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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2022 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Silvia Fornara ed elettivamente domiciliati presso il C.F._2 suo studio in Borgomanero, corso Sempione n. 7, giusta delega in atti;
-attori- contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: divisione.
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza Accertare
e dichiarare che gli eredi testamentati di sono: per la quota di metà Persona_1 CP_1
e per la quota di un quarto ciascuno e Accertare e
[...] Parte_2 Parte_1 dichiarare che il patrimonio attivo caduto in successione di è costituito da soli Persona_1 beni mobili, in particolare: dal saldo del libretto di risparmio n. 16175278 presso Posteitaliane, intestato al de cuis e ad altra persona premorta che ha lasciato gli importi allo stesso e Persona_1 dall'investimento in buono postale cartaceo emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie W, N. Buono
135782, intestato al de cuis e ad altra persona premorta che ha lasciato gli importi allo stesso dal saldo di conto correte ordinario n. 01200/000000007471 presso la PM di Persona_1
Borgomanero, intestato al solo e dal saldo del libretto di risparmio n. Persona_1
1200/1075 presso Intesa Sanpaolo spa, e di quant'altro dovesse risultare in istruttoria. Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria. Dare atto che in corso di causa le parti hanno proceduto alla divisione di quanto caduto in successione. Accertare e dichiarare che CP_1 pagina 1 di 7 è stato in possesso dei libretti di risparmio e del buono postale cartaceo, caduti in successione CP_1 di e denunciati come smarriti in dara 21.09.2023. Con vittoria di spese e Persona_1 competenze.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno evocato in Parte_2 Parte_1 giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del de cuius , CP_1
. Persona_1
A sostegno della domanda gli attori deducevano (a) di essere stati nominati eredi testamentari dal nonno RN , deceduto l'11.02.2018; (b) che il testamento era datato 23.03.2015, Persona_1 mentre l'attivazione del testamento era del 2.05.2018, avanti al Notaio presenti anche Persona_2
anch'egli TE del de cuis, e , IG di;
(c) che l'eredità era stata CP_1 CP_2 Per_1 accettata da tutti gli eredi testamentari il 4.12.2019, avanti al Notaio dott.ssa (d) Persona_2 Persona_2 che , moglie di era premorta nel 2016, lasciando come eredi universali i Controparte_3 Per_1 nipoti , e mentre il denaro liquido ed investito era stato lasciato al Parte_1 Pt_2 Per_3 marito;
(e) che esclusi il legato al del quale lo stesso aveva immediatamente disposto per essere CP_1 già nel godimento dei beni, e la polizza vita, già incassata dai beneficiari, permaneva la comunione ereditaria sul patrimonio caduto in successione del Sig. (f) che dal lato attivo si era potuto Per_1 accertare che, alla data del decesso, il de cuis aveva rapporti di credito con , PM ed CP_4
Intesa Sanpaolo;
(g) che, in particolare, con dichiarazione di credito datata 10.08.2021 CP_4 dava atto di un credito di euro 14.498,79 su libretto di risparmio n. 16175278, intestato al de cuis e ad altra persona, la moglie premorta e della quale era stato indicato come successore, di un Per_1 buono postale cartaceo, cointestato a e emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie Persona_1 CP_3
W, N. Buono 135782, Valore nominale di euro 5.000; (h) che presso , alla data del CP_5
14.04.2021, era stato accertato un saldo attivo alla data del decesso di euro 4.904,63, su conto correte ordinario n. 01200/000000007471 presso Borgomanero;
(i) che presso Intesa Sanpaolo risultava il libretto di risparmio n. 1200/1075 con saldo finale al 31.12.2019 di euro 11.913,80; (l) che i gemelli non erano in possesso né del buono fruttifero cartaceo né dei libretti di risparmio;
