Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2025, proposto da
NE VA D’Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Puzzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Rinaldo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego prot. n. 5600 dell’8 maggio 2025 del Comune di Piedimonte Etneo sull’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per il recupero abitativo di un interrato, per la costruzione di una tettoia, oltre a un wc nel fabbricato assentito con concessione edilizia n. 24/2010, sito in via Noci e censito nel catasto al foglio 30, particelle 206 e 205, nonché del verbale di accertamento dell’inottemperanza prot. n. 81 dell’11 marzo 2025 della Polizia Municipale del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Etneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa ST CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: 1) il provvedimento di diniego prot. n. 5600 dell’8 maggio 2025 del Comune di Piedimonte Etneo sull’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per il recupero abitativo di un interrato, per la costruzione di una tettoia, oltre a un wc nel fabbricato assentito con concessione edilizia n. 24/2010, sito in via Noci e censito nel catasto al foglio 30, particelle 206 e 205; 2) il verbale di accertamento dell’inottemperanza prot. n. 81 dell’11 marzo 2025 della Polizia Municipale del Comune.
Nel ricorso si rappresenta in fatto quanto segue: a) nel Piano Regolatore Generale del Comune l’immobile del ricorrente è classificato in parte in zona territoriale omogenea C4 (edilizia residenziale stagionale), con indice di edificabilità di 0.3 mc/mq, ed in parte in zona di rispetto della Ferrovia Circumetnea; b) a causa della cartografia non aggiornata del Comune, porzione della particella 206 risulterebbe vincolata dal piano paesaggistico; tuttavia, tale vincolo è stato negato dalla competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania (cfr. avviso di conclusione del procedimento in data 24 giugno 2024, allegato al ricorso); c) successivamente all’acquisto del predetto immobile in data 30 gennaio 2023, il ricorrente ha eseguito le seguenti opere edilizie: - lavori per la realizzazione di una piscina estesa 10 mt x 5 mt; - un wc al piano terra del fabbricato con modifica dell’originaria divisione dei vani; - una tettoia amovibile; - modifica della destinazione d’uso di un corpo interrato assentito giusta comunicazione di inizio lavori n. 295/2021, consistente in un serbatoio-vasca irrigua, pertinenziale all’immobile; d) a seguito di accertamento sui luoghi in data 2-9 luglio 2024 il Comune ha emesso ordinanza n. 304 in data 30 settembre 2024 con la quale ha disposto la demolizione della piscina in corso di realizzazione, del wc, delle modifiche interne al piano terra del fabbricato, dell’ampliamento al piano terra e al piano seminterrato riconducibile alla realizzazione della tettoia e al mutamento di destinazione d’uso; e) il ricorrente ha presentato istanza di sanatoria ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, richiamando in particolare l’art. 5, comma 1, lettera d , della legge regionale n. 16/2016 per il recupero abitativo del volume interrato e l’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 per la tettoia, nonché chiedendo la regolarizzazione del wc e delle modifiche interne del fabbricato assentito con concessione n. 24/2010; f) con la stessa istanza ha chiesto la sanatoria delle ulteriori opere oggetto dell’ordine di demolizione, deducendone la compatibilità urbanistica e l’inquadramento nella categoria della ristrutturazione edilizia; g) in data 11 marzo 2025 la Polizia Municipale ha redatto verbale di inottemperanza e, in data 8 maggio 2025, il Comune ha emesso il provvedimento di diniego di sanatoria in questa sede impugnato, con le seguenti motivazioni: - la piscina ricade in zona sottoposta a vincolo di tutela 1 del piano paesaggistico e necessita di preventivo nulla-osta della Soprintendenza; - il recupero abitativo della vasca irrigua a servizio del fondo non può essere assentito, non trattandosi di “locale tecnico” ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 4/2003 ed in quanto l’art. 5, comma 1, lett. d), invocato nell’istanza di sanatoria, “ risulta impugnato dalla Corte Costituzionale e peraltro già abrogato dalla legge n. 23/2021 ”; - per le opere in questione è stata emessa ordinanza di demolizione n. 304 in data 30 settembre 2024 alla quale non è stato dato riscontro dall’interessato, come risulta dall’accertamento di inottemperanza di cui al verbale in data 11 marzo 2025; - l’intervento è in contrasto con le norme previste dal regolamento edilizio comunale per la zona territoriale C4 del Piano Regolatore Generale ove ricade l’immobile.
I motivi di ricorso sono, in sintesi, i seguenti: a) è mancato il coinvolgimento dell’interessato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, che avrebbe consentito di far emergere la sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione degli interventi in applicazione della normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione delle opere e della presentazione della domanda; b) sussiste, in particolare, la compatibilità urbanistica dell’intervento, in quanto la destinazione urbanistica C4 (edilizia residenziale stagionale) prevede l’edificazione per il tramite di strumenti attuativi, nella specie non adottati, cosicché trova applicazione l’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 16/2016, il quale consente gli interventi di ristrutturazione edilizia (“ Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 ”); c) il provvedimento gravato è, dunque, illegittimo nella parte in cui ha ritenuto non regolarizzabili gli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto dell’istanza di sanatoria, quali la realizzazione del wc, della piscina e della tettoia aperta, la divisione interna degli spazi, il cambio di destinazione d’uso del locale interrato; d) inoltre, il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che, detratta dal lotto la volumetria assentita con concessione edilizia n. 24/2010, pari a mc. 139,32, residua una volumetria ancora utilizzabile pari a mc 103,89, corrispondente a circa 40 mq di superficie, idonea a consentire la regolarizzazione delle opere; e) il diniego gravato, poi, si fonda su presupposti errati, in quanto, con riferimento alla piscina, la competente Soprintendenza, mediante nota n. 20240048027 del 24 giugno 2024, ha dichiarato di non esprimere parere, perché “ dalla verifica delle carte informatizzate l’intervento non ricade nell’ambito dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico ”; f) peraltro, la piscina realizzata, di dimensioni ridotte, rappresenta una area ludica senza fini di lucro, pertinenziale alla residenza esistente e, quindi, non è soggetta a permesso di costruire (cfr. C.G.A.R.S., 26 novembre 2024, n. 926; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 3 febbraio 2025, n. 288); g) con l’ordinanza di demolizione il Comune aveva contestato che parte dell’immobile, assentito giusta concessione edilizia n. 24/2010, era difforme dai grafici autorizzati (in quanto era stato rinvenuto, al piano terra, un servizio igienico di circa mq. 5,95 ed una divisione quasi simmetrica del fabbricato in due vani distinti, non prevista nei grafici autorizzati); h) tali opere – realizzate antecedentemente al 24 maggio 2024 – sono legittime, trattandosi di meri interventi di manutenzione straordinaria cui è applicabile l’art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001 (“tolleranze costruttive a sanatoria”); i) invero, il fabbricato assentito, composto da un vano con disimpegno e wc per una superficie complessiva di mq 42,22, è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione consistente in una diversa distribuzione degli spazi interni, nell’inserimento di una scala interna in muratura ricavata in trincea e nella demolizione del wc esistente per la realizzazione ex novo di un bagno completo con incremento volumetrico ex lege irrilevante, pari a circa il 5% del volume originario; l) in ogni caso, si tratta di opere sanabili, sia ove intese come interventi di manutenzione straordinaria sia come interventi di ristrutturazione edilizia ; m) tutte le opere in questione sono compatibili con la destinazione urbanistica di edilizia residenziale stagionale (che si riferisce alla possibilità di utilizzare l’immobile per scopi residenziali ed in particolare per periodi specifici dell’anno, come, ad esempio, durante le vacanze estive o invernali e quindi per esigenze turistiche o di villeggiatura); n) il provvedimento gravato è, comunque, carente sul piano della motivazione; o) l’art. 5, comma 1, lett. d, della legge regionale n. 16/2016, vigente anche al momento di presentazione dell’istanza di sanatoria, stabilisce che le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi degli “interrati” aventi altezza minima di metri 2,20 esistenti alla data del 31 dicembre 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia; p) nella specie, il serbatoio - vasca idrica oggetto di recupero a fini abitativi rientra nella nozione indicata dal menzionato l’art. 5 della legge regionale n. 16/2016 di locale interrato pertinenziale al fondo, mentre deve ritenersi errato il riferimento nel provvedimento impugnato alla nozione di “locale tecnico”, dovendosi anche tenere conto dell’abrogazione dell’art. 18 della legge regionale n. 4/2003; q) il diniego, pur riportando nell’oggetto il riferimento alla tettoia, non motiva specificatamente in ordine agli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria relativamente a tale opera; r) la realizzazione della tettoia è consentita dall’art. 20 della legge regionale n. 4/2003, che prevede, altresì, la possibilità di regolarizzazione amministrativa con versamento di importo pecuniario; s) l’illegittimità dell’impugnato diniego di sanatoria comporta l’invalidità in via derivata del verbale di accertamento dell’inottemperanza.
