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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7515/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. PASQUALE GUASTAFIERRO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinario ex L.222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva I-II classe NYHA, Dislipidemia, ateromasia carotidea bilaterale, OSAS in ventilazione meccanica con CPAP, obesità, recente TIA”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la parte è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate. Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott.ssa motivando le proprie Per_1 conclusioni sulla base della documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, ha ritenuto la capacità lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti le sue attitudini non ridotta permanentemente a meno di 1/3. Parte ricorrente, con la proposta opposizione, nel richiamarsi alla relazione del proprio consulente di parte, contestava le conclusioni a cui è pervenuto il CTU per aver sottovalutato il complesso quadro patologico. In merito alle osservazioni contenute nel ricorso in opposizione ad ATP, che peraltro erano state già inoltrate al CTU prima del deposito della consulenza, va rilevato come il CTU nominato nella fase di ATP- dott.ssa abbia risposto in maniera esauriente alle stesse precisando Persona_1 quanto segue:
- per quanto riguarda la patologia neurologica il CTU evidenziava che dal primo esame TAC dell'encefalo eseguito durante il ricovero per ipostenia degli arti di sinistra in data 06/12/2021, non risultavano “definite alterazioni densitometriche a carico del tessuto nervoso encefalico a significato ictale acuto da riferire a raccolte emorragiche in sede intra
o extra assiale”, esito confermato dalla RMN dell'encefalo eseguita sempre nella stessa struttura e datata 29/01/2022 in cui si evidenziava una sostanziale sovrapponibilità dei reperti;
alla luce di ciò il CTU confermava quindi un pregresso TIA non determinante esiti neurologici significativi tali da incidere sulla capacità lavorativa attitudinale del ricorrente, anche alla luce dell'esito della dimissione dal PO I del 10/12/2021 attestante una Per_2 regressione della sintomatologia a seguito di terapia antiaggregante,
- in merito alla patologia cardiaca, il CTU sulla scorta della documentazione agli atti (cfr. copia della Cartella clinica della del ricovero del 13/07/2022 (cfr. Controparte_3 diagnosi alla dimissione: “Precordialgie in paziente con reperto cardio TC di ateromasia coronarica significativa. Evidenza angiografica di albero coronarico ateromasico in assenza di stenosi significative. Ipertensione arteriosa. Ipercolesterolemia in terapia con statine. Pregresso TIA . OSAS in terapia con cPAP notturna. ”) e dell'ulteriore CP_4 esibizione della consulenza cardiologica eseguita il 02/07/2022 presso l' Controparte_5
(cfr. diagnosi: “Paziente affetto da ipertensione arteriosa essenziale in terapia con ramipril 5 mg/die. Recente evidenza di stenosi di circa il 65% di arteria coronarica dx ad esame TC coronarica (in programma PTCA). . Alterazioni carotide bilaterale. Controparte_6 Sindrome delle apnee ostruttive notturne in ventilazione meccanica con cPAP. Recente accidente cerebrovascolare iscemico transitorio. Obesità”), il CTU dava atto di di non avere riscontrato esiti disfunzionali di rilievo a carico dell'organo cardiaco risultando la frazione di eiezione nella norma e le insufficienze delle valvole mitralica e triscuspidale di grado lieve (FE del 54% con lieve rigurgito mitralico);
- in merito alle restanti patologie (OSAS di grado severo in trattamento notturno con cPAP e obesità), il CTU riscontrava un'incidenza lieve sulla suddetta capacità lavorativa. In conclusione, apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa non suffragate da elementi di carattere scientifico ed ampiamente superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione. Alla stregua delle considerazioni svolte, stante il mancato deposito di documentazione sanitaria successiva attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio, che avrebbe una funzione meramente esplorativa. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi Così deciso in Nola il 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/11/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 7515/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. PASQUALE GUASTAFIERRO;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinario ex L.222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Cardiopatia ischemico-ipertensiva I-II classe NYHA, Dislipidemia, ateromasia carotidea bilaterale, OSAS in ventilazione meccanica con CPAP, obesità, recente TIA”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono, prima facie, destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la parte è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, valutando correttamente le patologie riscontrate. Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott.ssa motivando le proprie Per_1 conclusioni sulla base della documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, ha ritenuto la capacità lavorativa della ricorrente in occupazioni confacenti le sue attitudini non ridotta permanentemente a meno di 1/3. Parte ricorrente, con la proposta opposizione, nel richiamarsi alla relazione del proprio consulente di parte, contestava le conclusioni a cui è pervenuto il CTU per aver sottovalutato il complesso quadro patologico. In merito alle osservazioni contenute nel ricorso in opposizione ad ATP, che peraltro erano state già inoltrate al CTU prima del deposito della consulenza, va rilevato come il CTU nominato nella fase di ATP- dott.ssa abbia risposto in maniera esauriente alle stesse precisando Persona_1 quanto segue:
- per quanto riguarda la patologia neurologica il CTU evidenziava che dal primo esame TAC dell'encefalo eseguito durante il ricovero per ipostenia degli arti di sinistra in data 06/12/2021, non risultavano “definite alterazioni densitometriche a carico del tessuto nervoso encefalico a significato ictale acuto da riferire a raccolte emorragiche in sede intra
o extra assiale”, esito confermato dalla RMN dell'encefalo eseguita sempre nella stessa struttura e datata 29/01/2022 in cui si evidenziava una sostanziale sovrapponibilità dei reperti;
alla luce di ciò il CTU confermava quindi un pregresso TIA non determinante esiti neurologici significativi tali da incidere sulla capacità lavorativa attitudinale del ricorrente, anche alla luce dell'esito della dimissione dal PO I del 10/12/2021 attestante una Per_2 regressione della sintomatologia a seguito di terapia antiaggregante,
- in merito alla patologia cardiaca, il CTU sulla scorta della documentazione agli atti (cfr. copia della Cartella clinica della del ricovero del 13/07/2022 (cfr. Controparte_3 diagnosi alla dimissione: “Precordialgie in paziente con reperto cardio TC di ateromasia coronarica significativa. Evidenza angiografica di albero coronarico ateromasico in assenza di stenosi significative. Ipertensione arteriosa. Ipercolesterolemia in terapia con statine. Pregresso TIA . OSAS in terapia con cPAP notturna. ”) e dell'ulteriore CP_4 esibizione della consulenza cardiologica eseguita il 02/07/2022 presso l' Controparte_5
(cfr. diagnosi: “Paziente affetto da ipertensione arteriosa essenziale in terapia con ramipril 5 mg/die. Recente evidenza di stenosi di circa il 65% di arteria coronarica dx ad esame TC coronarica (in programma PTCA). . Alterazioni carotide bilaterale. Controparte_6 Sindrome delle apnee ostruttive notturne in ventilazione meccanica con cPAP. Recente accidente cerebrovascolare iscemico transitorio. Obesità”), il CTU dava atto di di non avere riscontrato esiti disfunzionali di rilievo a carico dell'organo cardiaco risultando la frazione di eiezione nella norma e le insufficienze delle valvole mitralica e triscuspidale di grado lieve (FE del 54% con lieve rigurgito mitralico);
- in merito alle restanti patologie (OSAS di grado severo in trattamento notturno con cPAP e obesità), il CTU riscontrava un'incidenza lieve sulla suddetta capacità lavorativa. In conclusione, apparendo le censure di parte opponente frutto di opinabili valutazioni ascrivibili alla stessa non suffragate da elementi di carattere scientifico ed ampiamente superabili alla luce delle risposte già fornite dal CTU, del tutto condivisibili e fatte proprie da questo Giudice, deriva il rigetto dell'opposizione. Alla stregua delle considerazioni svolte, stante il mancato deposito di documentazione sanitaria successiva attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio, che avrebbe una funzione meramente esplorativa. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi Così deciso in Nola il 26/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci