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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 2364/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2364/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Anna CERRONE (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore in Pontecagnano Faiano alla Via Budetti/Torino P.co Pyramis attore-opponente contro (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Marisa MEOLA (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo studio del difensore in Eboli alla Via Umberto Nobile n. 14 convenuta-opposta oggetto: opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 02.03.2022, elevava Parte_1 opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di € 15.154,97 (di cui € 13.432,00 a titolo di mantenimento della prole pregresso, maturato e non versato da novembre 2019 a settembre 2021; € 84,00 per rivalutazione Istat assegno di mantenimento mese di ottobre 2019; € 1.638,97 per differenza residua su sorte capitale maturata a titolo di rivalutazione Istat e interessi di cui al precetto del 26.02.2018), notificatogli dalla ex coniuge in data 16.02.2022, in forza di sentenza n. 1729/2010 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Salerno nell'ambito della separazione giudiziale dei coniugi (R.G. 3830/04). Eccepiva l'opponente, in via preliminare, la nullità del precetto ricevuto per mancata apposizione in esso della copia dei titoli esecutivi posti a base della intimata esecuzione, evidenziando la palese violazione del proprio diritto di difesa, non essendo stato posto nella condizione di poter analiticamente muovere le proprie contestazioni. Soggiungeva, in ordine al quantum, che la rivalutazione Istat richiesta fosse stata erroneamente calcolata. Su tali basi, domandava all'Adito Tribunale di: “1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra Controparte_1 in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente e/o non dovuto per le ragioni dedotte in narrativa e, pertanto, accogliere l'opposizione con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 16.02.2022 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
3) accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovute la somme di cui all'atto di precetto impugnato, in quanto errate;
4) dichiarare che l'intimante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno concludente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto opposto;
5) condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”. Con propria comparsa, depositata in data 21.12.2022, provvedeva alla propria costituzione precisando, preliminarmente, che il titolo sotteso al precetto per cui Controparte_1 vi era causa, costituito dalla sentenza n. 1729/2010, era stata notificata all'opponente in data 05.07.2018, in uno all'atto di precetto del 26.06.2018 e che tanto soddisfava pienamente il dettato normativo di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c.. Quanto all'eccepita erroneità della somma richiesta a titolo di rivalutazione, evidenziava come fosse stato lo stesso opponente a calcolare l'adeguamento Istat, corrispondendolo nella stessa misura per diverse mensilità. Per quanto esposto, concludeva testualmente: “- rigettare l'opposizione proposta nei confronti della concludente perché assolutamente infondata in fatto e diritto oltre che pretestuosa e temeraria e di conseguenza confermare l'opposto atto di precetto;
- rigettare in ogni caso tutte le istanze e conclusioni formulate dall'opponente, confermando l'efficacia del precetto opposto;
- considerata la natura palesemente temeraria dell'azione intrapresa, condannare l'opponente al pagamento di una somma equamente determinata ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Il giudizio, di natura squisitamente documentale, proseguiva con il deposito e lo scambio di autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, ove le parti si limitavano a ribadire le proprie deduzioni ed istanze, pervenendo all'udienza del 02.04.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di propri scritti conclusionali, dei quali le medesime profittavano.
*** Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte, nonché delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, per pervenire alla soluzione del caso quesito, è d'uopo, in apertura, qualificare la domanda posta, aldilà del nomen iuris ad essa attribuito dalla parte. Ebbene, l'azione promossa da parte dell'opponente è da qualificarsi cumulativamente quale opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., essendo dedotta tanto l'inesistenza del diritto di credito azionato da quanto vizi di regolarità formale del Controparte_1 precetto (rectius mancata apposizione in esso della copia dei titoli esecutivi posti a base della intimata esecuzione), per i quali il termine di proposizione della domanda è quello di venti giorni (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487) decorrenti dalla notifica dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262). Invero, parte opponente ha correttamente incardinato la domanda entro il termine decadenziale di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla data di notificazione dell'ingiunzione, 26.02.2022, essendo la citazione notificata il successivo 02.03.2022, come risultante dal carteggio in atti, tanto non ostando ad uno scrutinio della suddetta contestazione. Cionondimeno, la censura risulta infondata per quanto di seguito si espone. Emerge per tabulas ed alla luce delle allegazioni documentali offerte da controparte, infatti, come parte istante avesse già ricevuto la notifica del titolo, nella data del 05.07.2018, unitamente ad altro e precedente atto di precetto, tanto soddisfacendo il disposto dell'art. 474 c.p.c.. Passando a scandagliare i motivi di opposizione concernenti l'an dell'esecuzione forzata ed, in particolare, la deduzione di parte attorea circa l'inesistenza del credito per cui vi è stata intimazione, nonché l'erroneo calcolo di esso, si osserva quanto appresso. Occorre premettere che regola la materia de qua il principio al lume del quale entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, e in relazione al tenore di vita della famiglia: il diritto del figlio al mantenimento, all'educazione e all'istruzione sorge per il fatto stesso della procreazione, a prescindere dall'accertamento dello status di figlio. Ebbene, è la sentenza n. 1729/2010 - resa da questo Tribunale – a costituire il titolo esecutivo che ingloba l'obbligo di per cui vi è stato precetto;
tale obbligo Parte_1 si sostanzia nel versare mensilmente a il mantenimento della prole, di Controparte_1 talché il credito che l'opponente assume essere inesistente non è tale. Anche la contestazione in ordine agli importi precettati si rivela sol in parte fondata. Per addivenire a tale conclusione, è d'uopo ripercorrere le vicende processuali che hanno interessato le parti qui in causa, come emergenti dal carteggio in atti. Ed infatti, con la pronunzia di cui sopra, resa il 16.07.2010 e pubblicata il 22.07.2010, passata in giudicato perché non impugnata, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione giudiziale tra e ponendo a carico del Parte_1 Controparte_1 primo l'assegno di € 500,00, da versarsi alla ex coniuge entro i primi cinque giorni di ciascun mese, da imputarsi al mantenimento delle loro figlie e ciascuna Per_1 Per_2 per la metà. La opposta, onde richiedere la rivalutazione Istat sui ratei compresi tra il luglio 2005 ed il giugno 2011, nonché gli interessi dalla medesima data al giugno 2018, notificava il titolo unitamente ad un primo precetto (datato 26.06.2018) in data 05.07.2018. Di poi, non ricevendo le mensilità comprese tra novembre 2019 e febbraio 2020, notificava a controparte un ulteriore atto di precetto – per euro 2.420,63 - in data 18.02.2020, in cui richiedeva anche la somma di euro 84,00 a titolo di rivalutazione Istat sull'assegno di ottobre 2019, precetto che, rimasto inevaso, andava ad incardinare la procedura di pignoramento presso terzi n. 2082/2020 RGE. Nell'ambito di essa, venutisi a maturare ulteriori ratei di mantenimento, depositava due atti di intervento Controparte_1 (rispettivamente in data 03.11.2020 per l'importo di € 4.672,00 riferito al periodo ricompreso tra marzo 2020 ed ottobre 2020 – dunque €. 584,00 x 8 – e in data 08.02.2021 per l'importo di € 1.752,00 relativo al periodo novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021
– dunque €. 584,00 x 3), in cui richiedeva gli ulteriori assegni di mantenimento, comprensivi di rivalutazione Istat sino al gennaio 2021. Detta esecuzione si concludeva con ordinanza di assegnazione dell'11.02.2021, con la quale il GE ordinava al terzo pignorato, Ministero Della Difesa – Centro Nazionale Amministrativo Esercito – Ufficio Trattamento Economico, il pagamento del credito complessivamente fatto valere, ammontante ad €. 9.010,00, ivi incluse spese e compensi di precetto nonché accessori di legge (ivi ricompresa la rivalutazione dei ratei come dapprima individuata). Fatte tale ineludibili precisazioni e venendo alla questione che qui ci occupa, si rileva come la creditrice istante abbia avanzato col precetto qui opposto, notificato in data 16.02.2022, la pretesa a riscuotere il pagamento degli assegni di mantenimento non corrisposti con riferimento all'intervallo temporale compreso tra il novembre 2019 ed il settembre 2021; che abbia, altresì, nuovamente richiesto, con il medesimo atto, la corresponsione della rivalutazione Istat sul rateo relativo ad ottobre 2019, nonché euro 1.638,97 quale “differenza residua su sorte capitale maturata a titolo di rivalutazione Istat e interessi di cui all'atto di precetto del 26.06.2018 (€. 5.038,97 sorta capitale intimata - €.
