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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14679/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14679/2018 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
GUALTIERO ROVEDA e MICHELA MACARI
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti CLAUDIO FERRARI e MARICA Controparte_1
COCCAGLIO
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, (di seguito , ha interposto tempestiva Parte_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3705/2018 emesso dal Tribunale di Brescia in data
18.7.2018 in favore di per la somma di 24.880,00 euro (fattura n. 15 del Controparte_1
31.3.2017), oltre a interessi moratori come da domanda e le spese di procedura liquidate in
850,00 euro per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi oltre spese generali, iva e cpa ed oltre successive ed occorrende.
A fondamento dell'opposizione deduceva quanto segue.
In data 30.6.2016, la stipulava con un contratto di somministrazione Parte_1 Controparte_1 di energia refrigerante e prestazioni accessorie per il periodo dal 1.9.2016 al 30.4.2017 (doc. 1).
Nello specifico, l'accordo prevedeva la frigoconservazione di pere in tre diverse celle frigorifere della la quale si obbligava al riempimento delle celle seguendo le tecniche di Controparte_1
1 conservazione, al mantenimento della temperatura indicata dall'opponente ed alla pesatura e stoccaggio nelle celle.
In data 1.9.2016, la iniziava a consegnare all'opposta la frutta per un totale di Parte_1
7.484,65 quintali stoccati.
La merce veniva trattata dalla con -1 MCP al fine di rallentare il processo di Parte_3 maturazione (doc. 3).
In data 1.2.2017 comunivaca che la merce presente nella cella n. 8 presentava un alto CP_1 tasso di etilene, e che ciò stava causando un ingiallimento delle pere ma rassicurava l'opponente affermando “niente di preoccupante al momento secondo le nostre previsioni” (doc. 4).
La provvedeva al ritiro di tutta la frutta e, in data 9.2.2017 mediante pec informava Parte_1
l'opposta che la merce ritirata dalla cella n.8 presentava un avanzato stato di maturazione, compromettendone la commercializzazione e ne ravvisava la responsabilità in capo all'opposta
(doc. 6).
Mediante pec del 15.2.2017 l'opponente invitava l'opposta presso il proprio magazzino al fine di verificare in contradditorio lo stato della merce ritirata ma quest'ultima non si presentava (doc.
7).
La merce danneggiata veniva ceduta per utilizzo industriale e per l'ottenimento del sidro per poter recuperare in parte il danno subito.
L'opponente incaricava il dott. al fine di periziare l'accaduto; il consulente di Persona_1 parte rilevava un danno all'opponente per 51.603,25 euro a causa del danneggiamento della merce (doc. 9).
In data 25.7.2018, l'opponente inviava all'opposta la fattura n. 4 del 5.7.2017 relativa ai danni asseritamente subiti (doc. 13).
Chiedeva nel merito, accertare il grave inadempimento dell'opposta e dichiarare la risoluzione del contratto del 30.6.2016, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare insussistente qualsiasi pretesa creditoria nei confronti dell'opposta.
In via riconvenzionale, condannare l'opposta al pagamento di 51.603,25 euro per i danni subiti in conseguenza del danneggiamento della merce.
In subordine, applicare la compensazione impropria tra debiti e crediti scaturenti dal contratto de quo e condannare l'opposta al pagamento del credito residuo derivante dalla compensazione di
26.715,25 euro.
Condannare l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.
ritualmente costituitasi in giudizio, contestava ogni responsabilità a suo carico Controparte_1 in relazione al danneggiamento della merce in quanto, ai sensi dell'art. 4 del contratto de quo “i
2 rischi e le responsabilità sulla conservazione del prodotto (malattie, marciume, ingiallimento precoce, imbrunimento ecc…) restano a carico del depositante”.
Deduceva inoltre che l'opponente non avrebbe sollevato alcuna contestazione al momento del ritiro della merce stoccata, né per l'intero periodo di stoccaggio e, che la temperatura nelle celle sarebbe stata mantenuta correttamente impostata.
Esponeva altresì, che la perizia redatta dal dott. non avrebbe evidenziato alcun Per_2 elemento dal quale desumere la responsabilità di inoltre deduceva che la merce Controparte_1 era stata esaminata undici giorni dopo il ritiro con ogni conseguenza in punto di maturazione ed inoltre eccepiva che non sarebbe stata fornita alcuna prova atta a comprovare che le pere esaminate dal dott. fossero quelle ritirate presso Per_2 Controparte_1
Chiedeva in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 3705/2018.