(m) che per Per_1 quanto di conoscenza nemmeno la IG di ne era in possesso;
(n) che, salvo un apparente Per_1 interessamento di per la divisione dell'ereditaria, o almeno così era sembrato per aver CP_1 promosso nel 2019 procedimento ex art. 749 cpc e per le iniziative della di lui madre, , CP_2 che per il tramite del proprio legale aveva dato alcune indicazioni, nulla era stato fatto;
(o) che secondo quanto appreso da il libretto nominativo sarebbe stato nelle disponibilità del convenuto CP_2
pagina 2 di 7 ;(p) che a nulla era servito l'invito alla mediazione, per mancata partecipazione del;
(q) che non CP_1 era stato possibile procedere senza la collaborazione del all'incasso delle somme in oggetto, CP_1 benché la divisione sarebbe risultata semplice, anche in ragione del fatto che nel caso di specie non era necessaria la presentazione della dichiarazione di successione;
(q) che, pertanto, quanto indicato non era stato possibile, in parte per l'assenza della documentazione necessaria, così come rilevato da PM in assenza dei documenti di tutti gli eredi, ed in parte per la mancanza materiale della disponibilità dei libretti di risparmio e del buono fruttifero, così così come per la mancata disponibilità a liquidare gli eredi senza una liberatoria a firma di tutti gli eredi;
(r) che era, quindi, volontà dei gemelli Per_1 procedere con la divisione del patrimonio caduto in successione ereditaria ed entrare nella materiale disponibilità di quanto spettante a ciascuno di loro.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, e pertanto con provvedimento dell'11.12.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Assunte le prove orali, risoltesi nell'interrogatorio formale del convenuto, e precisate le conclusioni la causa giunge ora in decisione.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve rilevarsi , come comprovato dalla documentazione depositata, che il compendio ereditario , all'atto del decesso del de cuius, era composto da: un libretto di risparmio postale n. 16175278, intestato al de cuis;
di un buono postale cartaceo, emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie W, N. Buono 135782, anch'esso da ricondursi al de cuius, delle giacenze in essere,
l'una, sul conto corrente acceso presso e, l'altra, su libretto al risparmio acceso presso CP_5
Intesa SanPaolo.
Risulta altresì che il de cuius aveva disposto dei propri beni per testamento il cui tenore letterale recita:
“Lego a mio TE le scorte vive e morte che corredano la mia abitazione e i magazzini di pertinenza, CP_1 nonché tutti i beni mobili, attrezzature, trattore. Confermo quale beneficiaria della polizza vita stipulata con “Poste
Vita” mia moglie e qualora sia premorta, designo quali beneficiari mio TE per Controparte_3 CP_1 metà e i miei nipoti e per l'altra metà. Lego la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero Pt_1 Parte_2 zero) alla Parrocchia di Maggiate Superiore, da destinare alla Nel resto delle mie sostanze, ed Controparte_6 in particolare per quanto riguarda il denaro liquido e investito, nomino eredi per la quota di metà mio TE
[...]
e per l'altra metà i miei nipoti e Mia IG è già stata da me beneficiata CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_2 mediante la donazione avvenuta con atto a rogito notaio di Novara in data 1agosto 1977 rep. 5355” Per_4
Dalle allegazioni di parte attrice, compravate dalla documentazione in atti, risulta inoltre che nel corso del giudizio le parti , a seguito di una interlocuzione seppur lenta, hanno proceduto alla ripartizione pagina 3 di 7 dell'attivo ereditario come da testamento ne precisamente per la quota ½ a , ¼ ad CP_1 ed ¼ ad . Parte_2 Parte_1
Dall'incarico processuale, infatti, si rileva che in data 21.09.2023 presentava presso i CP_1
Carabinieri di Borgomanero la denuncia relativa allo smarrimento di libretto di risparmio postale n.