3.400 importo versato)”; tanto sulla scorta del fatto che il terzo pignorato, con comunicazione pec del 25.10.2021 (non versata in atti), la avrebbe notiziata che il proprio ex coniuge era stato collocato “nella riserva a domanda a decorrere dal 01 gennaio 2022, sicché, cessato il rapporto di lavoro, risultava decaduta la posizione di terzo pignorato del Ministero della Difesa – CNA Esercito, invitando a presentare eventuali richieste di pagamento dell'intero credito agli uffici INPS competenti all'erogazione delle somme dovute al debitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”. A voler sintetizzare, si rileva che: a) ha ricevuto in assegnazione, con Controparte_1 obbligo di pagamento da parte del terzo pignorato (Ministero della Difesa), la somma di euro 9.010,00, quale somma complessivamente ad ella spettante a titolo di mantenimento accessori e spese alla data dell'11.02.2021 (v. ordinanza RGE n. 2082/2020 dell'11.02.2021); la predetta ha poi intimato, in data 16.02.2022 e col precetto opposto, il pagamento di ratei di mantenimento ed accessori già considerati dal GE nella citata ordinanza, atteso che l'obbligato Ministero le avrebbe comunicato come, a far data dal 01.01.2022, aveva cessato il rapporto di lavoro con , per cui era decaduto Parte_1 dalla posizione di terzo pignorato;
la opposta ha pertanto richiesto in pagamento, col medesimo precetto, anche interessi e rivalutazione Istat sulla sorta capitale già richiesti col precetto del 26.06.2018 (in atti), per il periodo temporale giugno 2011-giugno 2018 e la rivalutazione per il periodo giugno 2011 – giugno 2016, il tutto non oggetto di richiesta nel precetto che incardinava il processo esecutivo conclusosi con l'ordinanza de qua. Invero, quanto alle somme precettate a titolo di mantenimento dovuto dal novembre 2019 ed il settembre 2021, nonché alla rivalutazione Istat sul rateo relativo ad ottobre 2019, quali importi già considerati nell'ordinanza di assegnazione dell'11.02.2021 – RGE 2082/2020, si ricorda che l'ordinanza di assegnazione, per la sua natura strettamente liquidativa e satisfattiva, determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore: difatti, in forza del provvedimento di assegnazione, il terzo diviene debitore diretto del creditore assegnatario, realizzandosi una sostituzione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, dunque un fenomeno di cessione del credito, sulla falsariga di quella disciplinata dall'art. 1264 c.c., con carattere pro solvendo. L'assegnazione, dal punto di vista sostanziale, produce i medesimi effetti che seguono alla cessione volontaria del credito, cosicché con l'assegnazione si verifica una modificazione soggettiva:1) creditore procedente = assegnatario;
2) debitore esecutato titolare del diritto di credito verso il terzo = assegnante;
3) terzo debitor debitoris = assegnato. L'assegnatario, pur avendo acquistato un nuovo credito, non perde l'originario diritto verso l'assegnante; ma, in forza dell'assegnazione pro solvendo, l'originario rapporto obbligatorio esistente tra creditore/assegnatario e debitore esecutato/assegnante da principale diviene sussidiario, entrando così in uno stato di quiescenza. È opinione condivisa, infatti, che detta ordinanza abbia «nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo» (cfr. Cass. n. 9390/2016, Cass. n. 239/2023), mentre nei confronti del debitore permane l'efficacia del titolo esecutivo originario nell'eventualità che parte del credito non sia rimasto soddisfatta all'esito dell'esecuzione intrapresa;
d'altra parte «l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario» (cfr. Cass. n. 30862/2018). Per cui, dopo l'assegnazione di un credito a un terzo, il creditore deve invece agire in via esecutiva contro il terzo;
se questi non versa le somme dovute o il creditore non riscuota interamente il proprio credito, allora potrà rivolgersi nuovamente all'originario debitore per il residuo avere.
“Quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo. Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito” (cfr. Corte Cass. Ordinanza n. 108 del 04/01/2023). Ciò posto, non è documentato che si sia avuta la cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente col Ministero a far data dal 01.01.2022 e, soprattutto, che il Ministero avrebbe invitato parte opposta a presentare eventuali richieste di pagamento “agli uffici INPS competenti all'erogazione delle somme dovute al debitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”. Sic rebus stantibus, il terzo obbligato è da rinvenirsi in tale Ente, per cui l'esecuzione non va rivolta a , in omaggio all'ordinanza di assegnazione versata in atti. Parte_1
A tanto consegue che il precetto opposto sia da dichiararsi inefficace, nella parte in cui è stato intimato il pagamento di ratei di mantenimento ed accessori a soggetto non obbligato in assenza di comprovata infruttuosa esazione del terzo, avuto riguardo dell'ordinanza resa nell'RGE n. 2082/2022 in data 11.02.2022. Cionondimeno, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore (per tutte, Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515 - Cass. 8939/2013). Ne discende che vadano qui scomputati gli importi intimati che esulano dal dettato dell'ordinanza dell'11.02.2021 – RGE N. 2082/2020: ci si riferisce all'importo intimato di euro 1.638,97 quale “differenza residua su sorte capitale maturata a titolo di rivalutazione Istat e interessi di cui all'atto di precetto del 26.06.2018 (€. 5.038,97 sorta capitale intimata - €.
