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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8892/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore all'esito della camera di consiglio del 22.7.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8892/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano AFRUNE;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 16.7.2024, ha impugnato il Parte_1
«silenzio diniego e l'inerzia degli Uffici della Questura di » sulla sua istanza di rilascio di un permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale presentata il 13.7.2023, chiedendo l'accertamento del suo diritto a ottenere la predetta forma di protezione.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha documentato l'avvenuta formalizzazione dell'istanza di protezione speciale (mediante la produzione del cedolino contestualmente rilasciatogli dalla Questura: v. doc. 1 del fascicolo di parte) e ha allegato il proprio compiuto radicamento, sotto il profilo socio- lavorativo, sul territorio nazionale (depositando, a comprova, i contratti di lavoro da lui stipulati, con alcune buste paga e ricevute di versamento dei relativi contributi previdenziali), nonché il legame familiare con i due fratelli, entrambi residenti in Italia.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 7.10.2024, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese.
Pag. 1 di 3 In particolare, l'amministrazione resistente ha eccepito l'erroneità della qualificazione del silenzio della Questura di come silenzio significativo e, nella specie, come silenzio-diniego, dal momento che CP_1 nella materia in esame la legge non riconnette espressamente valore provvedimentale negativo alla mancanza di una determinazione espressa da parte dell'autorità amministrativa. Quest'ultima, peraltro, sarebbe giustificata dalla notoria situazione di sovraccarico gravante sugli uffici questorili e prefettizi competenti in materia di immigrazione.
3. Il Giudice designato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti in data 17.10.2024, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lo stesso giorno parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha rappresentato il perdurare dell'inerzia dell'amministrazione e ha chiesto al Giudice, previo accertamento dell'inadempimento della Questura (rimasta inerte per oltre due anni), di «valutare inizialmente la illegittimità del silenzio, e pertanto se non ricorra semplicemente l'ipotesi di silenzio assenso e quindi di comportamento tacito della P.a. ovvero se l'intervento della P.A. non era comunque dovuto;
in secondo luogo, qualora si[a] stata positivamente valutata l'illegittimità [di analizzare] la pretesa del privato». Ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso e, quindi, per l'accertamento del suo diritto alla protezione complementare;
in subordine, ha chiesto al Giudice di «obbligare» la pubblica amministrazione a «emettere provvedimento come ex lege dovuto».
4. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza “cartolare” avanti a sé per la discussione della causa il 3.4.2025. Nessuna delle parti ha, tuttavia, depositato note scritte nel termine stabilito.
5. Fissata udienza in presenza ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. il 28.5.2025, è comparso il difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento della domanda di protezione speciale, chiedendo in subordine la condanna dell'amministrazione all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento in un tempo congruo.
6. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Ritenuto in diritto
1. La domanda di accertamento del diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale è improcedibile, in quanto proposta in mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dall'emissione di un provvedimento amministrativo (anche tacito) di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ex art. 19 d.lgs. 286/1998 (condizione desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. d, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 e 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150).
Come correttamente rilevato da parte resistente e come più volte ribadito da questo Tribunale (v., da ultimo, il decreto emesso nel proc. n. 585-1/2024 R.G., citato nella comparsa di risposta), del resto, la protratta inerzia dell'amministrazione – in assenza di elementi inequivoci che consentano di qualificarla come tacito rifiuto (non emergenti dagli atti disponibili) – non ha, nella materia de qua, valore provvedimentale, ma va qualificata come mero silenzio-inadempimento: l'inutile decorso del termine di conclusione del procedimento non depriva, infatti, la Questura del potere di statuire nel merito, dando tardivo impulso all'iter della procedura.
2. La domanda subordinata – volta ad obbligare (rectius, condannare) l'amministrazione ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avviato con l'istanza di protezione speciale – è, invece, inammissibile, perché preclusa.
Essa è stata formulata, infatti, la prima volta con nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 17.10.2024 (in sostituzione dell'udienza di comparizione fissata in pari data), in violazione del divieto di mutatio libelli in corso di causa. Con specifico riguardo al rito semplificato di cognizione, si ricorda, in proposito, che l'art. 281-duodecies c.p.c. consente, in prima udienza, la precisazione e la modificazione delle domande, non già
Pag. 2 di 3 la formulazione di domande completamente nuove.
3. Il ricorrente è soccombente formale e totale (art. 91, comma 1, c.p.c.) e deve essere, pertanto, condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, le quali vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definibile (e definita) in rito, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte. Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: dichiara improcedibile la domanda di accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1 dichiara inammissibile la domanda subordinata di condanna dell'amministrazione all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento in un tempo congruo;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luca Perilli
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