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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCONI CRISTINA, Presidente e Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1117/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0200033_2024 REC.CREDITO.IMP 2016
- sul ricorso n. 1118/2024 depositato il 19/06/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0200032_2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i due ricorsi riuniti Ricorrente_1 Spa impugnava gli atti di recupero in oggetto notificati il 4/4/2024 e relativi a crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 DL 23/12/2013 n. 145 riferiti ai periodi d'imposta 2016 e 2017, utilizzati in compensazione nei periodi di imposta 2017 e 2018, per vari motivi riguardanti l'illegittimità dell'atto di recupero, erroneo riferimento al Manuale Frascati quale fonte esclusiva, l'assenza di prova e l'infondatezza nel merito .
L'Ufficio presentava le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN data 13 gennaio 2026 la società depositava atto con cui precisava che in data 17/10/2024, aveva presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento del Credito R&S ex art. 5, co. da 7 a 12 D.
L. n. 146 del 21/10/2021 (doc. 1) per i periodi di maturazione 2016 e 2017, allegando quietanza di versamento. La suddetta procedura si era perfezionata grazie all'integrale versamento del Credito R&S maturato nell'anno
2017, effettuato dalla Società in data 29/11/2024; con comunicazione del 12/12/2024, l'Ufficio comunicava l'avvenuto perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo .
Analogamente in data 17/10/2024, la Società presentava richiesta di accesso alla procedura di riversamento maturato nell'anno 2016, effettuato dalla Società in data 17/10/2024; in seguito ad apposita istanza per l'annullamento della Cartella di pagamento, la stessa veniva annullata con provvedimento di sgravio del
13/11/2024 (doc. 3). la Società precisava di aver inteso avvalersi, per ragioni di mera opportunità, della “sanatoria” prevista dal legislatore, avendo tuttavia cura di precisare che “l'attivita' di ricerca e sviluppo era stata realmente svolta e il credito d'imposta utilizzato in compensazione non era il risultato di condotte fraudolente, fattispecie simulate oggettivamente o soggettivamente o false rappresentazioni della realta' tramite l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o documenti falsi.
A seguito del riversamento chiedeva la cessata materia del contendere a spese compensate, come da intese con l'ufficio. La materia del contendere oggetto del presente giudizio è quindi venuta meno a seguito dell'istanza presentata dalla Società, del “riversamento” del credito (senza sanzioni e interessi) e del provvedimento di “validazione” della sanatoria da ultimo emanato dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinti i giudizi riuniti per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCONI CRISTINA, Presidente e Relatore
MARINI ALESSANDRO, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1117/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0200033_2024 REC.CREDITO.IMP 2016
- sul ricorso n. 1118/2024 depositato il 19/06/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0200032_2024 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con i due ricorsi riuniti Ricorrente_1 Spa impugnava gli atti di recupero in oggetto notificati il 4/4/2024 e relativi a crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 DL 23/12/2013 n. 145 riferiti ai periodi d'imposta 2016 e 2017, utilizzati in compensazione nei periodi di imposta 2017 e 2018, per vari motivi riguardanti l'illegittimità dell'atto di recupero, erroneo riferimento al Manuale Frascati quale fonte esclusiva, l'assenza di prova e l'infondatezza nel merito .
L'Ufficio presentava le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN data 13 gennaio 2026 la società depositava atto con cui precisava che in data 17/10/2024, aveva presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento del Credito R&S ex art. 5, co. da 7 a 12 D.
L. n. 146 del 21/10/2021 (doc. 1) per i periodi di maturazione 2016 e 2017, allegando quietanza di versamento. La suddetta procedura si era perfezionata grazie all'integrale versamento del Credito R&S maturato nell'anno
2017, effettuato dalla Società in data 29/11/2024; con comunicazione del 12/12/2024, l'Ufficio comunicava l'avvenuto perfezionamento della procedura di riversamento spontaneo .
Analogamente in data 17/10/2024, la Società presentava richiesta di accesso alla procedura di riversamento maturato nell'anno 2016, effettuato dalla Società in data 17/10/2024; in seguito ad apposita istanza per l'annullamento della Cartella di pagamento, la stessa veniva annullata con provvedimento di sgravio del
13/11/2024 (doc. 3). la Società precisava di aver inteso avvalersi, per ragioni di mera opportunità, della “sanatoria” prevista dal legislatore, avendo tuttavia cura di precisare che “l'attivita' di ricerca e sviluppo era stata realmente svolta e il credito d'imposta utilizzato in compensazione non era il risultato di condotte fraudolente, fattispecie simulate oggettivamente o soggettivamente o false rappresentazioni della realta' tramite l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o documenti falsi.
A seguito del riversamento chiedeva la cessata materia del contendere a spese compensate, come da intese con l'ufficio. La materia del contendere oggetto del presente giudizio è quindi venuta meno a seguito dell'istanza presentata dalla Società, del “riversamento” del credito (senza sanzioni e interessi) e del provvedimento di “validazione” della sanatoria da ultimo emanato dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinti i giudizi riuniti per cessata materia del contendere. Spese compensate.