3.400 importo versato)”, ovvero rivalutazione Istat sui ratei di mantenimento ricompresi tra il giugno 2011 ed il giugno 2016 ed interessi dovuti per il periodo giugno 2011 - giugno 2018 (v. precetto in uno alla sentenza di separazione in atti). Occorre, dunque, stabilirne l'ammontare: avvalendosi dello strumento di calcolo disponibile sul sito dell'ISTAT, reperibile all'indirizzo https://rivaluta.istat.it. In forza di detto sistema ed utilizzando la corretta base di calcolo (da individuarsi nell'importo dell'assegno aggiornato al giugno 2011 su cui computare la rivalutazione per il periodo successivo), emerge l'importo di €. 562,00, quale somma dovuta al giugno 2011 a titolo di mantenimento. Ciò posto, non resta che effettuare gli ulteriori conteggi onde stabilire il quantum dovuto a titolo di rivalutazione ed interessi nei periodi innanzi considerati: a tal fine, si rende opportuno riportare il seguente prospetto (ricavabile da qualsiasi applicativo a ciò predisposto), che calcola la rivalutazione monetaria (su euro 562,00) nei periodi di cui si discute e riporta contestualmente gli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT (così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712): Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi:
05/06/2011 31/12/2011 € 579,42 1,50% 209 € 4,98
01/01/2012 05/06/2012 € 579,42 2,50% 157 € 6,23
05/06/2012 05/06/2013 € 586,73 2,50% 365 € 14,67
05/06/2013 31/12/2013 € 588,41 2,50% 209 € 8,42
01/01/2014 05/06/2014 € 588,41 1,00% 156 € 2,51
05/06/2014 31/12/2014 € 587,85 1,00% 209 € 3,37 01/01/2015 05/06/2015 € 587,85 0,50% 156 € 1,26
05/06/2015 31/12/2015 € 586,17 0,50% 209 € 1,68
01/01/2016 05/06/2016 € 586,17 0,20% 157 € 0,50
05/06/2016 31/12/2016 € 592,35 0,20% 209 € 0,68
01/01/2017 05/06/2017 € 592,35 0,10% 156 € 0,25
05/06/2017 31/12/2017 € 599,65 0,10% 209 € 0,34
01/01/2018 05/06/2018 € 599,65 0,30% 156 € 0,77
Orbene, da tanto si evince che gli importi richiesti dalla opposta nel precetto del 26.02.2018, trasfusi in quello che qui ci occupa, vanno così rideterminati: a titolo di rivalutazione €. 953,04 (ovvero €. 79,42x12) dovuti al 05.06.2012; €. 1.040,76 (€. 86,73x12) dovuti al 05.06.2013; €. 1.060,92 (€. 88,41x12) dovuti al 05.06.2014; €. 1.054,20 (ovvero €. 87,85x12) dovuti al 05.06.2015; €. 1.034,04 (ovvero €. 86,17x12) al 05.06.2016, così per un totale di €. 5.142,96 ed €. 45,66 per interessi (tutte differenze dovute sui ratei corrisposti nei periodi in esame). Conclusivamente, il precetto notificato da a in data Controparte_1 Parte_1
16.02.2022 resta valido ed efficace per la somma non superiore agli euro 5.188,62, in relazione agli importi a costui precettabili (sui ratei corrisposti) segnatamente sia a titolo di rivalutazione dovuta per il periodo ricompreso tra il giugno 2013 ed il giugno 2016, che per interessi dovuti nel periodo ricompreso tra il giugno 2013 ed il giugno 2018. La domanda può, dunque parzialmente accogliersi, circostanza che vanta valore assorbente anche a quella di condanna spiegata dall'opposta ex art. 96 cpc. In punto di spese, infine, in ragione dell'accoglibilità solo parziale della opposizione – cui naturalmente consegue la soccombenza reciproca in ordine alle questioni trattate - sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace il precetto, notificato da a in data 16.02.2022, per la Controparte_1 Parte_1 somma non eccedente ad euro 5.188,62;
2. compensa interamente tra le parti le spese di causa. Così deciso in Salerno, il 6.06.25 Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2364/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Anna CERRONE (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore in Pontecagnano Faiano alla Via Budetti/Torino P.co Pyramis attore-opponente contro (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Marisa MEOLA (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo studio del difensore in Eboli alla Via Umberto Nobile n. 14 convenuta-opposta oggetto: opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 02.03.2022, elevava Parte_1 opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di € 15.154,97 (di cui € 13.432,00 a titolo di mantenimento della prole pregresso, maturato e non versato da novembre 2019 a settembre 2021; € 84,00 per rivalutazione Istat assegno di mantenimento mese di ottobre 2019; € 1.638,97 per differenza residua su sorte capitale maturata