In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di 24.880,00 euro oltre interessi e le spese della procedura di ingiunzione, ovvero al pagamento della diversa somma che venisse accertata in corso di causa e ritenuta dovuta per qualsiasi titolo, oltre interessi di legge sino al saldo effettivo.
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale, interrogatorio formale di parte opponente e Ctu sul seguente quesito: “esaminati atti e documenti di causa, ispezionati se del caso i luoghi, determini le cause del deterioramento della merce ed in particolare se le stesse siano riferibili alla
“mancanza di omogeneo refrigeramento, verifichi il corretto funzionamento della cella n. 8 (con particolare riferimento a ad eventuali difetti di ventilazione), nonché se la causa dell'accelerata maturazione della merce di cui è causa sia dipesa dal funzionamento della cella o da modalità di stoccaggio (secondo la prospettazione attorea)”.
Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto stipulato tra le parti in data 30.6.2016, avente ad oggetto la somministrazione di energia refrigerante e prestazioni accessorie in forza del quale CP_1 concedeva a l'utilizzo di tre celle frigorifere, contraddistinte dai n. 6,7 e 8 per il
[...] Parte_1 periodo dal 1.9.2016 al 30.4.2017.
3 Dal suddetto contratto si evince che il corrispettivo veniva stabilito in 0,080 euro per ogni chilogrammo di merce stoccata, per un totale preventivo di complessivi 68.000,00 euro oltre iva.
Nello specifico, i pagamenti venivano stabiliti nella seguente modalità, 23.800,00 euro oltre iva al momento della sottoscrizione, 23.800,00 euro oltre iva entro e non oltre il 30.11.2016. Il saldo, previa determinazione dell'esatta quantità della merce stoccata, entro il 31.3.2017.
L'art. 4 del contratto de quo stabiliva: “il depositario s'impegna a mantenere nelle celle la temperatura ed i valori indicati per iscritto dal depositante garantendo un differenziale non superiore di 0,5 °C. Il depositario autorizza il personale della società depositante al controllo delle temperature mediante lettura del termometro del frigo. Resta comunque inteso che la responsabilità del depositario si limita a mantenere i valori sopra citati, Controparte_1 mentre i rischi e le responsabilità sulla conservazione del prodotto (malattie, marciume, ingiallimento precoce, imbrunimento, etc.…) restano a carico del depositante
[...]
)”. Parte_2
Dal tenore letterale di tale clausola si evince l'obbligo a carico dell'opposta di mettere a disposizione le celle frigorifere e mantenere la temperatura indicata dalla mentre la Parte_1 responsabilità relativa alla conservazione del prodotto gravava sull'opponente.
Risulta pacifico e incontestato il tempestivo stoccaggio da parte dell'opposta della merce all'interno delle proprie celle refrigeranti.
Dalle risultanze documentali si evince che la aveva incaricato al fine di Parte_1 Parte_3 trattare il prodotto per rallentare il processo di maturazione secondo le norme di buona tecnica
(doc. 3 parte opponente).
Tale documento è particolarmente rilevante poiché dallo stesso emerge che l'opponente fosse stata già resa edotta del fatto che la merce di cui alla cella n.8 presentava dei problemi al momento dello stoccaggio, in quanto le prescriveva di “monitorare la cella durante la Parte_3 conservazione” poiché aveva constatato la “presenza di etilene in cella durante l'applicazione e produzione di etilene da parte dei frutti SM al test di shelf life”.
Successivamente in data 1.2.2017, l'opposta comunicava all'opponente “Siamo a comunicarVi che la cella n. 8 contenente vostro prodotto presenta un alto tasso di etilene;
ciò significa che qualche partita ha innescato il processo di ingiallimento, niente di preoccupante al momento, secondo le nostre visioni, là dove si può controllare a vista il prodotto. Questa cella (n. 8) anzitempo è già stata segnalata da SM (Eleonora) e da AG IO (Tiziana) al momento della chiusura della stessa. Per tanto è consigliabile prima di manipolare il prodotto fare un ulteriore trattamento a base di Citrus. Qualora vogliate modificare lo stato attuale della temperatura ambiente o qualsiasi altro parametro di conservazione della cella in oggetto
(Temperatura attuale negativa) pregasi comunicarla via fax...”.
In data 9.2.2017, l'opponente provvedeva al ritiro di tutta la merce stoccata nella cella n.8 senza sollevare alcuna rimostranza o contestazione in merito alla temperatura mantenuta dall'opposta
4 all'interno della cella, né al momento del prelievo della stessa né per tutta la durata dello stoccaggio.
All'esito dell'istruttoria, la tesi sostenuta dall'opponente circa l'imputabilità a Controparte_1 del danneggiamento della merce risulta smentita in quanto la depositaria ha adempiuto correttamente ai propri obblighi contrattuali mettendo a disposizione le celle frigorifere e procedendo allo stoccaggio della merce pervenuta secondo le indicazioni dell'opponente, per contro quest'ultima non ha fornito alcun supporto probatorio atto a dimostrare l'inadempimento dell'opposta e il danno asseritamente subito.
Le risultanze istruttorie hanno escluso la responsabilità dell'opposta in merito al deterioramento della merce. La Ctu ha infatti stabilito che “si esclude che il deterioramento della merce sia riferibile alla mancanza di omogenea ventilazione dovuta ad ipotetici guasti o ad ipotetica errata gestione della ventilazione o infine ad eventuali difetti dell'impianto… si esclude anche la mancanza di “omogeneo refrigeramento” nella cella in oggetto….le cause del deterioramento della merce sono da ricercare nelle condizioni della merce antecedenti all'ingresso in celle, dipendenti da altri fattori, comunque estranei sia al funzionamento, sia alla conformazione della cella sia alle modalità di stoccaggio nella cella” (cfr. relazione dell'Ausiliario, all.9 e riscontri alle osservazioni). Se inoltre la “modalità di stoccaggio” viene intesa come comprendente anche le fasi intercorse tra il ricevimento della merce da parte della convenuta e l'inserimento della stessa nella cella, dato che le stesse sono oggetto di valutazioni critiche da parte del C.t.p dell'attrice, si osserva che, le ipotesi portate dal medesimo non sono supportate da elementi agli atti e, pur essendo possibili in linea teorica e non essendo possibile escluderle in maniera assoluta, si ritiene che, sulla base degli elementi disponibili, siano poco probabili ”.
Il Ctp di parte opponente sollevava delle osservazioni ipotizzando una “scarsa ventilazione della cella n.8” e ritenendo che il Ctu non avrebbe effettuato delle verifiche circa il corretto funzionamento della suddetta cella.
Tali supposizioni sono state smentite dal Ctu, il quale precisava che “la ventilazione influisce direttamente sulle temperature, e una eventuale carenza della stessa sarebbe direttamente rilevabile dall'esame dei valori delle temperature. A tal proposito si riporta nuovamente che, come esplicitamente dichiarato da parte attrice le temperature erano consultabili dalla stessa, e un ipotetico guasto della ventilazione sarebbe rintracciabile anche attualmente se fossero stati resi disponibili i relativi dati in possesso dell'attrice”.
Il Ctu per individuare eventuali anomalie nell'andamento del flusso della ventilazione e nella distribuzione della temperatura ha elaborato una tabella nella quale ha riprodotto la disposizione della frutta con indicazione dei relativi produttori evidenziando la posizione della frutta dei produttori per i quali non è stato rilevato alcun ammaloramento (cfr. tabella pag.11 reazione). Da tale rappresentazione si evince che “la distribuzione della frutta sicuramente non ammalorata nella cella copre zone diversificate della stessa adiacenti alle posizioni dove è stata rinvenuta
5 frutta ammalorata”. Considerando tale dato ed “ipotizzando a titolo teorico che i danni fossero stati provocati da una asserita cattiva o insufficiente ventilazione che non avrebbe consentito la distribuzione del prodotto immesso nella cella con il trattamento “SM” e/o non avesse evitato il deposito di sostanze nocive, come sostenuto dal tecnico di parte attrice, non sarebbe stato possibile avere della frutta non ammalorata distribuita come evidenziato in tabella. Infatti, ipotizzando il funzionamento della ventilazione con un flusso insufficiente rispetto alle dimensioni della cella, sempre come sostenuto dal tecnico di parte attrice, tenendo conto della posizione delle ventole e della conformazione della cella, si sarebbe dovuta rinvenire frutta ammalorata anche nelle posizioni periferiche, sia in senso verticale che in senso orizzontale, ove invece era posizionata la merce dei produttori che non ha subito danni” (cfr. § 11 repliche e commenti alle osservazioni portate per conto dell'attrice).
L'ipotizzato “ritardo nella refrigerazione” introdotto dal Ctp per la prima volta in sede di osservazioni “non trova riscontro negli elementi disponibili e resta quindi un'ipotesi non documentata”.