Con memoria in data 22 ottobre 2025 il Comune ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) a seguito di esposto in data 6 maggio 2024 e dei successivi sopralluoghi in data 2 e 9 luglio 2024, venivano accertate le seguenti difformità: - all’interno dell’immobile, al piano terra, è stato rinvenuto un nuovo corpo di fabbrica adibito a servizio igienico di circa mq. 5,95; - l’ambiente risultante dai grafici è stato diviso in maniera quasi simmetrica in due vani distinti, dal secondo dei quali si accede ad un altro corpo avanzato di fabbrica di circa mq. 60,50, completamente assente nei grafici autorizzati; - il disimpegno prima del bagno, previsto nei grafici della concessione edilizia, non è stato realizzato; - dal suddetto piano una scala in cemento armato conduce al piano inferiore, il cui accesso è impedito da un cancelletto in acciaio; - soltanto dall’esterno è stato accertato che nella parte retrostante la piscina si intravedono due stanze rifinite, una cucina e una camera da letto; - in base all’abuso edilizio del piano superiore si può constatare che anche il piano sottostante oggetto dell’accertamento risulta non autorizzato per una superficie senz’altro superiore a circa mq. 60,00; b) l’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 non è applicabile nel caso di specie, in quanto la realizzazione di una unità abitativa all’interno di un serbatoio non rientra tra gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria né di ristrutturazione edilizia; c) il vincolo sull’area ove è sita la particella 206 risulta dalla cartografia del piano paesaggistico; d) quanto al corpo interrato, si insiste sulla qualificazione originaria del manufatto come vasca irrigua a servizio del fondo, che si ricava dalla comunicazione di inizio dei lavori n. 295/2021; e) non si tratta, dunque, di locale interrato nel senso fatto proprio dalla legge regionale n. 16/2016; f) si evidenzia la differenza tra locale interrato (spazio chiuso utilizzabile) e vasca (struttura destinata a contenere liquidi) e si ribadisce che occorre procedere ad una interpretazione restrittiva della disciplina, posto che i volumi tecnici non esprimono volumetria utile suscettibile di recupero a fini residenziali; g) la partecipazione procedimentale dell’interessato non avrebbe potuto influire sul contenuto finale del provvedimento in concreto adottato; h) la presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell’ingiunzione di demolizione.
Con memoria di replica in data 13 novembre 2025 il ricorrente ha ribadito le proprie difese, precisando, in particolare, quanto segue: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia possono comprendere anche la modifica della destinazione d’uso purché compatibile con la destinazione di zona urbanistica e nel rispetto del regolamento edilizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 luglio 2024, n. 5865); b) l’intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia “pesante” anche in caso di modifica della destinazione d’uso di un preesistente organismo edilizio tale da comportare l’assegnazione di un’unità immobiliare o parte di essa ad una diversa categoria funzionale tra quelle previste dall’art. 23-ter D.P.R. n. 380 del 2001; c) la cartografia in possesso del Comune è risalente e non aggiornata, e il bosco evidenziato in giallo è stato eliminato, come risulta dal provvedimento depositato, con il quale la Soprintendenza ha chiarito che con D.A. n. 062/GAB del 12 giugno 2019 è stata apportata una modifica al piano paesaggistico relativo agli ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania; d) è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del diniego effettuata in giudizio mediante atti processuali circa la pretesa non riconducibilità nella nozione di interrato della costruzione oggetto di istanza di accertamento di conformità.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
In relazione all’istanza di sanatoria edilizia, venendo in rilievo una verifica di carattere vincolato circa la conformità della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia, il provvedimento che definisce il procedimento non necessita di motivazione ulteriore rispetto a quella relativa alla rispondenza dell’istanza alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento dell’esame della domanda e al momento di realizzazione delle opere (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643).