a titolo di rivalutazione Istat e interessi di cui al precetto del 26.02.2018), notificatogli dalla ex coniuge in data 16.02.2022, in forza di sentenza n. 1729/2010 emessa Controparte_1 dal Tribunale di Salerno nell'ambito della separazione giudiziale dei coniugi (R.G. 3830/04). Eccepiva l'opponente, in via preliminare, la nullità del precetto ricevuto per mancata apposizione in esso della copia dei titoli esecutivi posti a base della intimata esecuzione, evidenziando la palese violazione del proprio diritto di difesa, non essendo stato posto nella condizione di poter analiticamente muovere le proprie contestazioni. Soggiungeva, in ordine al quantum, che la rivalutazione Istat richiesta fosse stata erroneamente calcolata. Su tali basi, domandava all'Adito Tribunale di: “1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve alla sig.ra Controparte_1 in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente e/o non dovuto per le ragioni dedotte in narrativa e, pertanto, accogliere l'opposizione con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia del precetto notificato in data 16.02.2022 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
3) accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovute la somme di cui all'atto di precetto impugnato, in quanto errate;
4) dichiarare che l'intimante non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno concludente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto opposto;
5) condannare l'opposta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”. Con propria comparsa, depositata in data 21.12.2022, provvedeva alla propria costituzione precisando, preliminarmente, che il titolo sotteso al precetto per cui Controparte_1 vi era causa, costituito dalla sentenza n. 1729/2010, era stata notificata all'opponente in data 05.07.2018, in uno all'atto di precetto del 26.06.2018 e che tanto soddisfava pienamente il dettato normativo di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c.. Quanto all'eccepita erroneità della somma richiesta a titolo di rivalutazione, evidenziava come fosse stato lo stesso opponente a calcolare l'adeguamento Istat, corrispondendolo nella stessa misura per diverse mensilità. Per quanto esposto, concludeva testualmente: “- rigettare l'opposizione proposta nei confronti della concludente perché assolutamente infondata in fatto e diritto oltre che pretestuosa e temeraria e di conseguenza confermare l'opposto atto di precetto;
- rigettare in ogni caso tutte le istanze e conclusioni formulate dall'opponente, confermando l'efficacia del precetto opposto;
- considerata la natura palesemente temeraria dell'azione intrapresa, condannare l'opponente al pagamento di una somma equamente determinata ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Il giudizio, di natura squisitamente documentale, proseguiva con il deposito e lo scambio di autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, ove le parti si limitavano a ribadire le proprie deduzioni ed istanze, pervenendo all'udienza del 02.04.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di propri scritti conclusionali, dei quali le medesime profittavano.
*** Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte, nonché delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, per pervenire alla soluzione del caso quesito, è d'uopo, in apertura, qualificare la domanda posta, aldilà del nomen iuris ad essa attribuito dalla parte. Ebbene, l'azione promossa da parte dell'opponente è da qualificarsi cumulativamente quale opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., essendo dedotta tanto l'inesistenza del diritto di credito azionato da quanto vizi di regolarità formale del Controparte_1 precetto (rectius mancata apposizione in esso della copia dei titoli esecutivi posti a base della intimata esecuzione), per i quali il termine di proposizione della domanda è quello di venti giorni (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487) decorrenti dalla notifica dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262). Invero, parte opponente ha correttamente incardinato la domanda entro il termine decadenziale di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla data di notificazione dell'ingiunzione, 26.02.2022, essendo la citazione notificata il successivo 02.03.2022, come risultante dal carteggio in atti, tanto non ostando ad uno scrutinio della suddetta contestazione. Cionondimeno, la censura risulta infondata per quanto di seguito si espone. Emerge per tabulas ed alla luce delle allegazioni documentali offerte da controparte, infatti, come parte istante avesse già ricevuto la notifica del titolo, nella data del 05.07.2018, unitamente ad altro e precedente atto di precetto, tanto soddisfacendo il disposto dell'art. 474 c.p.c.. Passando a scandagliare i motivi di opposizione concernenti l'an dell'esecuzione forzata ed, in particolare, la deduzione di parte attorea circa l'inesistenza del credito per cui vi è stata intimazione, nonché l'erroneo calcolo di esso, si osserva quanto appresso. Occorre premettere che regola la materia de qua il principio al lume del quale entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, e in relazione al tenore di vita della famiglia: il diritto del figlio al mantenimento, all'educazione e all'istruzione sorge per il fatto stesso della procreazione, a prescindere dall'accertamento dello status di figlio. Ebbene, è la sentenza n. 1729/2010 - resa da questo Tribunale – a costituire il titolo esecutivo che ingloba l'obbligo di per cui vi è stato precetto;
tale obbligo Parte_1 si sostanzia nel versare mensilmente a il mantenimento della prole, di Controparte_1 talché il credito che l'opponente assume essere inesistente non è tale. Anche la contestazione in ordine agli importi precettati si rivela sol in parte fondata. Per addivenire a tale conclusione, è d'uopo ripercorrere le vicende processuali che hanno interessato le parti qui in causa, come emergenti dal carteggio in atti. Ed infatti, con la pronunzia di cui sopra, resa il 16.07.2010 e pubblicata il 22.07.2010, passata in giudicato perché non impugnata, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione giudiziale tra e ponendo a carico del Parte_1 Controparte_1 primo l'assegno di € 500,00, da versarsi alla ex coniuge entro i primi cinque giorni di ciascun mese, da imputarsi al mantenimento delle loro figlie e ciascuna Per_1 Per_2 per la metà. La opposta, onde richiedere la rivalutazione Istat sui ratei compresi tra il luglio 2005 ed il giugno 2011, nonché gli interessi dalla medesima data al giugno 2018, notificava il titolo unitamente ad un primo precetto (datato 26.06.2018) in data 05.07.2018. Di poi, non ricevendo le mensilità comprese tra novembre 2019 e febbraio 2020, notificava a controparte un ulteriore atto di precetto – per euro 2.420,63 - in data 18.02.2020, in cui richiedeva anche la somma di euro 84,00 a titolo di rivalutazione Istat sull'assegno di ottobre 2019, precetto che, rimasto inevaso, andava ad incardinare la procedura di pignoramento presso terzi n. 2082/2020 RGE. Nell'ambito di essa, venutisi a maturare ulteriori ratei di mantenimento, depositava due atti di intervento Controparte_1 (rispettivamente in data 03.11.2020 per l'importo di € 4.672,00 riferito al periodo ricompreso tra marzo 2020 ed ottobre 2020 – dunque €. 584,00 x 8 – e in data 08.02.2021 per l'importo di € 1.752,00 relativo al periodo novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021
– dunque €. 584,00 x 3), in cui richiedeva gli ulteriori assegni di mantenimento, comprensivi di rivalutazione Istat sino al gennaio 2021. Detta esecuzione si concludeva con ordinanza di assegnazione dell'11.02.2021, con la quale il GE ordinava al terzo pignorato, Ministero Della Difesa – Centro Nazionale Amministrativo Esercito – Ufficio Trattamento Economico, il pagamento del credito complessivamente fatto valere, ammontante ad €. 9.010,00, ivi incluse spese e compensi di precetto nonché accessori di legge (ivi ricompresa la rivalutazione dei ratei come dapprima individuata). Fatte tale ineludibili precisazioni e venendo alla questione che qui ci occupa, si rileva come la creditrice istante abbia avanzato col precetto qui opposto, notificato in data 16.02.2022, la pretesa a riscuotere il pagamento degli assegni di mantenimento non corrisposti con riferimento all'intervallo temporale compreso tra il novembre 2019 ed il settembre 2021; che abbia, altresì, nuovamente richiesto, con il medesimo atto, la corresponsione della rivalutazione Istat sul rateo relativo ad ottobre 2019, nonché euro 1.638,97 quale “differenza residua su sorte capitale maturata a titolo di rivalutazione Istat e interessi di cui all'atto di precetto del 26.06.2018 (€. 5.038,97 sorta capitale intimata - €.