Anche dalle risultanze testimoniali si evince il corretto espletamento degli obblighi posti a carico dell'opposta e conseguentemente, l'assenza di responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno subito dall'opponente.
In particolare, il teste ha dichiarato “i dipendenti di sapevano già come Tes_1 CP_1 stoccare la merce, facevano tale mestiere e si attenevano ai manuali […] si attenevano alle indicazioni contenute nel dossier informativo di Smart Fresh”. Inoltre, confermava la corretta funzionalità della cella frigorifera affermando “non mi risulta si sia fermato il frigorifero. Non vi erano anomalie sulla temperatura… […] ho visto i grafici dell'atmosfera controllata dai quali risultava che l'ossigeno era alto…”
Particolarmente rilevante appare la testimonianza del sig. , il quale ha Testimone_2 affermato “Ricordo che a settembre 2016, non ricordo il giorno, dopo aver riempito la cella per
6 giorni e mezzo, sono stati chiamati gli incaricati a fare il trattamento, perché Parte_3 avevamo notato un alto tasso di etilene, per tale motivo abbiamo prima dovuto aprire la cella n.
8 ventilarla fino a portarla ad un valore di 2, 2 e mezzo di etilene, che equivale al tasso presente nell'aria, poi abbiamo fatto fare il trattamento, chiuso la porta immediatamente, tenendo in ventilazione l'interno della cella in modo da distribuire il prodotto. Preciso che durante tale lavorazione non si deve refrigerare la cella per 24 ore, ma solo ventilarla. Il giorno dopo, dopo
24 ore, abbiamo fatto venire IO per misurare ancora il grado di etilene e, Pt_4 nonostante tutto era al 9, 9 e mezzo %. Non era la condizione ideale per conservare il prodotto.
Quindi era stato riferito quanto accaduto alla G.F. al sig. d al magazziniere sempre della Per_3
G.F. il sig. i proseguire e trattare la cella. Poi abbiamo provveduto alla refrigerazione”. Per_3
Inoltre, ha confermato che le celle refrigeranti dell'opposta hanno funzionato senza presentare guasti per tutto il periodo di stoccaggio delle pere e ha dichiarato “ci eravamo accorti subito che
6 la merce era in uno stato di avanzata maturazione quindi avevamo detto subito di tale fatto sia a che ai suoi addetti”. Peraltro, in merito alle foto rammostrategli di cui al doc. 9 ha Per_3 affermato “le foto che mi vengono mostrate […] sono state scattate, presumo a Cesena, e non a
. Non riconosco il prodotto perché non era in quelle condizioni quando è uscito da Parte_5
in relazione al suo aspetto. Non sono state scattate a quando il prodotto CP_1 CP_1
è uscito dal magazzino”.
La teste , dipendente di , ha confermato che la ha stoccato Testimone_3 Parte_3 Parte_1 la merce nella cella refrigerante n. 8 della tra la data del 6.9.2016 e quella del CP_1
10.9.2016 ed inoltre, ha dichiarato che la merce stoccata era stata trattata dalla su Parte_3 incarico della Parte_1
Infine si rileva che la domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta al pagamento della somma di 51.603,25 euro a titolo di danno asseritamente subito a causa del deterioramento della merce risulta sfornito di adeguata prova.
Si rileva in primo luogo che, l'importo è stato stimato dal tecnico di parte, dott. (doc.9) Per_2
e la relativa relazione costituisce un'allegazione unilaterale priva di valenza probatoria in assenza di ulteriori documenti comprovanti i dati indicati. Sul punto la Cassazione ha stabilito che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. Sent. 8290/2016). In punto di quantum si rileva peraltro che le fatture di cui al doc. 10 riportano una cessione di pere per un importo di circa 16.000,00 euro mentre nella relazione l'importo per “recupero industria e recupero sidro” ammonterebbe ad euro 4.637,50 così ulteriormente rendendo inconferente la relazione sul punto.
La ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo e successivamente corroborata dalle risultanze istruttorie.
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, risulta legittima la richiesta monitoria avanzata dall'opposta in relazione al pagamento in proprio favore della somma di 24.880,00 euro, di cui alla fattura n. 15 del
31.3.2017.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
In ragione della soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 3705/2018 emesso dal Tribunale di
Brescia dichiarandolo esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte opponente.
