TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 611/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Pierpaolo Safret Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. CP_1
AN MP, dall'avv. Paolo Penza e dall'avv. Nicola Galluzzi
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto dalla società resistente in data
5.9.2022 con inquadramento nel livello II del CCNL Alberghi Federalberghi, ha proposto impugnativa avverso il licenziamento comminato in data 31.5.2024 per giustificato motivo oggettivo.
Egli ha dedotto: la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 192 del CCNL di categoria in quanto non comunicato con lettera raccomandata A/R come prescritto da tale norma;
l'assenza del giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, lo stesso ha concluso come di seguito:
“a) accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità del licenziamento per carenza di forma, e per l'effetto:
b) condannare, ex art. 2 d.lgs. 23/2015, la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante in carica pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 5.167,09.-, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, da determinarsi, eventualmente, a mezzo espletanda CTU.
IN LINEA GRADATA E CON RISERVA DI GRAVAME
c) accertare e dichiarare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento, e per l'effetto, ex art. 3 D.lgs 23/2015:
d) annullare il licenziamento e condannare la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante in carica pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 5.167,09.-, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione da determinarsi, eventualmente, a mezzo espletanda CTU.
2
IN OGNI IPOTESI
e) Somme, da maggiorarsi ex artt. 429 co. 3 C.p.c. e 1284 commi 1 e 4 C.c. di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole date di debenza all'effettivo saldo;
f) condannare infine la in persona del suo legale rappresentante in carica Controparte_2
pro tempore al risarcimento del danno emergente rappresentato dalle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale nella misura di € 1.228,91
(DOC.08_fattura_n. ) oltre interessi legali ex artt. 1219 co. 2 n. 1e 1284 Parte_2
commi 1 e 4 C.c., sino all'effettivo saldo nonché
g) al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura media tabellare per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000.-, come previsto dall'art. 4 co. 1 del D.M. 55/2014, maggiorati del 30% ex art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. come integrato dall'art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 37/2018 e 147/2022 nonché del 15 % per spese generali, del 4% per CPA e del 22% per IVA o quelle diverse misure vigenti al momento dell'emissione della pronuncia”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata la censura attorea di nullità del licenziamento.
3 In punto di diritto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 604/1966, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. L'art. 2, comma 3 della L. n. 604/1966 sancisce l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.1.1986 n.23, cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 1.8.2007 n.16955, Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2012 n.15106,
Cassazione Civile, sezione lavoro, 4.10.2019 n.24874, Cassazione Civile, sezione lavoro,
10.6.2021 n.16377).
Nel caso di specie è pur vero che l'art 192 del CCNL applicato al rapporto in esame contempla che il licenziamento debba essere comunicato mediante l'invio di raccomandata
A/R; tuttavia, la sanzione è stata comunicata mediante consegna a mano del provvedimento al ricorrente, il quale ha firmato la ricevuta. Di conseguenza, si è realizzato un meccanismo equipollente a quello previsto dalla norma del CCNL ed, anzi, maggiormente garantista della celerità e della conoscenza diretta e immediata del licenziamento da parte del lavoratore. Pertanto, è stato rispettata l'intenzione sottesa alla suddetta normativa contrattuale. In assenza, dunque, dell'allegazione di un eventuale pregiudizio subito dal ricorrente a causa dell'utilizzo delle suddette modalità di comunicazione del licenziamento, la censura risulta del tutto infondata.
Venendo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, essendo chiaro dagli atti del giudizio che il ricorrente è stato licenziato per tale ragione, è opportuno evidenziare che i
Giudici di legittimità, in relazione all'obbligo di repechage, nella recente sentenza del
25/01/2021 n.1508 hanno osservato che “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. n. 604 del 1966, art. 3) grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne
4 l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del 2002;
Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)” e hanno dispensato il lavoratore dall'onere di allegare le posizioni disponibili ove avrebbe potuto essere utilmente collocato
(cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 marzo 2021, n. 6084 “questa Corte ha chiarito che in materia di repechage non sussiste alcun onere di collaborazione da parte del lavoratore, questo gravando esclusivamente sul datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5592/16, Cass. n.
12101/16, Cass. n. 160/17, Cass. n. 24882/17, ex aliis), posto che la L. n. 604 del 1966, art. 3, richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che: “2.1. secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (ab imo: Cass. n. 5592 del 2016); trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435 del 2018); usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità
5 non posseduta dal prestatore (v. Cass. n. 6497 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6);
2.2. sin da Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998, poi, è stato sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 3 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori;
l'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto;
il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n.