Nel caso di specie, il gravato provvedimento di diniego dell’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 afferma che l’intervento edilizio è in contrasto con le norme previste dal regolamento edilizio comunale per la zona territoriale C4 del Piano Regolatore Generale ove ricade l’immobile.
Il provvedimento, inoltre, specifica che: - la piscina ricade in zona sottoposta a vincolo di tutela “1” del piano paesaggistico e necessita di preventivo nulla-osta della Soprintendenza; - il recupero abitativo della vasca irrigua a servizio del fondo non può essere assentito, non trattandosi di “locale tecnico” ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 4/2003 ed in quanto l’art. 5, comma 1, lett. d), invocato nell’istanza di sanatoria, “ risulta impugnato dalla Corte Costituzionale e peraltro già abrogato dalla legge n. 23/2021 ”; - per le opere in questione è stata emessa ordinanza di demolizione n. 304 in data 30 settembre 2024 alla quale non è stato dato riscontro dall’interessato, come risulta dall’accertamento di inottemperanza di cui al verbale in data 11 marzo 2025.
Come dallo stesso ricorrente rimarcato, per le zone territoriali omogenee C4, destinate all’edilizia residenziale stagionale, il Piano Regolatore Generale del Comune prevede l’edificazione per il tramite di strumenti attuativi, nella specie non adottati, cosicché trova applicazione l’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 16/2016, il quale consente gli interventi di ristrutturazione edilizia.
In disparte la questione relativa al vincolo paesaggistico, anzitutto, sul piano edilizio va escluso che l’intervento di realizzazione della piscina interrata oggetto dell’istanza di sanatoria integri ristrutturazione edilizia, consentita in zona C4.
Invero, in plurime occasioni (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 2702; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 15 aprile 2025, n. 1351; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 993; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 2 agosto 2022, n. 703; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 16 marzo 2017, n. 1503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 0 settembre 2020, n. 3730; Cass. Pen., Sez. III, 20 dicembre 2018, n. 1913) la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la realizzazione di una piscina interrata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, costituisce intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, in quanto crea aumento di volumetria e comporta la trasformazione permanente del suolo, essendo necessario, pertanto, il rilascio del permesso di costruire.
Più in particolare, in fattispecie assimilabili a quella in esame, sono stati affermati i seguenti principi, condivisi da questo Collegio e pienamente applicabili al caso di specie: - la piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata e, pertanto, configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, non anche una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale; la piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 21 giugno 2024, n. 5538; cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2024, n. 3084); - va, invero, evidenziata la differenza dalla nozione civilistica di pertinenza: “ il manufatto può essere considerato una pertinenza ai fini edilizi quando è funzionale all’edificio principale, non è dotato di autonomo valore di mercato e non incide sul carico urbanistico mediante la creazione di un nuovo volume; pertanto, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, sia realizzato un nuovo volume, ovvero sia realizzata un’opera come, ad esempio, una tettoia che ne comporti l’alterazione della sagoma” (Cons. di Stato n. 6785/2022, n. 904/2019) ” (Cons. Stato, Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 1188); - “ la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad una opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche manufatti che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera c.d. principale e non siano coessenziali alla stessa, tale cioè che risulti non configurabile una diversa utilizzazione economica. La qualifica di pertinenza urbanistica non è riconducibile a quella civilistica, in quanto ai fini della pertinenza urbanistica non si deve considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma si devono valutare le caratteristiche dell’opera in sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130). In particolare manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 24; 2 febbraio 2017, n. 694; Sez. IV, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 11 marzo 2014, n. 3952) ” (Cons. Stato, Sez. II, 5 febbraio 2024, n. 1188, cit.); - “ la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa a cui esso inerisce, sempreché l'opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2021, n. 5948; Id., Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Id., Sez. II, 22 luglio 2019 n. 5130). Inoltre, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica di cui all'art. 817 del codice civile (“cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”), ai fini edilizi il manufatto per essere considerato pertinenza deve essere non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di un autonomo valore di mercato, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale. È stato, pertanto, osservato che “le piscine non sono pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio. L'aspetto funzionale relativo all'uso del manufatto è altresì condiviso da altra recente giurisprudenza, secondo cui tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede. La piscina, infatti, a differenza di altri manufatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire” (così T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, sez. III, 9 settembre 2020, n. 3730 ripreso da Cons. Stato, sez.. VI, 21 novembre 2023, n. 9955) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2024 n. 3341, in relazione alla costruzione di una piscina interrata di circa 50 mq.).
