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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3773/2024 promossa da
C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RECHER GIANLUCA e dall'Avv. NDO' ZOAO NSUNDI
[...]
Parte_2
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PICCO DAVIDE
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente,
così chiedendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati con l'obbligo
del reciproco rispetto;
Per_ 2) Affidamento dei figli e collocazione: disporre che i minori e vengano affidati in Per_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso
l'abitazione materna ad oggi sita in Monte di Malo (VI), Via Giacobele n. 14; per l'effetto di
quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla
formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i
genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni
degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le
questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi
di convivenza;
3) Diritto di visita del padre: disporre il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: ogni due fine
settimana dal sabato ore 09.00, quando provvederà ad andare a prenderli presso
l'abitazione materna, alla domenica sera fino alle 18.00 quando provvederà a riportarli
presso la madre;
- Durante la settimana, il martedì, per un pomeriggio-sera, il padre provvederà ad andare a
prendere i figli al termine della scuola e/o dell'attività sportiva e li riporterà presso la madre dopo cena e comunque non oltre le ore 21.00; il padre provvederà altresì ad andare a
prendere i figli all'uscita da scuola il venerdì e ad accompagnarli presso la madre;
- Il padre si impegna ad accompagnare i figli alle manifestazioni sportive che si terranno nei
fine settimana in cui staranno con lui;
- Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con l'uno e con l'altro
genitore, in periodo da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- Sette giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie ricomprendendo un anno il
Natale, l'anno dopo il Capodanno;
- Altre festività religiose (musulmane) e nazionali alternate un anno con un genitore, l'anno
dopo con l'altro;
- I genitori si impegnano a collaborare attivamente nella gestione dei figli, anche
coadiuvandoli se necessario nell'esecuzione dei compiti scolastici.
4) Contributo al mantenimento dei figli: il sig. verserà alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1
Per_ giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino alla Per_2
loro indipendenza economica l'importo di euro 200,00 per ciascuno (dunque euro 400,00
complessivi), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
le spese straordinarie,
regolamentate come da protocollo in uso avanti all'intestato Tribunale, saranno ripartite al
50% tra i genitori e saranno corrisposte, entro il 10 del mese seguente, previa esibizione del
giustificativo di spesa da parte del coniuge che le avrà sostenute. I coniugi convengono che
l'assegno unico universale per i figli (così come ogni eventuale futura misura sostitutiva dello
stesso) verrà integralmente percepita dalla sig.ra fino alla piena indipendenza Pt_1
economica dei figli.
5) Mantenimento a favore del coniuge: nessun mantenimento in favore di uno o dell'altro
coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) Le parti danno atto: - che il sig. ha già provveduto a corrispondere alla sig.ra ogni arretrato CP_1 Pt_1
Per_ relativo al contributo mensile al mantenimento per i figli minori e maturato sino al Per_2
mese di febbraio 2025 (compreso), nonché per spese straordinarie maturate sino al mese
di dicembre 2024 compreso (ad esclusione delle quote per mensa scolastica dei figli da
dicembre 2024 in poi);
- di aver separatamente definito ogni loro pendenza economica e di non aver null'altro a che
pretendere l'una dall'altra in relazione a titoli, ragioni e causali indicate nei rispettivi pregressi
atti.
7) Spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Marocco in data 07/06/2010; che dall'unione erano nati Controparte_1
Per_ i figli in data 03/11/2014 e in data 18/02/2016; che l'affectio coniugalis tra i coniugi Per_2
era venuta meno nel corso degli anni, tanto che i coniugi si erano separati di fatto dal mese di maggio 2022, quando il resistente si era allontanato dalla casa familiare. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale delle parti;
che i figli minori venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse disposto, in via alternativa, che, in caso di perdurante incasso da parte della sig.ra el 100% dell'assegno unico universale, il sig. venisse Pt_1 CP_1
onerato dell'obbligo di versare alla sig.ra la somma mensile di almeno € 600,00 Pt_1
(ossia almeno euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre,
in caso di ripartizione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico universale che il sig. CP_1
venisse onerato dell'obbligo di versare alla sig.ra a somma mensile di almeno euro Pt_1 840,00 (ossia almeno euro 420,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attore di separazione Controparte_1
personale, affidamento condiviso e collocazione prevalente presso la madre dei figli, diritto di visita del padre, chiedendo, tuttavia, che venisse stabilito l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 a figlio), nell'ipotesi in cui l'assegno unico universale venisse trattenuto per l'intero dalla madre, ovvero la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), nel caso in cui l'assegno unico universale venisse suddiviso al 50% tra i genitori.
Le parti comparivano dinnanzi al Giudice delegato il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, fissava udienza ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c.
Frattanto le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto,
precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così,
rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale delle parti: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre. Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte in sostituzione d'udienza il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Agadir (MAROCCO) in data 07/06/2010 con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Schio al n. 46, parte II, serie C, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025. IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3773/2024 promossa da
C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RECHER GIANLUCA e dall'Avv. NDO' ZOAO NSUNDI
[...]