29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019); è stato, così, stabilito che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass.
n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019);
2.3. inoltre, è stato affermato che, pur non potendosi pregiudizialmente negare che l'obbligo di repechage possa incontrare un limite nel fatto che il licenziando non abbia la capacità professionale richiesta per occupare il diverso posto di lavoro, tuttavia è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro;
diversamente ragionando si lascerebbe l'adempimento dell'obbligo alla volontà meramente potestativa dell'imprenditore, che potrebbe riservare la scelta a valutazioni che, in quanto occulte, non potrebbero essere sindacabili neanche nella loro effettività e veridicità; in altre parole se l'eterogeneità del corredo di capacità e di esperienze professionali rispetto alla diversa posizione lavorativa libera in azienda può far venire meno il fondamento stesso dell'obbligo di repechage, che evidentemente postula che le energie lavorative del
6 dipendente siano utilmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo debbano essere assegnate, tuttavia ciò non significa che si possa affidare al datore di lavoro la potestà di far operare la riallocazione su posto vacante secondo una sua valutazione meramente discrezionale, riservata e insindacabile, la quale si tradurrebbe nello svuotamento dell'obbligo di ripescaggio da ogni contenuto prescrittivo (in termini: Cass. n.
13809 del 2017; conf. Cass. n. 23340 del 2018)” (Cassazione civile sez. lav., 13/11/2023,
(ud. 03/10/2023, dep. 13/11/2023), n.31561).
Alla stregua dei principi riportati, si evince che il licenziamento è ingiustificato - e dunque illegittimo - qualora il giudice accerti l'inesistenza delle ragioni economiche giustificative del recesso del rapporto di lavoro (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 16/01/2023, n.265).
Con riguardo, poi, alla tutela del lavoratore in caso di accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso datoriale, la Cassazione ha precisato che: “3.1. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, quali quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, mentre tale efficacia si dispiega pienamente in tutte le altre ipotesi (Cass. 18/02/2003, n. 2406; Cass. 01/02/2002, n. 1277; Cass. 13/02/1999, n.
1203; Cass. 29/03/1974, n. 891).
3.2. Le richiamate sentenze costituzionali sono intervenute sul precedente quadro normativo relativo alla tutela applicabile in presenza di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo del quale sia dichiarata la illegittimità "per insussistenza del fatto" alla base dello stesso.
In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, secondo periodo, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b) nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "può altresì applicare" invece che "applica altresì" - la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4.
7 La sentenza costituzionale n. 125/2022, con prospettiva ancor più radicale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, della L. 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, let. b), limitatamente alla parola "manifesta".
3.3. Il testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7 quale risultante all'esito degli interventi della Corte costituzionale comporta quindi che in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo il giudice deve applicare la tutela di cui all'art. 18 cit., comma 4 quale risultante dalla novella della L. n. 92 del 2012 implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.
3.4. Per orientamento consolidato di questa Corte, riaffermato anche nel vigore della modifica al testo dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, introdotta dalla L. n. 92 del 2012, fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repechage") (v. tra le altre, Cass.
20/10/2017 n. 24882; Cass. 05/01/2017, n. 160; Cass. 13/06/2016, n. 12101) e tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del
1966, art. 3) ha precisato che "II fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore” (Cassazione civile sez. lav.,
02/12/2022, (ud. 04/10/2022, dep. 02/12/2022), n.35496).
Tanto premesso, volgendo i principi innanzi delineati al caso in esame, non risulta che la società resistente ha fornito la prova dell'avvenuto repechage. Ed infatti, parte resistente si limita ad eccepire di aver proposto mansioni diverse anche inferiori al ricorrente prima di licenziarlo senza fornire adeguata prova. Tale circostanza, invero, non è confortata da
8 nessun supporto probatorio, non essendo presente in atti nessuna richiesta o comunicazione scritta e non avendo i testi escussi fornito dichiarazioni idonee a supportare la tesi del convenuto sullo specifico punto. A tal proposito, l'unico teste che ha fornito dichiarazioni sul punto è stato la quale, lavoratrice della società resistente e quindi con un Tes_1
interesse personale a suffragare la tesi del datore, ha dichiarato che fu prospettato in varie occasioni al ricorrente di svolgere mansioni di portiere notturno e di addetto al front office, ma che egli rifiutò e di non ricordare in che periodo ciò avvenne. Le dichiarazioni di tale teste non sono circostanziate, in quanto ella non ricorda il periodo, non specifica da chi fu proposto il cambio di mansioni e se la stessa era presente o meno. Dunque, in considerazione del fatto che tali dichiarazioni provengono da un soggetto con un interesse a corroborare le tesi del resistente, in quanto sua dipendente, isolatamente considerate in assenza di altre testimonianze convergenti e circostanziate e di riscontri documentali, le stesse non possono essere poste a fondamento della prova del repechage.
Inoltre, l'onere in questione non può considerarsi assolto con la proposta conciliativa effettuata dal resistente all'udienza del 12.2.2025 rappresentando il repechage un obbligo preventivo al licenziamento.
Pertanto, la società resistente non ha correttamente adempiuto all'obbligo di repechage.
