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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2283/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
(C.F. , con l'avv. BIAGIO RICCIO;
Parte_1 C.F._1
appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. , P_2 C.F._3
(C.F. ), P_3 C.F._4
(C.F. ), tutti con l'avv. TEOBALDO TASSOTTI;
P_4 C.F._5
LE. (C.F. ), con l'avv. ANGELO MAIOLINO;
P_5 P.IVA_1
(C.F. ), con l'avv. VALENTINA MAIOLINO;
Parte_2 C.F._6
appellati
1
PAUSO,
(C.F. ), anche come trustee del TRUST CP C.F._8
Co ER. , entrambi con l'avv. BIAGIO RICCIO;
appellati e appellanti incidentali
Oggetto: Usucapione. Appello avverso la sentenza n. 2203/2023, pubblicata in data
13/11/2023, del Tribunale di Vicenza.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante principale e per parte appellante incidentale Parte_1 [...]
e P_6 CP
1. Riformare la sentenza n° 2203/2023 pubblicata il 13.11.2023 afferente al giudizio n° r.g.
6475/2018 (riunito al n° r.g. 7198/2019) e resa dal Tribunale di Vicenza, notificata in data
14.11.2023;
2. Ritenere per le argomentazioni addotte che il giudicato formatosi a seguito della sentenza di non accoglimento dell'opposizione di terzo ex art.404 cpc, non impedisce la proposizione di un'autonoma domanda di accertamento dell'usucapione.
3. Considerare che il detto giudicato sia meramente formale, perché nulla ha statuito sulla domanda di usucapione, non affatto delibata e ponderata dal Giudice dell'opposizione di terzo, per sua stessa ammissione.
4. Dare seguito per il principio del devolutum in sede di appello all'istruttoria del giudizio. A tal uopo declarare che le memorie ex art.183 sesto comma cpc dei convenuti del giudizio di prime cure sono tardive, rendendo possibile l'applicazione del principio di non contestazione, grazie al quale ex art.115 cpc la domanda di usucapione si intende già provata e dimostrata.
5. In linea subordinata ammettere i capi di prova testimoniali indicati in primo grado e qui ripetuti rendendo possibile l'escussione dei testi. Disporre anche consulenza tecnica di ufficio.
2 6. Ottenuta la sentenza dichiarativa dell'usucapione, farsi ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascriverla sui mappali di cui sotto, a favore di quale Parte_1
proprietaria a titolo originario e contro parte convenuta nei soggetti indicati in Le. sig.ri P_5
, , , , in proprio e quali successori Controparte_1 P_2 P_3 P_4 Parte_2
del de cuius . Persona_1
Terreni ancora formalmente intestati per la piena proprietà alla sig.ra per la Controparte_1
quota indivisa di 4/12 e alle sigg.re e per la Controparte_9 Parte_2
quota indivisa di 2/12 ciascuna, così catastalmente identificati:
Comune di Marostica Catasto Terreni
Foglio Particella Qualità Classe Superficie (m2) Reddito
ha are ca Dominicale Agrario 11 1202 SEMIN 1 09 02 € 8,85 €4,66 ARBOR 11 1205 SEMIN 1 08 85 € 8,68 € 4,57 ARBOR 11 1207 SEMIN 1 09 34 € 9,17 € 4,82 ARBOR
Terreni ancora formalmente intestati al defunto ( ) Persona_1 CodiceFiscale_9
C.F._1
), nato a [...], il [...] per la piena proprietà per la quota di 1/1, così catastalmente identificati:
Foglio Particella Qualità Classe Superficie (m2) Reddito