16175278, intestato al de cuis, e di un buono postale cartaceo, emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie W,
N. Buono 135782, anch'esso da ricondursi al de cuius (doc.2 allegato al deposito del 17.10.2023); che, successivamente, venivano liquidati i depositi presso in data 12.07.2024 tra gli eredi, in CP_4 particolare 21.138,74 al ed euro 10.569,42 a ciascun degli attori (doc. 1 allegato al deposito del CP_1
17.10.2023); che veniva , altresì, presentata congiuntamente avanti al , la richiesta di CP_5 rimborso della giacenza di euro 4.872,23 del conto correte ordinario n. 01200/000000007471 del de cuis (doc. 1 allegato al deposito del 17.10.2023) e che in data 23.09.2025 l'istituto bancario provvedeva alle disposizioni di bonifico agli eredi ciascuno per la propria quota;
che nel luglio anche la giacenza presso Intesa Sanpaolo disponibile sul libretto di risparmio n. 1200/1075 con saldo finale al 31.12.2019 di euro 11.913,80 veniva divisa dagli eredi -1/2 al ed ¼ per ciascun attore. CP_1
Invero parte attrice già all'udienza del 16.07.2024 dava atto che era stata depositata documentazione attestante il pagamento delle somme cadute in successione depositate presso PM , ed CP_4 era in corso di pagamento quanto depositato presso Intesa San Paolo, pagamenti poi effettuati come si evince dalla documentazione depositata, e che i pagamenti erano stati possibili grazie alla collaborazione del convenuto il quale prima del giudizio non prestava tale attività.
Pertanto all'esito del giudizio risulta che le parti abbiano proceduto alla ripartizione dell'attivo ereditario
( in via stragiudiziale) con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (da definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia)-.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha osservato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
pagina 4 di 7 Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048) e deve assumere la forma di sentenza,
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere previi gli accertamenti necessari.
Quindi, in questa sede residua di statuire esclusivamente sulle spese di lite, di cui ha fatto richiesta parte attrice, e ciò va fatto secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ora nel caso de quo all'esito del giudizio emerge che (a) già in data 02.10.2020 il convenuto, tramite il proprio legale, comunicava “di essere in possesso del libretto nominativo, che presso Banca PM non vi era nulla o meglio che avrebbero dovuto accertare se era ancora aperto un conto ( che comunque era a saldo zero) e che nella settimana successiva avrebbe fissato un appuntamento presso in cui tutti gli eredi avrebbero dovuti presentarsi CP_7 contemporaneamente per risolvere la questione”; (b) inoltre, con comunicazione del 23/02/2021 gli attori chiedevano la consegna del libretto nominativo presso al convenuto per procedere alla CP_7 successione e, quindi, alla divisione e contestualmente chiedevano delucidazione in ordine al possesso del buono postale cartaceo e del libretto di risparmio;
(c) come da richiesta dell'istituto di credito (
) in data 23.04.2021, per procedere alla liquidazione, la lettera di esonero dalla CP_5 presentazione della dichiarazione di successione doveva contenere i dati anagrafici e il codice fiscale degli eredi nonché la sottoscrizione degli aventi diritto e che la presentazione della documentazione da inviare all'Agenzia delle Entrate era possibile solo a seguito di consegna dei documenti di identità e codice fiscali degli eredi;
(d) in data 01.02.2022, gli attori comunicavano che, salvo errori, non risultavano mail alla sua del 23.02.2021 e pertanto avrebbero proceduto con l'introduzione della mediazione;
(e) il convenuto , nonostante l'invito, non partecipativa alla procedura di mediazione.
Sempre all'esito del giudizio è emerso che proprio parte convenuta era in possesso del libretto di risparmio postale n. 16175278, del libretto di risparmio 1200/1075 aperto presso Intesa Sanpaolo, intestati ad e del buono postale cartaceo emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie Persona_1
pagina 5 di 7 W, N. Buono 135782( cfr. mancata risposta all'interrogatorio formale) e che costui solo in data
21.09.2023 presentava presso i Carabinieri di Borgomanero la denuncia relativa allo smarrimento di libretto di risparmio postale n. 16175278, intestato al de cuis, e di un buono postale cartaceo, emesso il
3.11.1999, tipologia O, serie W, N. Buono 135782, anch'esso da ricondursi al de cuius.
