Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 521/2021 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis cpc, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: cf ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...] , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Rosaria Angela Impaglione (CF , C.F._2 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
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- ricorrente – CONTRO
CF e P.IVA Controparte_1
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC istituzionale P.IVA_2
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- convenuto - dando lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 cpc.
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 11/05/2021 il sig.
[...] ha opposto l'atto di ingiunzione n. TYQCOB200137/2021 con cui Pt_1 l' gli ha irrogato la sanzione amministrativa di € 290.000 per la Controparte_1 violazione dell'art. 53 c. 9 d.lgs. 165/2001. Nei confronti dell'ingiunzione sono state articolate diverse doglianze:
- è stata dedotta la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 in quanto la sanzione è stata applicata una volta decorsi i 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, con conseguenza decadenza dalla potestà punitiva;
- è stata evidenziata l'erronea applicazione dell'art. 53 c. 9 d.lgs. 165/2001 laddove il perimetro operativo di tale norma non ricomprende gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura pari al 40%;
- è stato sottolineato come l'attività extra-istituzionale sia stata svolta dal sig.
in buona fede, sempre confidando legittimamente nella correttezza del proprio Pt_1 comportamento;
- è stata censurata infine il quantum sanzionatorio.
1
2. I fatti essenziali per la decisione sono pacifici e trovano riscontro nelle emergenze documentali.
La pretesa sanzionatoria trae origine dal processo verbale di contestazione della
GdF n. 4/2020 predisposto, in data 14/08/2020, all'esito di accertamenti tesi a verificare il rispetto delle disposizioni in tema di rapporti part-time e di incompatibilità nel pubblico impiego. In tale contesto, l'organo di polizia ha riscontrato che il sig. ha ricoperto, Pt_1
a decorrere dal 01/07/2008, l'incarico retribuito di legale rappresentante ed amministratore unico del Consorzio Meridionale Servizi in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Infatti, all'epoca dell'accertamento, il sig. era dipendente dell' , Pt_1 CP_2 con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura pari al 40% ed articolazione oraria dalle 07:30 alle 14:42 per due giorni a settimana (lunedì e martedì). Recependo le risultanze investigative, l' ha provveduto a Controparte_1 sanzionare la violazione dell'art. 53 commi 9 e 10 d.lgs. 165/2001 poiché per svolgere incarichi extra-ufficio in favore anche di privati committenti, il sig. avrebbe Pt_1 dovuto obbligatoriamente munirsi del preventivo assenso autorizzatorio dell' . CP_2
3. La potestà sanzionatoria è stata esercitata nei confronti:
i) del sig. , quale responsabile della violazione;
Pt_1
ii) del Consorzio Meridionale Servizi quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 c. 3 l. 689/1981.
4. Ebbene, il Consorzio Meridionale Servizi ha impugnato il medesimo atto di ingiunzione (n. con ricorso portante RG 713/2021. CodiceFiscale_3
Tale ricorso è stato definito con la sentenza di questo Tribunale n. 686/2022. Il tracciato motivazionale scandito nel predetto arresto è pienamente condivisibile e va integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. È stato osservato che < L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento sotto il profilo dirimente della dedotta violazione e/o erronea applicazione dell'art.53, comma 9, D.lgs. n.165/2001. La norma testé citata, rubricata “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, richiamando la disciplina delle incompatibilità di cui agli artt.60 e ss d.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), impone il divieto per i dipendenti pubblici di assumere incarichi di lavoro retribuiti al di fuori dei compiti istituzionali. Ciò in ragione della costituzionale esigenza che i dipendenti pubblici, impiegati al servizio esclusivo della Nazione (cfr. art. 98 Cost.), debbano spendere le proprie energie e risorse lavorative, intellettive, materiali e spirituali unicamente ed esclusivamente nell'ambito del rapporto di
2 pubblico impiego, in applicazione anche dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Il principio di esclusività in parola conosce però delle deroghe atteso che, sempre l'art.53 D.lgs citato, ammette la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, incarichi retribuiti al di fuori delle mansioni pubbliche. Dispongono, infatti, per quel che qui interessa, il co.7, art.53 citato che “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. …”, mentre il co.9 che “9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi...”. Dal combinato disposto dell'art.53 TUPI con l'art.60 d.P.R. 3/1957, la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che, relativamente alle incompatibilità del dipendente pubblico con altri incarichi, si possono distinguere tre ipotesi (cfr. Cass.27420/2020):
1) attività assolutamente incompatibili, ovverosia quelle inibite, che non si possono esercitare nemmeno con la previa autorizzazione (art. 60 del d.P.R. n. 3 del
1957 etc.); 2) attività consentite, ovverosia quelle per cui non è necessaria l'autorizzazione
(indicate dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001);