Brescia, 1 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14679/2018 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Parte_1
GUALTIERO ROVEDA e MICHELA MACARI
OPPONENTE contro con il patrocinio degli avv.ti CLAUDIO FERRARI e MARICA Controparte_1
COCCAGLIO
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, (di seguito , ha interposto tempestiva Parte_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3705/2018 emesso dal Tribunale di Brescia in data
18.7.2018 in favore di per la somma di 24.880,00 euro (fattura n. 15 del Controparte_1
31.3.2017), oltre a interessi moratori come da domanda e le spese di procedura liquidate in
850,00 euro per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi oltre spese generali, iva e cpa ed oltre successive ed occorrende.
A fondamento dell'opposizione deduceva quanto segue.
In data 30.6.2016, la stipulava con un contratto di somministrazione Parte_1 Controparte_1 di energia refrigerante e prestazioni accessorie per il periodo dal 1.9.2016 al 30.4.2017 (doc. 1).
Nello specifico, l'accordo prevedeva la frigoconservazione di pere in tre diverse celle frigorifere della la quale si obbligava al riempimento delle celle seguendo le tecniche di Controparte_1
1 conservazione, al mantenimento della temperatura indicata dall'opponente ed alla pesatura e stoccaggio nelle celle.
In data 1.9.2016, la iniziava a consegnare all'opposta la frutta per un totale di Parte_1
7.484,65 quintali stoccati.
La merce veniva trattata dalla con -1 MCP al fine di rallentare il processo di Parte_3 maturazione (doc. 3).
In data 1.2.2017 comunivaca che la merce presente nella cella n. 8 presentava un alto CP_1 tasso di etilene, e che ciò stava causando un ingiallimento delle pere ma rassicurava l'opponente affermando “niente di preoccupante al momento secondo le nostre previsioni” (doc. 4).
La provvedeva al ritiro di tutta la frutta e, in data 9.2.2017 mediante pec informava Parte_1
l'opposta che la merce ritirata dalla cella n.8 presentava un avanzato stato di maturazione, compromettendone la commercializzazione e ne ravvisava la responsabilità in capo all'opposta
(doc. 6).
Mediante pec del 15.2.2017 l'opponente invitava l'opposta presso il proprio magazzino al fine di verificare in contradditorio lo stato della merce ritirata ma quest'ultima non si presentava (doc.
7).
La merce danneggiata veniva ceduta per utilizzo industriale e per l'ottenimento del sidro per poter recuperare in parte il danno subito.
L'opponente incaricava il dott. al fine di periziare l'accaduto; il consulente di Persona_1 parte rilevava un danno all'opponente per 51.603,25 euro a causa del danneggiamento della merce (doc. 9).
In data 25.7.2018, l'opponente inviava all'opposta la fattura n. 4 del 5.7.2017 relativa ai danni asseritamente subiti (doc. 13).
Chiedeva nel merito, accertare il grave inadempimento dell'opposta e dichiarare la risoluzione del contratto del 30.6.2016, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare insussistente qualsiasi pretesa creditoria nei confronti dell'opposta.
In via riconvenzionale, condannare l'opposta al pagamento di 51.603,25 euro per i danni subiti in conseguenza del danneggiamento della merce.
In subordine, applicare la compensazione impropria tra debiti e crediti scaturenti dal contratto de quo e condannare l'opposta al pagamento del credito residuo derivante dalla compensazione di
26.715,25 euro.
Condannare l'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.
ritualmente costituitasi in giudizio, contestava ogni responsabilità a suo carico Controparte_1 in relazione al danneggiamento della merce in quanto, ai sensi dell'art. 4 del contratto de quo “i
2 rischi e le responsabilità sulla conservazione del prodotto (malattie, marciume, ingiallimento precoce, imbrunimento ecc…) restano a carico del depositante”.
Deduceva inoltre che l'opponente non avrebbe sollevato alcuna contestazione al momento del ritiro della merce stoccata, né per l'intero periodo di stoccaggio e, che la temperatura nelle celle sarebbe stata mantenuta correttamente impostata.
Esponeva altresì, che la perizia redatta dal dott. non avrebbe evidenziato alcun Per_2 elemento dal quale desumere la responsabilità di inoltre deduceva che la merce Controparte_1 era stata esaminata undici giorni dopo il ritiro con ogni conseguenza in punto di maturazione ed inoltre eccepiva che non sarebbe stata fornita alcuna prova atta a comprovare che le pere esaminate dal dott. fossero quelle ritirate presso Per_2 Controparte_1
Chiedeva in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 3705/2018.
