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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12243 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 15781/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Santacroce 7, presso lo studio dell'avv.
AN Bifulco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Luigi Settembrini 110, presso lo studio dell'avv. Carlo Maione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 30-9-2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1848/2021 emesso da questo tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 15.658,13 oltre interessi e spese in favore del a titolo di oneri Controparte_1
condominiali maturati tra il 2012 e il 2020.
L'opponente deduceva la mancanza di prova del credito vantato, disconosceva la documentazione prodotta, eccepiva la prescrizione dei crediti maturati tra il 2012 e il 2014, il pagamento dell'importo di € 2.750,00 versato dal suo coniuge, , in data 31- Persona_1
3-2012 e la compensazione tra gli importi vantati dal condominio e il complessivo importo di € 21.324,60 anticipato dal per lavori eseguiti nel fabbricato condominiale. Per_1
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c.
Non concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30-9-2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Il ha agito in via monitoria, premettendo che Controparte_2
è proprietaria del locale sito al piano T-S1, int. 22, Sc. B, Cat. C2, Sub Parte_1
21, P.lla 310, Foglio 20, del box sito al piano S1, int. 11, Sub 58, P.lla 310, Foglio 20 e del box sito al piano S1, int. 18, Sub 65, P.lla 310, Foglio 20. Ha quindi allegato che la condomina risulta morosa con riferimento ai seguenti importi: 1) € 454,54, di cui € 116,00 per quote ordinarie;
€ 10,45 per quota consumo acqua 4° trimestre, € 328,09 spese straordinarie, indicati nel rendiconto consuntivo dell'anno 2012; 2) € 2.563,70 di cui €
696,00 per quote ordinarie;
€ 31,98 per quota consumo acqua dal 1° al 4° trimestre, €
102,26 spese straordinarie, € 1.733,46 conguagli 2012, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2013; 3) € 1.796,10 di cui € 696,00 per quote ordinarie, € 30,05 per quota consumo acqua al 1° a 4° trimestre, € 178,96 spese straordinarie, € 891,09 conguagli 2013,
2 di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2014; 4) € 2.182,92 di cui € 714,00 per quote ordinarie, € 28,72 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 228,27 per quote straordinarie fondo lavori, € 206,05 per quote straordinarie, € 1.005,88 conguagli 2014 di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2015; 5) € 2.384,44 di cui € 768,00 per quote ordinarie, € 72,11 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 132,87 per quote straordinarie, € 1.020,14 conguagli 2015, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2016; 6) € 2.145,97 di cui € 757,43 per quote ordinarie e conguaglio 2016, € 136,91 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, €
391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 104,42 per quote straordinarie, € 755,89 per conguagli 2016, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2017; 7) € 2.402,88 di cui €
777,65 per quote ordinarie e conguaglio 2017, € 26,87 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 433,73 per quote straordinarie, €
773,31 per conguagli 2017, di cui al rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018; 8) €
2.745,63 di cu: € 1.120,05 per quote ordinarie + p. auto e conguaglio 2018, € 27,04 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, €
451,91 per quote straordinarie € 755,31 per conguagli 2018, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2019; 9) € 2.495,66 di cui € 1.128,00 per quote ordinarie, € 29,14 per quota consumo acqua dal 1° a 3° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 947,20 per conguagli anno 2019 di cui al rendiconto preventivo ed il piano di riparto anno 2020. Il tutto, per un totale di € euro 15.658,52 al netto degli acconti versati per complessivi €
3.513,32.
A fondamento della domanda il ha prodotto i verbali assembleari di CP_1
approvazione dei rendiconti richiamati, i bilanci consuntivi relativi agli anni 2012/2019 e il bilancio preventivo relativo all'anno 2020.
All'uopo occorre premettere che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557/2019; 26200/2024 relativa al disconoscimento della
3 conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente). Ne consegue che il disconoscimento operato dalla parte opponente, riferito a tutta la documentazione versata in atti dal e del tutto generico, deve CP_1
ritenersi inammissibile.
Ciò posto, deve considerarsi che l'opponente non ha contestato la validità delle delibere di approvazione dei rendiconti versate in atti e i rendiconti con i relativi piani di riparto, idonei, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., a fondare la richiesta monitoria dell'ente di gestione, ma ha innanzitutto eccepito la prescrizione dei crediti relativi agli anni 2012/2014.
Sul punto, va premesso che le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. 4489/2014).