11 1211 SEMIN 1 03 92 € 3,85 € 2,02 Pt_3 11 1026 SEMIN 1 13 30 €13,05 € 6,87 porz. Pt_3 11 1214 SEMIN 1 02 97 € 2,91 € 1,53 Pt_3 11 1197 SEMIN 1 11 50 € 11,28 € 5,94 porz. ARBOR 11 1029 SEMIN 1 00 30 € 0,29 € 0,15 Pt_3 11 1199 SEMIN 1 10 92 € 10,72 € 5,64 porz. ARBOR 11 1217 SEMIN 1 06 37 € 6,25 € 3,29 ARBOR
3 11 1030 SEMIN 1 12 23 € 12,00 € 6,32 ARBOR
Pa Terreni ancor formalmente intestati alla società per la piena proprietà per la quota P_5
di 1/1, così catastalmente identificati:
Comune di Marostica Catasto Terreni
Foglio Particella Qualità Classe Superficie (m2) Reddito
ha are ca Dominicale Agrario 11 1203 SEMIN 1 00 45 € 0,44 € 0,23
Pt_3 11 1206 SEMIN 1 01 75 € 1,72 € 0,90
Pt_3 11 1208 SEMIN 1 01 86 € 1,83 € 0,96 ARBOR 11 1209 porz. SEMIN 1 07 08 € 6,95 € 3,66
Pt_3 11 1212 porz. SEMIN 1 05 35 € 5,25 € 2,76 ARBOR 11 1215 porz. SEMIN 1 07 78 € 7,63 € 4,02
Pt_3 11 1376 SEMIN 1 00 15 € 0,15 € 0,08
Pt_3 11 1377 SEMIN 1 00 48 € 0,47 € 0,25
Pt_3 11 1378 SEMIN 1 01 05 € 1,03 € 0,54
Pt_3 11 1379 SEMIN 1 03 55 € 3,48 € 1,83
Pt_3 11 1380 SEMIN 1 00 78 € 0,77 € 0,40 ARBOR 11 1381 SEMIN 1 02 60 € 2,55 € 1,34
Pt_3 11 1382 SEMIN 1 00 22 € 0,22 € 0,11
Pt_3 11 1383 SEMIN 1 00 73 € 0,72 € 0,38
Pt_3
I suddetti terreni sono contermini e circondano su tre lati (Est –Sud –Ovest) i mappali in
Comune di Marostica –Foglio 11 nn. 287 e 1025 sul primo dei quali insiste l'abitazione e sul secondo il relativo terreno di pertinenza alla abitazione della attrice Parte_1
7. Sospendere gli effetti esecutivi della sentenza ex art. 283 c.p.c., se inopinatamente controparte intendesse metterla in esecuzione.
4 8. Con condanna di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore il quale dichiara di averne fatto anticipo.
Per parte appellata , , e Controparte_1 P_2 P_4 P_3
Respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda, anche istruttoria, dell'appellante, voglia, Codesta Ecc.ma CORTE, rigettare l'appello contro la sentenza n. 2203/2023 del
Tribunale Monocratico di Vicenza, sez. II, confermandola in toto.
Vinte le spese del presente grado.
Per parte appellata LE. P_5
A) Nei confronti dell'appello principale di Parte_1
1) Respingere l'appello e confermare l'appellata sentenza.
2) Con vittoria di spese e competenze, con condanna dell'appellante principale ex art.96, u.c.,
c.p.c. per abuso di processo.
B) Nei confronti degli appellati ed appellanti incidentali in proprio e CP
quale TRee del TR ER.BA., e , in proprio e quale TRee del Controparte_6
TR PA.
3) Respingere l'appello nella parte in cui , nella loro duplice ve-ste, P_10
aderiscono e fanno proprie le censure svolte dalla appellante principale oltre Parte_1
che nella parte in cui svolgono appello incidentale auto-nomo nei confronti della statuizione Co che li concerne, in quanto TRee dei TR PA ed ER. , per effetto della ordinata cancellazione delle trascrizioni come da capo 4 del dispositivo della sentenza appellata, anche perché preliminarmente inammissibile l'impugnazione incidentale come svolta, oltre che infondata.
4) Con vittoria di spese e competenze, con condanna di , in proprio e quali P_10
TRee dei TR PA ( e ER. al pagamento di adeguata sanzione, in P_6 P_11
via solidale tra di loro, ex art.96, u.c., c.p.c. per abuso di processo.