3.400 importo versato)”; tanto sulla scorta del fatto che il terzo pignorato, con comunicazione pec del 25.10.2021 (non versata in atti), la avrebbe notiziata che il proprio ex coniuge era stato collocato “nella riserva a domanda a decorrere dal 01 gennaio 2022, sicché, cessato il rapporto di lavoro, risultava decaduta la posizione di terzo pignorato del Ministero della Difesa – CNA Esercito, invitando a presentare eventuali richieste di pagamento dell'intero credito agli uffici INPS competenti all'erogazione delle somme dovute al debitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”. A voler sintetizzare, si rileva che: a) ha ricevuto in assegnazione, con Controparte_1 obbligo di pagamento da parte del terzo pignorato (Ministero della Difesa), la somma di euro 9.010,00, quale somma complessivamente ad ella spettante a titolo di mantenimento accessori e spese alla data dell'11.02.2021 (v. ordinanza RGE n. 2082/2020 dell'11.02.2021); la predetta ha poi intimato, in data 16.02.2022 e col precetto opposto, il pagamento di ratei di mantenimento ed accessori già considerati dal GE nella citata ordinanza, atteso che l'obbligato Ministero le avrebbe comunicato come, a far data dal 01.01.2022, aveva cessato il rapporto di lavoro con , per cui era decaduto Parte_1 dalla posizione di terzo pignorato;
la opposta ha pertanto richiesto in pagamento, col medesimo precetto, anche interessi e rivalutazione Istat sulla sorta capitale già richiesti col precetto del 26.06.2018 (in atti), per il periodo temporale giugno 2011-giugno 2018 e la rivalutazione per il periodo giugno 2011 – giugno 2016, il tutto non oggetto di richiesta nel precetto che incardinava il processo esecutivo conclusosi con l'ordinanza de qua. Invero, quanto alle somme precettate a titolo di mantenimento dovuto dal novembre 2019 ed il settembre 2021, nonché alla rivalutazione Istat sul rateo relativo ad ottobre 2019, quali importi già considerati nell'ordinanza di assegnazione dell'11.02.2021 – RGE 2082/2020, si ricorda che l'ordinanza di assegnazione, per la sua natura strettamente liquidativa e satisfattiva, determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore: difatti, in forza del provvedimento di assegnazione, il terzo diviene debitore diretto del creditore assegnatario, realizzandosi una sostituzione dal lato attivo nel rapporto obbligatorio, dunque un fenomeno di cessione del credito, sulla falsariga di quella disciplinata dall'art. 1264 c.c., con carattere pro solvendo. L'assegnazione, dal punto di vista sostanziale, produce i medesimi effetti che seguono alla cessione volontaria del credito, cosicché con l'assegnazione si verifica una modificazione soggettiva:1) creditore procedente = assegnatario;
2) debitore esecutato titolare del diritto di credito verso il terzo = assegnante;
3) terzo debitor debitoris = assegnato. L'assegnatario, pur avendo acquistato un nuovo credito, non perde l'originario diritto verso l'assegnante; ma, in forza dell'assegnazione pro solvendo, l'originario rapporto obbligatorio esistente tra creditore/assegnatario e debitore esecutato/assegnante da principale diviene sussidiario, entrando così in uno stato di quiescenza. È opinione condivisa, infatti, che detta ordinanza abbia «nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo» (cfr. Cass. n. 9390/2016, Cass. n. 239/2023), mentre nei confronti del debitore permane l'efficacia del titolo esecutivo originario nell'eventualità che parte del credito non sia rimasto soddisfatta all'esito dell'esecuzione intrapresa;
d'altra parte «l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario» (cfr. Cass. n. 30862/2018). Per cui, dopo l'assegnazione di un credito a un terzo, il creditore deve invece agire in via esecutiva contro il terzo;
se questi non versa le somme dovute o il creditore non riscuota interamente il proprio credito, allora potrà rivolgersi nuovamente all'originario debitore per il residuo avere.
“Quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo. Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito” (cfr. Corte Cass. Ordinanza n. 108 del 04/01/2023). Ciò posto, non è documentato che si sia avuta la cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente col Ministero a far data dal 01.01.2022 e, soprattutto, che il Ministero avrebbe invitato parte opposta a presentare eventuali richieste di pagamento “agli uffici INPS competenti all'erogazione delle somme dovute al debitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”. Sic rebus stantibus, il terzo obbligato è da rinvenirsi in tale Ente, per cui l'esecuzione non va rivolta a , in omaggio all'ordinanza di assegnazione versata in atti. Parte_1
A tanto consegue che il precetto opposto sia da dichiararsi inefficace, nella parte in cui è stato intimato il pagamento di ratei di mantenimento ed accessori a soggetto non obbligato in assenza di comprovata infruttuosa esazione del terzo, avuto riguardo dell'ordinanza resa nell'RGE n. 2082/2022 in data 11.02.2022. Cionondimeno, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per sola la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, che potrà essere determinata dal giudice a seguito di opposizione del debitore (per tutte, Cass., 29 febbraio 2008, n. 5515 - Cass. 8939/2013). Ne discende che vadano qui scomputati gli importi intimati che esulano dal dettato dell'ordinanza dell'11.02.2021 – RGE N. 2082/2020: ci si riferisce all'importo intimato di euro 1.638,97 quale “differenza residua su sorte capitale maturata a titolo di rivalutazione Istat e interessi di cui all'atto di precetto del 26.06.2018 (€. 5.038,97 sorta capitale intimata - €.