Nella specie, il opposto ha puntualmente contestato la fondatezza CP_1 dell'eccezione, evidenziando tra l'altro, che, con missive di costituzione in mora del 6-4-
2016 e del 4-10-2018, era stato interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, dalla disamina delle suddette missive, regolarmente ricevute dall'opponente in data 12-4-2016 e in data 12-10-2018, si ricava che il aveva richiesto alla CP_1
condomina il pagamento degli oneri scaduti, analiticamente elencati nella Parte_1 raccomandata del 2016, i cui sono indicati sia gli oneri relativi gli anni 2012/2014, sia gli oneri correlati alla costituzione di un fondo spese straordinario destinato alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna approvato con l'assemblea del
22.04.2015.
Ciò è sufficiente a ritenere che all'epoca della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo
(29-4-2021) non fosse maturato il termine di prescrizione breve invocato dall'opponente;
l'eccezione, pertanto, è destituita di fondamento.
L'opponente ha poi eccepito il pagamento dell'importo di € 2.750,00 versato dal suo coniuge, , a mezzo assegno bancario in data 31-3-2012. Persona_1
Ad avviso del , tale pagamento non sarebbe imputabile ai crediti oggetto del CP_1 decreto ingiuntivo, ma sarebbe relativo a debiti condominiali maturati prima del maggio
2012, diversi e antecedenti rispetto a quelli oggetto del presente giudizio.
4 Al riguardo deve osservarsi che “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal credito” (Cass. 27247/2023).
Nel caso di specie, dunque, incombe sulla debitrice l'onere di provare il collegamento tra il pagamento effettuato dal a mezzo assegno bancario e il credito vantato dal Per_1
Condominio e posto a base del ricorso monitorio.
Tale onere non risulta assolto e, anzi, il dato cronologico corrobora le difese del dal momento che il pagamento di cui si discute risulta effettuato anteriormente CP_1
alla scadenza dei crediti di cui si chiede il pagamento in questa sede.
L'eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
Da ultimo l'opponente ha opposto in compensazione i crediti vantati dal coniuge,
[...]
, per le spese sostenute per l'esecuzione di lavori connotati da urgenza all'interno Per_1
dello stabile condominiale
Ad avviso del Condominio tale credito di euro 21.324,60 non sarebbe né certo, nè liquido, nè esigibile, e neppure sarebbe opponibile al Condominio, trattandosi di lavori di ordinaria manutenzione di esclusiva competenza del quale proprietario esclusivo del Persona_1 terrazzo a livello, mentre le fatture prodotte dalla parte opponente (nn. 126/2017, 24/2018,
37/2018, 63/2018, 184/2018, 142/2019) riportano causali del tutto generiche e si riferiscono a lavori mai autorizzati, né ratificati dal Condominio.
Sul punto occorre preliminarmente osservare che le circostanze dedotte dall'opponente risultano dal tutto generiche, posto che la si è limitata ad indicare una serie di Parte_1 lavorazioni con i relativi costi, documentati dalle fatture versate in atti (eliminazione infiltrazioni proprietà € 4.180,00 04/07/17; sistemazione terrazzi 10° piano € Pt_2
3.960,00 05/03/18; pulizia centralina € 573,00 07/03/18; impermeabilizzazione terrazzo
5 € 6.600,00 07/09/18; pulizia e riparazione canalina € 951,60 02/08/19, CP_3
sistemazione pavimentazione 9° piano con mapelastic € 1.980,00 04/09/19; sostituzione piletta 10° piano € 3.080,00 10/09/19).
Ora, non vi è prova che tali interventi siano stati effettuati e che rientrino tra le spese urgenti di cui all'art. 1134 c.c., non avendo l'opponente dedotto alcunché in ordine alle circostanze che hanno dato luogo alla necessità di intervento da parte del . Per_1
E ancora, non vi è prova che gli esborsi di cui alle fatture siano stati effettivamente sostenuti dal , né è stato dedotto se questi abbia effettuato i pagamenti con il proprio patrimonio Per_1
personale o della comunione.
In un quadro di tal fatta, la CTU richiesta dalla parte opponente avrebbe avuto natura esplorativa. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. In linea con tale principio la Corte di
Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica
d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multis, Cass. civ., 2205/1996, 3343/2001).
6 Per tutto quanto precede, l'opposizione non può trovare accoglimento e va dichiarata, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
5. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta per mancata allegazione e prova del pregiudizio patito.
Infatti “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(21798/2015).
Del pari infondata è la domanda proposta ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c., non essendovi prova della mala fede o colpa grave in capo alla parte opponente.
Invero, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. 19948/2023).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata, conforme ai parametri medi dello scaglione di riferimento per cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1848/2021 emesso da questo tribunale;
B) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA come per legge.
Napoli, 23-12-2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Silvia Blasi)
7
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 15781/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Santacroce 7, presso lo studio dell'avv.
