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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2077 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2077/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Morano presso il cui studio ha eletto domicilio;
- Attore opponente - nei confronti di:
GEOM. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Persona_1 C.F._2
RI IA, presso il cui studio ha eletto domicilio;
- Convenuto opposto –
e contro
( ) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Andrea Pianta;
in persona del Procuratore Speciale del Controparte_2 P.IVA_2 Rappresentante Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bassi;
- Terzi chiamati presso il domicilio eletto presso Rappresentante Generale dei per CP_2 CP_3 CP_2 l'Italia Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano
- Terza chiamata contumace
OGGETTO: appalto
Conclusioni per parte attrice opponente Pt_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, essere disattesa e respinta, premesse le declaratorie del caso nel merito:
• accertare e dichiarare i vizi e/o difetti e/o gli inadempimenti tutti meglio descritti in narrativa e la loro imputabilità al GEOM. /o all'impresa Persona_1 CP_1
• conseguentemente, condannare il GEOM. e/o l'impresa Persona_1 CP_1 in solido tra loro o ciascuno di quanto sua spettanza, al risarcimento in favore del sig. Pt_1
di tutti i danni subiti in ragione dei vizi e/o difetti e/o inadempimenti tutti meglio descritti
[...] in narrativa e risultanti dagli espletati accertamenti peritali;
condannarli, in solido tra loro o ciascuno di quanto sua spettanza, al pagamento dell'importo di Euro 650.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, o in quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
• accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore del GEOM. Parte_1 in ragione di tutti i vizi e/o difetti e/o inadempimenti e/o per i motivi tutti Persona_1 meglio descritti in narrativa;
• ove accolta la domanda di pagamento avanzata dal GEOM. , Persona_2 compensare secondo ogni effetto di legge, quanto riconosciuto in favore del GEOM. Persona_2
con i danni che verranno accertati e liquidati in favore del sig. con
[...] Pt_1 conseguente condanna del GEOM. corrispondere la differenza riconosciuta in favore del Per_1 sig. . Parte_1
In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 460/20 RG 261/20 del Tribunale di Lodi. Con il favore delle spese e competenze del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Lodi e rubricato 1102/2020. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, unicamente occorrendo e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per l'interrogatorio formale di controparte e per testi: […]”.
Conclusioni per parte convenuta opposta Geom. Per_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso NEL MERITO: Respingere perché infondate in fatto e in diritto le domande proposte dal Dr. Pt_1 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con cui lo stesso ha radicato il
[...] presente giudizio per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 460/2020 emesso dal Giudice del Tribunale di Lodi in data 6 giugno 2020; IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda (1) accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. e della Persona_1 CP_1 con relativa graduazione, compensando il debito del Dr. nei confronti del Geom. Parte_1 derivante del decreto ingiuntivo opposto n. 460/2020 emesso dal Giudice del Persona_1
Tribunale di Lodi in data 6 giugno 2020 con l'eventuale debito risarcitorio del Geom. Persona_1
in caso di accertata responsabilità solidale del Geom. con la
[...] Persona_1 CP_1
e conseguente condanna in solido degli stessi, dichiarare la tenuta a manlevare
[...] CP_1 il Geom. per le somme eccedenti la sua responsabilità con condanna al Persona_1 pagamento diretto in favore del Dr. er capitale, accessori e spese legali;
ovvero, Parte_1 condannare a titolo di regresso la nei limiti della propria quota di responsabilità a CP_1 rifondere al Geom. quanto dallo stesso corrisposto al Dr. in Persona_1 Parte_1 eccedenza alla sua quota di responsabilità, in relazione ai fatti per cui è causa, ivi compreso il rimborso delle spese di lite e di ogni altra spesa inerente il giudizio di cui si chiede la condanna;
(2) ai fini della domanda di garanzia nei confronti delle compagnie assicurative: accertare e dichiarare l'operatività delle garanzie assicurative di cui alle polizze RC Professionale Geometra n. 2 AEAW0036267 dei e n. AEAW0052275 della ai precedetti CP_2 Controparte_2 rapporti contrattuali come precisati in atti, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma II, c.c., dichiarare la e/o i in forza dei rapporti Controparte_2 CP_2 contrattuali citati tenute a manlevare il Geom. e per l'effetto condannare la Persona_1
e/o i al risarcimento diretto dei danni patiti dal Dr. Controparte_2 CP_2 Pt_1 er le quote di responsabilità riferibili al Geom. ovvero condannare
[...] Persona_1 la e/o i alla indilata rifusione delle somme che il convenuto Controparte_2 CP_2
Geom. fosse tenuto a corrispondere al Dr. nei termini delle Persona_1 Parte_1 garanzie assicurative. IN VIA ISTRUTTORIA: […]”.
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito In via principale rigettare le domande svolte dal Sig. nei confronti del Geom. Parte_1 Per_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, con assorbimento della domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_2
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice nei confronti del Geom. accertare e dichiarare l'inoperatività della Per_1 polizza n. AEAW0052275 - LB, per tutti i motivi esposti in narrativa e, pertanto, respingere ogni domanda di manleva svolta nei confronti di In via ulteriormente Controparte_2 subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice svolte contro il Geom. e di ritenuta operatività della polizza n. AEAW0052275 Per_1
- LB:
- limitare la condanna di che ha assunto il rischio del certificato Controparte_2
n. AEAW0052275 , alla manleva per le sole voci costituenti un danno - relative alla sola attività N_1 indicata in polizza - e alla sola quota di responsabilità imputabile all'Assicurato Geom. con Per_1 riduzione dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893 III co. e 1914 e ss c.c., il tutto, eventualmente, in regime di coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. con le altre compagnie coinvolte;
in ogni caso, nei limiti del massimale assicurativo di Euro 250.000,00, detratta la franchigia pari ad € 1.000,00, sempre e comunque dovuta dall'Assicurato, ed esclusi i danni consequenziali. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni per CP_1
“Pregiudizialmente: dichiararsi la litispendenza per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con la causa rubricata al RG 19678/2020 del Tribunale di Milano preventivamente avviata con atto di citazione depositato all'UNEP ai fini della notifica al convenuto in data Parte_1
05.06.2020, se del caso, anche solo limitatamente alle dedotte responsabilità imputate all'impresa
CP_1
Preliminarmente: dichiararsi l'inammissibilità della nuova domanda svolta dall'attore opponente
verso er le ragioni argomentate e dedotte. Parte_1 CP_1
Nel merito. In principalità:
1. respingere la domanda di manleva e/o di regresso svolta dall'opposto Geom.
3 verso per le ragioni argomentate e dedotte, disponendosi Persona_1 CP_1
l'estromissione dell'impresa dal presente giudizio non avendo egli alcun titolo per CP_1 chiedere la manleva alla appaltatrice;
2. rigettare la domanda dell'opponente Parte_1 perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni argomentate e dedotte. In subordine: senza alcuna inversione dell'onere della prova, nel denegato caso in cui venisse accertata la responsabilità del Geom. limitare la predetta responsabilità a quanto indicato ed Per_1 accertato nel proc. RG 19678/2020 del Tribunale di Milano”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 24.09.2020 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 460/2020 del 6.06.2020, con cui il Tribunale di Lodi gli ha ingiunto di pagare in favore del Geom. la somma di € 12.613,00, Persona_1 oltre interessi e spese della procedura, liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per spese esenti, oltre accessori di legge.
Parte attrice ha dedotto l'infondatezza del credito azionato, eccependo la sussistenza di vizi e difetti dell'opera e inadempimenti del professionista, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno per complessivi €650.000,00.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- di essere proprietario di un complesso immobiliare sito nel Comune di Lodi, in Via Secondo
Cremonesi n. 32 angolo Via Lago D'Iseo, costituito da n. 4 unità immobiliari;
- di aver dato incarico al Geom. per l'attività di progettazione e Direzione Lavori e alla Per_1 impresa per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e innovazione CP_1 dell'intero complesso;
- che in corso d'opera si rendeva necessario il consolidamento statico dell'edificio, circostanza che sarebbe stata originariamente esclusa dal Geom. Per_1
- che al fine di “procedere al consolidamento statico, venivano poste integrazioni sia alle unità abitative e box, oltre alla realizzazione di un nuovo ascensore” ed in ragione di queste necessità sopravvenute l'opponente avrebbe integrato i contratti di opera professionale e di appalto rispettivamente con il Geom. e con l'impresa ; Per_1 CP_1
- in particolare, per quanto attiene al rapporto con il Geom. il Dr. a dedotto di Per_1 Pt_1 aver conferito un primo incarico in data 11 maggio 2015 (prodotto quale doc. n. 1 opponente) ed un secondo incarico integrativo in data 4 maggio 2018 (prodotto sub doc. 3).
- l'opponente ha dedotto che l'intera esecuzione delle prestazioni da parte dei professionisti incaricati (GEOM. e impresa SP.AM SRL) si sono “contraddistinte per evidenti Per_1 carenze, inadempimenti e vizi e/o difetti, tali da pregiudicare, a tutt'oggi, l'utilizzabilità della stessa palazzina”;
4 - con specifico riguardo all'attività del Geom. secondo l'opponente questa si sarebbe Per_1 contraddistinta per grave carenza sia con riferimento alla fase progettuale e sia con riguardo alla fase di direzione lavori”;
- a sostegno dei lamentati predetti inadempimenti, l'attore ha prodotto due relazioni redatte dall'Arch. (sub docc. nn. 7/A e 7/B). Persona_3
- Riguardo all'attività di progettazione, i vizi, inadempimenti, difformità ed omissioni imputate al Geom. sono riportati dettagliatamente dall'opponente al paragrafo I.A) Per_1 Pt_1 numero 11), lett. da a. a l. e numero 14), lett. da a. a h. dell'atto di citazione in opposizione e nelle relazioni a firma dell'Arch. Per_3
- quanto all'attività di direttore lavori, l'opponente ha imputato al Geom. di aver “omesso Per_1 qualsivoglia attività di controllo dell'operato dell'impresa (la che stava CP_1 procedendo all'esecuzione dei lavori”, ed esposto al paragrafo I.B) i vizi, inadempimenti, difformità ed omissioni (suddividendo le contestazioni relative alle parti esterne a vista del fabbricato – punti 20, 21, alle parti interne degli alloggi – punto 22, all'unità commerciale sita al piano terra – punto 23, all'appartamento sito al piano terra (retro rispetto al negozio) – punto 24, alla realizzazione dei posti auto – punto 25);
- da ultimo, l'opponente ha dedotto che il Geom. avrebbe omesso di redigere: Per_1
o il verbale di ultimazione e consegna lavori;
o il verbale di collaudo delle opere (fabbricato + marciapiede esterno);
o il verbale di contabilità/liquidazione.
- Relativamente ai danni subiti e al relativo risarcimento, ha evidenziato di aver Pt_1 promosso avanti al Tribunale di Lodi procedimento di accertamento tecnico preventivo (r.g.
1102/2020).
- L'opponente ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la non debenza del relativo importo in ragione dei predetti inadempimenti, ritenuti imputabili al Geom. trattandosi di compenso attinente a prestazioni non rese e/o, ove Per_1 rese, comunque non conformi alla diligenza richiesta anche ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c., oltre che in considerazione del pregiudizio economico di gran lunga superiore subito dall'opponente.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 22.12.2020, il Geom. si è costituito in Per_1 giudizio, contestando in fatto ed in diritto quanto esposto dall'attore e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
A sostegno delle proprie domande, in punto di fatto la parte ha precisato:
- di aver ricevuto dal Dr. n unico incarico (cfr. doc. n. 1 ctp. e quale doc. n. 2 fasc. Pt_1 monitorio prodotto sotto la lettera A), avente ad oggetto “riposizionamento delle finestre e
5 delle vetrine a piano terra;
sistemazione del marciapiede;
riposizionamento delle finestre al piano primo;
allacciamento alla fognatura esterna;
recupero del sottotetto ai fini abitativi (già ottenuta autorizzazione paesaggistica); ristrutturazione delle facciate con posa di cappotto esterno;
rifacimento del tetto;
aggiornamento catastale”.
- che il mandato ricevuto comprendeva il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione delle opere (notifica preliminare – piano di sicurezza e coordinamento;
PSC; fascicolo delle opere) ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere;
- ha contestato la legittimazione attiva del Dr. relativamente ai vizi dallo stesso Pt_1 contestati aventi ad oggetto le opere compiute sulle parti comuni dell'edificio e sull'unità immobiliare alienata dal Dr. l Sig. Pt_1 CP_4
- ha contestato l'esistenza di presunti suoi inadempimenti quale direttore lavori e quale progettista, contestando i rilevi sollevati in citazione dal Dr. Pt_1
- ha contestato le singole voci di danno da imputarsi all'attività del Geom. quantificati Per_1 nell'importo di €654.338,00.=!;
- ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'Impresa appaltatrice, e CP_1 la compagnia di assicurazione presso cui lo stesso Geom. ra assicurato nel corso del Per_1
2019 (la “ ”) e la compagnia di assicurazione presso cui era assicurato nel 2020 (la CP_2
“ ); Controparte_2
- da ultimo ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
1.2. In esito alla prima udienza dell'11.05.2021, il G.I. non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi chiamati.
1.3. Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati e CP_1 Controparte_2 mentre , pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e deve dunque esserne CP_2 dichiarata la contumacia.
Quanto alle difese dei terzi chiamati costituiti:
- ha eccepito la mancanza di operatività della polizza per omessa Controparte_2 comunicazione di circostanze pregresse rilevanti ai fini della valutazione del rischio in sede di stipula del contratto assicurativo, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo e l'inoperatività del contratto assicurativo azionato.