In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di 24.880,00 euro oltre interessi e le spese della procedura di ingiunzione, ovvero al pagamento della diversa somma che venisse accertata in corso di causa e ritenuta dovuta per qualsiasi titolo, oltre interessi di legge sino al saldo effettivo.
Condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Respinta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale, interrogatorio formale di parte opponente e Ctu sul seguente quesito: “esaminati atti e documenti di causa, ispezionati se del caso i luoghi, determini le cause del deterioramento della merce ed in particolare se le stesse siano riferibili alla
“mancanza di omogeneo refrigeramento, verifichi il corretto funzionamento della cella n. 8 (con particolare riferimento a ad eventuali difetti di ventilazione), nonché se la causa dell'accelerata maturazione della merce di cui è causa sia dipesa dal funzionamento della cella o da modalità di stoccaggio (secondo la prospettazione attorea)”.
Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto stipulato tra le parti in data 30.6.2016, avente ad oggetto la somministrazione di energia refrigerante e prestazioni accessorie in forza del quale CP_1 concedeva a l'utilizzo di tre celle frigorifere, contraddistinte dai n. 6,7 e 8 per il
[...] Parte_1 periodo dal 1.9.2016 al 30.4.2017.
3 Dal suddetto contratto si evince che il corrispettivo veniva stabilito in 0,080 euro per ogni chilogrammo di merce stoccata, per un totale preventivo di complessivi 68.000,00 euro oltre iva.
Nello specifico, i pagamenti venivano stabiliti nella seguente modalità, 23.800,00 euro oltre iva al momento della sottoscrizione, 23.800,00 euro oltre iva entro e non oltre il 30.11.2016. Il saldo, previa determinazione dell'esatta quantità della merce stoccata, entro il 31.3.2017.
L'art. 4 del contratto de quo stabiliva: “il depositario s'impegna a mantenere nelle celle la temperatura ed i valori indicati per iscritto dal depositante garantendo un differenziale non superiore di 0,5 °C. Il depositario autorizza il personale della società depositante al controllo delle temperature mediante lettura del termometro del frigo. Resta comunque inteso che la responsabilità del depositario si limita a mantenere i valori sopra citati, Controparte_1 mentre i rischi e le responsabilità sulla conservazione del prodotto (malattie, marciume, ingiallimento precoce, imbrunimento, etc.…) restano a carico del depositante
[...]
)”. Parte_2
Dal tenore letterale di tale clausola si evince l'obbligo a carico dell'opposta di mettere a disposizione le celle frigorifere e mantenere la temperatura indicata dalla mentre la Parte_1 responsabilità relativa alla conservazione del prodotto gravava sull'opponente.
Risulta pacifico e incontestato il tempestivo stoccaggio da parte dell'opposta della merce all'interno delle proprie celle refrigeranti.
Dalle risultanze documentali si evince che la aveva incaricato al fine di Parte_1 Parte_3 trattare il prodotto per rallentare il processo di maturazione secondo le norme di buona tecnica
(doc. 3 parte opponente).
Tale documento è particolarmente rilevante poiché dallo stesso emerge che l'opponente fosse stata già resa edotta del fatto che la merce di cui alla cella n.8 presentava dei problemi al momento dello stoccaggio, in quanto le prescriveva di “monitorare la cella durante la Parte_3 conservazione” poiché aveva constatato la “presenza di etilene in cella durante l'applicazione e produzione di etilene da parte dei frutti SM al test di shelf life”.
Successivamente in data 1.2.2017, l'opposta comunicava all'opponente “Siamo a comunicarVi che la cella n. 8 contenente vostro prodotto presenta un alto tasso di etilene;
ciò significa che qualche partita ha innescato il processo di ingiallimento, niente di preoccupante al momento, secondo le nostre visioni, là dove si può controllare a vista il prodotto. Questa cella (n. 8) anzitempo è già stata segnalata da SM (Eleonora) e da AG IO (Tiziana) al momento della chiusura della stessa. Per tanto è consigliabile prima di manipolare il prodotto fare un ulteriore trattamento a base di Citrus. Qualora vogliate modificare lo stato attuale della temperatura ambiente o qualsiasi altro parametro di conservazione della cella in oggetto
(Temperatura attuale negativa) pregasi comunicarla via fax...”.
In data 9.2.2017, l'opponente provvedeva al ritiro di tutta la merce stoccata nella cella n.8 senza sollevare alcuna rimostranza o contestazione in merito alla temperatura mantenuta dall'opposta
4 all'interno della cella, né al momento del prelievo della stessa né per tutta la durata dello stoccaggio.
All'esito dell'istruttoria, la tesi sostenuta dall'opponente circa l'imputabilità a Controparte_1 del danneggiamento della merce risulta smentita in quanto la depositaria ha adempiuto correttamente ai propri obblighi contrattuali mettendo a disposizione le celle frigorifere e procedendo allo stoccaggio della merce pervenuta secondo le indicazioni dell'opponente, per contro quest'ultima non ha fornito alcun supporto probatorio atto a dimostrare l'inadempimento dell'opposta e il danno asseritamente subito.
Le risultanze istruttorie hanno escluso la responsabilità dell'opposta in merito al deterioramento della merce. La Ctu ha infatti stabilito che “si esclude che il deterioramento della merce sia riferibile alla mancanza di omogenea ventilazione dovuta ad ipotetici guasti o ad ipotetica errata gestione della ventilazione o infine ad eventuali difetti dell'impianto… si esclude anche la mancanza di “omogeneo refrigeramento” nella cella in oggetto….le cause del deterioramento della merce sono da ricercare nelle condizioni della merce antecedenti all'ingresso in celle, dipendenti da altri fattori, comunque estranei sia al funzionamento, sia alla conformazione della cella sia alle modalità di stoccaggio nella cella” (cfr. relazione dell'Ausiliario, all.9 e riscontri alle osservazioni). Se inoltre la “modalità di stoccaggio” viene intesa come comprendente anche le fasi intercorse tra il ricevimento della merce da parte della convenuta e l'inserimento della stessa nella cella, dato che le stesse sono oggetto di valutazioni critiche da parte del C.t.p dell'attrice, si osserva che, le ipotesi portate dal medesimo non sono supportate da elementi agli atti e, pur essendo possibili in linea teorica e non essendo possibile escluderle in maniera assoluta, si ritiene che, sulla base degli elementi disponibili, siano poco probabili ”.
Il Ctp di parte opponente sollevava delle osservazioni ipotizzando una “scarsa ventilazione della cella n.8” e ritenendo che il Ctu non avrebbe effettuato delle verifiche circa il corretto funzionamento della suddetta cella.
Tali supposizioni sono state smentite dal Ctu, il quale precisava che “la ventilazione influisce direttamente sulle temperature, e una eventuale carenza della stessa sarebbe direttamente rilevabile dall'esame dei valori delle temperature. A tal proposito si riporta nuovamente che, come esplicitamente dichiarato da parte attrice le temperature erano consultabili dalla stessa, e un ipotetico guasto della ventilazione sarebbe rintracciabile anche attualmente se fossero stati resi disponibili i relativi dati in possesso dell'attrice”.
Il Ctu per individuare eventuali anomalie nell'andamento del flusso della ventilazione e nella distribuzione della temperatura ha elaborato una tabella nella quale ha riprodotto la disposizione della frutta con indicazione dei relativi produttori evidenziando la posizione della frutta dei produttori per i quali non è stato rilevato alcun ammaloramento (cfr. tabella pag.11 reazione). Da tale rappresentazione si evince che “la distribuzione della frutta sicuramente non ammalorata nella cella copre zone diversificate della stessa adiacenti alle posizioni dove è stata rinvenuta
5 frutta ammalorata”. Considerando tale dato ed “ipotizzando a titolo teorico che i danni fossero stati provocati da una asserita cattiva o insufficiente ventilazione che non avrebbe consentito la distribuzione del prodotto immesso nella cella con il trattamento “SM” e/o non avesse evitato il deposito di sostanze nocive, come sostenuto dal tecnico di parte attrice, non sarebbe stato possibile avere della frutta non ammalorata distribuita come evidenziato in tabella. Infatti, ipotizzando il funzionamento della ventilazione con un flusso insufficiente rispetto alle dimensioni della cella, sempre come sostenuto dal tecnico di parte attrice, tenendo conto della posizione delle ventole e della conformazione della cella, si sarebbe dovuta rinvenire frutta ammalorata anche nelle posizioni periferiche, sia in senso verticale che in senso orizzontale, ove invece era posizionata la merce dei produttori che non ha subito danni” (cfr. § 11 repliche e commenti alle osservazioni portate per conto dell'attrice).
L'ipotizzato “ritardo nella refrigerazione” introdotto dal Ctp per la prima volta in sede di osservazioni “non trova riscontro negli elementi disponibili e resta quindi un'ipotesi non documentata”.