AN Bifulco, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPONENTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Luigi Settembrini 110, presso lo studio dell'avv. Carlo Maione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 30-9-2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1848/2021 emesso da questo tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 15.658,13 oltre interessi e spese in favore del a titolo di oneri Controparte_1
condominiali maturati tra il 2012 e il 2020.
L'opponente deduceva la mancanza di prova del credito vantato, disconosceva la documentazione prodotta, eccepiva la prescrizione dei crediti maturati tra il 2012 e il 2014, il pagamento dell'importo di € 2.750,00 versato dal suo coniuge, , in data 31- Persona_1
3-2012 e la compensazione tra gli importi vantati dal condominio e il complessivo importo di € 21.324,60 anticipato dal per lavori eseguiti nel fabbricato condominiale. Per_1
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c.
Non concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30-9-2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Il ha agito in via monitoria, premettendo che Controparte_2
è proprietaria del locale sito al piano T-S1, int. 22, Sc. B, Cat. C2, Sub Parte_1
21, P.lla 310, Foglio 20, del box sito al piano S1, int. 11, Sub 58, P.lla 310, Foglio 20 e del box sito al piano S1, int. 18, Sub 65, P.lla 310, Foglio 20. Ha quindi allegato che la condomina risulta morosa con riferimento ai seguenti importi: 1) € 454,54, di cui € 116,00 per quote ordinarie;
€ 10,45 per quota consumo acqua 4° trimestre, € 328,09 spese straordinarie, indicati nel rendiconto consuntivo dell'anno 2012; 2) € 2.563,70 di cui €
696,00 per quote ordinarie;
€ 31,98 per quota consumo acqua dal 1° al 4° trimestre, €
102,26 spese straordinarie, € 1.733,46 conguagli 2012, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2013; 3) € 1.796,10 di cui € 696,00 per quote ordinarie, € 30,05 per quota consumo acqua al 1° a 4° trimestre, € 178,96 spese straordinarie, € 891,09 conguagli 2013,
2 di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2014; 4) € 2.182,92 di cui € 714,00 per quote ordinarie, € 28,72 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 228,27 per quote straordinarie fondo lavori, € 206,05 per quote straordinarie, € 1.005,88 conguagli 2014 di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2015; 5) € 2.384,44 di cui € 768,00 per quote ordinarie, € 72,11 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 132,87 per quote straordinarie, € 1.020,14 conguagli 2015, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2016; 6) € 2.145,97 di cui € 757,43 per quote ordinarie e conguaglio 2016, € 136,91 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, €
391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 104,42 per quote straordinarie, € 755,89 per conguagli 2016, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2017; 7) € 2.402,88 di cui €
777,65 per quote ordinarie e conguaglio 2017, € 26,87 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 433,73 per quote straordinarie, €
773,31 per conguagli 2017, di cui al rendiconto consuntivo relativo all'anno 2018; 8) €
2.745,63 di cu: € 1.120,05 per quote ordinarie + p. auto e conguaglio 2018, € 27,04 per quota consumo acqua dal 1° a 4° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, €
451,91 per quote straordinarie € 755,31 per conguagli 2018, di cui al rendiconto consuntivo dell'anno 2019; 9) € 2.495,66 di cui € 1.128,00 per quote ordinarie, € 29,14 per quota consumo acqua dal 1° a 3° trimestre, € 391,32 per quote straordinarie fondo lavori, € 947,20 per conguagli anno 2019 di cui al rendiconto preventivo ed il piano di riparto anno 2020. Il tutto, per un totale di € euro 15.658,52 al netto degli acconti versati per complessivi €
3.513,32.
A fondamento della domanda il ha prodotto i verbali assembleari di CP_1
approvazione dei rendiconti richiamati, i bilanci consuntivi relativi agli anni 2012/2019 e il bilancio preventivo relativo all'anno 2020.
All'uopo occorre premettere che in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557/2019; 26200/2024 relativa al disconoscimento della
3 conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente). Ne consegue che il disconoscimento operato dalla parte opponente, riferito a tutta la documentazione versata in atti dal e del tutto generico, deve CP_1
ritenersi inammissibile.
Ciò posto, deve considerarsi che l'opponente non ha contestato la validità delle delibere di approvazione dei rendiconti versate in atti e i rendiconti con i relativi piani di riparto, idonei, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., a fondare la richiesta monitoria dell'ente di gestione, ma ha innanzitutto eccepito la prescrizione dei crediti relativi agli anni 2012/2014.
Sul punto, va premesso che le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. 4489/2014).
