteva nella richiesta di condanna alle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con deduzioni del 03-11-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate CO la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione. Nel merito dell'impugnata cartella di pagamento, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con controdeduzioni difensive del 17-12-2025 si costituiva l'Associazione_1 1 Spa in liquidazione la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, c.1,
D.L.vo 546/1992. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla parte ricorrente atteso che aveva provveduto alla rituale notifica degli atti presupposti all'impugnata cartella di pagamento.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso muovendo dalla ragione più liquida, evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa.
Ai fini dell'accertamento della prescrizione, questa Corte in composizione monocratica, ritiene che devono applicarsi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte in materia di atti impugnabili facoltativamente.
"Indipendentemente dalla impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella di notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 31-12-1992, n.546, con conseguente facoltà
e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione" (da ultimo: Cass., Ord. n. 16743 del 17-06-2024).
La cartella impugnata è stata comunicata in data 05 aprile 2025, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 277261 del 29-07-2019 (vedi all. n. 3 della produzione documentale dell'Associazione_1 1 Spa). Al caso in esame, non può applicarsi la proroga prevista dall'art.68, D.L. n. 18/2020 atteso che il ruolo è stato formato il 25 aprile 2024 (data di consegna – reso esecutivo il 2-3-2024). Tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo e la notifica della cartella sono trascorsi oltre 5 anni con conseguente prescrizione del credito, pur applicando la proroga di giorni
85 prevista dall'art.67, D.L. 18/2020.
L'Associazione_1 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
Si ravvisano validi motivi, attesa la natura delle eccezioni formulate, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'Associazione_1 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 450,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate relativamente all'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4666/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037047226000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla cartella di pagamento in epigrafe relativa a Tassa rifiuti anni 2011 e 2012.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto in particolare eccepiva la prescrizione delle somme richieste. Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione ad agire dell'ATIO Me 1 Spa, l'omessa notifica degli atti presupposti e la intervenuta decadenza. Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa del 02-01-2026 il ricorrente insisteva nella richiesta di annullamento dell'atto impugnato per inter venuta prescrizione delle somme richieste. Insisteva nella richiesta di condanna alle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con deduzioni del 03-11-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate CO la quale, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione. Nel merito dell'impugnata cartella di pagamento, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con controdeduzioni difensive del 17-12-2025 si costituiva l'Associazione_1 1 Spa in liquidazione la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, c.1,
D.L.vo 546/1992. Nel merito eccepiva l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla parte ricorrente atteso che aveva provveduto alla rituale notifica degli atti presupposti all'impugnata cartella di pagamento.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso muovendo dalla ragione più liquida, evincibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (in tal senso: Cass., 12002/2014; 23621/2011). Nella specie, assume rilievo decisivo ed assorbente, la constatazione dell'avvenuta prescrizione della pretesa.
Ai fini dell'accertamento della prescrizione, questa Corte in composizione monocratica, ritiene che devono applicarsi i principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte in materia di atti impugnabili facoltativamente.
"Indipendentemente dalla impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella di notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 31-12-1992, n.546, con conseguente facoltà
e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione" (da ultimo: Cass., Ord. n. 16743 del 17-06-2024).
La cartella impugnata è stata comunicata in data 05 aprile 2025, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 277261 del 29-07-2019 (vedi all. n. 3 della produzione documentale dell'Associazione_1 1 Spa). Al caso in esame, non può applicarsi la proroga prevista dall'art.68, D.L. n. 18/2020 atteso che il ruolo è stato formato il 25 aprile 2024 (data di consegna – reso esecutivo il 2-3-2024). Tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo e la notifica della cartella sono trascorsi oltre 5 anni con conseguente prescrizione del credito, pur applicando la proroga di giorni
85 prevista dall'art.67, D.L. 18/2020.
L'Associazione_1 1 Spa in liquidazione deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
Si ravvisano validi motivi, attesa la natura delle eccezioni formulate, per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l'ADER.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Condanna l'Associazione_1 1 Spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 450,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate relativamente all'ADER.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile