Art. 21. Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilita' alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
La domanda di pensione di cui all'articolo 18 si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'istituto accerta, anche inidipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidita' ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
Qualora sia accertata l'invalidita' predetta e sempreche' intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 20, avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.
La domanda di pensione di cui all'articolo 18 si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.
Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'istituto accerta, anche inidipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidita' ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
Qualora sia accertata l'invalidita' predetta e sempreche' intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 20, avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.