Sentenza 25 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2004, n. 16814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16814 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AR, elettivamente domiciliato in Roma, Via De Sanctis 15, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pellegrini, che lo rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente con l'Avv. Paolo Mosna del foro di Bolzano per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE AG, in persona dell'Amministratore delegato pro tempore Dott. Franco Dorigoni, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri S, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende disgiuntamente e congiuntamente con l'Avv. Stefano Paltrinieri del foro di Bolzano, come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 171/01 della Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano del 9.5.2001/31.5.2001 R.G. n. 249/00.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.6.2004 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Romolo G. Cipriani, per delega dell'Avv. Antonio Pellegrini, e l'Avv. Carlo Albini, per delega dell'Avv. Luigi Manzi;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NAPOLETANO Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, IO AT conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bolzano l'Azienda Energetica Consorziale - Etschwerke (A.E.C. - E.W.) formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo svolgimento di mansioni comprese contrattualmente della categoria B1 nel corso del servizio di reperibilità effettuato dal 1972 fino al 1985 e dopo il 1.1.1981, per un periodo comunque continuativamente superiore a tre mesi;
- accertare e dichiarare inoltre che il ricorrente aveva svolto mansioni di capo squadra per un periodo complessivamente superiore a sei mesi fino al 31.12.1985;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento in categoria B1 con decorrenza di giustizia;
- condannare la convenuta, per effetto di detto inquadramento, al pagamento delle spettanze di legge e di contratto, oltre accessori. Il ricorrente poneva a fondamento delle sue pretese il fatto di avere svolto, dal 1981 in poi, attività comportanti autonomia di scelta e conseguenti relative responsabilità. In particolare sosteneva di avere svolto mansioni di caposquadra rientranti nella categoria B1, trattando con le imprese, controllando gli scavi, la loro ubicazione, dando le opportune direttive in ordine ad eventuali sospensioni o prosecuzione di lavori, tenuto conto della posizione dei cavi elettrici, per l'individuazione dei quali avrebbe usato strumentazioni complesse.
Il AT aggiungeva di avere espletato servizio di reperibilità per 13 anni, dal 1972 al 1985, disimpegnando attività in modo autonomo, del tutto simili a quelle di un caposquadra di cat. B1. Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese azionate ed in particolare eccependo la prescrizione della pretesa riguardante l'inquadramento nella categoria B1 per lo svolgimento di mansioni nel sevizio di reperibilità. All'esito il Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano con sentenza n. 200 del 17.11.1999 rigettava le domande del AT, con compensazione delle spese processuali. Proposto gravame principale da parte del AT e gravame incidentale da parte dell'appellata società, la Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 171 del 2001 rigettava entrambi gli appelli.
La Corte territoriale disattendeva le doglianze dell'appellante principale di cui al 3 capo dell'atto di gravame, riguardanti la qualifica di "guardia luce", trattandosi di questione nuova. La Corte territoriale riteneva poi che l'appellante principale non avesse maturato il diritto alla categoria B1, prevista dall'accordo 5.5.1986 - clausola C), in relazione alla clausola B) per non avere provato il requisito della semestralità nel termine del 1.1.1986 e per non aver provato l'effettivo esercizio di 24 mesi delle mansioni di caposquadra, di talché la Corte considerava assorbito ogni diverso aspetto del gravame, anche nell'ottica della prescrizione, con riguardo all'applicazione dell'anzidetto accordo. La Corte riteneva che in ordine alla valorizzazione della mansioni svolte dal AT ante e post 1985, al fine di ottenere la promozione automatica ex art. 2103 Cod. Civ., il lavoratore, con riferimento alle mansioni di caposquadra, non avesse proposto specifico appello.