- ha svolto le seguenti difese: CP_1
(i) ha preliminarmente contestato la mancanza di titolo per la chiamata in causa della medesima da parte del Geom. CP_1 Per_1
(ii) ha eccepito l'inammissibilità dell'estensione della domanda riconvenzionale operata dal dott. ei confronti di nel presente giudizio, in quanto parzialmente Pt_1 CP_1 identica rispetto a quella proposta dallo stesso dott. nel giudizio pendente Pt_1
6 avanti al Tribunale di Milano (causa r.g. 19678/2020) nei confronti di (in cui CP_1 però non è stata autorizzata la chiamata in causa del Geom. , oltre che in quanto Per_1 tardivamente proposta con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c.;
(iii) ha chiesto quindi dichiararsi la litispendenza per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con la causa rubricata al RG 19678/2020 del Tribunale di Milano preventivamente avviata con atto di citazione depositato da in data CP_1
05.06.2020, se del caso, anche solo limitatamente alle dedotte responsabilità imputate all'impresa CP_1
1.4. Con provvedimento del 11.07.2022 il GI ha respinto l'eccezione di litispendenza con il procedimento RG 19678/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Milano, concesso alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato all'udienza del 22.11. 2022, all'esito della quale ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP
1102/2020 Tribunale di Lodi ed ha rinviato all'udienza del 22.09.2023, riservandosi all'esito di decidere sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti.
1.5. Con ordinanza del 11.12.2023 il GI ha disposto che le parti esperissero il procedimento di mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. 28/2010, rinviando per l'eventuale prosecuzione del giudizio all'udienza del 5.04.2024. A tale udienza, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione per mancata comparizione personale dell'attore opponente, il GI ha invitato le parti alla discussione sulle istanze istruttorie, che con provvedimento del 21.10.2024 sono state rigettate.
1.6. All'udienza del 8.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla fondatezza della pretesa creditoria del Geom. Per_1
La richiesta di pagamento oggetto di causa trae fondamento dal contratto disciplinare di incarico, sottoscritto dalle parti, dott. e Geom. in data 11.05.2015 (prodotto sub doc. 1 Pt_1 Per_1 dall'opponente e, dall'opposto in sede di ricorso monitorio, sub doc. 2), in base al quale l'odierno convenuto opposto si è impegnato ad eseguire in favore del dott. le seguenti prestazioni Pt_1 attinenti alla ristrutturazione della palazzina sita in Lodi, Via Secondo Cremonesi angolo Via Lago
D'Iseo di proprietà del Dr. Pt_1
- riposizionamento delle finestre e delle vetrine a piano terra;
- sistemazione del marciapiede;
- riposizionamento delle finestre al piano primo;
- allacciamento alla fognatura esterna;
7 - recupero del sottotetto ai fini abitativi (già ottenuta autorizzazione paesaggistica);
- ristrutturazione delle facciate con posa di cappotto esterno;
- rifacimento del tetto;
- aggiornamento catastale.
L'incarico conferito comprendeva altresì il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione delle opere (notifica preliminare – piano di sicurezza e coordinamento;
PSC; fascicolo delle opere) ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere.
Il compenso complessivo concordato per tale attività in €30.300,00 oltre IVA e CP al 5% e spese tecniche.
In data 14.11.2019, il Geom. provvedeva a trasmettere preavviso di parcella relativa al saldo Per_1 delle competenze dovute per lo svolgimento delle predette prestazioni, per € 8.800,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CP e spese, per complessivi € 12.613,30, che tuttavia non veniva versato dal dott. rendendo così necessario procedere in via monitoria. Pt_1
A fondamento della propria pretesa creditoria, il Geom. ha prodotto in atti, sin dalla fase Per_1 monitoria, il disciplinare d'incarico, ove era stato previsto il compenso dovuto e le modalità di pagamento (punto 6 – che prevede quale quarto acconto a saldo € 8.800,00.= alla consegna del lavoro). Egli inoltre ha provato che, dopo aver ricevuto i primi tre pagamenti pattuiti contrattualmente, terminati i lavori, con lettera raccomandata AR 14/11/2019 (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio prodotto sotto la lettera A), ha trasmesso "Comunicazione di fine lavori" e la
"Segnalazione Certificata per l'Agibilità" inviate agli Uffici preposti del Comune di Lodi (cfr. doc. n.
4, 5 e 6 fascicolo monitorio prodotto sotto la lettera A), allegando la fattura pro forma per complessivi
€ 12.613,30.= a saldo, come da disciplinare d'incarico professionale (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio prodotto sotto la lettera A), per € 8.800,00.= a titolo di onorario oltre al rimborso spese, previsto nel disciplinare di incarico al punto 5, pari ad € 1.340,50.=, come da elenco prodotto in sede monitoria sub doc.
8. Nessuna contestazione veniva mossa dal dott. Pt_1 nell'immediatezza del ricevimento della nota pro forma. Solo in sede di opposizione, il dott. Pt_1 ha contestato la debenza del predetto importo, ritenendolo non dovuto in ragione degli inadempimenti imputabili al affermano che il corrispettivo richiesto non sarebbe dovuto in Per_1 quanto relativo a prestazioni non rese o comunque rese con modalità non conformi alla diligenza richiesta anche ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c.. Inoltre il dott. ha eccepito di avere Pt_1
“subito un pregiudizio economico di gran lunga superiore al compenso richiesto dal professionista”, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto al Geom. a titolo di compenso per l'attività Per_1 svolta.
Il contratto integrativo del 4.05.2018 prodotto in atti da parte opponente, privo di sottoscrizione e
8 contestato da parte opposta, non può essere in questa sede ritenuto validamente concluso tra le parti, in assenza di ulteriori elementi a supporto dell'intervenuta pattuizione delle relative prestazioni.
Tanto premesso in fatto, occorre ricordare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In tale fase, le prove scritte idonee ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le sole fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito (ex multis, Tribunale
Milano, 22 ottobre 2018, n. 10657).
In definitiva, nonostante l'instaurazione del procedimento gravi sull'opponente, convenuto sostanziale, spetta al creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la propria pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione di pagamento.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso, infatti, spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile
(Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n.
1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
La regola del riparto dell'onere della prova incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La funzione della norma è proprio quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, occorre in primo luogo rilevare che
9 l'odierno opponente, con ricorso in data 26.05.2020, ha introdotto il procedimento per ATP RG
1120/2020, instaurando il contraddittorio nei confronti di tutte le odierne parti: Geom. impresa Per_1 appaltatrice e nell'ambito del quale è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, CP_1 compagnia di assicurazione Lloy's Insurance Company SpA, su istanza del Geom. chiedendo Per_1
l'accertamento dei vizi/difetti/inadempimenti imputabili alle controparti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione degli obblighi assunti nello svolgimento delle opere di ristrutturazione presso il complesso immobiliare sito in Lodi, via Secondo Cremonesi n. 32 angolo via Lago d'Iseo, con determinazione delle cause degli stessi e dei costi necessari per la loro rimozione.
Nell'ambito di tale procedimento è stato nominato CT NG. , al quale è stato conferito Persona_4 il seguente quesito peritale: “Il CT, esaminati gli atti di causa, acquisite le informazioni ed i chiarimenti, ritenuti necessari, dalle parti e dai pubblici uffici - cui è espressamente autorizzato a richiedere documentazione -, compiuti gli eventuali necessari accertamenti e tentata la conciliazione, cui è espressamente autorizzato: a) Verifichi e documenti lo stato dei luoghi;
b)
Verifichi la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati da parte ricorrente;
c) In caso di esito positivo determini le cause di essi e la loro imputabilità; d) indichi le opere necessaria alla loro eliminazione ed i presumibili costi”. Con ordinanza del 30.03.2022, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, il Giudice del procedimento per ATP ha autorizzato il CT a “estendere le prove acustiche all'intero immobile, a tal fine concedendo la proroga richiesta per il deposito dell'elaborato peritale”.
All'esito dell'indagine, il CT ha depositato la relazione peritale in data 16.12.2022, acquisita agli atti del presente giudizio, ove ha concluso nei termini che seguono: “In conclusione l'ammontare complessivo dei vizi e/o difetti riscontrati e quantificabili con certezza sull'immobile al netto dei costi sostenuti direttamente dal ricorrente, a parere dello scrivente CT, sono pari ad Euro 91.358,50 euro iva compresa, di cui Euro 7.465,70 addebitabili all'operato del Geom. . Per_1
In particolare, il CT ha accertato i seguenti vizi e difetti dell'opera (pagg. 6 ss relazione peritale):
“a) in copertura Pt_2
Come lamentato da parte ricorrente, i torrini posti sulla nuova copertura dello stabile risultano essere stati forniti e posati non in rame, ma bensì in lamiera … Si stima che la riduzione del valore dell'opera sia quantificabile in circa 500,00 euro.
b) Frontalino balcone/terrazza piano sottotetto
Con riferimento alla finitura del terrazzo dell'ultimo piano lo scrivente ha potuto accertare che la stessa non è stata realizzata, la scelta dell'elemento di raccordo tra superficie orizzontale e verticale risulta del tutto inadeguata … l'impresa ha posato elementi ceramici privi di angolare né tanto meno ha ritenuto di dover inserire uno staccagoccia, così da consentire alle acque meteoriche di percolare lungo il tratto verticale ed infiltrarsi all'interno del supporto dello stesso pavimento
(sottofondo), con la conseguente attuale formazione di muschio. Anche in questo caso la causa
10 della problematica va ricercata nella scelta dell'impresa esecutrice che non realizzando l'intervento con tutti gli accorgimenti necessari ha sicuramente avuto un risparmio di costi … Il costo stimato per l'intervento, considerando le ore di economia di due operai qualificati, il materiale necessario,
è pari a 4.500,00 euro oltre iva.
c) Guide avvolgibili infissi
All'interno del ricorso il legale segnala la mancanza delle guide degli avvolgibili a protezione degli infissi di piano terra e primo;
durante il sopralluogo il collegio peritale ha potuto accertare che le guide sono presenti, ma di profondità tale da consentire un eccessivo movimento della struttura durante il movimento di chiusura e di apertura. Si conferma invece che alcune guide presentano difetti in termini di dimensioni, in quanto non coprono l'intero sviluppo verticale del vano finestra.
Anche in questo caso le cause sono da ricercarsi in una superficialità realizzativa da parte dell'impresa, nel caso specifico lo scrivente ritiene di applicare un minor valore dell'opera per complessivi 1.000,00 euro.
d) Difetto di posa dei davanzali
Con riferimento alla posa dei davanzali in pietra di finestre e porte finestre lo scrivente ha accertato il lamentato vizio segnalato nel ricorso introduttivo;
in particolare lungo il prospetto lato via Lago
D'Iseo. Effettivamente i davanzali sono stati posati in modo approssimativo, non risultano nella stragrande maggioranza paralleli alla finitura della parete, risultano in alcuni casi eccessivamente protesi, in altri al contrario privi della necessaria sporgenza atta a consentire di non dilavare le porzioni di prospetto sottostanti. Anche in questo caso lo scrivente ritiene che le cause siano da ricercarsi nella scarsa attenzione in fase realizzativa da parte degli operai dell'impresa esecutrice dei lavori … Il costo complessivo, stimato sempre come intervento in economia, è pari a 4.000,00 euro oltre iva.
e) Balconi sporgenti con applicazione all'intradosso di cartongesso
In merito alle doglianze di parte ricorrente in relazione all'eccessivo spessore dell'elemento e alla inefficacia dello staccagoccie metallico installato, lo scrivente ritiene di non poter confermare il difetto in quanto trattasi di scelta architettonica e perché durante il sopralluogo tecnico le porzioni frontali e di intradosso non risultavano ammalorate.
f) Finitura cappotto esterno
Il cappotto esterno eseguito mediante la posa di materiale isolante e successiva rasatura di finitura risulta effettivamente in più punti ammalorato, sia perché non correttamente adeso al supporto murario che perché caratterizzato da rigonfiamenti dello strato finale. Con riferimento al vizio sopra descritto lo scrivente ritiene che le cause siano da ricercarsi ancora una volta nell'inadeguatezza tecnica delle maestranze fornite dall'impresa esecutrice … Vista l'estensione complessiva dei prospetti, stimando un intervento sul 50% della superfice, ed i costi al mq dell'intervento lo scrivente
11 stima un valore di 20.000,00 euro.
g) Corrimano rampa scala
In merito a chi ha fornito e posato il corrimano della prima rampa del vano scale, lo scrivente non è in grado di dare risposta in merito l'elemento è stato effettivamente rinvenuto durante il sopralluogo.
h) Porta primo ingresso vano scala
Durante il sopralluogo il collegio peritale ha potuto accertare come la porta di primo ingresso sia stata posata in modo non adeguato;
in chiusura risulta apprezzabile il fuoripiombo del battente rispetto al telaio fisso ancorato alla muratura. Lo scrivente ritiene che la causa di detto difetto sia ancora una volta imputabile all'impresa … la stima per l'eliminazione del vizio è valorizzata in
1.000,00 euro oltre iva.
h) Vetrate sommità scala Con riferimento al lamentato vizio delle vetrate a copertura del vano scala, lo scrivente conferma di non aver ricevuto nel corso delle operazioni peritali alcuna certificazione relativa al materiale che attesti l'idoneità alla funzione. Dalla sola verifica a vista il serramento pare di tipo antisfondamento e pertanto adatto alla funzione.
i) LI TA
Lo scrivente può confermare la presenza della linea vita in copertura, in merito all'identificazione di chi ne ha sostenuto il costo la documentazione agli atti della presente vertenza attesta che il Sig.
a provveduto al pagamento della fornitura e della posa e l'importo appare assolutamente Pt_1 congruo.