Per parte appellata Parte_2
5 Respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda, anche istruttoria, dell'appellante, voglia, Codesta Ecc.ma CORTE, rigettare l'appello contro la sentenza n. 2203/2023 del
Tribunale Monocratico di Vicenza, sez. II, confermandola in toto.
Vinte le spese del presente grado.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con citazione notificata il 13.9.2018, ha convenuto Parte_1 Controparte_1 P_2
, (d'ora innanzi, per brevità, insieme anche solo “
[...] P_3 P_4 P_12
), avanti il Tribunale di Vicenza per fare accertare in proprio
[...] Controparte_13 P_5 favore l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1158 c.c. dei seguenti beni immobili così censiti al Comune di Marostica (VI):
(i) catasto terreni, foglio 11, mappali nn. 1202, 1205, 1207, 1211, 1026 porz. (ha are ca
13,30), 1214 porz. (ha are ca 2,97), 1197 porz. (ha are ca 11,50), 1029, 1199 porz. (ha are
P_ ca 10,92), 1217 e 1030, formalmente intestati a e P_12 Parte_2
(ii) catasto terreni, foglio 11, mappali nn. 1203, 1206, 1208, 1209 porz. (ha are ca 7,80),
1212 porz. (ha are 5,35), 1215 porz. (ha are ca 7,78), 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381,
Part 1382 e 1383, formalmente intestati a P_5
L'attrice ha dedotto di aver posseduto i predetti terreni sin dal 1998, comportandosi come legittima proprietaria, provvedendo alla semina stagionale, a coltivarne il giardino con la serra, a concimare, a sfalciare i prati, a potare il parco, a stoccare il terreno per occorrenti future livellazioni dei terreni, a raccogliere frutti e prodotti, nonché a mantenere così in ordine i predetti terreni, tutti contigui alla propria abitazione (“Villa dei Sogni”) e dal 1997 abbandonati dai proprietari.
La causa è stata iscritta al n. 6475/18 RG del Tribunale di Vicenza.
I convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Le. e hanno chiesto e ottenuto l'autorizzazione a chiamare in giudizio P_5 Parte_2 [...]
Co
anche quale disponente del TR Er. e trustee del TR PA. In tali trust P_6
6 sono stati segregati alcuni dei fondi oggetto di causa e i chiamanti hanno chiesto che il
Tribunale di Vicenza ordinasse la cancellazione della trascrizione nei Registri Immobiliari dei detti atti di segregazione.
si è costituita in giudizio chiedendo di esserne estromessa e sollecitando il Controparte_6
rigetto delle domande proposte dai chiamanti e la loro condanna al risarcimento dei danni cagionati con la “imprudente domanda di chiamata in causa”.
Alla causa n. 6475/18 RG è stata riunita la causa n. 7198/19 RG. Detto giudizio è stato introdotto da ex art. 616 c.p.c. avverso e in relazione Parte_1 Parte_2 P_12
alla procedura esecutiva (n. 3062/17 RGE) introdotta dagli stessi, ex art. 612 c.p.c., nei confronti di e per ottenere l'esecuzione forzosa della CP Controparte_6
sentenza di questa Corte d'Appello n. 19/12. In particolare gli esecutanti hanno chiesto al
Tribunale di Vicenza di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare stabiliti nella detta sentenza n. 19/2012 della Corte d'Appello di Venezia nei confronti di CP
e , e in particolare:
[...] Controparte_6
“a) di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda riconvenzionale dagli intimati svolta contro i precettanti nel giudizio conclusosi con il richiamato titolo esecutivo
b) di rilasciare in favore dei precettanti i terreni così identificati “mappale 1029, 1030,
1217 (ex 1191/c), 1211 (ex 1035/c) e 1214 (ex 1036/c), part. 4345, foglio 11°, C.T. –
Comune di Marostica, oltre che le porzioni dei mappali attualmente ivi allibrati coi numeri
1202 (ex 1031/a), 1205 (ex 1032/a), 1207 (ex 1033/a), 1026, 1197 (ex 1027/d) e 1199 (ex
1028/e), e ciò, arretrando sui propri confini catastali
c) di indicare il nominativo di un tecnico da affiancare a quello di precettanti affinché, in accordo e a spese comuni, potessero procedere all'apposizione dei termini sul confine catastale tra i mappali 1025 e 287 e i terreni confinanti, di proprietà quest'ultimi, dei precettanti medesimi”.
