Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2025, proposto da
Grupotec Solar Italia 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Mase Dir. Gen. Valutazioni Ambientali Div. V Procedure Valutazione Via e Vas, Mase - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, Ministero Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 8.06.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Masseria Archi", della potenza di 28,33 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Leverano, Copertino e Nardò (LE), pur a fronte della diffida del 22.05.2025;
E per la condanna
dell'Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Mase – Dir. Gen. Valutazioni Ambientali Div. V Procedure Valutazione Via e Vas, del Mase - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha gito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di provvedere sull’istanza dalla stessa presentata in data 08.06.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato, “Masseria Archi”, da realizzarsi nei Comuni di Leverano, Copertino e Nardò; e ciò pur a fronte della diffida inoltrata da ultimo in data 22.05.2025.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red. III.
In data 27.06.2025 si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura.
Alla camera di consiglio del 17.12.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza per il rilascio del provvedimento di via di che trattasi; e ciò alla luce del dato letterale degli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 che pongono in capo all’Amministrazione ministeriale un obbligo autonomo di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR- PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.
Tale obbligo di provvedere è stato, più volte ribadito, dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo (TAR Puglia Bari Sez. II, n. 500/2024, in senso conforme TAR Sicilia Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024; TAR Lazio Roma, Sez. III, 21.6.2024 n.12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024).
Nella specie, è incontestato, alla luce delle evenienze documentali in atti, che i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.
Infatti, per quanto in atti:
-il progetto avanzato dalla società ricorrente rientra tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I- bis, Parte Seconda - punto 1.2.1 - del D.lgs. 152/2006;
-in data 31.08.2023, previa verifica positiva della completezza della documentazione trasmessa, è stato dato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA formulata dalla ricorrente;
- risultano, poi, spirati tutti i termini procedimentali previsti dalla legge, ivi inclusi, quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2- quater , D. Lgs. n. 152/2006, per l’esercizio del potere sostitutivo.
Di contro, nulla è emerso dalle difese delle Amministrazioni resistenti, le quali si sono costituite in giudizio con memoria di mero stile.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ministeriale in relazione all’istanza formulata dalla società ricorrente in data 08.06.2023.
Conseguentemente, va condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il relativo procedimento, con atto espresso e motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio, riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
-ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
-riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto;
-compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OS | IO SC |
IL SEGRETARIO