3.400 importo versato)”, ovvero rivalutazione Istat sui ratei di mantenimento ricompresi tra il giugno 2011 ed il giugno 2016 ed interessi dovuti per il periodo giugno 2011 - giugno 2018 (v. precetto in uno alla sentenza di separazione in atti). Occorre, dunque, stabilirne l'ammontare: avvalendosi dello strumento di calcolo disponibile sul sito dell'ISTAT, reperibile all'indirizzo https://rivaluta.istat.it. In forza di detto sistema ed utilizzando la corretta base di calcolo (da individuarsi nell'importo dell'assegno aggiornato al giugno 2011 su cui computare la rivalutazione per il periodo successivo), emerge l'importo di €. 562,00, quale somma dovuta al giugno 2011 a titolo di mantenimento. Ciò posto, non resta che effettuare gli ulteriori conteggi onde stabilire il quantum dovuto a titolo di rivalutazione ed interessi nei periodi innanzi considerati: a tal fine, si rende opportuno riportare il seguente prospetto (ricavabile da qualsiasi applicativo a ciò predisposto), che calcola la rivalutazione monetaria (su euro 562,00) nei periodi di cui si discute e riporta contestualmente gli interessi legali sul capitale rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT (così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712): Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi:
05/06/2011 31/12/2011 € 579,42 1,50% 209 € 4,98
01/01/2012 05/06/2012 € 579,42 2,50% 157 € 6,23
05/06/2012 05/06/2013 € 586,73 2,50% 365 € 14,67
05/06/2013 31/12/2013 € 588,41 2,50% 209 € 8,42
01/01/2014 05/06/2014 € 588,41 1,00% 156 € 2,51
05/06/2014 31/12/2014 € 587,85 1,00% 209 € 3,37 01/01/2015 05/06/2015 € 587,85 0,50% 156 € 1,26
05/06/2015 31/12/2015 € 586,17 0,50% 209 € 1,68
01/01/2016 05/06/2016 € 586,17 0,20% 157 € 0,50
05/06/2016 31/12/2016 € 592,35 0,20% 209 € 0,68
01/01/2017 05/06/2017 € 592,35 0,10% 156 € 0,25
05/06/2017 31/12/2017 € 599,65 0,10% 209 € 0,34
01/01/2018 05/06/2018 € 599,65 0,30% 156 € 0,77
Orbene, da tanto si evince che gli importi richiesti dalla opposta nel precetto del 26.02.2018, trasfusi in quello che qui ci occupa, vanno così rideterminati: a titolo di rivalutazione €. 953,04 (ovvero €. 79,42x12) dovuti al 05.06.2012; €. 1.040,76 (€. 86,73x12) dovuti al 05.06.2013; €. 1.060,92 (€. 88,41x12) dovuti al 05.06.2014; €. 1.054,20 (ovvero €. 87,85x12) dovuti al 05.06.2015; €. 1.034,04 (ovvero €. 86,17x12) al 05.06.2016, così per un totale di €. 5.142,96 ed €. 45,66 per interessi (tutte differenze dovute sui ratei corrisposti nei periodi in esame). Conclusivamente, il precetto notificato da a in data Controparte_1 Parte_1
16.02.2022 resta valido ed efficace per la somma non superiore agli euro 5.188,62, in relazione agli importi a costui precettabili (sui ratei corrisposti) segnatamente sia a titolo di rivalutazione dovuta per il periodo ricompreso tra il giugno 2013 ed il giugno 2016, che per interessi dovuti nel periodo ricompreso tra il giugno 2013 ed il giugno 2018. La domanda può, dunque parzialmente accogliersi, circostanza che vanta valore assorbente anche a quella di condanna spiegata dall'opposta ex art. 96 cpc. In punto di spese, infine, in ragione dell'accoglibilità solo parziale della opposizione – cui naturalmente consegue la soccombenza reciproca in ordine alle questioni trattate - sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace il precetto, notificato da a in data 16.02.2022, per la Controparte_1 Parte_1 somma non eccedente ad euro 5.188,62;
2. compensa interamente tra le parti le spese di causa. Così deciso in Salerno, il 6.06.25 Il Giudice Alessia Pecoraro