7 Al fine di contrastare detta esecuzione, ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
ex art. 615 comma 2 c.p.c., deducendo che i fondi oggetto delle domande di parte opposta erano stati da lei acquistati in forza di usucapione ex art. 1158 c.c.
I convenuti opposti, costituendosi in giudizio, hanno contestato la ammissibilità e fondatezza dell'opposizione. Nella causa è intervenuta Le. associandosi alle difese dei convenuti P_5
opposti.
Nei procedimenti riuniti nn. 6475/18 e 7198/19 RG è stato chiamato in causa, per ordine del giudice, , in qualità di trustee del TR Er.Ba. CP
Il terzo chiamato è rimasto contumace.
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Vicenza ha rigettato le domande di Pt_1
e e accolto le domande di cancellazione delle trascrizioni
[...] Controparte_6
Part relativamente agli atti di segregazione in trust oggetto delle doglianze di e di P_5 Pt_2
e sono stati condannati a rifondere le
[...] Parte_1 CP Controparte_6
Pa spese di lite in favore di e di , mentre la sola è stata P_5 Parte_2 Parte_1
P_ condannata alla rifusione delle spese di difesa di – L'attrice è P_1 Parte_1
stata altresì condannata ex art. 96 c.p.c.
Giudizio d'appello
Contro la sentenza del Tribunale di Vicenza propone appello insistendo per la Parte_1
domanda di usucapione già oggetto del giudizio di primo grado.
e si sono costituiti in causa, anche quali trustee dei TR CP Controparte_6
Er.ba. e PA, aderendo alle domande di parte appellante.
Gli altri appellati si sono costituiti in causa con richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
8 Sull'appello principale
1) Con il primo motivo d'appello censura la sentenza del Tribunale di Vicenza Parte_1 per avere ritenuto formatosi il giudicato in ordine all'usucapione in seguito alla sentenza n.
429/23 di questa Corte d'Appello.
1.1 Con tale pronuncia è stato confermato il rigetto delle domande proposte da Parte_1
avverso le stesse parti di questo processo ( , Controparte_1 P_2 P_3 P_4
Part
, in un procedimento di opposizione di terzo introdotto dalla
[...] Parte_2 P_5
ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 19/22 di questa Corte d'Appello. Con tale Pt_1
ultima pronuncia era stata rigettata la domanda di usucapione proposta da e CP
(genitori di in ordine ai terreni per cui è causa ed era stato Controparte_6 Parte_1
ordinato il rilascio di parte di essi in favore di e . P_12 Parte_2
Con la detta opposizione di terzo ha chiesto alla Corte d'Appello di Parte_1
“annullare” la sentenza n. 19/2012 e dichiararne la “illegittimità” e “inefficacia” nei confronti dell'attrice. A sostegno dell'opposizione l'attrice, in quella sede, ha dedotto e chiesto venisse dichiarato che i beni immobili che costituiscono oggetto dell'azione esecutiva promossa da
P_ Part
e (con l'intervento di sono di proprietà esclusiva della P_12 Parte_2 P_5
stessa avendoli ella acquistati a titolo originario per usucapione per effetto del Parte_1
possesso ultraventennale di buona fede, pubblico, pacifico continuo e non interrotto.
