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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6445/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
, , nato a [...] il Parte_1 Pt_2
03/12/1963, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Orazio C.F._1
CAVALLARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dall'Avv. Paola LA CARRUBBA e dall'Avv. Adriana
LOMBARDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
1 Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 28/05/2025, sulle conclusioni ivi precisate dai procuratori delle parti, stante il raggiunto accordo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 17/06/2024, , Parte_1 [...]
ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio Parte_3
[rectius: la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi si sono uniti in matrimonio con rito concordatario, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti]
contratto con ad Acireale (CT) in data 31/07/2004, matrimonio dal quale è nata, a CP_1
Catania, la figlia (il 19/07/2010). Per_1
Ha esposto il ricorrente che i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita dell'01/06/2021, depositata presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data
16/06/2021, chiedendo di regolamentare il divorzio alle medesime condizioni concordate in sede di negoziazione assistita, come riportate in seco al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11/10/2021, si è costituita , CP_1
riportandosi alle conclusioni di cui all'accordo di divorzio raggiunto, nelle more, dalle parti e contestualmente depositato.
In data 22/05/2025 le parti hanno raggiunto un ulteriore accordo parzialmente modificativo di quello in precedenza depositato, sicché la causa è stata posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno
28/05/2025, sulle conclusioni ivi precisate dai procuratori delle parti in ordine all'accordo da ultimo depositato.
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti,
2 dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita datato 01/06/2021,
depositato il 16/06/2021 ed autorizzato dal P.M. presso la Procura Distrettuale della Repubblica
di Catania – Sezione Affari Civili il 29/06/2021.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Ciò posto, in seno all'accordo del 22/05/2025 depositato in atti, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi continueranno a vivere separati e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove
riterrà opportuno con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione
entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto trasferimento con e-mail o raccomandata A/R 1, ciò ai
fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti della figlia minore e ciò fino al
compimento di diciotto anni da parte di quest'ultima;
2. la figlia (nata a [...] il [...]) verrà affidata ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso il genitore materno, nell'abitazione sita in Acireale, via Loreto n. 16,
condotta in locazione;
3. in ogni caso la minore resterà con uno dei genitori, a settimane alterne, dall'uscita della scuola
(durante i periodi di vacanza dalle ore 10,00) del sabato sino alle ore 20.00 della domenica.
Inoltre, il padre trascorrerà con la minore: le giornate di martedì dall'uscita della scuola alle ore
20.00, giovedì e venerdì (dall'uscita di scuola del giovedì alle ore 20 del venerdì sera) nelle
settimane in cui non è prevista la permanenza della figlia con lui durante il fine settimana. Invece,
nelle settimane in cui è prevista la permanenza con lui della figlia durante il fine settimana, il
padre trascorrerà con la minore le giornate di martedì e giovedì (dall'uscita di scuola del martedì
3 fino alle ore 20.00 e il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 20.00). Durante le festività
natalizie, 7 gg. consecutivi (ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12 e dal 30.12 al 6.01); durante le
festività pasquali, 3 gg. consecutivi (ricomprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo). Inoltre, durante le vacanze estive, due periodi di 15 gg. consecutivi ciascuno
(da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno) durante i quali rimarranno sospesi i tempi di
permanenza con l'altro genitore.
I sigg.ri e si impegnano a coadiuvarsi l'un l'altro Parte_1 CP_1
nella gestione della figlia ed, in particolare, ad accompagnare e prelevare la stessa a scuola e
presso i luoghi in cui svolge le proprie attività sportive e ludiche.
Infine, il sig. terrà con sé la figlia il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Pt_1
festa del papà; del pari il genitore materno trascorrerà con la minore il giorno del proprio
compleanno e il giorno della festa della mamma;
4. il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra la Pt_1 CP_1
complessiva somma mensile di €. 700,00 (euro settecento/00), quale contributo al mantenimento
della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_1
5. ciascun genitore parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie inerenti la figlia
(per la individuazione delle quali le parti faranno riferimento alle Linee Guida del 25.7.2018 del
Tribunale di Catania, la cui copia cartacea è stata consegnata a ciascuna parte); tali spese, salvo
che rivestano carattere di necessità ed di urgenza, dovranno essere previamente concordate e
documentate dal genitore che le ha anticipate;
6. il sig. riconosce espressamente di essere debitore nei confronti della sig.ra della Pt_1 CP_1
complessiva somma di €. 33.000,00 (oltre rivalutazione monetaria) dovuta a titolo di contributo
al mantenimento ordinario della figlia dall'1.1.2020 sino al 31.7.2024, come da Per_1
accordo di separazione in negoziazione assistita dell'1.6.2021; a tale importo va aggiunto quello
dovuto dal sig. , nella misura del 50 %, per le spese straordinarie anticipate dalla sig.ra Pt_1
per la figlia dall'anno 2020 sino ad oggi;
CP_1
4
7. i sigg.ri e - nel preminente e comune intento di CP_1 Parte_1
operare nell'interesse della propria figlia, volendo altresì perseguire lo scopo di armonizzare e
rendere eque le condizioni di divorzio - si obbligano a trasferire entro il 31.12.2025 alla propria
figlia , nata a [...] il [...], la nuda proprietà delle rispettive quote Persona_2
di partecipazione al capitale sociale della società a responsabilità limitata denominata
MILLECUCCHITA AGRICOLA S.R.L., con sede in Acireale (CT), via Eugenio Montale n. 9,
avente codice fiscale e n.ro di iscrizione presso la CCIAA del Sud Est CI;
P.IVA_1
8. con la mera sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti, i signori
manifestano, sin d'ora, il proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo Parte_4
del documento di identità e del passaporto, propri e della figlia minore;
conseguentemente, si
obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio dei detti documenti e ciò
sino al compimento della maggiore età della figlia;
9. spese interamente compensate.”.
Tanto premesso, poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta i profili di contrarietà
all'ordine pubblico, né a disposizioni di carattere imperativo né manifesta contrarietà all'interesse della prole, può pertanto statuirsi in senso conforme a quanto congiuntamente richiesto, fermo restando che le ulteriori questioni economiche, oggetto di concorde regolamentazione, esulano dal presente giudizio e fermo restando il carattere obbligatorio delle relative pattuizioni.
Stante l'accordo raggiunto e l'espressa volontà delle parti in tale senso, le spese processuali vanno tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6445/2024 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) in data
31/07/2004 tra , nato a Parte_1 Pt_2
CATANIA il 03/12/1963, e , nata a [...] il [...], alle condizioni di CP_1
cui in motivazione;
5 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale n.
301, parte 2, serie A, anno 2004);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13/06/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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