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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2331/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 332/2025 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo , la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento OS n. 332/2025 relativo all'annualità 2019, notificato in data 24 marzo 2025, dell'importo di € 1.049,44 oltre interessi, sanzioni e spese.
A fondamento del ricorso, la contribuente ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo, avendo cessato ogni occupazione del suolo pubblico sin dal 7 novembre 2014 per effetto della revoca della concessione precedentemente rilasciata, in ragione dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'anello ferroviario, e ha altresì richiamato l'identità di causa petendi e petitum con precedenti analoghi giudizi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, già conclusi con annullamento degli atti impugnati da parte della stessa
Amministrazione comunale o per effetto di sentenza passata in giudicato.
In data successiva alla proposizione del ricorso, il Comune di Palermo ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, comunicando la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento OS impugnato è stato annullato in via di autotutela da parte del Comune di Palermo, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, e ciò comporta, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali devono essere poste a carico del Comune resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che, dalla documentazione prodotta e dai precedenti identici per oggetto, parti e causa petendi (in particolare la sentenza n. 2580/2023 della CGT di I grado di Palermo, R.G. n.
762/2022, non appellata e passata in giudicato), risulta evidente la fondatezza delle doglianze della contribuente, riconosciute dalla stessa amministrazione procedente mediante annullamento dell'atto impugnato.
Conforme sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, allorché la cessazione della materia del contendere sia determinata dall'autotutela dell'Amministrazione, le spese di lite vanno poste a carico della stessa, ove risulti, anche in via presuntiva, la fondatezza delle ragioni del ricorrente".
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 280 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, in favore della parte ricorrente.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 4.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO Dott. Massimo Russo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2331/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 332/2025 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo , la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento OS n. 332/2025 relativo all'annualità 2019, notificato in data 24 marzo 2025, dell'importo di € 1.049,44 oltre interessi, sanzioni e spese.
A fondamento del ricorso, la contribuente ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo, avendo cessato ogni occupazione del suolo pubblico sin dal 7 novembre 2014 per effetto della revoca della concessione precedentemente rilasciata, in ragione dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'anello ferroviario, e ha altresì richiamato l'identità di causa petendi e petitum con precedenti analoghi giudizi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019, già conclusi con annullamento degli atti impugnati da parte della stessa
Amministrazione comunale o per effetto di sentenza passata in giudicato.
In data successiva alla proposizione del ricorso, il Comune di Palermo ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, comunicando la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento OS impugnato è stato annullato in via di autotutela da parte del Comune di Palermo, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, e ciò comporta, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali devono essere poste a carico del Comune resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerato che, dalla documentazione prodotta e dai precedenti identici per oggetto, parti e causa petendi (in particolare la sentenza n. 2580/2023 della CGT di I grado di Palermo, R.G. n.
762/2022, non appellata e passata in giudicato), risulta evidente la fondatezza delle doglianze della contribuente, riconosciute dalla stessa amministrazione procedente mediante annullamento dell'atto impugnato.
Conforme sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di contenzioso tributario, allorché la cessazione della materia del contendere sia determinata dall'autotutela dell'Amministrazione, le spese di lite vanno poste a carico della stessa, ove risulti, anche in via presuntiva, la fondatezza delle ragioni del ricorrente".
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 280 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, in favore della parte ricorrente.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 4.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO Dott. Massimo Russo