La sentenza n. 429/23 ha rigettato l'opposizione di terzo e condannato l'attrice alla rifusione delle spese. In motivazione, la Corte d'Appello ha osservato che “non ha Parte_1
dimostrato, e per vero neppure chiesto di dimostrare in questo giudizio, il possesso pacifico ed indisturbato ultraventennale degli immobili di cui rivendica la proprietà a titolo originario”. Secondo la sentenza n. 429/23 non ha fornito “prova della Parte_1 situazione sostanziale legittimante l'opposizione, vale a dire la titolarità di una situazione giuridica incompatibile con quella accertata nella pronuncia impugnata, e tale da pregiudicare i diritti del terzo opponente”.
9 Nel corso del giudizio di primo grado Le. e hanno dimesso la sentenza n. P_5 Parte_2
429/23 dichiarando che la stessa sarebbe sorretta da giudicato, senza che parte attrice replicasse sul punto.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Vicenza ha osservato che sussistono tutte le condizioni per l'applicazione dell'art. 2909 c.c. Infatti le parti dei due processi sono le stesse e identici sono anche la causa petendi ed il petitum delle domande proposte da Parte_1
nel procedimento per opposizione di terzo e nel presente giudizio, in etrmabi i casi volte a far accertare l'acquisto in suo favore della proprietà dei terreni per cui è causa in forza di usucapione.
1.2 Il motivo si articola in due distinte censure.
1.2.1 In primo luogo, l'appellante nega che i due giudizi – quello proposto con opposizione di terzo e la presente causa – siano l'uno il “duplicato dell'altro”. Richiama, in proposito, le pronunce della Corte di Cassazione nelle quali si afferma che: “l'opposizione di terzo si giustifica solo in funzione della tutela di situazioni coeve e confliggenti con quelle di una o entrambe le parti, ma non può essere utilizzata per consentire la formazione di situazioni soggettive future nei confronti delle parti che postulino, a tal fine, la rimozione dell'assetto del rapporti consolidato dal giudicato” (Cass. n. 7702/05, in motivazione;
n. 9500/03, rv.
564236).
L'appellante afferma che, nel giudizio ex art. 404 c.p.c., ella aveva lamentato l'incidenza della sentenza n. 19/12 su un suo diritto, “che tuttavia non era preesistente, cioè, portato già da un titolo che lo aveva consacrato anteriormente”. Ciò avrebbe reso necessaria l'introduzione di un'azione autonoma, “tesa a dimostrare il diritto di usucapione” e cioè “il riconoscimento giudiziale che alla situazione formale di titolarità si è sovrapposta la situazione originante dal protrarsi del possesso continuato ed ininterrotto dell'usucapiente”.
1.2.2 In secondo luogo, l'appellante sostiene che le due iniziative giudiziali promosse per far accertare l'usucapione dei terreni – quella promossa da e , CP Controparte_6 culminata con la sentenza n. 19/12 e quella promossa in questa sede da – non Parte_1
10 vedrebbero la perfetta coincidenza dell'oggetto delle domande. Infatti la domanda di Pt_1 avrebbe “visto aggiungersi anche i seguenti mappali:
[...]
Part
- verso la società tutto il mapp. 1378, porzione mapp. 1209, maggior porzione P_5
mapp. 121, 1215, tutto il mapp. 1208, 1206, 1203;
- verso i sig.ri tutto il mapp. 1207, 1205, 102, 1030, maggior porzione mapp. P_14
1026, 1177, 1199”.
1.3 Il motivo è infondato in quanto nessuna delle due argomentazioni è pertinente alle motivazioni utilizzate dal Tribunale di Vicenza nella sentenza gravata.
1.3.1 Quanto al primo punto, va chiarito che la sentenza appellata non mette in dubbio l'ammissibilità delle due azioni giudiziali promosse da ma si limita a rilevare Parte_1
che nei due giudizi ha proposto la stessa domanda di usucapione e che, pertanto, Pt_1
formatosi un giudicato a lei sfavorevole nel primo dei due processi giunto a termine, tale giudicato fa stato anche nell'altro giudizio, impedendo l'accoglimento della domanda.