3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI. In particolare, rispetto ai lavoratori a tempo parziale, il co.1 dell'art.53 TUPI richiama l'applicabilità dell'art.6, co.2, d.P.R. 117/1989 “Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale”, nonché dell'art.1, commi 57 e ss., L. 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. Tali disposizioni prevedono per il dipendente pubblico a tempo parziale la possibilità di svolgere, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, altre prestazioni di lavoro purché le medesime non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le attività istituzionali e purché in concreto non siano foriere di situazioni di conflitto di interessi tali da inficiare lo svolgimento imparziale dell'attività pubblica. La violazione della prescritta autorizzazione, così come la mancata comunicazione dell'eventuale inizio o la variazione dell'attività o le false comunicazioni costituiscono giusta causa di recesso e/o di decadenza dall'impiego pubblico (cfr. art.1 commi 58 e 61 L. n.662/1996). Quanto detto, è bene osservare, si riferisce ai dipendenti pubblici che svolgono le mansioni istituzionali a tempo pieno ovvero a tempo parziale secondo un'articolazione oraria al di sopra del 50%; infatti, la normativa sopra richiamata non può estendersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla GdF e dall' CP_1 [...]
resistente, ai lavoratori pubblici titolari di un contratto part time alla stregua CP_1 di quello del sig. . Pt_1 Infatti il co.60 dell'art.1 L. n.662/1996 così dispone : “Al di fuori dei casi previsti al comma 56 – che, a sua volta, fa espresso riferimento ai “… dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 % di quello a tempo pieno” - al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
3 legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego”.
Previsione analoga è contenuta anche nello stesso art.53 TUPI dove, al co.6, con specifico riguardo agli incarichi retribuiti, il legislatore consente a tutti i dipendenti con orario di lavoro non eccedente la metà di quello normale, l'esercizio di una seconda attività lavorativa o di specifici incarichi retribuiti, senza bisogno di autorizzazione ad opera dell'amministrazione di appartenenza (art 53, co.6, TUPI: “I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali
è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso...”). Da qui l'evidente deroga per il personale a tempo parziale al di sotto del 50%, rispetto al quale è insita nel disposto normativo la possibilità - per il citato personale
- di poter contestualmente assumere incarichi presso private società senza nulla chiedere all'amministrazione di appartenenza. In tal senso, si veda anche Cass. Civ. Sentenza n.28757/2019, la cui massima recita “In tema di pubblico impiego privatizzato, alla stregua della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), 6, comma 2, del d.p.c.m. n. 117 del 1989 e 1, comma 58-bis, della L. n.
662 del 1996, si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, in quanto la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento” (più di recente anche Cass.22497/2022, la quale, dopo aver analiticamente ricostruito la disciplina sopra richiamata, precisando come la stessa vada interpretata complessivamente, ha chiarito che nessuna autorizzazione vada previamente richiesta dai dipendenti part time al di sotto del 50% all'amministrazione di appartenenza, anche in ipotesi di incarichi e/o impieghi presso altre PP.AA., dove la normativa in materia di incompatibilità è finanche più rigorosa. “I commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 sono proprio quelli che regolano l'autorizzazione degli incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici da parte dell'amministrazione di appartenenza, il versamento del compenso per l'incarico non consentito alla P.A., il divieto di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza "la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi" da parte di enti pubblici, enti pubblici economici e soggetti privati, la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza e la relativa procedura. Ne deriva che il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che vieta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, non può riferirsi ai
4 "dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno"”). Orbene, avuto riguardo al caso in esame, è documentalmente dimostrato, oltre che non contestato, che il sig. a far data dal 7/1/2003, previa espressa Parte_1 richiesta all' di appartenenza, svolgeva la prestazione lavorativa alle dipendenze CP_2 del datore pubblico secondo un'articolazione oraria ridotta, a tempo parziale, in misura pari al 40%, protrattasi in tal modo sino alla cessazione del rapporto nel 2019. Pertanto, quando, nel 2008, il lavoratore assumeva cariche sociali all'interno Pt_1 del Consorzio ricorrente, questi, rientrando nella deroga sopra richiamata, non era obbligato a richiedere la preventiva autorizzazione all'ente di appartenenza;
conseguentemente anche il Consorzio Meridionale Servizi non era assoggettato agli obblighi di comunicazione di cui al comma 9 dell'art.53 TUPI, stante l'espressa deroga di cui al comma 6 del citato art.53. Ne deriva, per le ragioni sopra ampiamente argomentate, che l'ordinanza- ingiunzione oggetto di impugnazione è viziata e va, per l'effetto, annullata. L'accoglimento del superiore motivo dirimente - che ha consentito di accertare l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione emessa nei confronti del sig. e Pt_1 parimenti nei confronti del Consorzio ricorrente, responsabile in solido - giustifica l'annullamento integrale del provvedimento quivi impugnato. Inoltre, il superiore accertamento rende ultronea la trattazione delle ulteriori doglianze che restano assorbite>>.