La stessa Corte ribadiva la decisione di primo grado in ordine all'insussistenza del diritto alla promozione automatica in relazione all'asserito svolgimento - dall'ottobre 1985 fino alla cessazione del rapporto di lavoro - delle mansioni di guardiacavi, ritenendo che le mansioni del AT non fossero agevolmente inquadrabili nella generica declaratoria della categoria B1 o B2, e ciò anche alla luce delle prove testimoniali assunte (priva di significato - ad avviso del giudice di appello - era la doglianza relativa alla riduzione della lista dei testi). Inconferente, secondo la Corte territoriale, era il richiamo alla posizione del dipendente AN, al quale era stata riconosciuta analoga promozione. La Corte di Appello - con riguardo all'appello incidentale - osservava che la pronuncia del primo giudice riguardante la compensazione delle spese, trovava sufficiente spiegazione nella rappresentazione incolpevole fatta dal ricorrente del suo buon diritto alla luce delle vicende relative all'anzidetto AN e nella obiettiva difficoltà di una piana interpretazione delle declaratorie contrattuali. Il AT ricorre per Cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.. L'intimata società resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 C.P.C., anche in relazione alla mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 1362 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di domanda di superiore inquadramento ai sensi dell'art. 2103 Cod. Civ., in relazione allo svolgimento per oltre tre mesi delle mansioni di guardialuce.
In particolare il AT sostiene che il giudice di appello ha respinto le doglianze sollevate con il gravame con una motivazione del tutto mancante o apparente, non avendo preso in considerazione nessuno degli atti processuali (organigramma aziendale, ordini di servizio) richiamati con riferimento all'originario ricorso, dai quali risultava con solare evidenza che la questione, relativa all'attività di guardialuce, era stata oggetto di materia del contendere e di contraddittorio durante tutta la fase del primo grado di giudizio. Il AT aggiunge che lo stesso giudice di appello ha omesso di sentire ben 24 testi sui 27 richiesti proprio sulla circostanza dell'espletamento delle mansioni di guardialuce. Le articolate doglianze sono prive di pregio e vanno disattese. Nella sentenza impugnata sono riportate nella parte relativa alle conclusioni (punti 16) e 17) le richieste istruttorie dell'appellante AT, il quale ha dedotto di avere svolto le mansioni di guardialuce solo per alcuni giorni (9/12 aprile 1985; 12/14 agosto 1985). Ciò posto, la circostanza così come articolata, anche a ritenerla pacificamente per ammessa, non è decisiva ai fini del riconoscimento del richiesto inquadramento proprio in relazione alla sua breve durata.
Per quanto riguarda la richiesta istruttoria (punto 35 delle conclusioni in appello), relativa allo svolgimento delle mansioni di guardialuce dopo il 1985, va osservato che trattasi di questione nuova, sollevata soltanto con l'atto di appello ed in questo senso è corretta la decisione della Corte territoriale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e mancata erronea applicazione dell'art. 112 C.P.C,; vizio di motivazione sui criteri interpretativi dell'accordo AEC - Organizzazioni sindacali del 5.5.1986; violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ,, in particolare con riferimento all'art. 1362 - 2 comma - C.P.C.. Il AT sostiene che, in tutto il corso del giudizio di primo e secondo grado, oggetto del contendere, in ordine all'interpretazione dell'accordo del 5.5.1986 e all'applicazione di detto accordo al caso del ricorrente, era stata la circostanza se lo stesso ricorrente, prima del 1.1.1986, avesse o no svolto per almeno sei mesi le mansioni di caposquadra, nel senso che l'attore affermava che detto periodo era stato superato e la parte convenuta che non era stato raggiunto.
Il AT rileva che nessuna eccezione era stata mai sollevata ne' in primo ne' in secondo grado con riguardo al preteso mancato espletamento da parte di esso ricorrente di altro periodo di 24 mesi quale caposquadra o con riguardo all'interpretazione in tal senso della clausola invocata.
