Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Sentenza 7 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/10/2022, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01551/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2017, proposto da
Impresa IT EN, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Garzia e Giulio Insalata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Garzia in LE, viale Giacomo Leopardi n. 151;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento/nota adottato dall’INPS distrettuale di LE (riferimento 4101455835/41000062/10000173) datato 27.01.17, notificato a mezzo PEC in pari data, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, anche non conosciuto;
del provvedimento/nota adottato dall’INPS distrettuale di LE (riferimento 4101455835/41000062/10000174) datato 27.01.17, notificato a mezzo PEC in pari data, nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame l’impresa edilizia artigiana IT EN esponeva che, nel mese di gennaio 2016, aveva in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione di una casa di civile abitazione sita in Martano, alla via Colombo.
2. Esponeva, altresì, che, dopo il completamento della fase di ristrutturazione delle opere murarie, essendosi resa necessaria l’installazione degli impianti idrotermosanitari ed elettrici, la ditta veniva invitata ad interrompere le attività lavorative dal 18.01.2016 al 13.02.2016 e, successivamente, dal 15.02.2016 al 26.03.2016, in virtù di appositi verbali di sospensione da parte del direttore dei lavori.
La ricorrente, pertanto, presentava domanda di integrazione salariale all’I.N.P.S. per n. 4 unità lavorative e per un numero complessivo di 10 settimane, per i periodi suddetti.
Con due provvedimenti del 27 gennaio 2017, notificati in pari data, l’I.N.P.S. - Sede di LE respingeva tale domanda, adducendo a sostegno della reiezione la seguente motivazione: “Causale non integrabile in quanto la sospensione dell ’ attività è attinente ai rapporti tra il committente e la ditta stessa” .
Avverso detti provvedimenti insorgeva la ditta ricorrente, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ed articolando i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici.
In sintesi, la ricorrente deduceva che l’INPS avrebbe errato nel ritenere che la sospensione dei lavori de quibus non integri la fattispecie delle “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non Imputabili all ’ impresa” , idonea alla concessione dell’integrazione salariale richiesta; asseriva in proposito che la necessità di sospendere i lavori ad essa commissionati - dovendosi previamente provvedere alla installazione degli impianti idro-termo-sanitari ed elettrici - avrebbe dovuto essere intesa come un evento imprevedibile, non imputabile alla parte, né al committente.
3. L’INPS si costituiva in giudizio, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
4. Con ordinanza n. 257/2017, pubblicata il 18.5.2017, il Collegio respingeva l’istanza cautelare rilevando in particolare l’insussistenza del fumus di fondatezza, atteso che “la sospensione dei lavori disposta per consentire l ’ installazione degli impianti all ’ interno dell ’ edificio oggetto di ristrutturazione, non sembra integrare un ’ ipotesi di situazione eccezionale ed imprevedibile non imputabile all ’ impresa, contemplata invece dal D.M. 95442/2016 come interpretato dalla Circolare I.N.P.S. n. 139 del 01/08/2016, ai fini dell ’ ammissione al beneficio della C.I.G.” .
5. All’udienza del 22 settembre 2022 la causa veniva introitata per la decisione.
6. Ciò posto, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da istanza a firma del procuratore della ditta ricorrente, depositata in data 16.9.2022.
Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
7. Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – LE, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO