Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 706 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 706 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. BARONE VALERIA presso cui elettivamente domicilia in Via E. Toti 46035
Suzzara
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 C.F._3
procura in atti, dall'avv. SARZI SARTORI MASSIMILIANO e RESTANI MATTEO, presso cui elettivamente domicilia in VIA PESCHERIA 32 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matova.
INTERVENTORE EX LEGE
Ricorrente : “ a)Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed CP_2 [...]
, i quali potranno vivere separati, con dichiarazione di addebito della Parte_1
separazione in capo al signor;
Controparte_3
b)Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica della minore presso la madre;
1
c) Disporre in capo a l'obbligo di corrispondere mensilmente a Controparte_3 [...]
, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma Parte_1
complessiva di Euro 400,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno cinque del mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura della stessa, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
d) Disporre in capo a Controparte_3
l'obbligo di corrispondere mensilmente a , a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento della moglie, la somma complessiva di Euro 300,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno cinque del mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
e) Disporre che l'Assegno Unico Universale per la figlia minore sia corrisposto unicamente a , così come avviene sin dai provvedimenti provvisori emessi dal Parte_1
Presidente del Tribunale. "
Resistente: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_3 [...]
, già coniugati in data 26/02/2008 presso il Consolato del Marocco di Milano, Parte_1
poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Suzzara al n°.82, parte II,
Serie C, anno 2017, come da documento depositato per parte ricorrente;
- Rigettare la richiesta di addebito della separazione al Signor in Controparte_3
quanto infondata in fatto e in diritto;
- Disporre l'affido condiviso della figlia minore AY ad entrambi i genitori, con CP_3
collocamento prevalente e residenza anagrafica della minore presso la madre con possibilità per il padre di vedere liberamente la figlia, come accade tuttora;
- Disporre in capo a l'obbligo di corrispondere mensilmente a CP_2 Parte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di
[...]
Euro 300,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno cinque del mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura della stessa, come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
- Rigettare ogni domanda di erogazione di assegno in favore della moglie, ben potendo la stessa trovare idonea occupazione;
- Con vittoria di spese di giudizio..”
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 26.02.2008 in Milano con il signor , con atto trascritto nel registro Controparte_3
degli atti di matrimonio del Comune di Suzzara (Mn) al n.82 parte II, Serie C, anno 2017, e che dall'unione sono nati due figli: il 22/10/1994 in Marocco, ad oggi Controparte_4
maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed nata il [...] in [...] Persona_1
IZ (Va), studentessa minorenne, ha dedotto che:
-il rapporto coniugale aveva iniziato a deteriorarsi già da diversi anni, poiché la ricorrente aveva richiesto di avere un minimo di autonomia, mentre il resistente si era sempre dimostrato contrario e riluttante. Ogni spesa veniva effettuata solo se ritenuta necessaria dal marito;
successivamente, da quando il figlio aveva iniziato a lavorare aveva smesso di prestare ogni assistenza morale e materiale a figlia e moglie;
-a fine anno 2021 la coppia ha dovuto lasciare l'abitazione sita in Via E. Ferrari
12 a Suzzara, poiché l'immobile, condotto in locazione, fu pignorato e venduto all'asta;
-ad inizio del 2022, il resistente ha abbandonato la casa familiare e la ricorrente e la figlia sono andate a vivere con il figlio maggiore;
- la ricorrente non lavora, mentre il resistente è operaio.
Tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e l'adozione dei provvedimenti consequenziali sopra riportati.
Il resistente , costituendosi in giudizio, ha innanzitutto precisato di non essere andato via di casa ma di essere stato cacciato dalla ricorrente. Ha poi negato di aver negato alla moglie di frequentare un corso di italiano o di vietarle di uscire, precisando che la stessa avrebbe seguito un corso salvo poi abbandonarlo perché complicato e di non averle mai vietato di uscire anche perché lo stesso era fuori di casa tutto il giorno per lavoro. Ha poi precisato che a causa di tutti i debiti contratti percepisce uno stipendio di circa 1.000 euro, da cui detrarre la somma di euro
300,oo che versa per la figlia e di 200 euro che versa per la locazione di una camera. Ha chiesto quindi accogliersi le su riportate conclusioni.
All'esito dell'udienza del 01.06.2023 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha affidato congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore della coppia, e ha posto a carico del resistente l'obbligo di pagamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, della somma mensile di 250,00 Euro e di 100,00 euro per quello della moglie.
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Il giudice istruttore, escusso il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente della coppia, sentita la ricorrente ed acquisita la documentazione, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni della ricorrente, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di addebito.