Il CT ha escluso la sussistenza dei lamentati vizi relativamente ai pulsanti di apertura elettrica accessi pedonali, agli sportelli dei vani utenze, alle pavimentazioni esterne, alle aiuole di via
Secondo Cremonesi, che sono risultate correttamente piantumate, .
m) Pavimentazione corrispondenza cancelletto pedonale
Durante il primo sopralluogo all'immobile è apparso evidente come l'impresa esecutrice non abbia completato a regola d'arte la pavimentazione in corrispondenza dell'ingresso pedonale, l'immagine che segue attesta il difetto costruttivo. Per la correzione del difetto si renderà necessario inserire un elemento metallico a T che nasconda il giunto presente (costo stimato 100,00 euro).
p) Pietre di rivestimento recinzione
Con riferimento al lamentato vizio lo scrivente ha potuto accertare che il rivestimento della recinzione lungo la Via Lago d'Iseo è effettivamente stato posato in modo approssimativo;
le immagini che seguono attestano la situazione alla data del primo sopralluogo al compendio immobiliare. Si renderà necessario riprendere puntualmente gli elementi viziati per un costo complessivo di 500,00 euro oltre iva.
q) Paletti dissuasori
Anche in questo caso il ricorrente lamenta il mancato completamento dell'installazione di paletti
12 metallici lungo via Lago d'Iseo; la foto seguente attesta che successivamente sono stati installati gli elementi mancanti. Lo scrivente, alla luce di quanto rilevato e sulla base della documentazione agli atti, attesta che i costi dell'intervento sono stati sostenuti direttamente dal ricorrente.
r) Eccessivo dislivello marciapiede via Lago d'Iseo
Anche in questo caso il ricorrente lamenta l'errata realizzazione del marciapiede per un eccessivo dislivello rispetto alla quota della sede stradale e la mancata realizzazione di un sistema di protezione anticaduta. Lo scrivente conferma la presenza del vizio lamentato, il dislivello è effettivamente eccessivo e il rischio di caduta appare evidente. In questo caso la responsabilità
è da addebitarsi al progettista che non ha valutato correttamente la situazione venutasi a creare, non stabilendo come intervenire per mettere in sicurezza lo spazio esterno aperto al pubblico. … l'unico intervento possibile è configurabile nella collocazione di elementi anticaduta adeguati (parapetti) per una spesa complessiva di circa 2.000,00 euro oltre iva.
s) Mancata consegna della certificazione degli infissi
Lo scrivente conferma che anche durante lo svolgimento delle operazioni peritali sono stati richiesti
i certificati di cui sopra anche al fine di confrontare le prestazioni dei serramenti in relazione all'isolamento acustico dei diversi locali costituenti il compendio immobiliare, documentazione che appunto non risultava essere stata consegnata e che in assenza della quale non ha consentito di depositare le necessarie dichiarazioni al fine della detrazione fiscale.
t) Vizi unità commerciale al piano terra
Con riferimento all'unità di cui sopra lo scrivente CT conferma quanto lamentato nel ricorso introduttivo, in particolare:
• la mancanza della maniglia interna della porta di ingresso su via Secondo Cremonesi,
• la mancata realizzazione delle parti in muratura sovrastanti le vetrine del negozio;
• la presenza di sanitari non adeguati ad un bagno per disabili […].
u) Bocca di lupo piano interrato
Anche in merito a questo elemento della costruzione il CT conferma quanto indicato nel ricorso introduttivo, la bocca di lupo, utile all'aerazione naturale del locale non risulta essere stata completata. Il ripristino della bocca di lupo comporterà un nuovo intervento da parte di impresa edile per un costo complessivo di 500,00 euro.
v) Posti auto esterni
All'atto del sopralluogo al compendio immobiliare lo scrivente non ha rinvenuto posti auto, bensì due vere e proprie autorimesse, che per dichiarazione del legale di parte ricorrente sono stati realizzati da impresa terza, pertanto non è possibile esprimere un giudizio in merito ai lamentati vizi.
13 w) Inagibilità piano terra
All'atto del sopralluogo, come già descritto nei paragrafi precedenti, il piano terra risultava composto da un'unica unità immobiliare destinata a studio dentistico, regolarmente locato a terzi. In merito ai necessari aggiornamenti catastali, che parte ricorrente segnala di non aver mai ricevuto dal Geom.
lo scrivente ha potuto verificare che l'ultimo revisione è stata depositata effettivamente nel Per_1 corso del 2021 a seguito della fusione delle due unità da parte del proprietario. Dall'esame degli elaborati planimetrici depositati presso il Catasto di Lodi si evince che nel febbraio 21 l'Arch.
attuale CTP del ricorrente, ha effettivamente, aggiornato il documento, identificando Per_3 correttamente oltre che le diverse unità immobiliari facenti parte del complesso anche le aree comuni;
va precisato però che già l'elaborato planimetrico depositato dal Geom. el settembre Per_1
2018 risultava completo, con indicazione dell'ingombro dell'ascensore. Nessun frazionamento del mappale 626 si evince nell'elaborato a firma del Geom. né tantomeno in quello a firma Per_1 dell'Arch. Per_3
x) Segnalazione certificata di agibilità
Dalla verifica presso lo Sportello Unico Edilizia del comune di Lodi, lo scrivente ha rinvenuto il deposito della Segnalazione certificata di agibilità a firma del Geom. in relazione all'unità Per_1 immobiliare posta al piano sottotetto e oggetto dell'originario Permesso di costruire del 18.07.2015 di prot. 28897 e successiva variante in corso d'opera del 29.11.2017 di prot. 57493; ma effettivamente in relazione all'unità commerciale, come lamentato nel ricorso introduttivo, agli atti dell' non risulta alcuna segnalazione di agibilità a firma del Controparte_5 resistente Geom. Per_1
y) Deposito progetto strutturale per intervento di sopraelevazione
Dalla lettura della documentazione agli atti e dalle verifiche effettuate dallo scrivente è effettivamente emerso che nonostante il Comune di Lodi avesse rilasciato il Permesso di Costruire relativo al recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, non risultava essere mai stata depositata la documentazione progettuale relativa agli interventi strutturali necessari alla realizzazione dell'opera. Si conferma che solo dopo diversi mesi dall'inizio dei lavori e precisamente in data 6.07.2018 risulta essere stata depositata la Denuncia delle opere strutturali,
a firma dell'NG. necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione simica per la Parte_3 sopraelevazione, opere che contemplavano interventi di adeguamento strutturale anche all'interno dell'unità commerciale del piano terra. In merito lo scrivente può anche confermare che non tutte le opere di rinforzo previste dal progetto a firma dell'NG. sono state effettivamente Parte_3 eseguite e pertanto anche in merito a questo specifico intervento si renderanno necessari interventi invasivi con disagi per gli attuali conduttori dei locali del piano terra.
z) Mancata consegna della documentazione utile alla trasmissione per detrazioni fiscali CP_6
14 Sulla questione, durante l'intero iter peritale, è emerso che effettivamente l'impresa esecutrice non ha mai consegnato le certificazioni dei diversi elementi edilizi installati presso l'immobile di proprietà del Sig. impedendo di fatto allo stesso di provvedere alla trasmissione delle necessarie Pt_1 dichiarazioni ad per le detrazioni fiscali consentite. Si ricorda che nel caso di specie le CP_6 detrazioni pari al 50% per le opere edili e al 65% per quelle relative al contenimento energetico potevano essere beneficiate per interventi su patrimonio esistente con massimali relazionati al numero di subalterni presenti prima dell'inizio dei lavori. aa) Mancata realizzazione box esterni
In merito alla mancata realizzazione dei box esterni lo scrivente segnala che effettivamente il Geom. non ha mai aveva provveduto al deposito di una richiesta autorizzativa relativa alla Per_1 realizzazione dei sopra citati box ottenendone il consenso da parte del Comune di Lodi, ma è pur vero che durante le operazioni peritali lo scrivente ha potuto verificare la presenza di due manufatti, insistenti sui mappali 658 e 659. bb) Problematiche di carattere acustico
In merito a quanto sopra, come si evince anche dalla corrispondenza con il Giudice, durante le operazioni peritali, lo scrivente ha richiesto l'intervento di tecnici specializzati, che con prove strumentali, potessero verificare quanto lamentato nelle relazioni tecniche a firma del CTP Arch.
Gli ausiliari del CT hanno redatto una relazione precisa e dettagliata di quanto Per_3 riscontrato, alla quale lo scrivente rimanda per la miglior comprensione dell'estensione e degli interventi necessari all'eliminazione dei vizi. In merito alla quantificazione dei costi occorre suddividere le voci di spesa per le diverse unità immobiliari costituenti il compendio affinché il
Giudice, una volta valutato se parte ricorrente ne abbia ancora titolo, possa con facilità addebitare
i relativi interventi.
- Monolocale al piano primo: 5.000,00 euro oltre iva;
- Trilocale al piano secondo: 2.000,00 euro oltre iva;
- Facciata studio/segreteria a piano terra: 5.500,00 euro oltre iva;
Facciata studio 1 piano terra: 10.000,00 euro oltre iva”.
Come si evince dall'esame della relazione peritale, l'indagine del CT ha avuto ad oggetto tutte le voci di vizio/danno lamentate dal ricorrente in sede di ricorso per ATP e ripetute Pt_1 pedissequamente in sede di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Geom. Per_1 nei suoi confronti per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto, come previsto dal disciplinare d'incarico.
La relazione peritale depositata in sede di ATP e acquisita agli atti del presente giudizio è opponibile a tutte le parti di quest'ultimo giudizio, in quanto già parti del procedimento per ATP.
15 Nessuna ulteriore doglianza è stata evidenziata in questa sede dal dott. nemmeno con la Pt_1 produzione delle perizie a firma dell'Arch. entrambe già prodotte in sede di ATP. Per_3
Per tale ragione si conferma in questa sede l'ordinanza istruttoria con la quale è stata esclusa l'ammissione dei capitoli di prova formulati al riguardo dall'opponente con memoria n. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., anche in considerazione della natura prettamente documentale della causa, nonché di superfluità di ulteriore CT sui vizi e difetti dell'opera. L'analisi compiuta dal CT è, infatti, completa ed esente da vizi logico-procedurali, di talchè risultano condivisibili le conclusioni raggiunte dall'ausiliario in ordine ai vizi riscontrati nell'unità per cui è causa.
Come sopra richiamato, il CT ha ritenuto la sussistenza di vizi e difetti dell'opera relativamente a quasi tutti i profili rilevati dal ricorrente nel ricorso per ATP, e successivamente replicati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quantificando in complessivi €91.358,50 i costi per la loro eliminazione, di cui €7.465,70, pari ad una quota di circa il 7,5% del totale, ritenuti direttamente imputabili al Geom. nella sua qualità di progettista e DL. Per_1
In particolare, il CT ha imputato all'attività del Geom. in qualità di progettista, l'eccessivo Per_1 dislivello del marciapiede posto su via Lago d'Iseo, il quale non ha individuato e predisposto un adeguato intervento di messa in sicurezza dello spazio esterno aperto al pubblico, rendendo necessario intervenire mediante l'aggiunta di appositi elementi di protezione anticaduta. Inoltre, secondo il CT, sono imputabili all'operato del Geom. le problematiche acustiche riscontrate Per_1 nell'opera. Al riguardo, una responsabilità del Geom. risulta configurabile sia nel suo ruolo di Per_1 progettista, relativamente alla partizione muraria di divisione tra i due alloggi del piano primo, oggetto di progettazione del convenuto, sia quale DL, nell'ambito quindi dell'attività di direzione delle lavorazioni relative alla sostituzione/modifica delle aperture (nuovi infissi e relativi cassonetti)
e quelle relative alla modifica dei prospetti per l'apposizione dell'isolamento termico (cappotto esterno). Risultano inoltre imputate al Geom. la mancata segnalazione di agibilità Per_1 dell'immobile, presso l'ufficio tecnico comunale, nonché il mancato deposito della documentazione progettuale relativa all'intervento di sopraelevazione – nonostante fosse stato autorizzato dal
Comune, depositata dall'NG. solo il 6.07.2018, ossia mesi dopo l'inizio dei lavori. Parte_3
È stata invece esclusa la responsabilità del Geom. con riferimento all'esecuzione della bocca Per_1 di lupo, nonché alle opere ritenute mancanti al piano terra dell'immobile (per non avere il convenuto svolto alcuna attività di direzione delle opere strutturali). Quanto poi alla presentazione della documentazione relativa alla agibilità del piano terra dell'immobile, il CT pur rilevando che dalla documentazione catastale risulta un aggiornamento risalente al febbraio 2021 da parte dell'Arch. per conto dell'odierno opponente, ha evidenziato altresì che “già l'elaborato planimetrico Per_3 depositato dal Geom. nel settembre 2018 risultava completo, con indicazione dell'ingombro Per_1 dell'ascensore”. In ogni caso, “nessun frazionamento del mappale 626 si evince nell'elaborato a
16 firma del Geom. é tantomeno in quello a firma dell'Arch. . Il CT ha dato inoltre atto Per_1 Per_3 che, quanto ai box esterni, di cui l'opponente lamentava la mancata presentazione della richiesta autorizzativa, il Geom. a provveduto al deposito della relativa pratica, la quale tuttavia è stata Per_1 oggetto di diniego da parte del Si osserva al riguardo che, peraltro, lo stesso CT ha CP_7 rilevato la presenza di due box, che sono stati quindi realizzati autonomamente dall'odierno opponente.
Conseguentemente, tenuto conto delle domande svolte dalle parti, del riparto dell'onere probatorio gravante su ciascuna di esse, considerato che il Geom. ha fornito la prova del titolo, non Per_1 contestato, e delle prestazioni rese in forza dello stesso, nonché di quanto emerso all'esito della
CT resa nell'ambito del procedimento per ATP ed acquisita agli atti del presente procedimento,
l'importo richiesto a saldo dal Geom. a titolo di compenso deve ritenersi dovuto nella misura Per_1 richiesta, pari ad Euro 12.613,00.