Giova inoltre evidenziare che le ragioni per cui la sentenza n. 429/23 ha rigettato la domanda di usucapione di non sono quelle di cui alle pronunce della Cassazione citate, non Pt_1 avendo la Corte d'Appello esaminato il tema della opponibilità all'esecutante di un acquisto per usucapione maturatosi in data successiva rispetto al titolo esecutivo. Infatti, come si comprende dagli estratti della motivazione sopra riportati, la sentenza n. 429/23 ha rigettato la domanda di usucapione per carenze nelle deduzioni e nelle prove richieste da parte attrice riguardo ai presupposti dell'acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c.
1.3.2 Anche la seconda doglianza è fuori fuoco rispetto alla motivazione che si propone di criticare. Ciò che rileva non è la coincidenza tra il petitum delle domande di usucapione proposte in due diversi giudizi da e (nel processo conclusosi CP Controparte_6
con la sentenza n. 19/12) e da (nel presente procedimento) ma quella tra le Parte_1
domande di usucapione che la stessa ha formulato nel giudizio conclusosi con Parte_1
la sentenza n. 429/23 e questo processo.
11 Se poi l'appellante avesse inteso fare riferimento all'oggetto della sentenza n. 19/12 per intendere che tale era altresì l'oggetto della domanda di usucapione formulata da Pt_1 nell'opposizione di terzo proposta (dato che in tale sede ella ha chiesto alla Corte
[...]
d'Appello di dichiarare “che i beni immobili che costituiscono oggetto dell'azione esecutiva … sono di sua proprietà esclusiva”), va evidenziato che tutti mappali che vengono elencati in atto d'appello per sostenere che sarebbero stati oggetto dell'autonoma domanda di usucapione di e non della causa nella quale si è formato il giudicato ritenuto dal giudice Parte_1
del primo grado ostativo alla pronuncia qui richiesta sono, in realtà, compresi tra quelli riportati nel dispositivo della sentenza n. 19/12 (fatta eccezione per i mappali nn. 121, 102 e
1177, indicati dall'odierno appellante, che non corrispondono a nessuno dei mappali di cui alle sentenze in esame).
Le deduzioni di parte appellante di cui alle note dimesse per l'udienza di rimessione in decisione, volte a formulare deduzioni sul punto diverse da quelle di cui all'atto d'appello, sono inammissibili in quanto tardive.
2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che il giudicato formatosi con la sentenza n. 429/23 sarebbe “meramente formale e non sostanziale”, cosicché esso non impedirebbe al giudice di questo procedimento di esaminare il materiale istruttorio posto a corredo della domanda di usucapione e di rendere la richiesta sentenza di accertamento.
Il carattere “meramente formale” del giudicato deriverebbe dal fatto che la Corte d'Appello abbia rigettato la domanda di usucapione di dopo avere rilevato che ella non Parte_1 avrebbe “dimostrato e per vero neppure chiesto di dimostrare in questo giudizio il possesso pacifico ed indisturbato ultraventennale degli immobili di cui rivendica la proprietà a titolo originario”. Il giudice di quella causa, quindi, non avrebbe “compiuto un esame”, cosicché non si sarebbe formato “il giudicato sostanziale sulla pretesa della signora Parte_1 che aveva il diritto di procedere autonomamente con domanda come avvenuto”.
Il motivo non ha pregio.
12 Con la sentenza n. 429/23 questa Corte d'Appello ha rigettato nel merito la domanda di usucapione proposta da Si è quindi formato un giudicato di rigetto che opera Parte_1
nel presente processo, ove è stata formulata la stessa domanda di usucapione da parte di nei confronti degli stessi contraddittori e con riguardo a tutti i fondi oggetto Parte_1
della domanda qui articolata.
3) Con il terzo motivo di doglianza l'appellante si duole che il giudice del primo grado non abbia tenuto conto della tardività del deposito delle memorie autorizzate ex art. 183 comma sesto n. 3 c.p.c. da parte dei convenuti. Da tale tardività deriverebbe la non contestazione ex art. 115 c.p.c. dei presupposti dell'usucapione, che pertanto dovrebbe considerarsi “di per sé già provata”.