La ricorrente fonda la richiesta di addebito della separazione sui comportamenti che il marito avrebbe assunto durante la convivenza matrimoniale. In particolare, sul fatto che lo stesso non provvedesse economicamente ai bisogni della famiglia, acquistando generi alimentari solo per se stesso sul fatto che le avrebbe impedito di frequentare un corso di italiano per acquisire un minimo di autonomia e di averle impedito di lavorare e uscire con le amiche. Sostanzialmente quindi di averla tenuta in un regime di assoluta soggezione, impedendole di acquisire l'autonomia desiderata. Le sue deduzioni sono tuttavia generiche e non circostanziate, e non sono state confermate, né dalle dichiarazioni rese dalla stessa in udienza, né dalle dichiarazioni testimoniali rese dal figlio. A ben vedere infatti quanto alla situazione economica del nucleo familiare, è emersa una situazione di difficoltà tale per cui la famiglia ha perso l'abitazione e ha dovuto far ricorso al supporto economico del figlio maggiorenne, il quale tuttavia, sentito come teste, ha confermato di aver provveduto anche al sostentamento dello stesso padre, smentendo così la deduzione della madre circa la volontà del resistente di non acquistare beni per la famiglia, ma solo per se stesso. Ciò che è emerso è quindi, non tanto la mancata contribuzione del resistente alle esigenze della famiglia, quanto una difficoltà economica rilevante dovuta agli scarsi guadagni del resistente stesso, che lo hanno portato ad una situazione debitoria notevole (cfr. docc. 5,6,7,). Quanto ai divieti che resistente avrebbe imposto alla moglie, evitandole di acquisire una propria indipendenza, gli stessi non risultano provati, o meglio non risulta provato che tale situazione non sia stata condivisa dalla stessa ricorrente. La stessa infatti ha dichiarato in realtà di
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aver seguito un corso di italiano nel 2009 e di essersi poi assentata per motivi di salute e di non averlo poi più potuto frequentare a causa del trasferimento in provincia di Mantova, precisando che aveva messo a conoscenza il marito di questa sua frequentazione del corso. Tale dichiarazione è quindi divergente sia da quanto dalla stessa dedotto in atti , sia da quanto riferito dal figlio, il quale ha confermato la frequentazione del corso, sostenendo che era stato seguito dalla madre di nascosto dal padre. Le dichiarazioni sono quindi discordanti tra di loro e contrastano in ogni caso con quanto dedotto dalla ricorrente, ovvero che il marito aveva impedito alla moglie di seguire alcun corso. Anche con riferimento alla possibilità di uscire con le amiche o di lavorare, il testimone ha riferito che la madre usciva con le amiche, anche se queste dovevano essere in un certo senso “approvate” dal padre e che pur sapendo che il padre non voleva che la madre lavorasse, ha sentito poi dire al padre, in situazioni di difficoltà economica, dire alla madre di cercarsi un lavoro. Le deduzioni della ricorrente, in un quadro così contraddittorio e confuso non possono quindi ritenersi provate e la domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
Provvedimenti sulla figlia minore.
In conformità alla concorde richiesta delle parti, e considerata anche l'età della figlia, di anni
16, va disposto l'affido congiunto ad entrambi i genitori della minore, con collocazione prevalente presso la madre e visite libere con il padre, previo accordo diretto tra gli stessi.
Circa la determinazione dell'assegno per il suo mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, in questo caso quindi del padre, deve osservarsi che non sono noti i redditi della ricorrente, la quale ha dichiarato di non lavorare. Quanto ai redditi del resistente, dal Cu 2023 risulta un reddito annuale di circa 16.000, pari a circa 1.300 euro mensili, ma lo stesso ha altresì prodotto un certificato di invalidità nella misura del 60%, e la documentazione relativa ai debiti contratti in costanza di matrimonio ( cfr. 5,6,7,). Lo stesso ha quindi documentato di percepire una retribuzione , al netto delle trattenute, pari ad euro 1.098,00, e di dover pagare euro 200 mensili per la camera in cui vive. È chiaro che in un tale contesto l'offerta del resistente di versare per la figlia la somma di euro 300 mensili, è certamente equa e deve essere accolta , non potendosi riconoscere un importo maggiore. Si osserva che quanto alla documentazione allegata alle comparse conclusionali, che la stessa non è stata valutata in quanto tardivamente prodotta ed in assenza di richiesta di rimessione in termini. Vanno altresì poste a carico del resistente il
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del tribunale di Mantova del 28 maggio 2024.
Assegno di mantenimento per la moglie.
Non può al contrario essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della moglie, posto che, valendo le considerazioni innanzi esposte circa i redditi del resistente, non vi è
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prova della disparità economica tra i due coniugi, né la ricorrente ha lamentato la perdita del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, avendo anzi evidenziato come fosse molto basso.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza, ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_3
;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito;
3) affida la minore nata il [...], ad [...] i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e visite libere con il padre, previo accordo diretto tra gli stessi;
6)pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non Controparte_3 oltre il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile di euro € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dal mese di maggio 2025.
Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di giugno 2026;
7) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
8) rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
9) compensa le spese di giudizio;
10) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Suzzara per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n.82 P.II S.C. anno
2017).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 10.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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