Tenuto conto altresì che, nel corso dell'istruttoria sono emersi vizi e difetti dell'opera imputabili all'operato del Geom. nella sua duplice qualità di progettista e DL, per complessivi Euro Per_1
7.465,70, e considerato che entrambe le parti hanno chiesto che eventuali importi rispettivamente dovuti dall'una all'altra siano posti in compensazione, il compenso del Geom. dovrà essere Per_1 ridotto in ragione della somma imputabile a suoi inadempimenti o inesatti adempimenti nello svolgimento delle prestazioni professionali come contrattualmente pattuite.
Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del dott. l pagamento Pt_1 di €5.147,30 in favore del professionista. Su tale somma devono applicarsi gli interessi legali dalla scadenza della fattura del 14/11/2019 al saldo.
3. Sulla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente Pt_1
Parte attrice opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tutti i vizi e/o inadempienze che, a diverso titolo sono ritenuti imputabili al geom. quantificandoli nel complessivo importo di 654.338,00. Per_1
Tali danni vengono ricondotti dall'opponente alle seguenti categorie:
- danni relativi ai costi e spese di rifacimento delle opere non correttamente eseguite, presentazione delle relative pratiche edilizie, etc.;
- danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali – per i mancati affitti percepiti – per la perdita di valore degli immobili.
Quanto alla prima voce di danno si rinvia a quanto accertato in sede di procedimento per ATP
(nell'ambito del quale sono state prese in considerazione anche le spese già sostenute dall'odierno opponente, e la congruità delle stesse), e qui richiamato al paragrafo precedente, all'esito del quale
è stata accertata la responsabilità del Geom. limitatamente all'importo di €7.465,70. Per_1
17 Quanto alla seconda categoria di danno, l'opponente ha dedotto i seguenti pregiudizi:
a) Perdita benefici fiscali per mancato invio pratica all'enea in relazione alle opere fiscalmente deducibili per complessivi €50.000,00;
b) Mancato incasso canoni locazione negozio piano terra: non locato per tre anni dal 2017 (data stimata per fine lavori) al 2020 sia per i rilevanti vizi e sia per le pratiche amministrative incomplete;
canone annuo stimato € 30.000.= x 3 anni per complessivi €90.000,00;
c) Mancato incasso canoni locazione dell'alloggio sito al piano terra;
9.000 annui per tre anni per complessivi €27.000,00;
d) perdita di redditività pari al 2% annuo relativa alle unità Immobiliari al primo e al secondo piano consegnate con due anni di ritardo, per € 44.480,00;
e) Mancata realizzazione due autorimesse;
d'apprima a rappresentando la realizzabilità di n. 2 box per complessivi €50.000,00;
f) Insufficiente isolamento acustico al piano terra ed al primo piano pari al 15% del valore di stima del complesso stimato in € 1.553.000, per complessivi €261.480,00.
Le predette richieste risarcitorie risultano tutte genericamente proposte e sfornite di alcun supporto probatorio, non avendo l'attore provato né l'an debeatur né il relativo quantum. L'opponente si è infatti limitato a far discendere automaticamente le predette voci di danno dalle contestazioni mosse all'operato del Geom. e dell'impresa e dai relativi lamentati inadempimenti Per_1 CP_1 nell'esecuzione delle opere, omettendo tuttavia di fornire ed allegare elementi idonei a ricostruire ed accertare l'effettiva sussistenza dei pregiudizi asseritamente subiti.
In particolare, l'attore non ha fornito la prova della sussistenza di un obbligo in capo al Geom. Per_1 circa la presentazione delle pratiche presso per il riconoscimento dei benefici fiscali, né a CP_6 quali benefici fiscali avrebbe avuto diritto e avrebbe inteso richiedere e in quale misura avrebbe potuto beneficiarne. Allo stesso modo, l'attore opponente non ha provato di avere subito un effettivo pregiudizio per il preteso ritardo nella consegna delle opere (la cui imputabilità al Geom. deve Per_1 ritenersi affatto dubbia, anche tenuto conto della scarsa chiarezza della pattuizione del relativo termine), non avendo fornito alcun elemento che consenta di ritenere che, in effetti, per ben due anni il dott. on abbia potuto locare gli immobili – pur a fronte di concrete possibilità in tal Pt_1 senso, e comunque di trarne reddittività. La relativa quantificazione risulta pertanto del tutto generica e non concretamente riferibile al caso in esame. Ancora, non vi è prova di alcun danno derivante dalla mancata realizzazione di due box, dal momento che risulta per tabulas che il Geom. avesse presentato la relativa richiesta e che la stessa avesse ricevuto il diniego Per_1 dell'amministrazione comunale. D'altro canto, i box attualmente risultano realizzati, così come accertato nel corso della CT.
Quanto ai danni da insufficiente isolamento acustico, quantificati in complessivi €261.480,00.=,
18 l'opponente si è limitato a dedurre del tutto genericamente che tale vizio avrebbe comportato una riduzione del valore intorno al 15% del valore di detti immobili ove correttamente realizzati, asseritamente pari ad € 1.553.000,00, senza tuttavia produrre alcun elemento probatorio a supporto.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente non può trovare accoglimento se non nei limiti accertati in sede di CT, e sopra individuati, per complessivi
€7.465,70 a carico del . non avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio ex 2697 CP_8 Per_1
c.c..
4. Sulla domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Pt_1 CP_1
In seguito alla costituzione in giudizio di , per effetto della sua chiamata in causa da parte del CP_1 convenuto con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., il dott. a chiesto di Per_1 Pt_1 estendere l'accertamento della responsabilità e la relativa pronuncia di condanna al risarcimento del danno anche nei confronti del terzo chiamato , espressamente domandando “Ove tuttavia CP_1 all'esito del presente giudizio dovesse emergere l'esclusiva responsabilità dell'impresa CP_1 in relazione a qualsiasi dei danni qui rivendicati, l'esponente chiede l'estensione delle domande anche nei confronti dell'impresa. Riservando sul punto ogni azione e richiesta”.
Nella prima difesa utile, ossia con il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c.,
ha eccepito l'inammissibilità della domanda di in quanto domanda nuova e quindi CP_1 Pt_1 tardivamente, oltre che irritualmente, proposta, in violazione dell'art. 269 c.p.c., tenuto conto della posizione sostanziale e processuale delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sempre in via preliminare, e anzi già in sede di costituzione, ha eccepito la litispendenza tra CP_1 il presente giudizio e il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Milano da nei confronti di CP_1
19678/2020), avente ad oggetto il contratto di appalto intercorso tra le parti e nell'ambito Pt_1 del quale l'odierno opponente, ivi convenuto, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i vizi e difetti dell'opera realizzata dall'impresa. Nessuna contestazione è stata fatta sul punto da parte opponente.
Con ordinanza del 11.07.2022 l'eccezione è stata respinta. Tuttavia, esaminati gli atti prodotti da
, res melius perpensa, l'eccezione deve ritenersi fondata, con conseguente revoca in questa CP_1 sede della richiamata ordinanza.
In particolare, l'atto di citazione relativo al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano (definito in primo grado e attualmente sub iudice dell'impugnazione) è stato introdotto in data 11.06.2020
(cfr. doc. 3 ), e quindi anteriormente al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1 che è stato introdotto mediante notifica a mezzo PEC dell'atto di citazione al convenuto opposto in data 16.09.2020. Nell'ambito del primo giudizio il dott. a svolto domanda riconvenzionale Pt_1 di risarcimento del danno, a fronte della quale l'attore ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in
19 causa del terzo per essere da questo manlevato in caso di accertamento dei pretesi vizi. In Per_1 tale giudizio la chiamata in causa del terzo non è stata autorizzata per carenza di titolo.
In particolare, in tale giudizio il dott. ha chiesto “accertare e dichiarare la sussistenza di Pt_1 tutti i vizi e/o difetti meglio descritti in narrativa, in relazione all'appalto commissionato dal sig.
all'impresa e la loro imputabilità alla • Parte_1 CP_1 CP_1 conseguentemente, ridurre il prezzo del corrispettivo dell'appalto con l'importo occorrente per emendare a tutti i vizi e/o difetti, nella misura di Euro 108.878,00 oltre IVA o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, anche a mezzo CT o a mezzo dell'acquisizione delle risultanze del pendente procedimento di ATP avanti il Tribunale di Lodi con RG 1102/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
• conseguentemente, condannare l'impresa
a corrispondere in favore del sig. la somma di Euro 108.878,00 CP_1 Parte_1 oltre IVA o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, o in subordine la differenza tra quanto eventualmente riconosciuto in favore dell'impresa a titolo di saldo prezzo originario e quanto occorrente per emendare tutti i vizi e/o difetti accertati sull'opera appaltata;
• accertare e dichiarare il ritardo dell'impresa nell'esecuzione dei lavori appaltati come CP_1 da contratto;
• conseguentemente, condannare l'impresa a corrispondere in favore CP_1 del sig. l'importo di Euro 68.250,00 a titolo di penale contrattualmente Parte_1 convenuta, o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, o comunque ritenuto equo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Tenuto conto delle domande proposte da nei confronti di nel giudizio RG Pt_1 CP_1
19678/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Milano (oggi dinanzi alla Corte d'Apello di Milano RG
2377/24, in seguito ad impugnazione della sentenza di primo grado) e nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che il presente procedimento presenti una parziale connessione per oggetto e per soggetto al primo giudizio, ex art. 39 cpc, con conseguente declaratoria di litispendenza.
5. Sulla domanda di garanzia di nei confronti delle compagnie assicurative e Per_1 CP_2
Controparte_2
Parte convenuta opposta ha chiesto, in caso di condanna al risarcimento del danno, di essere garantito dalle compagnie assicurative e in forza delle polizze CP_2 Controparte_2
n. AEAW0036267 per il periodo 2018/2019 e n. AEAW0052275-LG per il periodo 2019/2020 rispettivamente stipulate con le predette compagnie (docc. 20 e e 21).
Le polizze, di analogo tenore, prevedono all'art. 3 che “gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle professione
20 descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI
ALL'ASSICURATO stesso...”.
, la sola costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito la non operatività della Controparte_2 polizza in ragione della omessa comunicazione di circostanze pregresse rilevanti ai fini della valutazione del rischio in sede di stipula del contratto assicurativo.
L'eccezione non è fondata e va dunque respinta.
Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, risulta che al momento della stipula della polizza, in data 28.01.2020, il Geom. osse stato destinatario di tre comunicazioni inviate rispettivamente Per_1 in data 30/7/2019, 9/10/2019 e 22/01/2020 trasmesse direttamente dal dott. he, per il loro Pt_1 contenuto, non consentono di ritenere che l'assicurato abbia colposamente omesso di riferire circostanze rilevanti i fini della valutazione del rischio.
Trattasi, invero, di mera corrispondenza tra cliente e professionista relativa a generici solleciti di pratiche sospese (comunicazione in data 30/07/2019), e a richieste di chiarimenti nonché alla determinazione del compenso (comunicazioni del 9/10/2019 e del 22/01/2019) che, in quanto tale, non si ritiene idonea a far sorgere in capo al Geom. un obbligo di comunicazione Per_1 all'assicuratore in sede di stipula della polizza.
Le considerazioni che precedono comportano la piena operatività delle polizze in questione, con conseguente obbligo in capo alle compagnie assicurative di garantire, nei limiti delle stesse, il professionista per la responsabilità risarcitoria nascente a suo carico nell'esercizio dell'attività professionale.
In accoglimento della domanda del Geom. dunque, e Per_1 CP_2 Controparte_2 sono tenute a garantire e tenere indenne il convenuto di tutto quanto da lui dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore del dot. oltre al rimborso delle spese di giudizio. Pt_1
6. Sulle spese
Tenuto conto dell'esito della controversia, che ha visto le parti reciprocamente parzialmente soccombenti, le spese di lite sono tra loro integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ATP sono poste definitivamente a carico di tutte la parti in via solidale.
Da ultimo, in applicazione dell'art. 12 bis, secondo comma, D.Lgs. 28/2010, al dott. che Pt_1 non ha partecipato al primo incontro di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 quater senza giustificato motivo (avendo addotto un mero impedimento professionale non documentato), deve applicarsi la sanzione ivi prevista, con conseguente sua condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria
21 istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 460/2020, pubblicato il 9.06.2020, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2) condanna parte attrice opponente al pagamento in favore del convenuto Parte_1 opposto Geom. dell'importo di €12.613,00, oltre interessi legali dalla Persona_1 scadenza della fattura del 14/11/2019 al saldo;
3) condanna parte convenuta opposta Geom. l pagamento in favore di parte Persona_1 attrice opponente ell'importo di €7.465,70, oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_1 saldo;
4) dispone la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti da attore opponente e convenuto opposto e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] di €5.717,30, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura del 14/11/2019 al Persona_1 saldo;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta da nei Parte_1 confronti di Persona_1
6) dichiara la litispendenza per connessione soggettiva e oggettiva, quanto alla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di del presente giudizio Parte_1 CP_1 con il giudizio RG 19678/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Milano (ora pendente dinanzi alla
Corte d'Appello di Milano RG 2377/24);
7) condanna i e a tenere indenne il convenuto CP_2 Controparte_2 Persona_1 di quanto dallo stesso dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e spese di lite;
[...]
8) compensa le spese di lite tra le parti;
9) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di €1.036,00 ai Parte_1 sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010;
10) pone definitivamente le spese di ATP RG 1102/2020 a carico di tutte le parti in via solidale.
Così deciso in Lodi, il 29.07.2025.