Anche dalle risultanze testimoniali si evince il corretto espletamento degli obblighi posti a carico dell'opposta e conseguentemente, l'assenza di responsabilità di quest'ultima nella causazione del danno subito dall'opponente.
In particolare, il teste ha dichiarato “i dipendenti di sapevano già come Tes_1 CP_1 stoccare la merce, facevano tale mestiere e si attenevano ai manuali […] si attenevano alle indicazioni contenute nel dossier informativo di Smart Fresh”. Inoltre, confermava la corretta funzionalità della cella frigorifera affermando “non mi risulta si sia fermato il frigorifero. Non vi erano anomalie sulla temperatura… […] ho visto i grafici dell'atmosfera controllata dai quali risultava che l'ossigeno era alto…”
Particolarmente rilevante appare la testimonianza del sig. , il quale ha Testimone_2 affermato “Ricordo che a settembre 2016, non ricordo il giorno, dopo aver riempito la cella per
6 giorni e mezzo, sono stati chiamati gli incaricati a fare il trattamento, perché Parte_3 avevamo notato un alto tasso di etilene, per tale motivo abbiamo prima dovuto aprire la cella n.
8 ventilarla fino a portarla ad un valore di 2, 2 e mezzo di etilene, che equivale al tasso presente nell'aria, poi abbiamo fatto fare il trattamento, chiuso la porta immediatamente, tenendo in ventilazione l'interno della cella in modo da distribuire il prodotto. Preciso che durante tale lavorazione non si deve refrigerare la cella per 24 ore, ma solo ventilarla. Il giorno dopo, dopo
24 ore, abbiamo fatto venire IO per misurare ancora il grado di etilene e, Pt_4 nonostante tutto era al 9, 9 e mezzo %. Non era la condizione ideale per conservare il prodotto.
Quindi era stato riferito quanto accaduto alla G.F. al sig. d al magazziniere sempre della Per_3
G.F. il sig. i proseguire e trattare la cella. Poi abbiamo provveduto alla refrigerazione”. Per_3
Inoltre, ha confermato che le celle refrigeranti dell'opposta hanno funzionato senza presentare guasti per tutto il periodo di stoccaggio delle pere e ha dichiarato “ci eravamo accorti subito che
6 la merce era in uno stato di avanzata maturazione quindi avevamo detto subito di tale fatto sia a che ai suoi addetti”. Peraltro, in merito alle foto rammostrategli di cui al doc. 9 ha Per_3 affermato “le foto che mi vengono mostrate […] sono state scattate, presumo a Cesena, e non a
. Non riconosco il prodotto perché non era in quelle condizioni quando è uscito da Parte_5
in relazione al suo aspetto. Non sono state scattate a quando il prodotto CP_1 CP_1
è uscito dal magazzino”.
La teste , dipendente di , ha confermato che la ha stoccato Testimone_3 Parte_3 Parte_1 la merce nella cella refrigerante n. 8 della tra la data del 6.9.2016 e quella del CP_1
10.9.2016 ed inoltre, ha dichiarato che la merce stoccata era stata trattata dalla su Parte_3 incarico della Parte_1
Infine si rileva che la domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta al pagamento della somma di 51.603,25 euro a titolo di danno asseritamente subito a causa del deterioramento della merce risulta sfornito di adeguata prova.
Si rileva in primo luogo che, l'importo è stato stimato dal tecnico di parte, dott. (doc.9) Per_2
e la relativa relazione costituisce un'allegazione unilaterale priva di valenza probatoria in assenza di ulteriori documenti comprovanti i dati indicati. Sul punto la Cassazione ha stabilito che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (Cass. Sent. 8290/2016). In punto di quantum si rileva peraltro che le fatture di cui al doc. 10 riportano una cessione di pere per un importo di circa 16.000,00 euro mentre nella relazione l'importo per “recupero industria e recupero sidro” ammonterebbe ad euro 4.637,50 così ulteriormente rendendo inconferente la relazione sul punto.
La ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo e successivamente corroborata dalle risultanze istruttorie.
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, pertanto, risulta legittima la richiesta monitoria avanzata dall'opposta in relazione al pagamento in proprio favore della somma di 24.880,00 euro, di cui alla fattura n. 15 del
31.3.2017.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
In ragione della soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 3705/2018 emesso dal Tribunale di
Brescia dichiarandolo esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte opponente.
Brescia, 1 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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