Da ciò consegue che il presente giudizio si è reso necessario per un atteggiamento quantomeno non collaborativo del convenuto il quale non ha dato riscontro alla mail del febbraio 2021, non ha partecipato alla mediazione e non si è costituito in giudizio sostanzialmente non difendendosi in ordine alla ricostruzione attorea e alla documentazione dalla medesima offerta.
Detto ciò occorre osservare che le spese di divisione sono sostenute nell'interesse comune di tutti i condividenti, e pertanto vanno di regola compensate, a meno che non si rilevino condotte ostruzionistiche dello scioglimento della comunione e comunque la soccombenza rispetto alle domande svolte in giudizio.
Nel caso di specie, l'unico condividente che, secondo allegazioni delle parti costituite e considerato quanto in precedenza riportato, ha determinato il ricorso al giudice per ottenere lo scioglimento della divisione è il convenuto contumace Pertanto, in ragione del principio di causalità, a suo carico vanno poste le spese per compensi professionali e spese del giudizio nella misura di 1/2, operando per il resto la compensazione giustificata dall'interesse comune al provvedimento richiesto e si liquidano come in dispositivo in ragione dei parametri medi di cui al DM 55/14.
Devono, altresì, riconoscersi – nella stessa misura- le spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena 09/03/2012;
Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale Trieste 11/03/2021).
Nello specifico, parte opposta ha dovuto in effetti sostenere delle spese per l' avvio della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente.
pagina 6 di 7 Deve essere, quindi, liquidato in favore a parte attrice, nella stessa misura di 1/2, la somma di euro
134,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione per euro 39,65.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe , rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna al pagamento delle spese di lite ( già compensate nella misura di ½) che si CP_1 liquidano in euro 2.672,00 per compensi (ivi incluse quelle relative alla fase di mediazione) , oltre euro
266,33 per anticipazioni, ivi incluse le spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione, oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge.
Così deciso in Novara, 13 dicembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2022 promossa da:
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Silvia Fornara ed elettivamente domiciliati presso il C.F._2 suo studio in Borgomanero, corso Sempione n. 7, giusta delega in atti;
-attori- contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: divisione.
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza Accertare
e dichiarare che gli eredi testamentati di sono: per la quota di metà Persona_1 CP_1
e per la quota di un quarto ciascuno e Accertare e
[...] Parte_2 Parte_1 dichiarare che il patrimonio attivo caduto in successione di è costituito da soli Persona_1 beni mobili, in particolare: dal saldo del libretto di risparmio n. 16175278 presso Posteitaliane, intestato al de cuis e ad altra persona premorta che ha lasciato gli importi allo stesso e Persona_1 dall'investimento in buono postale cartaceo emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie W, N. Buono
135782, intestato al de cuis e ad altra persona premorta che ha lasciato gli importi allo stesso dal saldo di conto correte ordinario n. 01200/000000007471 presso la PM di Persona_1
Borgomanero, intestato al solo e dal saldo del libretto di risparmio n. Persona_1
1200/1075 presso Intesa Sanpaolo spa, e di quant'altro dovesse risultare in istruttoria. Accertare e dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria. Dare atto che in corso di causa le parti hanno proceduto alla divisione di quanto caduto in successione. Accertare e dichiarare che CP_1 pagina 1 di 7 è stato in possesso dei libretti di risparmio e del buono postale cartaceo, caduti in successione CP_1 di e denunciati come smarriti in dara 21.09.2023. Con vittoria di spese e Persona_1 competenze.