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2077/2020 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Morano presso il cui studio ha eletto domicilio;
- Attore opponente - nei confronti di:
GEOM. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Persona_1 C.F._2
RI IA, presso il cui studio ha eletto domicilio;
- Convenuto opposto –
e contro
( ) in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Andrea Pianta;
in persona del Procuratore Speciale del Controparte_2 P.IVA_2 Rappresentante Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bassi;
- Terzi chiamati presso il domicilio eletto presso Rappresentante Generale dei per CP_2 CP_3 CP_2 l'Italia Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano
- Terza chiamata contumace
OGGETTO: appalto
Conclusioni per parte attrice opponente Pt_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, essere disattesa e respinta, premesse le declaratorie del caso nel merito:
• accertare e dichiarare i vizi e/o difetti e/o gli inadempimenti tutti meglio descritti in narrativa e la loro imputabilità al GEOM. /o all'impresa Persona_1 CP_1
• conseguentemente, condannare il GEOM. e/o l'impresa Persona_1 CP_1 in solido tra loro o ciascuno di quanto sua spettanza, al risarcimento in favore del sig. Pt_1
di tutti i danni subiti in ragione dei vizi e/o difetti e/o inadempimenti tutti meglio descritti
[...] in narrativa e risultanti dagli espletati accertamenti peritali;
condannarli, in solido tra loro o ciascuno di quanto sua spettanza, al pagamento dell'importo di Euro 650.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, o in quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa o comunque ritenuto equo, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
• accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore del GEOM. Parte_1 in ragione di tutti i vizi e/o difetti e/o inadempimenti e/o per i motivi tutti Persona_1 meglio descritti in narrativa;
• ove accolta la domanda di pagamento avanzata dal GEOM. , Persona_2 compensare secondo ogni effetto di legge, quanto riconosciuto in favore del GEOM. Persona_2
con i danni che verranno accertati e liquidati in favore del sig. con
[...] Pt_1 conseguente condanna del GEOM. corrispondere la differenza riconosciuta in favore del Per_1 sig. . Parte_1
In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 460/20 RG 261/20 del Tribunale di Lodi. Con il favore delle spese e competenze del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Lodi e rubricato 1102/2020. Salvo ogni altro diritto. In via istruttoria, unicamente occorrendo e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per l'interrogatorio formale di controparte e per testi: […]”.
Conclusioni per parte convenuta opposta Geom. Per_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso NEL MERITO: Respingere perché infondate in fatto e in diritto le domande proposte dal Dr. Pt_1 con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con cui lo stesso ha radicato il
[...] presente giudizio per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 460/2020 emesso dal Giudice del Tribunale di Lodi in data 6 giugno 2020; IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda (1) accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. e della Persona_1 CP_1 con relativa graduazione, compensando il debito del Dr. nei confronti del Geom. Parte_1 derivante del decreto ingiuntivo opposto n. 460/2020 emesso dal Giudice del Persona_1
Tribunale di Lodi in data 6 giugno 2020 con l'eventuale debito risarcitorio del Geom. Persona_1
in caso di accertata responsabilità solidale del Geom. con la
[...] Persona_1 CP_1
e conseguente condanna in solido degli stessi, dichiarare la tenuta a manlevare
[...] CP_1 il Geom. per le somme eccedenti la sua responsabilità con condanna al Persona_1 pagamento diretto in favore del Dr. er capitale, accessori e spese legali;
ovvero, Parte_1 condannare a titolo di regresso la nei limiti della propria quota di responsabilità a CP_1 rifondere al Geom. quanto dallo stesso corrisposto al Dr. in Persona_1 Parte_1 eccedenza alla sua quota di responsabilità, in relazione ai fatti per cui è causa, ivi compreso il rimborso delle spese di lite e di ogni altra spesa inerente il giudizio di cui si chiede la condanna;
(2) ai fini della domanda di garanzia nei confronti delle compagnie assicurative: accertare e dichiarare l'operatività delle garanzie assicurative di cui alle polizze RC Professionale Geometra n. 2 AEAW0036267 dei e n. AEAW0052275 della ai precedetti CP_2 Controparte_2 rapporti contrattuali come precisati in atti, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, comma II, c.c., dichiarare la e/o i in forza dei rapporti Controparte_2 CP_2 contrattuali citati tenute a manlevare il Geom. e per l'effetto condannare la Persona_1
e/o i al risarcimento diretto dei danni patiti dal Dr. Controparte_2 CP_2 Pt_1 er le quote di responsabilità riferibili al Geom. ovvero condannare
[...] Persona_1 la e/o i alla indilata rifusione delle somme che il convenuto Controparte_2 CP_2
Geom. fosse tenuto a corrispondere al Dr. nei termini delle Persona_1 Parte_1 garanzie assicurative. IN VIA ISTRUTTORIA: […]”.
Conclusioni per Controparte_2
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito In via principale rigettare le domande svolte dal Sig. nei confronti del Geom. Parte_1 Per_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, con assorbimento della domanda di manleva svolta nei confronti di Controparte_2
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice nei confronti del Geom. accertare e dichiarare l'inoperatività della Per_1 polizza n. AEAW0052275 - LB, per tutti i motivi esposti in narrativa e, pertanto, respingere ogni domanda di manleva svolta nei confronti di In via ulteriormente Controparte_2 subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice svolte contro il Geom. e di ritenuta operatività della polizza n. AEAW0052275 Per_1
- LB:
- limitare la condanna di che ha assunto il rischio del certificato Controparte_2
n. AEAW0052275 , alla manleva per le sole voci costituenti un danno - relative alla sola attività N_1 indicata in polizza - e alla sola quota di responsabilità imputabile all'Assicurato Geom. con Per_1 riduzione dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893 III co. e 1914 e ss c.c., il tutto, eventualmente, in regime di coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. con le altre compagnie coinvolte;
in ogni caso, nei limiti del massimale assicurativo di Euro 250.000,00, detratta la franchigia pari ad € 1.000,00, sempre e comunque dovuta dall'Assicurato, ed esclusi i danni consequenziali. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni per CP_1
“Pregiudizialmente: dichiararsi la litispendenza per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con la causa rubricata al RG 19678/2020 del Tribunale di Milano preventivamente avviata con atto di citazione depositato all'UNEP ai fini della notifica al convenuto in data Parte_1
05.06.2020, se del caso, anche solo limitatamente alle dedotte responsabilità imputate all'impresa
CP_1
Preliminarmente: dichiararsi l'inammissibilità della nuova domanda svolta dall'attore opponente
verso er le ragioni argomentate e dedotte. Parte_1 CP_1
Nel merito. In principalità:
1. respingere la domanda di manleva e/o di regresso svolta dall'opposto Geom.
3 verso per le ragioni argomentate e dedotte, disponendosi Persona_1 CP_1
l'estromissione dell'impresa dal presente giudizio non avendo egli alcun titolo per CP_1 chiedere la manleva alla appaltatrice;
2. rigettare la domanda dell'opponente Parte_1 perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni argomentate e dedotte. In subordine: senza alcuna inversione dell'onere della prova, nel denegato caso in cui venisse accertata la responsabilità del Geom. limitare la predetta responsabilità a quanto indicato ed Per_1 accertato nel proc. RG 19678/2020 del Tribunale di Milano”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo il 24.09.2020 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 460/2020 del 6.06.2020, con cui il Tribunale di Lodi gli ha ingiunto di pagare in favore del Geom. la somma di € 12.613,00, Persona_1 oltre interessi e spese della procedura, liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50 per spese esenti, oltre accessori di legge.
Parte attrice ha dedotto l'infondatezza del credito azionato, eccependo la sussistenza di vizi e difetti dell'opera e inadempimenti del professionista, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno per complessivi €650.000,00.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- di essere proprietario di un complesso immobiliare sito nel Comune di Lodi, in Via Secondo
Cremonesi n. 32 angolo Via Lago D'Iseo, costituito da n. 4 unità immobiliari;
- di aver dato incarico al Geom. per l'attività di progettazione e Direzione Lavori e alla Per_1 impresa per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e innovazione CP_1 dell'intero complesso;
- che in corso d'opera si rendeva necessario il consolidamento statico dell'edificio, circostanza che sarebbe stata originariamente esclusa dal Geom. Per_1
- che al fine di “procedere al consolidamento statico, venivano poste integrazioni sia alle unità abitative e box, oltre alla realizzazione di un nuovo ascensore” ed in ragione di queste necessità sopravvenute l'opponente avrebbe integrato i contratti di opera professionale e di appalto rispettivamente con il Geom. e con l'impresa ; Per_1 CP_1
- in particolare, per quanto attiene al rapporto con il Geom. il Dr. a dedotto di Per_1 Pt_1 aver conferito un primo incarico in data 11 maggio 2015 (prodotto quale doc. n. 1 opponente) ed un secondo incarico integrativo in data 4 maggio 2018 (prodotto sub doc. 3).
- l'opponente ha dedotto che l'intera esecuzione delle prestazioni da parte dei professionisti incaricati (GEOM. e impresa SP.AM SRL) si sono “contraddistinte per evidenti Per_1 carenze, inadempimenti e vizi e/o difetti, tali da pregiudicare, a tutt'oggi, l'utilizzabilità della stessa palazzina”;
4 - con specifico riguardo all'attività del Geom. secondo l'opponente questa si sarebbe Per_1 contraddistinta per grave carenza sia con riferimento alla fase progettuale e sia con riguardo alla fase di direzione lavori”;
- a sostegno dei lamentati predetti inadempimenti, l'attore ha prodotto due relazioni redatte dall'Arch. (sub docc. nn. 7/A e 7/B). Persona_3
- Riguardo all'attività di progettazione, i vizi, inadempimenti, difformità ed omissioni imputate al Geom. sono riportati dettagliatamente dall'opponente al paragrafo I.A) Per_1 Pt_1 numero 11), lett. da a. a l. e numero 14), lett. da a. a h. dell'atto di citazione in opposizione e nelle relazioni a firma dell'Arch. Per_3
- quanto all'attività di direttore lavori, l'opponente ha imputato al Geom. di aver “omesso Per_1 qualsivoglia attività di controllo dell'operato dell'impresa (la che stava CP_1 procedendo all'esecuzione dei lavori”, ed esposto al paragrafo I.B) i vizi, inadempimenti, difformità ed omissioni (suddividendo le contestazioni relative alle parti esterne a vista del fabbricato – punti 20, 21, alle parti interne degli alloggi – punto 22, all'unità commerciale sita al piano terra – punto 23, all'appartamento sito al piano terra (retro rispetto al negozio) – punto 24, alla realizzazione dei posti auto – punto 25);
- da ultimo, l'opponente ha dedotto che il Geom. avrebbe omesso di redigere: Per_1
o il verbale di ultimazione e consegna lavori;
o il verbale di collaudo delle opere (fabbricato + marciapiede esterno);
o il verbale di contabilità/liquidazione.
- Relativamente ai danni subiti e al relativo risarcimento, ha evidenziato di aver Pt_1 promosso avanti al Tribunale di Lodi procedimento di accertamento tecnico preventivo (r.g.
1102/2020).
- L'opponente ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la non debenza del relativo importo in ragione dei predetti inadempimenti, ritenuti imputabili al Geom. trattandosi di compenso attinente a prestazioni non rese e/o, ove Per_1 rese, comunque non conformi alla diligenza richiesta anche ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c., oltre che in considerazione del pregiudizio economico di gran lunga superiore subito dall'opponente.
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 22.12.2020, il Geom. si è costituito in Per_1 giudizio, contestando in fatto ed in diritto quanto esposto dall'attore e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
A sostegno delle proprie domande, in punto di fatto la parte ha precisato:
- di aver ricevuto dal Dr. n unico incarico (cfr. doc. n. 1 ctp. e quale doc. n. 2 fasc. Pt_1 monitorio prodotto sotto la lettera A), avente ad oggetto “riposizionamento delle finestre e
5 delle vetrine a piano terra;
sistemazione del marciapiede;
riposizionamento delle finestre al piano primo;
allacciamento alla fognatura esterna;
recupero del sottotetto ai fini abitativi (già ottenuta autorizzazione paesaggistica); ristrutturazione delle facciate con posa di cappotto esterno;
rifacimento del tetto;
aggiornamento catastale”.
- che il mandato ricevuto comprendeva il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione delle opere (notifica preliminare – piano di sicurezza e coordinamento;
PSC; fascicolo delle opere) ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere;
- ha contestato la legittimazione attiva del Dr. relativamente ai vizi dallo stesso Pt_1 contestati aventi ad oggetto le opere compiute sulle parti comuni dell'edificio e sull'unità immobiliare alienata dal Dr. l Sig. Pt_1 CP_4
- ha contestato l'esistenza di presunti suoi inadempimenti quale direttore lavori e quale progettista, contestando i rilevi sollevati in citazione dal Dr. Pt_1
- ha contestato le singole voci di danno da imputarsi all'attività del Geom. quantificati Per_1 nell'importo di €654.338,00.=!;
- ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'Impresa appaltatrice, e CP_1 la compagnia di assicurazione presso cui lo stesso Geom. ra assicurato nel corso del Per_1
2019 (la “ ”) e la compagnia di assicurazione presso cui era assicurato nel 2020 (la CP_2
“ ); Controparte_2
- da ultimo ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
1.2. In esito alla prima udienza dell'11.05.2021, il G.I. non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi chiamati.
1.3. Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati e CP_1 Controparte_2 mentre , pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e deve dunque esserne CP_2 dichiarata la contumacia.
Quanto alle difese dei terzi chiamati costituiti:
- ha eccepito la mancanza di operatività della polizza per omessa Controparte_2 comunicazione di circostanze pregresse rilevanti ai fini della valutazione del rischio in sede di stipula del contratto assicurativo, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo e l'inoperatività del contratto assicurativo azionato.
