TAR Catania, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1052
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990

    Il Collegio osserva che la mancata comunicazione del preavviso di diniego non comporta vizi nel caso di procedimenti vincolati, qualora l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso. Inoltre, gli elementi che il ricorrente lamenta di non aver potuto introdurre erano già stati rappresentati nell'istanza di sanatoria e non avrebbero comunque condotto a un esito diverso.

  • Rigettato
    Compatibilità urbanistica dell'intervento

    Il Collegio esclude che la realizzazione di una piscina interrata integri ristrutturazione edilizia consentita in zona C4, qualificandola come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001. Inoltre, le opere abusive, anche se singolarmente sanabili o di edilizia libera, devono essere considerate nell'ambito dell'intervento unitario abusivo.

  • Rigettato
    Irrilevanza urbanistica di alcune opere

    Il Collegio rileva che la circostanza che una o più opere non necessitino di titolo edilizio o siano sanabili non assume rilievo quando esse si inseriscano nell'ambito di un più complesso intervento abusivo, richiedendo l'integrale ripristino dello stato dei luoghi o una sanatoria dell'intero intervento.

  • Rigettato
    Erronei presupposti del diniego in ordine alla piscina

    Il Collegio, pur non pronunciandosi sul vincolo paesaggistico, qualifica la piscina come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia consentita in zona C4.

  • Rigettato
    Legittimità delle opere interne come manutenzione straordinaria

    Il Collegio considera tali opere nell'ambito del più complesso intervento abusivo.

  • Rigettato
    Recupero abitativo del locale interrato

    Il Collegio afferma che la normativa si riferisce ai volumi posti 'al servizio degli edifici' e non a volumi interrati di differente natura e funzione servente, come una vasca irrigua. Inoltre, il ricorrente non ha provato l'epoca di realizzazione delle opere.

  • Rigettato
    Regolarizzazione della tettoia

    Il Collegio considera la tettoia nell'ambito del più complesso intervento abusivo.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione del provvedimento di diniego

    Il Collegio ritiene che il provvedimento di diniego, essendo un atto vincolato, non necessiti di motivazione ulteriore rispetto alla rispondenza dell'istanza alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

  • Rigettato
    Invalidità derivata del verbale di accertamento

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda di annullamento del verbale di accertamento viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1052
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1052
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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