Fatto e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno evocato in Parte_2 Parte_1 giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del de cuius , CP_1
. Persona_1
A sostegno della domanda gli attori deducevano (a) di essere stati nominati eredi testamentari dal nonno RN , deceduto l'11.02.2018; (b) che il testamento era datato 23.03.2015, Persona_1 mentre l'attivazione del testamento era del 2.05.2018, avanti al Notaio presenti anche Persona_2
anch'egli TE del de cuis, e , IG di;
(c) che l'eredità era stata CP_1 CP_2 Per_1 accettata da tutti gli eredi testamentari il 4.12.2019, avanti al Notaio dott.ssa (d) Persona_2 Persona_2 che , moglie di era premorta nel 2016, lasciando come eredi universali i Controparte_3 Per_1 nipoti , e mentre il denaro liquido ed investito era stato lasciato al Parte_1 Pt_2 Per_3 marito;
(e) che esclusi il legato al del quale lo stesso aveva immediatamente disposto per essere CP_1 già nel godimento dei beni, e la polizza vita, già incassata dai beneficiari, permaneva la comunione ereditaria sul patrimonio caduto in successione del Sig. (f) che dal lato attivo si era potuto Per_1 accertare che, alla data del decesso, il de cuis aveva rapporti di credito con , PM ed CP_4
Intesa Sanpaolo;
(g) che, in particolare, con dichiarazione di credito datata 10.08.2021 CP_4 dava atto di un credito di euro 14.498,79 su libretto di risparmio n. 16175278, intestato al de cuis e ad altra persona, la moglie premorta e della quale era stato indicato come successore, di un Per_1 buono postale cartaceo, cointestato a e emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie Persona_1 CP_3
W, N. Buono 135782, Valore nominale di euro 5.000; (h) che presso , alla data del CP_5
14.04.2021, era stato accertato un saldo attivo alla data del decesso di euro 4.904,63, su conto correte ordinario n. 01200/000000007471 presso Borgomanero;
(i) che presso Intesa Sanpaolo risultava il libretto di risparmio n. 1200/1075 con saldo finale al 31.12.2019 di euro 11.913,80; (l) che i gemelli non erano in possesso né del buono fruttifero cartaceo né dei libretti di risparmio;
(m) che per Per_1 quanto di conoscenza nemmeno la IG di ne era in possesso;
(n) che, salvo un apparente Per_1 interessamento di per la divisione dell'ereditaria, o almeno così era sembrato per aver CP_1 promosso nel 2019 procedimento ex art. 749 cpc e per le iniziative della di lui madre, , CP_2 che per il tramite del proprio legale aveva dato alcune indicazioni, nulla era stato fatto;
(o) che secondo quanto appreso da il libretto nominativo sarebbe stato nelle disponibilità del convenuto CP_2
pagina 2 di 7 ;(p) che a nulla era servito l'invito alla mediazione, per mancata partecipazione del;
(q) che non CP_1 era stato possibile procedere senza la collaborazione del all'incasso delle somme in oggetto, CP_1 benché la divisione sarebbe risultata semplice, anche in ragione del fatto che nel caso di specie non era necessaria la presentazione della dichiarazione di successione;
(q) che, pertanto, quanto indicato non era stato possibile, in parte per l'assenza della documentazione necessaria, così come rilevato da PM in assenza dei documenti di tutti gli eredi, ed in parte per la mancanza materiale della disponibilità dei libretti di risparmio e del buono fruttifero, così così come per la mancata disponibilità a liquidare gli eredi senza una liberatoria a firma di tutti gli eredi;
(r) che era, quindi, volontà dei gemelli Per_1 procedere con la divisione del patrimonio caduto in successione ereditaria ed entrare nella materiale disponibilità di quanto spettante a ciascuno di loro.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, e pertanto con provvedimento dell'11.12.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Assunte le prove orali, risoltesi nell'interrogatorio formale del convenuto, e precisate le conclusioni la causa giunge ora in decisione.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve rilevarsi , come comprovato dalla documentazione depositata, che il compendio ereditario , all'atto del decesso del de cuius, era composto da: un libretto di risparmio postale n. 16175278, intestato al de cuis;
di un buono postale cartaceo, emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie W, N. Buono 135782, anch'esso da ricondursi al de cuius, delle giacenze in essere,
l'una, sul conto corrente acceso presso e, l'altra, su libretto al risparmio acceso presso CP_5
Intesa SanPaolo.