Ciò premesso, il ricorrente contesta l'interpretazione seguita dal giudice di appello, secondo cui al requisito dell'espletamento di almeno 6 mesi delle mansioni di caposquadra dei dipendenti al 1.1.1986 andava aggiunto - ai fini dell'attribuzione della categoria B1 - anche l'espletamento per altri 24 mesi delle stesse mansioni, non trovando tale interpretazione alcun riscontro letterale ne' logico nel tenore della clausola stessa, ne' potendo prescindersi dal comportamento effettivo delle parti nell'esecuzione del contratto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 2103 Cod. Civ.; vizio di motivazione in ordine alla reiezione del 4^ motivo di appello;
violazione degli artt. 1362 e seguenti Cod.Civ.; vizio di motivazione sull'interpretazione dei contratti collettivi per i lavoratori delle aziende elettriche municipalizzate 1.2.983, 1.7.1986, 1.12.1991 e successivi;
vizio di motivazione in ordine alla reiezione del quinto motivo di appello, in quanto correlato al quarto.
Il ricorrente si duole, in primo luogo, della mancata ammissione di 24 dei 27 testi indicati ritenendo raggiunta la prova sui capitoli indicati.
Con riguardo al merito il AT rileva una serie di illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice di appello: a) in ordine al mancato riconoscimento della qualifica di "guardiacavi" in relazione ed in raffronto alla posizione del dipendente LF AN, che aveva svolto le medesime mansioni;
b) in ordine alle considerazioni svolte dal giudice di appello circa la definizione delle funzioni di concetto caratterizzanti la categoria B1, ritenuta "assolutamente vaga e fumosa", con ciò violandosi gli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., nonché gli artt. 1367 e 1368 Cod. Civ., dovendo essere interpretate preferibilmente le clausole nel senso che possano avere degli effetti anziché non averli;
c) in ordine al richiamo della figura del manutentore degli impianti, già contenuto nella sentenza di primo grado ed oggetto di specifico motivo di appello, mansioni di manutentore diverse da quelle di guardiacavi svolte da esso AT;
d) in ordine all'utilizzazione da parte di esso ricorrente di strumenti cercacavi, erroneamente ritenuta del tutto priva di rilevanza dal giudice di appello;
e) in ordine all'avvenuto accordo o meno delle parti sociali sulla ricomprensione nell'organigramma della figura del guardiacavi tra i dipendenti inquadrati in categoria B2 e in ordine alla conseguente natura unilaterale o pattizia di tale organigramma;
f) in ordine alle affermazioni del teste BE circa le mancate contestazioni da parte dei sindacati sulla messa a concorso di un posto di guardiacavi con inquadramento previsto nella categoria B2; g) in ordine alla mancata applicazione dell'art. 2103 Cod. Civ., che garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile, dopo lo svolgimento per tre mesi di mansioni corrispondenti alla categoria superiore, all'inquadramento in detta superiore categoria.
4. Le censure, contenute nel secondo e terzo motivo, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessone, sono infondate.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione di tutti i testi indicati va osservato che la riduzione dei testi sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova (in questo senso Cass. n. 6361 del 2000; Cass. n. 1113 del 1993; Cass. n. 1176 del 1985). Orbene il giudice di appello si è attenuto a tale principio condividendo la decisione del primo giudice di riduzione delle liste testimoniali per il fatto che le mansioni, assegnate al AT, erano state ritenute non inquadrabili nella categoria oggetto di rivendicazione.
Quanto alla censura, relativa all'erroneità dell'interpretazione degli accordi sindacali, si osserva che l'interpretazione seguita è rispettosa dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ. e risulta adeguatamente e logicamente motivata, mentre il ricorrente si è limitato a contrapporre una propria diversa interpretazione, il che non è ammissibile in sede di legittimità. Parimenti non è condivisibile l'ulteriore censura, con cui si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie (in particolare deposizioni testimoniali) e di alcune circostanze di fatto (promozione del dipendente AN, che aveva svolto le medesime mansioni del AT, ed utilizzo da parte di quest'ultimo di apparecchiature di rilevamento) in ordine al rivendicato inquadramento nella categoria superiore dell'attività di guardiacavi (anche in relazione all'art. 2103 Cod. Civ.), trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito, che ha fornito logica ed esauriente spiegazione.
5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 40,00 oltre euro 1500/00 per onorari. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2004