Parte_2
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PICCO DAVIDE
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente,
così chiedendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati con l'obbligo
del reciproco rispetto;
Per_ 2) Affidamento dei figli e collocazione: disporre che i minori e vengano affidati in Per_2
maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza presso
l'abitazione materna ad oggi sita in Monte di Malo (VI), Via Giacobele n. 14; per l'effetto di
quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla
formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i
genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni
degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le
questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità
genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi
di convivenza;
3) Diritto di visita del padre: disporre il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: ogni due fine
settimana dal sabato ore 09.00, quando provvederà ad andare a prenderli presso
l'abitazione materna, alla domenica sera fino alle 18.00 quando provvederà a riportarli
presso la madre;
- Durante la settimana, il martedì, per un pomeriggio-sera, il padre provvederà ad andare a
prendere i figli al termine della scuola e/o dell'attività sportiva e li riporterà presso la madre dopo cena e comunque non oltre le ore 21.00; il padre provvederà altresì ad andare a
prendere i figli all'uscita da scuola il venerdì e ad accompagnarli presso la madre;
- Il padre si impegna ad accompagnare i figli alle manifestazioni sportive che si terranno nei
fine settimana in cui staranno con lui;
- Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con l'uno e con l'altro
genitore, in periodo da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- Sette giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie ricomprendendo un anno il
Natale, l'anno dopo il Capodanno;
- Altre festività religiose (musulmane) e nazionali alternate un anno con un genitore, l'anno
dopo con l'altro;
- I genitori si impegnano a collaborare attivamente nella gestione dei figli, anche
coadiuvandoli se necessario nell'esecuzione dei compiti scolastici.
4) Contributo al mantenimento dei figli: il sig. verserà alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1
Per_ giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fino alla Per_2
loro indipendenza economica l'importo di euro 200,00 per ciascuno (dunque euro 400,00
complessivi), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
le spese straordinarie,
regolamentate come da protocollo in uso avanti all'intestato Tribunale, saranno ripartite al
50% tra i genitori e saranno corrisposte, entro il 10 del mese seguente, previa esibizione del
giustificativo di spesa da parte del coniuge che le avrà sostenute. I coniugi convengono che
l'assegno unico universale per i figli (così come ogni eventuale futura misura sostitutiva dello
stesso) verrà integralmente percepita dalla sig.ra fino alla piena indipendenza Pt_1
economica dei figli.
5) Mantenimento a favore del coniuge: nessun mantenimento in favore di uno o dell'altro
coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) Le parti danno atto: - che il sig. ha già provveduto a corrispondere alla sig.ra ogni arretrato CP_1 Pt_1
Per_ relativo al contributo mensile al mantenimento per i figli minori e maturato sino al Per_2
mese di febbraio 2025 (compreso), nonché per spese straordinarie maturate sino al mese
di dicembre 2024 compreso (ad esclusione delle quote per mensa scolastica dei figli da
dicembre 2024 in poi);
- di aver separatamente definito ogni loro pendenza economica e di non aver null'altro a che
pretendere l'una dall'altra in relazione a titoli, ragioni e causali indicate nei rispettivi pregressi
atti.
7) Spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/09/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Marocco in data 07/06/2010; che dall'unione erano nati Controparte_1
Per_ i figli in data 03/11/2014 e in data 18/02/2016; che l'affectio coniugalis tra i coniugi Per_2
era venuta meno nel corso degli anni, tanto che i coniugi si erano separati di fatto dal mese di maggio 2022, quando il resistente si era allontanato dalla casa familiare. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale delle parti;
che i figli minori venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse disposto, in via alternativa, che, in caso di perdurante incasso da parte della sig.ra el 100% dell'assegno unico universale, il sig. venisse Pt_1 CP_1
onerato dell'obbligo di versare alla sig.ra la somma mensile di almeno € 600,00 Pt_1
(ossia almeno euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre,
in caso di ripartizione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico universale che il sig. CP_1
venisse onerato dell'obbligo di versare alla sig.ra a somma mensile di almeno euro Pt_1 840,00 (ossia almeno euro 420,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento tra i coniugi.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attore di separazione Controparte_1
personale, affidamento condiviso e collocazione prevalente presso la madre dei figli, diritto di visita del padre, chiedendo, tuttavia, che venisse stabilito l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 a figlio), nell'ipotesi in cui l'assegno unico universale venisse trattenuto per l'intero dalla madre, ovvero la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), nel caso in cui l'assegno unico universale venisse suddiviso al 50% tra i genitori.
Le parti comparivano dinnanzi al Giudice delegato il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, fissava udienza ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c.
Frattanto le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto,
precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così,
rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale delle parti: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre. Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle note scritte in sostituzione d'udienza il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Agadir (MAROCCO) in data 07/06/2010 con atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Schio al n. 46, parte II, serie C, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025. IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Elena Sollazzo