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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2186/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AGOSTINO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 15/09/2025 depositate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 Parte_2 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 01/02/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare e relative pertinenze, di proprietà della sig.ra , sita in Parte_1
Torino, Via Villarbasse n. 39, alla medesima con gli arredi e suppellettili ivi presenti;
DA' ATTO che il sig. si è già allontanato portando seco i propri effetti personali. Parte_2
Per_ AFFIDA i figli minori, ed , ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione ed avranno residenza e collocazione presso la madre;
DISPONE che il padre, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, sino a che non avrà rinvenuto una sistemazione abitativa autonoma (ad oggi è tornato a vivere con la propria madre), terrà seco i figli tutte le settimane nella giornata di sabato dalle ore 9:00/10:00 alle ore 18:00, per poi riaccompagnarli presso la casa materna,
e nella giornata di domenica dalle ore 9:00/10:00 alle ore 18:00 per poi riaccompagnarli presso la casa materna. Il padre terrà seco i minori per ulteriori periodi durante le festività laiche e religiose che verranno concordati, di volta in volta, con la sig.ra ; durante le vacanze natalizie, Parte_1 altresì, i minori trascorreranno – ogni anno - con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12 e, ad anni alterni, il 31.12 ed il 1°.01.
DISPONE che durante le vacanze estive i minori trascorrano, con ciascun genitore, due settimane anche consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, negli anni dispari prevarrà la volontà materna, in quelli pari quella paterna.
DISPONE che, allorquando il sig. reperirà una sistemazione abitativa autonoma, le Parte_2 parti concordino per un collocamento paritetico dei minori così regolamentandolo, salvo diverso accordo, e ferma restando la residenza dei minori presso la casa materna: nella prima settimana, i minori vivranno presso l'abitazione paterna dal lunedì all'uscita da scuola sino al venerdì sera quando li accompagnerà presso l'abitazione materna ove resteranno sino al venerdì sera della settimana successiva quando verranno condotti, dalla madre, presso la casa paterna ove resteranno sino al venerdì sera della settimana successiva e così di seguito.
DISPONE per le vacanze estive: tre settimane, di cui due consecutive, con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il periodo di due settimane dovrà avere inizio con il fine settimana di “spettanza” del genitore che lo richiede. Parimenti, il periodo di una settimana ulteriore dovrà contenere il fine settimana di “spettanza”, al fine di non alterare l'alternanza dei fine settimana. In ordine alla scelta delle settimane di vacanza, fermi i criteri sopraesposti, in caso di disaccordo, negli anni dispari prevarrà la volontà materna, in quelli pari quella paterna. Qualora in occasione di festività infrannuali, “ponti” o vacanze di Pasqua i minori – tenuto conto dell'alternanza dettata dal calendario “ordinario” - dovesse trascorrere 7 o più giorni consecutivi con un genitore,
l'altro genitore avrà il dovere / diritto di tenerli con sé per due giorni consecutivi (possibilmente dal sabato al lunedì mattina) dalle ore 10,00 del primo giorno sino alle ore 10,00 ovvero all'accompagnamento a scuola del terzo. Durante le vacanze natalizie, ferma restando l'alternanza del calendario “ordinario”, i minori trascorreranno – ogni anno - con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12 e ad anni alterni il 31.12 ed il 1°.01.
DISPONE che i genitori si occupino dei bisogni e delle necessità dei figli nei periodi in cui li avranno con sé; inoltre, il sig. corrisponderà – quale contributo al mantenimento dei figli Parte_2 minori - alla sig.ra , a far data dal mese di dicembre 2024 e sino a quando saranno Parte_1 vigenti le modalità di cui al superiore punto n. 2, l'importo pari ad euro 500,00 (euro 250,00 a figlio) entro il giorno 25 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino a cui le parti si riportano.
DISPONE, allorquando sarà vigente il collocamento paritario dei minori le parti concordano di revocare la corresponsione del contributo al mantenimento a carico del sig. , il quale Parte_2 si obbliga a rimborsare, allorquando la sig.ra dovesse prelevare i minori da scuola e Parte_1 tenerli seco nei periodi di spettanza paterna, le spese delle merende dei minori a semplice esibizione dello scontrino.
DISPONE che le parti sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli minori di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino a cui le Parti si riportano.
D' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per ambedue i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1 DA' ATTO che le parti si scambiano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto o di documento equipollente e valido per l'espatrio dei figli minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 2186/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AGOSTINO PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 15/09/2025 depositate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 Parte_2 quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 01/02/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare e relative pertinenze, di proprietà della sig.ra , sita in Parte_1
Torino, Via Villarbasse n. 39, alla medesima con gli arredi e suppellettili ivi presenti;
DA' ATTO che il sig. si è già allontanato portando seco i propri effetti personali. Parte_2
Per_ AFFIDA i figli minori, ed , ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione ed avranno residenza e collocazione presso la madre;
DISPONE che il padre, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, sino a che non avrà rinvenuto una sistemazione abitativa autonoma (ad oggi è tornato a vivere con la propria madre), terrà seco i figli tutte le settimane nella giornata di sabato dalle ore 9:00/10:00 alle ore 18:00, per poi riaccompagnarli presso la casa materna,
e nella giornata di domenica dalle ore 9:00/10:00 alle ore 18:00 per poi riaccompagnarli presso la casa materna. Il padre terrà seco i minori per ulteriori periodi durante le festività laiche e religiose che verranno concordati, di volta in volta, con la sig.ra ; durante le vacanze natalizie, Parte_1 altresì, i minori trascorreranno – ogni anno - con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12 e, ad anni alterni, il 31.12 ed il 1°.01.
DISPONE che durante le vacanze estive i minori trascorrano, con ciascun genitore, due settimane anche consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, negli anni dispari prevarrà la volontà materna, in quelli pari quella paterna.
DISPONE che, allorquando il sig. reperirà una sistemazione abitativa autonoma, le Parte_2 parti concordino per un collocamento paritetico dei minori così regolamentandolo, salvo diverso accordo, e ferma restando la residenza dei minori presso la casa materna: nella prima settimana, i minori vivranno presso l'abitazione paterna dal lunedì all'uscita da scuola sino al venerdì sera quando li accompagnerà presso l'abitazione materna ove resteranno sino al venerdì sera della settimana successiva quando verranno condotti, dalla madre, presso la casa paterna ove resteranno sino al venerdì sera della settimana successiva e così di seguito.
DISPONE per le vacanze estive: tre settimane, di cui due consecutive, con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il periodo di due settimane dovrà avere inizio con il fine settimana di “spettanza” del genitore che lo richiede. Parimenti, il periodo di una settimana ulteriore dovrà contenere il fine settimana di “spettanza”, al fine di non alterare l'alternanza dei fine settimana. In ordine alla scelta delle settimane di vacanza, fermi i criteri sopraesposti, in caso di disaccordo, negli anni dispari prevarrà la volontà materna, in quelli pari quella paterna. Qualora in occasione di festività infrannuali, “ponti” o vacanze di Pasqua i minori – tenuto conto dell'alternanza dettata dal calendario “ordinario” - dovesse trascorrere 7 o più giorni consecutivi con un genitore,
l'altro genitore avrà il dovere / diritto di tenerli con sé per due giorni consecutivi (possibilmente dal sabato al lunedì mattina) dalle ore 10,00 del primo giorno sino alle ore 10,00 ovvero all'accompagnamento a scuola del terzo. Durante le vacanze natalizie, ferma restando l'alternanza del calendario “ordinario”, i minori trascorreranno – ogni anno - con la madre il 24/12 e con il padre il 25/12 e ad anni alterni il 31.12 ed il 1°.01.
DISPONE che i genitori si occupino dei bisogni e delle necessità dei figli nei periodi in cui li avranno con sé; inoltre, il sig. corrisponderà – quale contributo al mantenimento dei figli Parte_2 minori - alla sig.ra , a far data dal mese di dicembre 2024 e sino a quando saranno Parte_1 vigenti le modalità di cui al superiore punto n. 2, l'importo pari ad euro 500,00 (euro 250,00 a figlio) entro il giorno 25 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino a cui le parti si riportano.
DISPONE, allorquando sarà vigente il collocamento paritario dei minori le parti concordano di revocare la corresponsione del contributo al mantenimento a carico del sig. , il quale Parte_2 si obbliga a rimborsare, allorquando la sig.ra dovesse prelevare i minori da scuola e Parte_1 tenerli seco nei periodi di spettanza paterna, le spese delle merende dei minori a semplice esibizione dello scontrino.
DISPONE che le parti sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli minori di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino a cui le Parti si riportano.
D' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per ambedue i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1 DA' ATTO che le parti si scambiano reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto o di documento equipollente e valido per l'espatrio dei figli minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.