Nella specie, il opposto ha puntualmente contestato la fondatezza CP_1 dell'eccezione, evidenziando tra l'altro, che, con missive di costituzione in mora del 6-4-
2016 e del 4-10-2018, era stato interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Ed invero, dalla disamina delle suddette missive, regolarmente ricevute dall'opponente in data 12-4-2016 e in data 12-10-2018, si ricava che il aveva richiesto alla CP_1
condomina il pagamento degli oneri scaduti, analiticamente elencati nella Parte_1 raccomandata del 2016, i cui sono indicati sia gli oneri relativi gli anni 2012/2014, sia gli oneri correlati alla costituzione di un fondo spese straordinario destinato alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna approvato con l'assemblea del
22.04.2015.
Ciò è sufficiente a ritenere che all'epoca della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo
(29-4-2021) non fosse maturato il termine di prescrizione breve invocato dall'opponente;
l'eccezione, pertanto, è destituita di fondamento.
L'opponente ha poi eccepito il pagamento dell'importo di € 2.750,00 versato dal suo coniuge, , a mezzo assegno bancario in data 31-3-2012. Persona_1
Ad avviso del , tale pagamento non sarebbe imputabile ai crediti oggetto del CP_1 decreto ingiuntivo, ma sarebbe relativo a debiti condominiali maturati prima del maggio
2012, diversi e antecedenti rispetto a quelli oggetto del presente giudizio.
4 Al riguardo deve osservarsi che “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal credito” (Cass. 27247/2023).
Nel caso di specie, dunque, incombe sulla debitrice l'onere di provare il collegamento tra il pagamento effettuato dal a mezzo assegno bancario e il credito vantato dal Per_1
Condominio e posto a base del ricorso monitorio.
Tale onere non risulta assolto e, anzi, il dato cronologico corrobora le difese del dal momento che il pagamento di cui si discute risulta effettuato anteriormente CP_1
alla scadenza dei crediti di cui si chiede il pagamento in questa sede.
L'eccezione non può, pertanto, trovare accoglimento.
Da ultimo l'opponente ha opposto in compensazione i crediti vantati dal coniuge,
[...]
, per le spese sostenute per l'esecuzione di lavori connotati da urgenza all'interno Per_1
dello stabile condominiale
Ad avviso del Condominio tale credito di euro 21.324,60 non sarebbe né certo, nè liquido, nè esigibile, e neppure sarebbe opponibile al Condominio, trattandosi di lavori di ordinaria manutenzione di esclusiva competenza del quale proprietario esclusivo del Persona_1 terrazzo a livello, mentre le fatture prodotte dalla parte opponente (nn. 126/2017, 24/2018,
37/2018, 63/2018, 184/2018, 142/2019) riportano causali del tutto generiche e si riferiscono a lavori mai autorizzati, né ratificati dal Condominio.
Sul punto occorre preliminarmente osservare che le circostanze dedotte dall'opponente risultano dal tutto generiche, posto che la si è limitata ad indicare una serie di Parte_1 lavorazioni con i relativi costi, documentati dalle fatture versate in atti (eliminazione infiltrazioni proprietà € 4.180,00 04/07/17; sistemazione terrazzi 10° piano € Pt_2
3.960,00 05/03/18; pulizia centralina € 573,00 07/03/18; impermeabilizzazione terrazzo
5 € 6.600,00 07/09/18; pulizia e riparazione canalina € 951,60 02/08/19, CP_3
sistemazione pavimentazione 9° piano con mapelastic € 1.980,00 04/09/19; sostituzione piletta 10° piano € 3.080,00 10/09/19).
Ora, non vi è prova che tali interventi siano stati effettuati e che rientrino tra le spese urgenti di cui all'art. 1134 c.c., non avendo l'opponente dedotto alcunché in ordine alle circostanze che hanno dato luogo alla necessità di intervento da parte del . Per_1
E ancora, non vi è prova che gli esborsi di cui alle fatture siano stati effettivamente sostenuti dal , né è stato dedotto se questi abbia effettuato i pagamenti con il proprio patrimonio Per_1
personale o della comunione.
In un quadro di tal fatta, la CTU richiesta dalla parte opponente avrebbe avuto natura esplorativa. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. In linea con tale principio la Corte di
Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica
d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multis, Cass. civ., 2205/1996, 3343/2001).
6 Per tutto quanto precede, l'opposizione non può trovare accoglimento e va dichiarata, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
5. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta per mancata allegazione e prova del pregiudizio patito.
Infatti “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(21798/2015).
Del pari infondata è la domanda proposta ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c., non essendovi prova della mala fede o colpa grave in capo alla parte opponente.
Invero, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cass. 19948/2023).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese depositata, conforme ai parametri medi dello scaglione di riferimento per cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1848/2021 emesso da questo tribunale;
B) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA come per legge.
Napoli, 23-12-2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Silvia Blasi)
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