- ha svolto le seguenti difese: CP_1
(i) ha preliminarmente contestato la mancanza di titolo per la chiamata in causa della medesima da parte del Geom. CP_1 Per_1
(ii) ha eccepito l'inammissibilità dell'estensione della domanda riconvenzionale operata dal dott. ei confronti di nel presente giudizio, in quanto parzialmente Pt_1 CP_1 identica rispetto a quella proposta dallo stesso dott. nel giudizio pendente Pt_1
6 avanti al Tribunale di Milano (causa r.g. 19678/2020) nei confronti di (in cui CP_1 però non è stata autorizzata la chiamata in causa del Geom. , oltre che in quanto Per_1 tardivamente proposta con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c.;
(iii) ha chiesto quindi dichiararsi la litispendenza per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva con la causa rubricata al RG 19678/2020 del Tribunale di Milano preventivamente avviata con atto di citazione depositato da in data CP_1
05.06.2020, se del caso, anche solo limitatamente alle dedotte responsabilità imputate all'impresa CP_1
1.4. Con provvedimento del 11.07.2022 il GI ha respinto l'eccezione di litispendenza con il procedimento RG 19678/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Milano, concesso alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato all'udienza del 22.11. 2022, all'esito della quale ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP
1102/2020 Tribunale di Lodi ed ha rinviato all'udienza del 22.09.2023, riservandosi all'esito di decidere sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti.
1.5. Con ordinanza del 11.12.2023 il GI ha disposto che le parti esperissero il procedimento di mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. 28/2010, rinviando per l'eventuale prosecuzione del giudizio all'udienza del 5.04.2024. A tale udienza, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione per mancata comparizione personale dell'attore opponente, il GI ha invitato le parti alla discussione sulle istanze istruttorie, che con provvedimento del 21.10.2024 sono state rigettate.
1.6. All'udienza del 8.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla fondatezza della pretesa creditoria del Geom. Per_1
La richiesta di pagamento oggetto di causa trae fondamento dal contratto disciplinare di incarico, sottoscritto dalle parti, dott. e Geom. in data 11.05.2015 (prodotto sub doc. 1 Pt_1 Per_1 dall'opponente e, dall'opposto in sede di ricorso monitorio, sub doc. 2), in base al quale l'odierno convenuto opposto si è impegnato ad eseguire in favore del dott. le seguenti prestazioni Pt_1 attinenti alla ristrutturazione della palazzina sita in Lodi, Via Secondo Cremonesi angolo Via Lago
D'Iseo di proprietà del Dr. Pt_1
- riposizionamento delle finestre e delle vetrine a piano terra;
- sistemazione del marciapiede;
- riposizionamento delle finestre al piano primo;
- allacciamento alla fognatura esterna;
7 - recupero del sottotetto ai fini abitativi (già ottenuta autorizzazione paesaggistica);
- ristrutturazione delle facciate con posa di cappotto esterno;
- rifacimento del tetto;
- aggiornamento catastale.
L'incarico conferito comprendeva altresì il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione delle opere (notifica preliminare – piano di sicurezza e coordinamento;
PSC; fascicolo delle opere) ed il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere.
Il compenso complessivo concordato per tale attività in €30.300,00 oltre IVA e CP al 5% e spese tecniche.
In data 14.11.2019, il Geom. provvedeva a trasmettere preavviso di parcella relativa al saldo Per_1 delle competenze dovute per lo svolgimento delle predette prestazioni, per € 8.800,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CP e spese, per complessivi € 12.613,30, che tuttavia non veniva versato dal dott. rendendo così necessario procedere in via monitoria. Pt_1
A fondamento della propria pretesa creditoria, il Geom. ha prodotto in atti, sin dalla fase Per_1 monitoria, il disciplinare d'incarico, ove era stato previsto il compenso dovuto e le modalità di pagamento (punto 6 – che prevede quale quarto acconto a saldo € 8.800,00.= alla consegna del lavoro). Egli inoltre ha provato che, dopo aver ricevuto i primi tre pagamenti pattuiti contrattualmente, terminati i lavori, con lettera raccomandata AR 14/11/2019 (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio prodotto sotto la lettera A), ha trasmesso "Comunicazione di fine lavori" e la
"Segnalazione Certificata per l'Agibilità" inviate agli Uffici preposti del Comune di Lodi (cfr. doc. n.
4, 5 e 6 fascicolo monitorio prodotto sotto la lettera A), allegando la fattura pro forma per complessivi
€ 12.613,30.= a saldo, come da disciplinare d'incarico professionale (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio prodotto sotto la lettera A), per € 8.800,00.= a titolo di onorario oltre al rimborso spese, previsto nel disciplinare di incarico al punto 5, pari ad € 1.340,50.=, come da elenco prodotto in sede monitoria sub doc.
8. Nessuna contestazione veniva mossa dal dott. Pt_1 nell'immediatezza del ricevimento della nota pro forma. Solo in sede di opposizione, il dott. Pt_1 ha contestato la debenza del predetto importo, ritenendolo non dovuto in ragione degli inadempimenti imputabili al affermano che il corrispettivo richiesto non sarebbe dovuto in Per_1 quanto relativo a prestazioni non rese o comunque rese con modalità non conformi alla diligenza richiesta anche ai sensi dell'art. 1176 II comma c.c.. Inoltre il dott. ha eccepito di avere Pt_1
“subito un pregiudizio economico di gran lunga superiore al compenso richiesto dal professionista”, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto al Geom. a titolo di compenso per l'attività Per_1 svolta.
Il contratto integrativo del 4.05.2018 prodotto in atti da parte opponente, privo di sottoscrizione e
8 contestato da parte opposta, non può essere in questa sede ritenuto validamente concluso tra le parti, in assenza di ulteriori elementi a supporto dell'intervenuta pattuizione delle relative prestazioni.
Tanto premesso in fatto, occorre ricordare che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo senso si veda Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In tale fase, le prove scritte idonee ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le sole fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito (ex multis, Tribunale
Milano, 22 ottobre 2018, n. 10657).
In definitiva, nonostante l'instaurazione del procedimento gravi sull'opponente, convenuto sostanziale, spetta al creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la propria pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione di pagamento.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso, infatti, spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile
(Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n.
1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
La regola del riparto dell'onere della prova incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La funzione della norma è proprio quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, occorre in primo luogo rilevare che
9 l'odierno opponente, con ricorso in data 26.05.2020, ha introdotto il procedimento per ATP RG
1120/2020, instaurando il contraddittorio nei confronti di tutte le odierne parti: Geom. impresa Per_1 appaltatrice e nell'ambito del quale è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, CP_1 compagnia di assicurazione Lloy's Insurance Company SpA, su istanza del Geom. chiedendo Per_1
l'accertamento dei vizi/difetti/inadempimenti imputabili alle controparti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione degli obblighi assunti nello svolgimento delle opere di ristrutturazione presso il complesso immobiliare sito in Lodi, via Secondo Cremonesi n. 32 angolo via Lago d'Iseo, con determinazione delle cause degli stessi e dei costi necessari per la loro rimozione.
Nell'ambito di tale procedimento è stato nominato CT NG. , al quale è stato conferito Persona_4 il seguente quesito peritale: “Il CT, esaminati gli atti di causa, acquisite le informazioni ed i chiarimenti, ritenuti necessari, dalle parti e dai pubblici uffici - cui è espressamente autorizzato a richiedere documentazione -, compiuti gli eventuali necessari accertamenti e tentata la conciliazione, cui è espressamente autorizzato: a) Verifichi e documenti lo stato dei luoghi;
b)
Verifichi la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati da parte ricorrente;
c) In caso di esito positivo determini le cause di essi e la loro imputabilità; d) indichi le opere necessaria alla loro eliminazione ed i presumibili costi”. Con ordinanza del 30.03.2022, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, il Giudice del procedimento per ATP ha autorizzato il CT a “estendere le prove acustiche all'intero immobile, a tal fine concedendo la proroga richiesta per il deposito dell'elaborato peritale”.
All'esito dell'indagine, il CT ha depositato la relazione peritale in data 16.12.2022, acquisita agli atti del presente giudizio, ove ha concluso nei termini che seguono: “In conclusione l'ammontare complessivo dei vizi e/o difetti riscontrati e quantificabili con certezza sull'immobile al netto dei costi sostenuti direttamente dal ricorrente, a parere dello scrivente CT, sono pari ad Euro 91.358,50 euro iva compresa, di cui Euro 7.465,70 addebitabili all'operato del Geom. . Per_1
In particolare, il CT ha accertato i seguenti vizi e difetti dell'opera (pagg. 6 ss relazione peritale):
“a) in copertura Pt_2
Come lamentato da parte ricorrente, i torrini posti sulla nuova copertura dello stabile risultano essere stati forniti e posati non in rame, ma bensì in lamiera … Si stima che la riduzione del valore dell'opera sia quantificabile in circa 500,00 euro.
b) Frontalino balcone/terrazza piano sottotetto
Con riferimento alla finitura del terrazzo dell'ultimo piano lo scrivente ha potuto accertare che la stessa non è stata realizzata, la scelta dell'elemento di raccordo tra superficie orizzontale e verticale risulta del tutto inadeguata … l'impresa ha posato elementi ceramici privi di angolare né tanto meno ha ritenuto di dover inserire uno staccagoccia, così da consentire alle acque meteoriche di percolare lungo il tratto verticale ed infiltrarsi all'interno del supporto dello stesso pavimento
(sottofondo), con la conseguente attuale formazione di muschio. Anche in questo caso la causa
10 della problematica va ricercata nella scelta dell'impresa esecutrice che non realizzando l'intervento con tutti gli accorgimenti necessari ha sicuramente avuto un risparmio di costi … Il costo stimato per l'intervento, considerando le ore di economia di due operai qualificati, il materiale necessario,
è pari a 4.500,00 euro oltre iva.
c) Guide avvolgibili infissi
All'interno del ricorso il legale segnala la mancanza delle guide degli avvolgibili a protezione degli infissi di piano terra e primo;
durante il sopralluogo il collegio peritale ha potuto accertare che le guide sono presenti, ma di profondità tale da consentire un eccessivo movimento della struttura durante il movimento di chiusura e di apertura. Si conferma invece che alcune guide presentano difetti in termini di dimensioni, in quanto non coprono l'intero sviluppo verticale del vano finestra.
Anche in questo caso le cause sono da ricercarsi in una superficialità realizzativa da parte dell'impresa, nel caso specifico lo scrivente ritiene di applicare un minor valore dell'opera per complessivi 1.000,00 euro.
d) Difetto di posa dei davanzali
Con riferimento alla posa dei davanzali in pietra di finestre e porte finestre lo scrivente ha accertato il lamentato vizio segnalato nel ricorso introduttivo;
in particolare lungo il prospetto lato via Lago
D'Iseo. Effettivamente i davanzali sono stati posati in modo approssimativo, non risultano nella stragrande maggioranza paralleli alla finitura della parete, risultano in alcuni casi eccessivamente protesi, in altri al contrario privi della necessaria sporgenza atta a consentire di non dilavare le porzioni di prospetto sottostanti. Anche in questo caso lo scrivente ritiene che le cause siano da ricercarsi nella scarsa attenzione in fase realizzativa da parte degli operai dell'impresa esecutrice dei lavori … Il costo complessivo, stimato sempre come intervento in economia, è pari a 4.000,00 euro oltre iva.
e) Balconi sporgenti con applicazione all'intradosso di cartongesso
In merito alle doglianze di parte ricorrente in relazione all'eccessivo spessore dell'elemento e alla inefficacia dello staccagoccie metallico installato, lo scrivente ritiene di non poter confermare il difetto in quanto trattasi di scelta architettonica e perché durante il sopralluogo tecnico le porzioni frontali e di intradosso non risultavano ammalorate.
f) Finitura cappotto esterno
Il cappotto esterno eseguito mediante la posa di materiale isolante e successiva rasatura di finitura risulta effettivamente in più punti ammalorato, sia perché non correttamente adeso al supporto murario che perché caratterizzato da rigonfiamenti dello strato finale. Con riferimento al vizio sopra descritto lo scrivente ritiene che le cause siano da ricercarsi ancora una volta nell'inadeguatezza tecnica delle maestranze fornite dall'impresa esecutrice … Vista l'estensione complessiva dei prospetti, stimando un intervento sul 50% della superfice, ed i costi al mq dell'intervento lo scrivente
11 stima un valore di 20.000,00 euro.
g) Corrimano rampa scala
In merito a chi ha fornito e posato il corrimano della prima rampa del vano scale, lo scrivente non è in grado di dare risposta in merito l'elemento è stato effettivamente rinvenuto durante il sopralluogo.
h) Porta primo ingresso vano scala
Durante il sopralluogo il collegio peritale ha potuto accertare come la porta di primo ingresso sia stata posata in modo non adeguato;
in chiusura risulta apprezzabile il fuoripiombo del battente rispetto al telaio fisso ancorato alla muratura. Lo scrivente ritiene che la causa di detto difetto sia ancora una volta imputabile all'impresa … la stima per l'eliminazione del vizio è valorizzata in
1.000,00 euro oltre iva.
h) Vetrate sommità scala Con riferimento al lamentato vizio delle vetrate a copertura del vano scala, lo scrivente conferma di non aver ricevuto nel corso delle operazioni peritali alcuna certificazione relativa al materiale che attesti l'idoneità alla funzione. Dalla sola verifica a vista il serramento pare di tipo antisfondamento e pertanto adatto alla funzione.
i) LI TA
Lo scrivente può confermare la presenza della linea vita in copertura, in merito all'identificazione di chi ne ha sostenuto il costo la documentazione agli atti della presente vertenza attesta che il Sig.
a provveduto al pagamento della fornitura e della posa e l'importo appare assolutamente Pt_1 congruo.