Il motivo è senza fondamento.
Tutti i convenuti, costituendosi in primo grado, hanno contestato il fondamento della domanda di usucapione e di ciò la sentenza appellata dà conto. Era onere di , che ha Pt_1 richiesto la pronuncia di accertamento dell'usucapione, provarne i presupposti di fatto. Ove anche i convenuti avessero mancato di dimettere nei termini la terza memoria autorizzata ex art. 183 comma sesto c.p.c., a ciò non conseguirebbe la prova degli elementi costitutivi della domanda attorea per mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La questione peraltro è priva di rilievo anche perché il rigetto pronunciato dal giudice del primo grado si fonda, come detto, sul giudicato esterno ex art. 2909 c.c. formatosi in un diverso processo.
Sull'appello incidentale
Con la propria comparsa di costituzione, e hanno dichiarato CP Controparte_6 di fare proprie le conclusioni dell'impugnazione principale di cui hanno chiesto l'accoglimento.
13 Pur non formulando nessuna espressa domanda relativa ai capi della sentenza di primo grado che riguardano e – il capo quarto recante l'ordine di CP Controparte_6
cancellazione delle trascrizioni relative agli atti di segregazione in trust degli immobili oggetto di causa ed i capi ottavo e nono relativi alle spese di lite – gli appellanti incidentali hanno affermato, nel corpo della comparsa, che, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, “verrebbe meno” anche la domanda di cancellazione ex art. 2668 comma 2 c.c. delle trascrizioni ex art. 2645 ter c.c.
Data la coincidenza delle domande svolte nell'impugnazione principale ed in quella incidentale, al rigetto della prima consegue anche il rigetto della seconda.
Conclusioni e spese
Dovendosi confermare, per il rigetto dei primi due motivi di gravame, le valutazioni espresse dal primo giudice in punto giudicato, vanno evidentemente disattese anche le istanze istruttorie sulle quali insistono l'appellante principale e gli appellanti incidentali.
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore (indeterminato) e la complessità (modesta) della causa - vanno poste ad integrale carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, atteso l'esito dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico di nonché a carico di e . Parte_1 CP Controparte_6
Vi sono anche i presupposti per l'applicazione, a carico di dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
commi terzo e quarto, attesa la manifesta inconsistenza giuridica dei motivi di impugnazione
(in particolare del secondo e terzo motivo) nonché la falsità delle indicazioni riportate nell'atto introduttivo (con riguardo alla asserita diversità di petitum tra le domande svolte in questo processo ed il giudizio conclusosi con la sentenza n. 429/23, di cui al primo motivo d'appello).
14 Appare equo condannare a pagare a ciascuno degli avversari la somma di € Parte_1
4.000,00, ex art. 96 comma terzo c.p.c., e alla cassa ammende la somma di € 2.000,00 ex art. 96 comma quarto c.p.c.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2203/2023, pubblicata in data 13/11/2023, del Tribunale di Vicenza:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna e in solido tra loro a Parte_1 CP Controparte_6
rifondere a , , in solido le spese di Controparte_1 P_2 P_3 P_4 lite del presente grado, liquidate in € 12.650,00, di cui € 11.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) condanna e in solido tra loro a Parte_1 CP Controparte_6
rifondere a le spese di lite del presente grado, liquidate in € 9.775,00, di cui Parte_2
€ 8.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e
CPA;
4) condanna e in solido tra loro a Parte_1 CP Controparte_6
Pa rifondere a le spese di lite del presente grado, liquidate in € 9.775,00, di cui P_5
€ 8.500,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e
CPA;
5) condanna a pagare a , , Parte_1 Controparte_1 P_2 P_3 P_4 in solido la somma di € 4.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;
[...]
6) condanna a pagare a la somma di € 4.000,00, ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;
Part 7) condanna a pagare a la somma di € 4.000,00, ai sensi Parte_1 P_5 dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;
8) condanna a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € Parte_1
2.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma quarto c.p.c.;
15 9) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Venezia, 17 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
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