Risulta altresì che il de cuius aveva disposto dei propri beni per testamento il cui tenore letterale recita:
“Lego a mio TE le scorte vive e morte che corredano la mia abitazione e i magazzini di pertinenza, CP_1 nonché tutti i beni mobili, attrezzature, trattore. Confermo quale beneficiaria della polizza vita stipulata con “Poste
Vita” mia moglie e qualora sia premorta, designo quali beneficiari mio TE per Controparte_3 CP_1 metà e i miei nipoti e per l'altra metà. Lego la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero Pt_1 Parte_2 zero) alla Parrocchia di Maggiate Superiore, da destinare alla Nel resto delle mie sostanze, ed Controparte_6 in particolare per quanto riguarda il denaro liquido e investito, nomino eredi per la quota di metà mio TE
[...]
e per l'altra metà i miei nipoti e Mia IG è già stata da me beneficiata CP_1 Pt_1 Pt_2 CP_2 mediante la donazione avvenuta con atto a rogito notaio di Novara in data 1agosto 1977 rep. 5355” Per_4
Dalle allegazioni di parte attrice, compravate dalla documentazione in atti, risulta inoltre che nel corso del giudizio le parti , a seguito di una interlocuzione seppur lenta, hanno proceduto alla ripartizione pagina 3 di 7 dell'attivo ereditario come da testamento ne precisamente per la quota ½ a , ¼ ad CP_1 ed ¼ ad . Parte_2 Parte_1
Dall'incarico processuale, infatti, si rileva che in data 21.09.2023 presentava presso i CP_1
Carabinieri di Borgomanero la denuncia relativa allo smarrimento di libretto di risparmio postale n.
16175278, intestato al de cuis, e di un buono postale cartaceo, emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie W,
N. Buono 135782, anch'esso da ricondursi al de cuius (doc.2 allegato al deposito del 17.10.2023); che, successivamente, venivano liquidati i depositi presso in data 12.07.2024 tra gli eredi, in CP_4 particolare 21.138,74 al ed euro 10.569,42 a ciascun degli attori (doc. 1 allegato al deposito del CP_1
17.10.2023); che veniva , altresì, presentata congiuntamente avanti al , la richiesta di CP_5 rimborso della giacenza di euro 4.872,23 del conto correte ordinario n. 01200/000000007471 del de cuis (doc. 1 allegato al deposito del 17.10.2023) e che in data 23.09.2025 l'istituto bancario provvedeva alle disposizioni di bonifico agli eredi ciascuno per la propria quota;
che nel luglio anche la giacenza presso Intesa Sanpaolo disponibile sul libretto di risparmio n. 1200/1075 con saldo finale al 31.12.2019 di euro 11.913,80 veniva divisa dagli eredi -1/2 al ed ¼ per ciascun attore. CP_1
Invero parte attrice già all'udienza del 16.07.2024 dava atto che era stata depositata documentazione attestante il pagamento delle somme cadute in successione depositate presso PM , ed CP_4 era in corso di pagamento quanto depositato presso Intesa San Paolo, pagamenti poi effettuati come si evince dalla documentazione depositata, e che i pagamenti erano stati possibili grazie alla collaborazione del convenuto il quale prima del giudizio non prestava tale attività.
Pertanto all'esito del giudizio risulta che le parti abbiano proceduto alla ripartizione dell'attivo ereditario
( in via stragiudiziale) con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere (da definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia)-.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha osservato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
pagina 4 di 7 Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83
n. 24069Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048) e deve assumere la forma di sentenza,
La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, cosi come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere previi gli accertamenti necessari.