Il CT ha escluso la sussistenza dei lamentati vizi relativamente ai pulsanti di apertura elettrica accessi pedonali, agli sportelli dei vani utenze, alle pavimentazioni esterne, alle aiuole di via
Secondo Cremonesi, che sono risultate correttamente piantumate, .
m) Pavimentazione corrispondenza cancelletto pedonale
Durante il primo sopralluogo all'immobile è apparso evidente come l'impresa esecutrice non abbia completato a regola d'arte la pavimentazione in corrispondenza dell'ingresso pedonale, l'immagine che segue attesta il difetto costruttivo. Per la correzione del difetto si renderà necessario inserire un elemento metallico a T che nasconda il giunto presente (costo stimato 100,00 euro).
p) Pietre di rivestimento recinzione
Con riferimento al lamentato vizio lo scrivente ha potuto accertare che il rivestimento della recinzione lungo la Via Lago d'Iseo è effettivamente stato posato in modo approssimativo;
le immagini che seguono attestano la situazione alla data del primo sopralluogo al compendio immobiliare. Si renderà necessario riprendere puntualmente gli elementi viziati per un costo complessivo di 500,00 euro oltre iva.
q) Paletti dissuasori
Anche in questo caso il ricorrente lamenta il mancato completamento dell'installazione di paletti
12 metallici lungo via Lago d'Iseo; la foto seguente attesta che successivamente sono stati installati gli elementi mancanti. Lo scrivente, alla luce di quanto rilevato e sulla base della documentazione agli atti, attesta che i costi dell'intervento sono stati sostenuti direttamente dal ricorrente.
r) Eccessivo dislivello marciapiede via Lago d'Iseo
Anche in questo caso il ricorrente lamenta l'errata realizzazione del marciapiede per un eccessivo dislivello rispetto alla quota della sede stradale e la mancata realizzazione di un sistema di protezione anticaduta. Lo scrivente conferma la presenza del vizio lamentato, il dislivello è effettivamente eccessivo e il rischio di caduta appare evidente. In questo caso la responsabilità
è da addebitarsi al progettista che non ha valutato correttamente la situazione venutasi a creare, non stabilendo come intervenire per mettere in sicurezza lo spazio esterno aperto al pubblico. … l'unico intervento possibile è configurabile nella collocazione di elementi anticaduta adeguati (parapetti) per una spesa complessiva di circa 2.000,00 euro oltre iva.
s) Mancata consegna della certificazione degli infissi
Lo scrivente conferma che anche durante lo svolgimento delle operazioni peritali sono stati richiesti
i certificati di cui sopra anche al fine di confrontare le prestazioni dei serramenti in relazione all'isolamento acustico dei diversi locali costituenti il compendio immobiliare, documentazione che appunto non risultava essere stata consegnata e che in assenza della quale non ha consentito di depositare le necessarie dichiarazioni al fine della detrazione fiscale.
t) Vizi unità commerciale al piano terra
Con riferimento all'unità di cui sopra lo scrivente CT conferma quanto lamentato nel ricorso introduttivo, in particolare:
• la mancanza della maniglia interna della porta di ingresso su via Secondo Cremonesi,
• la mancata realizzazione delle parti in muratura sovrastanti le vetrine del negozio;
• la presenza di sanitari non adeguati ad un bagno per disabili […].
u) Bocca di lupo piano interrato
Anche in merito a questo elemento della costruzione il CT conferma quanto indicato nel ricorso introduttivo, la bocca di lupo, utile all'aerazione naturale del locale non risulta essere stata completata. Il ripristino della bocca di lupo comporterà un nuovo intervento da parte di impresa edile per un costo complessivo di 500,00 euro.
v) Posti auto esterni
All'atto del sopralluogo al compendio immobiliare lo scrivente non ha rinvenuto posti auto, bensì due vere e proprie autorimesse, che per dichiarazione del legale di parte ricorrente sono stati realizzati da impresa terza, pertanto non è possibile esprimere un giudizio in merito ai lamentati vizi.
13 w) Inagibilità piano terra
All'atto del sopralluogo, come già descritto nei paragrafi precedenti, il piano terra risultava composto da un'unica unità immobiliare destinata a studio dentistico, regolarmente locato a terzi. In merito ai necessari aggiornamenti catastali, che parte ricorrente segnala di non aver mai ricevuto dal Geom.
lo scrivente ha potuto verificare che l'ultimo revisione è stata depositata effettivamente nel Per_1 corso del 2021 a seguito della fusione delle due unità da parte del proprietario. Dall'esame degli elaborati planimetrici depositati presso il Catasto di Lodi si evince che nel febbraio 21 l'Arch.
attuale CTP del ricorrente, ha effettivamente, aggiornato il documento, identificando Per_3 correttamente oltre che le diverse unità immobiliari facenti parte del complesso anche le aree comuni;
va precisato però che già l'elaborato planimetrico depositato dal Geom. el settembre Per_1
2018 risultava completo, con indicazione dell'ingombro dell'ascensore. Nessun frazionamento del mappale 626 si evince nell'elaborato a firma del Geom. né tantomeno in quello a firma Per_1 dell'Arch. Per_3
x) Segnalazione certificata di agibilità
Dalla verifica presso lo Sportello Unico Edilizia del comune di Lodi, lo scrivente ha rinvenuto il deposito della Segnalazione certificata di agibilità a firma del Geom. in relazione all'unità Per_1 immobiliare posta al piano sottotetto e oggetto dell'originario Permesso di costruire del 18.07.2015 di prot. 28897 e successiva variante in corso d'opera del 29.11.2017 di prot. 57493; ma effettivamente in relazione all'unità commerciale, come lamentato nel ricorso introduttivo, agli atti dell' non risulta alcuna segnalazione di agibilità a firma del Controparte_5 resistente Geom. Per_1
y) Deposito progetto strutturale per intervento di sopraelevazione
Dalla lettura della documentazione agli atti e dalle verifiche effettuate dallo scrivente è effettivamente emerso che nonostante il Comune di Lodi avesse rilasciato il Permesso di Costruire relativo al recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, non risultava essere mai stata depositata la documentazione progettuale relativa agli interventi strutturali necessari alla realizzazione dell'opera. Si conferma che solo dopo diversi mesi dall'inizio dei lavori e precisamente in data 6.07.2018 risulta essere stata depositata la Denuncia delle opere strutturali,
a firma dell'NG. necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione simica per la Parte_3 sopraelevazione, opere che contemplavano interventi di adeguamento strutturale anche all'interno dell'unità commerciale del piano terra. In merito lo scrivente può anche confermare che non tutte le opere di rinforzo previste dal progetto a firma dell'NG. sono state effettivamente Parte_3 eseguite e pertanto anche in merito a questo specifico intervento si renderanno necessari interventi invasivi con disagi per gli attuali conduttori dei locali del piano terra.
z) Mancata consegna della documentazione utile alla trasmissione per detrazioni fiscali CP_6
14 Sulla questione, durante l'intero iter peritale, è emerso che effettivamente l'impresa esecutrice non ha mai consegnato le certificazioni dei diversi elementi edilizi installati presso l'immobile di proprietà del Sig. impedendo di fatto allo stesso di provvedere alla trasmissione delle necessarie Pt_1 dichiarazioni ad per le detrazioni fiscali consentite. Si ricorda che nel caso di specie le CP_6 detrazioni pari al 50% per le opere edili e al 65% per quelle relative al contenimento energetico potevano essere beneficiate per interventi su patrimonio esistente con massimali relazionati al numero di subalterni presenti prima dell'inizio dei lavori. aa) Mancata realizzazione box esterni
In merito alla mancata realizzazione dei box esterni lo scrivente segnala che effettivamente il Geom. non ha mai aveva provveduto al deposito di una richiesta autorizzativa relativa alla Per_1 realizzazione dei sopra citati box ottenendone il consenso da parte del Comune di Lodi, ma è pur vero che durante le operazioni peritali lo scrivente ha potuto verificare la presenza di due manufatti, insistenti sui mappali 658 e 659. bb) Problematiche di carattere acustico
In merito a quanto sopra, come si evince anche dalla corrispondenza con il Giudice, durante le operazioni peritali, lo scrivente ha richiesto l'intervento di tecnici specializzati, che con prove strumentali, potessero verificare quanto lamentato nelle relazioni tecniche a firma del CTP Arch.
Gli ausiliari del CT hanno redatto una relazione precisa e dettagliata di quanto Per_3 riscontrato, alla quale lo scrivente rimanda per la miglior comprensione dell'estensione e degli interventi necessari all'eliminazione dei vizi. In merito alla quantificazione dei costi occorre suddividere le voci di spesa per le diverse unità immobiliari costituenti il compendio affinché il
Giudice, una volta valutato se parte ricorrente ne abbia ancora titolo, possa con facilità addebitare
i relativi interventi.
- Monolocale al piano primo: 5.000,00 euro oltre iva;
- Trilocale al piano secondo: 2.000,00 euro oltre iva;
- Facciata studio/segreteria a piano terra: 5.500,00 euro oltre iva;
Facciata studio 1 piano terra: 10.000,00 euro oltre iva”.
Come si evince dall'esame della relazione peritale, l'indagine del CT ha avuto ad oggetto tutte le voci di vizio/danno lamentate dal ricorrente in sede di ricorso per ATP e ripetute Pt_1 pedissequamente in sede di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Geom. Per_1 nei suoi confronti per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto, come previsto dal disciplinare d'incarico.
La relazione peritale depositata in sede di ATP e acquisita agli atti del presente giudizio è opponibile a tutte le parti di quest'ultimo giudizio, in quanto già parti del procedimento per ATP.
15 Nessuna ulteriore doglianza è stata evidenziata in questa sede dal dott. nemmeno con la Pt_1 produzione delle perizie a firma dell'Arch. entrambe già prodotte in sede di ATP. Per_3
Per tale ragione si conferma in questa sede l'ordinanza istruttoria con la quale è stata esclusa l'ammissione dei capitoli di prova formulati al riguardo dall'opponente con memoria n. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., anche in considerazione della natura prettamente documentale della causa, nonché di superfluità di ulteriore CT sui vizi e difetti dell'opera. L'analisi compiuta dal CT è, infatti, completa ed esente da vizi logico-procedurali, di talchè risultano condivisibili le conclusioni raggiunte dall'ausiliario in ordine ai vizi riscontrati nell'unità per cui è causa.
Come sopra richiamato, il CT ha ritenuto la sussistenza di vizi e difetti dell'opera relativamente a quasi tutti i profili rilevati dal ricorrente nel ricorso per ATP, e successivamente replicati in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quantificando in complessivi €91.358,50 i costi per la loro eliminazione, di cui €7.465,70, pari ad una quota di circa il 7,5% del totale, ritenuti direttamente imputabili al Geom. nella sua qualità di progettista e DL. Per_1
In particolare, il CT ha imputato all'attività del Geom. in qualità di progettista, l'eccessivo Per_1 dislivello del marciapiede posto su via Lago d'Iseo, il quale non ha individuato e predisposto un adeguato intervento di messa in sicurezza dello spazio esterno aperto al pubblico, rendendo necessario intervenire mediante l'aggiunta di appositi elementi di protezione anticaduta. Inoltre, secondo il CT, sono imputabili all'operato del Geom. le problematiche acustiche riscontrate Per_1 nell'opera. Al riguardo, una responsabilità del Geom. risulta configurabile sia nel suo ruolo di Per_1 progettista, relativamente alla partizione muraria di divisione tra i due alloggi del piano primo, oggetto di progettazione del convenuto, sia quale DL, nell'ambito quindi dell'attività di direzione delle lavorazioni relative alla sostituzione/modifica delle aperture (nuovi infissi e relativi cassonetti)
e quelle relative alla modifica dei prospetti per l'apposizione dell'isolamento termico (cappotto esterno). Risultano inoltre imputate al Geom. la mancata segnalazione di agibilità Per_1 dell'immobile, presso l'ufficio tecnico comunale, nonché il mancato deposito della documentazione progettuale relativa all'intervento di sopraelevazione – nonostante fosse stato autorizzato dal
Comune, depositata dall'NG. solo il 6.07.2018, ossia mesi dopo l'inizio dei lavori. Parte_3
È stata invece esclusa la responsabilità del Geom. con riferimento all'esecuzione della bocca Per_1 di lupo, nonché alle opere ritenute mancanti al piano terra dell'immobile (per non avere il convenuto svolto alcuna attività di direzione delle opere strutturali). Quanto poi alla presentazione della documentazione relativa alla agibilità del piano terra dell'immobile, il CT pur rilevando che dalla documentazione catastale risulta un aggiornamento risalente al febbraio 2021 da parte dell'Arch. per conto dell'odierno opponente, ha evidenziato altresì che “già l'elaborato planimetrico Per_3 depositato dal Geom. nel settembre 2018 risultava completo, con indicazione dell'ingombro Per_1 dell'ascensore”. In ogni caso, “nessun frazionamento del mappale 626 si evince nell'elaborato a
16 firma del Geom. é tantomeno in quello a firma dell'Arch. . Il CT ha dato inoltre atto Per_1 Per_3 che, quanto ai box esterni, di cui l'opponente lamentava la mancata presentazione della richiesta autorizzativa, il Geom. a provveduto al deposito della relativa pratica, la quale tuttavia è stata Per_1 oggetto di diniego da parte del Si osserva al riguardo che, peraltro, lo stesso CT ha CP_7 rilevato la presenza di due box, che sono stati quindi realizzati autonomamente dall'odierno opponente.
Conseguentemente, tenuto conto delle domande svolte dalle parti, del riparto dell'onere probatorio gravante su ciascuna di esse, considerato che il Geom. ha fornito la prova del titolo, non Per_1 contestato, e delle prestazioni rese in forza dello stesso, nonché di quanto emerso all'esito della
CT resa nell'ambito del procedimento per ATP ed acquisita agli atti del presente procedimento,
l'importo richiesto a saldo dal Geom. a titolo di compenso deve ritenersi dovuto nella misura Per_1 richiesta, pari ad Euro 12.613,00.