5. Il ragionamento sopra sviluppato è stato accolto, peraltro, anche dalla locale Corte d'Appello in una vicenda analoga che ha coinvolto sempre l'odierno ricorrente
[la pronuncia di interesse è la n. 183/2024].
In tale occasione, il giudice di secondo grado ha sottolineato che <nel merito il gravame si fonda su un unico motivo ossia la del decreto legislativo n.165 che imponeva secondo presso una ditta provata datore di lavoro inps time al e fatto sul punto tribunale nisseno sarebbe immotivatamente discostato dalla posizione contraria assunta corte cassazione con sentenza n.>2018.
Il motivo è infondato. A prescindere, infatti dalle peculiarità della pronuncia della Suprema Corte per ultima citata - che riguardava il caso specifico degli impiegati delle Agenzie fiscali con rapporto di lavoro part-time “(pure al 50 per cento)”e l'applicabilità agli stessi della disciplina di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002, che “prevede un regime delle incompatibilità e del cumulo di impieghi più rigoroso di quello generale dei dipendenti pubblici contrattualizzati, laddove nel caso di specie di controverte proprio sullo status un dipendente pubblico contrattualizzato - soccorre in senso contrario, oltre al chiaro tenore letterale dell'art. 53, comma 6, del d.lgs 165/2001, citato dal tribunale, che esclude l'applicabilità dei commi da 7 a 13 dello stesso articolo ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, anche gli arresti giurisprudenziali, conformi, citati dagli appellati, ossia Cass. Sez. Lav., Ord. n. 28757 del 2019 (che escludendo che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, ribadisce che la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento)”, nonché Cass. Sez. L., Ord. n. 22497/2022 che, dopo avere
5 analiticamente ricostruito la disciplina sopra richiamata, ha ribadito che nessuna autorizzazione vada previamente richiesta dai dipendenti part time al di sotto del 50% all'amministrazione di appartenenza, anche in ipotesi di incarichi e/o impieghi presso altre PP.AA., dove la normativa in materia di incompatibilità è finanche più rigorosa>>.
6. Nella vicenda odierna, è pacifico e riscontrato a livello documentale che il sig.
ha intrattenuto fin dal 2003 con un rapporto di lavoro dipendente a tempo Pt_1 CP_2 parziale in misura pari al 40%.
Come detto, la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità che caratterizza il pubblico impiego in caso di svolgimento di lavoro part-time non superiore al 50%. Pertanto, il ricorrente non avrebbe dovuto richiedere alcuna autorizzazione all'ente di appartenenza per poter assumere cariche sociali all'interno del Consorzio Meridionale Servizi, sicché l'illecito contestato non è configurabile e l'atto di ingiunzione deve essere annullato.
Ogni altra questione rimane assorbita.
7. Le superiori coordinate esegetiche conducono quindi all'accoglimento del ricorso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La liquidazione viene operata applicando i parametri tariffari minimi delle cause di lavoro ricomprese nello scaglione da € 260.001 ad € 520.000 ai sensi dell'art. 4 DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
i) accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla l'atto di ingiunzione n.
TYQCOB200137/2021 adottato dall' ; Controparte_1 ii) condanna l' a rifondere le spese di lite al ricorrente, Controparte_1 spese liquidate nella complessiva somma di € 7650 oltre spese generali al 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Caltanissetta, 20/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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