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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/10/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 181/2025 P.U.
PROMOSSO DA
) e ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_1 entrambe con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ALDO GODI, che le rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
, ], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale a SARONNO, Via S. PIETRO n. 55 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. VINCENZO BELLITTI che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della . Controparte_1 Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Controparte_5 Udita la relazione del Giudice Relatore. Premesso che:
• con ordinanza di incompetenza resa in data 17 luglio 2025 dal Tribunale di Ferrara sono stati trasmessi gli atti ed il ricorso con cui le due società ricorrenti hanno domandato la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della;
Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 22 ottobre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 29 settembre 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. del difensore domiciliatario della società resistente;
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• la parte resistente si è costituita attraverso il deposito della medesima memoria difensiva già depositata avanti il Tribunale di Ferrara, senza tuttavia far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
ha contestato la sussistenza del credito vantato dalle due ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda;
• all'udienza del 22 ottobre 2025 le ricorrenti hanno peraltro insistito nella domanda di estensione della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Controparte_6
in quanto società amministrata dal medesimo amministratore unico (
[...] [...]
della resistente (prima della nomina del Liquidatore). CP_7 Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a SARONNO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.;
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto, al di là della fondatezza o meno delle ulteriori ragioni di credito dedotte (e contestate dalla resistente), è certamente creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dalla condanna alle spese di lite contenuta nell'ordinanza del14/01/2025 n. cronol. 125/2025 resa dal Tribunale di Firenze nel giudizio portante r.g. 5221/2024;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti certi e non contestati per € 8.951,67, e risultano affidati all'Agente della riscossione ) ruoli esattoriali esecutivi Controparte_3 per € 149.826,46.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dall'ultimo Bilancio depositato emergono al 31 dicembre 2023:
1) un attivo patrimoniale annuo di € 759.632;
2) ricavi lordi di € 646.188 al 31.12.2022
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 889.292.
• Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale, deve trovare applicazione, in caso di società di capitali posta in liquidazione, il c.d. criterio patrimoniale, secondo cui occorre accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (da ultimo, Cass. n. 24826 del 2020).
• Ricorre, nel caso di specie, una situazione di insolvenza della società in liquidazione, in quanto: 1) a fronte di un attivo valorizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2023 (l'ultimo depositato prima della messa in liquidazione del 2024) pari ad € 759.632 (composto da crediti di dubbia esigibilità e giacenze di magazzino di cui non vengono specificati i criteri di valorizzazione) sussistono debiti complessivi per € 889.292;
• La società contabilizzava, prima della messa in liquidazione, una perdita di € 444.517,00 che ha interamente eroso il capitale sociale sottoscritto;
• Dalla data di messa in liquidazione della società non risultano compiuto alcun atto liquidatorio;
non è stato depositato dal Liquidatore nominato alcun bilancio e la società non ha depositato alcuno stato patrimoniale aggiornato. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
non può trovare
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ingresso nel presente giudizio la domanda di estensione della pronuncia nei confronti CP_ dell'altra società gestita dall in quanto non ritualmente evocata originariamente in giudizio e per la quale non sono stati compiutamente dimostrati i presupposti per il suo accoglimento. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
, ]. Controparte_1 P.IVA_2 NOMINA Giudice Delegato il Dott. NICOLO' GRIMAUDO. NOMINA Curatore la Dott.ssa , ], con studio a Persona_1 C.F._1 BUSTO ARSIZIO, Via Fratelli Bandiera n. 6. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno 10/02/2026 alle ore 10:00. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 181/2025 P.U.
PROMOSSO DA
) e ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_1 entrambe con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. ALDO GODI, che le rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
, ], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale a SARONNO, Via S. PIETRO n. 55 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. VINCENZO BELLITTI che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della . Controparte_1 Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
. Controparte_5 Udita la relazione del Giudice Relatore. Premesso che:
• con ordinanza di incompetenza resa in data 17 luglio 2025 dal Tribunale di Ferrara sono stati trasmessi gli atti ed il ricorso con cui le due società ricorrenti hanno domandato la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della;
Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 22 ottobre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 29 settembre 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. del difensore domiciliatario della società resistente;
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• la parte resistente si è costituita attraverso il deposito della medesima memoria difensiva già depositata avanti il Tribunale di Ferrara, senza tuttavia far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
ha contestato la sussistenza del credito vantato dalle due ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda;
• all'udienza del 22 ottobre 2025 le ricorrenti hanno peraltro insistito nella domanda di estensione della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Controparte_6
in quanto società amministrata dal medesimo amministratore unico (
[...] [...]
della resistente (prima della nomina del Liquidatore). CP_7 Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a SARONNO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.;
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici) in forma di società di capitali.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto, al di là della fondatezza o meno delle ulteriori ragioni di credito dedotte (e contestate dalla resistente), è certamente creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dalla condanna alle spese di lite contenuta nell'ordinanza del14/01/2025 n. cronol. 125/2025 resa dal Tribunale di Firenze nel giudizio portante r.g. 5221/2024;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti certi e non contestati per € 8.951,67, e risultano affidati all'Agente della riscossione ) ruoli esattoriali esecutivi Controparte_3 per € 149.826,46.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dall'ultimo Bilancio depositato emergono al 31 dicembre 2023:
1) un attivo patrimoniale annuo di € 759.632;
2) ricavi lordi di € 646.188 al 31.12.2022
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 889.292.
• Quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale, deve trovare applicazione, in caso di società di capitali posta in liquidazione, il c.d. criterio patrimoniale, secondo cui occorre accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfazione dei creditori sociali (da ultimo, Cass. n. 24826 del 2020).
• Ricorre, nel caso di specie, una situazione di insolvenza della società in liquidazione, in quanto: 1) a fronte di un attivo valorizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2023 (l'ultimo depositato prima della messa in liquidazione del 2024) pari ad € 759.632 (composto da crediti di dubbia esigibilità e giacenze di magazzino di cui non vengono specificati i criteri di valorizzazione) sussistono debiti complessivi per € 889.292;
• La società contabilizzava, prima della messa in liquidazione, una perdita di € 444.517,00 che ha interamente eroso il capitale sociale sottoscritto;
• Dalla data di messa in liquidazione della società non risultano compiuto alcun atto liquidatorio;
non è stato depositato dal Liquidatore nominato alcun bilancio e la società non ha depositato alcuno stato patrimoniale aggiornato. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
non può trovare
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ingresso nel presente giudizio la domanda di estensione della pronuncia nei confronti CP_ dell'altra società gestita dall in quanto non ritualmente evocata originariamente in giudizio e per la quale non sono stati compiutamente dimostrati i presupposti per il suo accoglimento. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della
[...]
, ]. Controparte_1 P.IVA_2 NOMINA Giudice Delegato il Dott. NICOLO' GRIMAUDO. NOMINA Curatore la Dott.ssa , ], con studio a Persona_1 C.F._1 BUSTO ARSIZIO, Via Fratelli Bandiera n. 6. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno 10/02/2026 alle ore 10:00. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 TUSG, DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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