Tenuto conto altresì che, nel corso dell'istruttoria sono emersi vizi e difetti dell'opera imputabili all'operato del Geom. nella sua duplice qualità di progettista e DL, per complessivi Euro Per_1
7.465,70, e considerato che entrambe le parti hanno chiesto che eventuali importi rispettivamente dovuti dall'una all'altra siano posti in compensazione, il compenso del Geom. dovrà essere Per_1 ridotto in ragione della somma imputabile a suoi inadempimenti o inesatti adempimenti nello svolgimento delle prestazioni professionali come contrattualmente pattuite.
Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del dott. l pagamento Pt_1 di €5.147,30 in favore del professionista. Su tale somma devono applicarsi gli interessi legali dalla scadenza della fattura del 14/11/2019 al saldo.
3. Sulla domanda riconvenzionale di parte attrice opponente Pt_1
Parte attrice opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tutti i vizi e/o inadempienze che, a diverso titolo sono ritenuti imputabili al geom. quantificandoli nel complessivo importo di 654.338,00. Per_1
Tali danni vengono ricondotti dall'opponente alle seguenti categorie:
- danni relativi ai costi e spese di rifacimento delle opere non correttamente eseguite, presentazione delle relative pratiche edilizie, etc.;
- danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali – per i mancati affitti percepiti – per la perdita di valore degli immobili.
Quanto alla prima voce di danno si rinvia a quanto accertato in sede di procedimento per ATP
(nell'ambito del quale sono state prese in considerazione anche le spese già sostenute dall'odierno opponente, e la congruità delle stesse), e qui richiamato al paragrafo precedente, all'esito del quale
è stata accertata la responsabilità del Geom. limitatamente all'importo di €7.465,70. Per_1
17 Quanto alla seconda categoria di danno, l'opponente ha dedotto i seguenti pregiudizi:
a) Perdita benefici fiscali per mancato invio pratica all'enea in relazione alle opere fiscalmente deducibili per complessivi €50.000,00;
b) Mancato incasso canoni locazione negozio piano terra: non locato per tre anni dal 2017 (data stimata per fine lavori) al 2020 sia per i rilevanti vizi e sia per le pratiche amministrative incomplete;
canone annuo stimato € 30.000.= x 3 anni per complessivi €90.000,00;
c) Mancato incasso canoni locazione dell'alloggio sito al piano terra;
9.000 annui per tre anni per complessivi €27.000,00;
d) perdita di redditività pari al 2% annuo relativa alle unità Immobiliari al primo e al secondo piano consegnate con due anni di ritardo, per € 44.480,00;
e) Mancata realizzazione due autorimesse;
d'apprima a rappresentando la realizzabilità di n. 2 box per complessivi €50.000,00;
f) Insufficiente isolamento acustico al piano terra ed al primo piano pari al 15% del valore di stima del complesso stimato in € 1.553.000, per complessivi €261.480,00.
Le predette richieste risarcitorie risultano tutte genericamente proposte e sfornite di alcun supporto probatorio, non avendo l'attore provato né l'an debeatur né il relativo quantum. L'opponente si è infatti limitato a far discendere automaticamente le predette voci di danno dalle contestazioni mosse all'operato del Geom. e dell'impresa e dai relativi lamentati inadempimenti Per_1 CP_1 nell'esecuzione delle opere, omettendo tuttavia di fornire ed allegare elementi idonei a ricostruire ed accertare l'effettiva sussistenza dei pregiudizi asseritamente subiti.
In particolare, l'attore non ha fornito la prova della sussistenza di un obbligo in capo al Geom. Per_1 circa la presentazione delle pratiche presso per il riconoscimento dei benefici fiscali, né a CP_6 quali benefici fiscali avrebbe avuto diritto e avrebbe inteso richiedere e in quale misura avrebbe potuto beneficiarne. Allo stesso modo, l'attore opponente non ha provato di avere subito un effettivo pregiudizio per il preteso ritardo nella consegna delle opere (la cui imputabilità al Geom. deve Per_1 ritenersi affatto dubbia, anche tenuto conto della scarsa chiarezza della pattuizione del relativo termine), non avendo fornito alcun elemento che consenta di ritenere che, in effetti, per ben due anni il dott. on abbia potuto locare gli immobili – pur a fronte di concrete possibilità in tal Pt_1 senso, e comunque di trarne reddittività. La relativa quantificazione risulta pertanto del tutto generica e non concretamente riferibile al caso in esame. Ancora, non vi è prova di alcun danno derivante dalla mancata realizzazione di due box, dal momento che risulta per tabulas che il Geom. avesse presentato la relativa richiesta e che la stessa avesse ricevuto il diniego Per_1 dell'amministrazione comunale. D'altro canto, i box attualmente risultano realizzati, così come accertato nel corso della CT.
Quanto ai danni da insufficiente isolamento acustico, quantificati in complessivi €261.480,00.=,
18 l'opponente si è limitato a dedurre del tutto genericamente che tale vizio avrebbe comportato una riduzione del valore intorno al 15% del valore di detti immobili ove correttamente realizzati, asseritamente pari ad € 1.553.000,00, senza tuttavia produrre alcun elemento probatorio a supporto.
Conseguentemente, la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente non può trovare accoglimento se non nei limiti accertati in sede di CT, e sopra individuati, per complessivi
€7.465,70 a carico del . non avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio ex 2697 CP_8 Per_1
c.c..
4. Sulla domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Pt_1 CP_1
In seguito alla costituzione in giudizio di , per effetto della sua chiamata in causa da parte del CP_1 convenuto con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., il dott. a chiesto di Per_1 Pt_1 estendere l'accertamento della responsabilità e la relativa pronuncia di condanna al risarcimento del danno anche nei confronti del terzo chiamato , espressamente domandando “Ove tuttavia CP_1 all'esito del presente giudizio dovesse emergere l'esclusiva responsabilità dell'impresa CP_1 in relazione a qualsiasi dei danni qui rivendicati, l'esponente chiede l'estensione delle domande anche nei confronti dell'impresa. Riservando sul punto ogni azione e richiesta”.
Nella prima difesa utile, ossia con il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c.,
ha eccepito l'inammissibilità della domanda di in quanto domanda nuova e quindi CP_1 Pt_1 tardivamente, oltre che irritualmente, proposta, in violazione dell'art. 269 c.p.c., tenuto conto della posizione sostanziale e processuale delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sempre in via preliminare, e anzi già in sede di costituzione, ha eccepito la litispendenza tra CP_1 il presente giudizio e il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Milano da nei confronti di CP_1
19678/2020), avente ad oggetto il contratto di appalto intercorso tra le parti e nell'ambito Pt_1 del quale l'odierno opponente, ivi convenuto, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i vizi e difetti dell'opera realizzata dall'impresa. Nessuna contestazione è stata fatta sul punto da parte opponente.
Con ordinanza del 11.07.2022 l'eccezione è stata respinta. Tuttavia, esaminati gli atti prodotti da
, res melius perpensa, l'eccezione deve ritenersi fondata, con conseguente revoca in questa CP_1 sede della richiamata ordinanza.
In particolare, l'atto di citazione relativo al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano (definito in primo grado e attualmente sub iudice dell'impugnazione) è stato introdotto in data 11.06.2020
(cfr. doc. 3 ), e quindi anteriormente al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, CP_1 che è stato introdotto mediante notifica a mezzo PEC dell'atto di citazione al convenuto opposto in data 16.09.2020. Nell'ambito del primo giudizio il dott. a svolto domanda riconvenzionale Pt_1 di risarcimento del danno, a fronte della quale l'attore ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in
19 causa del terzo per essere da questo manlevato in caso di accertamento dei pretesi vizi. In Per_1 tale giudizio la chiamata in causa del terzo non è stata autorizzata per carenza di titolo.
In particolare, in tale giudizio il dott. ha chiesto “accertare e dichiarare la sussistenza di Pt_1 tutti i vizi e/o difetti meglio descritti in narrativa, in relazione all'appalto commissionato dal sig.
all'impresa e la loro imputabilità alla • Parte_1 CP_1 CP_1 conseguentemente, ridurre il prezzo del corrispettivo dell'appalto con l'importo occorrente per emendare a tutti i vizi e/o difetti, nella misura di Euro 108.878,00 oltre IVA o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, anche a mezzo CT o a mezzo dell'acquisizione delle risultanze del pendente procedimento di ATP avanti il Tribunale di Lodi con RG 1102/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
• conseguentemente, condannare l'impresa
a corrispondere in favore del sig. la somma di Euro 108.878,00 CP_1 Parte_1 oltre IVA o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, o in subordine la differenza tra quanto eventualmente riconosciuto in favore dell'impresa a titolo di saldo prezzo originario e quanto occorrente per emendare tutti i vizi e/o difetti accertati sull'opera appaltata;
• accertare e dichiarare il ritardo dell'impresa nell'esecuzione dei lavori appaltati come CP_1 da contratto;
• conseguentemente, condannare l'impresa a corrispondere in favore CP_1 del sig. l'importo di Euro 68.250,00 a titolo di penale contrattualmente Parte_1 convenuta, o di quel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, o comunque ritenuto equo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Tenuto conto delle domande proposte da nei confronti di nel giudizio RG Pt_1 CP_1
19678/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Milano (oggi dinanzi alla Corte d'Apello di Milano RG
2377/24, in seguito ad impugnazione della sentenza di primo grado) e nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi che il presente procedimento presenti una parziale connessione per oggetto e per soggetto al primo giudizio, ex art. 39 cpc, con conseguente declaratoria di litispendenza.
5. Sulla domanda di garanzia di nei confronti delle compagnie assicurative e Per_1 CP_2
Controparte_2
Parte convenuta opposta ha chiesto, in caso di condanna al risarcimento del danno, di essere garantito dalle compagnie assicurative e in forza delle polizze CP_2 Controparte_2
n. AEAW0036267 per il periodo 2018/2019 e n. AEAW0052275-LG per il periodo 2019/2020 rispettivamente stipulate con le predette compagnie (docc. 20 e e 21).
Le polizze, di analogo tenore, prevedono all'art. 3 che “gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle professione
20 descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI
ALL'ASSICURATO stesso...”.
, la sola costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito la non operatività della Controparte_2 polizza in ragione della omessa comunicazione di circostanze pregresse rilevanti ai fini della valutazione del rischio in sede di stipula del contratto assicurativo.
L'eccezione non è fondata e va dunque respinta.
Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, risulta che al momento della stipula della polizza, in data 28.01.2020, il Geom. osse stato destinatario di tre comunicazioni inviate rispettivamente Per_1 in data 30/7/2019, 9/10/2019 e 22/01/2020 trasmesse direttamente dal dott. he, per il loro Pt_1 contenuto, non consentono di ritenere che l'assicurato abbia colposamente omesso di riferire circostanze rilevanti i fini della valutazione del rischio.
Trattasi, invero, di mera corrispondenza tra cliente e professionista relativa a generici solleciti di pratiche sospese (comunicazione in data 30/07/2019), e a richieste di chiarimenti nonché alla determinazione del compenso (comunicazioni del 9/10/2019 e del 22/01/2019) che, in quanto tale, non si ritiene idonea a far sorgere in capo al Geom. un obbligo di comunicazione Per_1 all'assicuratore in sede di stipula della polizza.
Le considerazioni che precedono comportano la piena operatività delle polizze in questione, con conseguente obbligo in capo alle compagnie assicurative di garantire, nei limiti delle stesse, il professionista per la responsabilità risarcitoria nascente a suo carico nell'esercizio dell'attività professionale.
In accoglimento della domanda del Geom. dunque, e Per_1 CP_2 Controparte_2 sono tenute a garantire e tenere indenne il convenuto di tutto quanto da lui dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore del dot. oltre al rimborso delle spese di giudizio. Pt_1
6. Sulle spese
Tenuto conto dell'esito della controversia, che ha visto le parti reciprocamente parzialmente soccombenti, le spese di lite sono tra loro integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ATP sono poste definitivamente a carico di tutte la parti in via solidale.
Da ultimo, in applicazione dell'art. 12 bis, secondo comma, D.Lgs. 28/2010, al dott. che Pt_1 non ha partecipato al primo incontro di mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 quater senza giustificato motivo (avendo addotto un mero impedimento professionale non documentato), deve applicarsi la sanzione ivi prevista, con conseguente sua condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria
21 istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 460/2020, pubblicato il 9.06.2020, che acquista definitiva efficacia esecutiva;
2) condanna parte attrice opponente al pagamento in favore del convenuto Parte_1 opposto Geom. dell'importo di €12.613,00, oltre interessi legali dalla Persona_1 scadenza della fattura del 14/11/2019 al saldo;
3) condanna parte convenuta opposta Geom. l pagamento in favore di parte Persona_1 attrice opponente ell'importo di €7.465,70, oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_1 saldo;
4) dispone la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti da attore opponente e convenuto opposto e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] di €5.717,30, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura del 14/11/2019 al Persona_1 saldo;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno svolta da nei Parte_1 confronti di Persona_1
6) dichiara la litispendenza per connessione soggettiva e oggettiva, quanto alla domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di del presente giudizio Parte_1 CP_1 con il giudizio RG 19678/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Milano (ora pendente dinanzi alla
Corte d'Appello di Milano RG 2377/24);
7) condanna i e a tenere indenne il convenuto CP_2 Controparte_2 Persona_1 di quanto dallo stesso dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno e spese di lite;
[...]
8) compensa le spese di lite tra le parti;
9) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di €1.036,00 ai Parte_1 sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010;
10) pone definitivamente le spese di ATP RG 1102/2020 a carico di tutte le parti in via solidale.
Così deciso in Lodi, il 29.07.2025.
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
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