Nel caso di specie, come risulta dall’ordinanza di demolizione n. 304 in data 30 settembre 2024, al momento del sopralluogo è stato accertato “… uno scavo per la realizzazione di una piscina, con una gettata di cemento di circa mq. 50,00 che determina la creazione della platea. Ai bordi della stessa sono stati predisposti dei casseri per la successiva realizzazione dei muri di contenimento per le spinte del terreno e dell’acqua, all’interno delle quali sono già state inserite delle armature in acciaio ”.
Si tratta di un intervento che, anche tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive, determina la creazione di nuovo volume rilevante sul piano urbanistico nonché una trasformazione permanente del suolo, e che, pertanto, va qualificato come di “nuova costruzione” ai sensi art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001, non potendosi ascrivere agli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti dall’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 16/2016.
Quanto, poi, al rilievo di parte ricorrente secondo cui alcune opere o modifiche rispetto al progetto assentito con concessione edilizia sarebbero sostanzialmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio (realizzazione di una tettoia, diversa distribuzione interna dei vani, realizzazione di un wc con modesto ampliamento volumetrico), deve osservarsi che la circostanza che una o più opere non necessitino di titolo edilizio o siano sanabili non può assumere rilievo allorquando esse si inseriscano nell’ambito di un più complesso intervento abusivo.
A tale ultimo riguardo è stato, infatti, precisato che qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, deve procedersi all’integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall’Amministrazione, ovvero può presentarsi istanza di sanatoria - qualora possibile - riferita al complessivo intervento abusivo unitariamente considerato (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2021, n. 515).
Non è, quindi, possibile distinguere fra interventi abusivi, sanabili o di edilizia libera, dovendo farsi riferimento alla complessiva edificazione abusiva.
Ciò vale anche nel caso di specie, essendo stato accertato, come risulta dall’ordinanza di demolizione, un ampliamento non autorizzato del fabbricato a piano terra e seminterrato, riconducibile agli interventi di nuova costruzione, così descritto: “ all'interno dell'immobile, al piano terra, risulta un nuovo corpo di fabbrica adibito a servizio igienico di circa mq. 5, 95, inoltre, l'ambiente risultante dai grafici è stato diviso in maniera quasi simmetrica in due vani distinti, dal secondo dei quali si accede ad un altro corpo avanzato di fabbrica di circa mq. 60,50, completamente assente nei grafici autorizzati. Il disimpegno prima del bagno, previsto nei grafici della sanatoria autorizzata, per contro, non è stato realizzato. Dal suddetto piano una scala in cemento armato conduce al piano inferiore il cui accesso è ostruito da un cancelletto in acciaio. Soltanto dall'esterno è stato accertato che nella parte retrostante la piscina si sono intraviste due stanze rifinite: una cucina ed una camera da letto. In base all'abuso edilizio del piano superiore si può constatare che anche il piano sottostante oggetto dell'accertamento risulta non autorizzato per una superficie senz'altro superiore a circa mq. 60,50… agli atti d'ufficio risulta rilasciata in data 20/12/2010 n. 24 la Concessione Edilizia ai sensi della Legge n. 724 del 23/12/1994 art. 39 e ss.mm.ii., limitatamente alla parte del fabbricato indicato nei grafici di cui all'allegato "F" del verbale del sopralluogo del 02/07/2024; e risulta, inoltre, presentata in data 15/01/2021 una CIL riguardante la realizzazione di un serbatoio interrato da adibire a riserva idrica a servizio del fondo. Mentre, per l'ampliamento del fabbricato a piano terra e seminterrato, e per la costruzione della piscina, non risulta presentata o rilasciata alcuna autorizzazione o concessione. ”.
Il provvedimento di diniego di sanatoria impugnato non si presta a censure neppure nella parte in cui afferma che “ il recupero abitativo proposto interessa una vasca irrigua a servizio del fondo e quindi non trattandosi di “locali tecnici” a servizio del fabbricato esistente non è applicabile il recupero abitativo previsto dall’ex art. 18 della legge regionale n. 4/200 3”.
Nella domanda di sanatoria il ricorrente ha richiamato l’art. 5, comma 1, lett. d, n. 1, della legge regionale n. 16/2016, secondo cui “ le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti alla data del 31 dicembre 2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie, rilasciate ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria …, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia ”.
Va, in primo luogo osservato, che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha dato prova dell’epoca di realizzazione delle opere da sanare di cui si discute.
In secondo luogo, è dirimente la considerazione che la normativa richiamata, come si evince da una lettura sistematica della stessa, delimita la nozione di “pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati ” ai fini del recupero abitativo ai soli “ volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi ” (art. 5, comma 1, lett. d, n. 4).
Non qualunque volume interrato – come erroneamente sostenuto dal ricorrente – ma solo i volumi posti “ al servizio degli edifici ” rientrano nell’ambito applicativo della norma considerata, che, in quanto eccezionale e di stretta interpretazione, non può essere estesa a volumi interrati di differente natura e funzione servente, come, nella specie, un serbatoio da adibire a vasca irrigua a servizio del fondo.
Non rileva l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, considerato che il diniego di sanatoria costituisce atto vincolato e che la mancata comunicazione del relativo preavviso non comporta, in base al principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, effetti vizianti nell’ipotesi in cui, come nella specie, l’Amministrazione non avrebbe potuto emanare provvedimenti differenti (Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2023, n. 3549: “ quanto alla lamentata mancata emanazione di un preavviso di diniego in relazione alla nuova istanza di accertamento di conformità del 14 maggio 2015, è sufficiente osservare che la giurisprudenza di questa Sezione formatasi in relazione alla violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 (nella versione ratione temporis applicabile anteriore alla riforma del 2020) ha avuto, a più riprese, occasione di ribadire che “la mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte del Comune, lungi dall'atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da potenzialmente pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi delle appellanti, poiché qualora alle stesse fosse stato comunicato il preavviso di rigetto e le motivazioni su cui esso si basava, queste ultime avrebbero potuto senz'altro orientare l'Amministrazione ad adottare un provvedimento, quanto meno in linea teorica, diverso” ma con la condivisibile precisazione che “La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, quale quello di sanatoria, quando il contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'esatta interpretazione delle norme da applicare” (Consiglio di Stato sez. VI, 01/03/2018, n.1269; in termini, più di recente, anche Consiglio di Stato, sez. VI , 15/09/2022 , n. 7993, secondo cui “il diniego di sanatoria è atto vincolato, cosicché la mancata comunicazione del relativo preavviso non comporta, in base al principio di cui all' art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 effetti vizianti, ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti differenti ”).
Nella fattispecie qui in esame appare evidente che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo, in quanto, secondo la disciplina di settore, presupposto indefettibile per il rilascio del permesso in sanatoria è “ la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 3437; in senso conforme, Cons. Stato, Sez. VII, 4 luglio 2023, n. 6537).
Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, la disposizione recata dall’art. 10-bis legge n. 241/1990, “ come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, va interpretata non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 17 giugno 2019, n. 4089) ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 2702).
Nel caso di specie, gli elementi che il ricorrente lamenta di non avere potuto introdurre nel procedimento a seguito di comunicazione del preavviso di diniego (così come esposti in ricorso), a ben vedere, erano stati già rappresentati nella relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria; inoltre, per quanto già osservato, tali elementi non avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del procedimento, in ragione della loro infondatezza.
Per quanto precede, il ricorso va respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 in considerazione della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate per la risoluzione della controversia, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Piedimonte Etneo, liquidate in € 3.600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2025, 12 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
ST CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CO | DA BU |
IL SEGRETARIO