Quindi, in questa sede residua di statuire esclusivamente sulle spese di lite, di cui ha fatto richiesta parte attrice, e ciò va fatto secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
Ora nel caso de quo all'esito del giudizio emerge che (a) già in data 02.10.2020 il convenuto, tramite il proprio legale, comunicava “di essere in possesso del libretto nominativo, che presso Banca PM non vi era nulla o meglio che avrebbero dovuto accertare se era ancora aperto un conto ( che comunque era a saldo zero) e che nella settimana successiva avrebbe fissato un appuntamento presso in cui tutti gli eredi avrebbero dovuti presentarsi CP_7 contemporaneamente per risolvere la questione”; (b) inoltre, con comunicazione del 23/02/2021 gli attori chiedevano la consegna del libretto nominativo presso al convenuto per procedere alla CP_7 successione e, quindi, alla divisione e contestualmente chiedevano delucidazione in ordine al possesso del buono postale cartaceo e del libretto di risparmio;
(c) come da richiesta dell'istituto di credito (
) in data 23.04.2021, per procedere alla liquidazione, la lettera di esonero dalla CP_5 presentazione della dichiarazione di successione doveva contenere i dati anagrafici e il codice fiscale degli eredi nonché la sottoscrizione degli aventi diritto e che la presentazione della documentazione da inviare all'Agenzia delle Entrate era possibile solo a seguito di consegna dei documenti di identità e codice fiscali degli eredi;
(d) in data 01.02.2022, gli attori comunicavano che, salvo errori, non risultavano mail alla sua del 23.02.2021 e pertanto avrebbero proceduto con l'introduzione della mediazione;
(e) il convenuto , nonostante l'invito, non partecipativa alla procedura di mediazione.
Sempre all'esito del giudizio è emerso che proprio parte convenuta era in possesso del libretto di risparmio postale n. 16175278, del libretto di risparmio 1200/1075 aperto presso Intesa Sanpaolo, intestati ad e del buono postale cartaceo emesso il 3.11.1999, tipologia O, serie Persona_1
pagina 5 di 7 W, N. Buono 135782( cfr. mancata risposta all'interrogatorio formale) e che costui solo in data
21.09.2023 presentava presso i Carabinieri di Borgomanero la denuncia relativa allo smarrimento di libretto di risparmio postale n. 16175278, intestato al de cuis, e di un buono postale cartaceo, emesso il
3.11.1999, tipologia O, serie W, N. Buono 135782, anch'esso da ricondursi al de cuius.
Da ciò consegue che il presente giudizio si è reso necessario per un atteggiamento quantomeno non collaborativo del convenuto il quale non ha dato riscontro alla mail del febbraio 2021, non ha partecipato alla mediazione e non si è costituito in giudizio sostanzialmente non difendendosi in ordine alla ricostruzione attorea e alla documentazione dalla medesima offerta.
Detto ciò occorre osservare che le spese di divisione sono sostenute nell'interesse comune di tutti i condividenti, e pertanto vanno di regola compensate, a meno che non si rilevino condotte ostruzionistiche dello scioglimento della comunione e comunque la soccombenza rispetto alle domande svolte in giudizio.
Nel caso di specie, l'unico condividente che, secondo allegazioni delle parti costituite e considerato quanto in precedenza riportato, ha determinato il ricorso al giudice per ottenere lo scioglimento della divisione è il convenuto contumace Pertanto, in ragione del principio di causalità, a suo carico vanno poste le spese per compensi professionali e spese del giudizio nella misura di 1/2, operando per il resto la compensazione giustificata dall'interesse comune al provvedimento richiesto e si liquidano come in dispositivo in ragione dei parametri medi di cui al DM 55/14.
Devono, altresì, riconoscersi – nella stessa misura- le spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena 09/03/2012;
Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale Trieste 11/03/2021).
Nello specifico, parte opposta ha dovuto in effetti sostenere delle spese per l' avvio della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente.
pagina 6 di 7 Deve essere, quindi, liquidato in favore a parte attrice, nella stessa misura di 1/2, la somma di euro
134,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018, oltre a documentate spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione per euro 39,65.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe , rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna al pagamento delle spese di lite ( già compensate nella misura di ½) che si CP_1 liquidano in euro 2.672,00 per compensi (ivi incluse quelle relative alla fase di mediazione) , oltre euro
266,33 per anticipazioni, ivi incluse le spese vive per l'attivazione della procedura di mediazione, oltre rimb. Forfet. Cpa e Iva di legge.
Così deciso in Novara, 13 dicembre 2025
Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
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