Alla luce di quanto esposto in narrativa, il ricorso va accolto e, per l'effetto, il licenziamento irrogato dalla a al ricorrente va annullato e il datore di lavoro va condannato a CP_2
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato in base all'inquadramento nel II livello del CCNL Alberghi Federalberghi, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €
5.167,09 (cfr. ultima busta paga in atti del maggio 2024), nella misura di dodici mensilità.
La società resistente va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra.
Non risultano né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum anche in ragione delle carenze assertive della memoria difensiva della resistente.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17683/2018 e
Cass. 30544/2018) secondo cui “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto
9 percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo,
l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno” e “il cosiddetto "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore”.
Al contrario deve essere rigetta la richiesta di risarcimento del danno emergente per le spese stragiudiziali sostenute dal ricorrente. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che:
“Ritengono queste sezioni unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (Cassazione civile sez. un., 10/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep. 10/07/2017), n.16990). Ebbene, nel caso de quo l'attività stragiudiziale è risultata superflua ai fini della pronta definizione del contenzioso o per la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità con conseguente infondatezza della pretesa attorea.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso;
- Per l'effetto, in accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento irrogato dalla società in data 31.5.2024, ne dichiara l'illegittimità; CP_2
- Per l'effetto ordina alla di reintegrare nel posto di lavoro;
CP_2 Parte_1
- Condanna la al risarcimento dei danni subiti da stabilendo CP_2 Parte_1
un'indennità omnicomprensiva in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all'atto della risoluzione per ciascun ricorrente, pari ad € 5.167,09, oltre interessi legali sui crediti annualmente rivalutati dal dovuto al soddisfo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2
ricorrente, che liquida in euro 5.664,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Pierpaolo Safret Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. CP_1
AN MP, dall'avv. Paolo Penza e dall'avv. Nicola Galluzzi
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto dalla società resistente in data
5.9.2022 con inquadramento nel livello II del CCNL Alberghi Federalberghi, ha proposto impugnativa avverso il licenziamento comminato in data 31.5.2024 per giustificato motivo oggettivo.
Egli ha dedotto: la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 192 del CCNL di categoria in quanto non comunicato con lettera raccomandata A/R come prescritto da tale norma;
l'assenza del giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, lo stesso ha concluso come di seguito:
“a) accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità del licenziamento per carenza di forma, e per l'effetto:
b) condannare, ex art. 2 d.lgs. 23/2015, la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante in carica pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 5.167,09.-, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, da determinarsi, eventualmente, a mezzo espletanda CTU.
IN LINEA GRADATA E CON RISERVA DI GRAVAME
c) accertare e dichiarare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento, e per l'effetto, ex art. 3 D.lgs 23/2015:
d) annullare il licenziamento e condannare la in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante in carica pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 5.167,09.-, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione da determinarsi, eventualmente, a mezzo espletanda CTU.
2
IN OGNI IPOTESI
e) Somme, da maggiorarsi ex artt. 429 co. 3 C.p.c. e 1284 commi 1 e 4 C.c. di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole date di debenza all'effettivo saldo;
f) condannare infine la in persona del suo legale rappresentante in carica Controparte_2
pro tempore al risarcimento del danno emergente rappresentato dalle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale nella misura di € 1.228,91
(DOC.08_fattura_n. ) oltre interessi legali ex artt. 1219 co. 2 n. 1e 1284 Parte_2
commi 1 e 4 C.c., sino all'effettivo saldo nonché
g) al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura media tabellare per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000.-, come previsto dall'art. 4 co. 1 del D.M. 55/2014, maggiorati del 30% ex art. 4 co. 1 bis dello stesso D.M. come integrato dall'art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 37/2018 e 147/2022 nonché del 15 % per spese generali, del 4% per CPA e del 22% per IVA o quelle diverse misure vigenti al momento dell'emissione della pronuncia”.
La società convenuta si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è infondata la censura attorea di nullità del licenziamento.
3 In punto di diritto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 604/1966, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. L'art. 2, comma 3 della L. n. 604/1966 sancisce l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Il licenziamento che non rivesta la forma scritta secondo la prescrizione contenuta nell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale pertanto deve essere considerato ancora giuridicamente in atto con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo del datore di lavoro fino a quando non sopravvenga un'efficace causa di risoluzione o estinzione del rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.1.1986 n.23, cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 1.8.2007 n.16955, Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2012 n.15106,
Cassazione Civile, sezione lavoro, 4.10.2019 n.24874, Cassazione Civile, sezione lavoro,
10.6.2021 n.16377).
Nel caso di specie è pur vero che l'art 192 del CCNL applicato al rapporto in esame contempla che il licenziamento debba essere comunicato mediante l'invio di raccomandata
A/R; tuttavia, la sanzione è stata comunicata mediante consegna a mano del provvedimento al ricorrente, il quale ha firmato la ricevuta. Di conseguenza, si è realizzato un meccanismo equipollente a quello previsto dalla norma del CCNL ed, anzi, maggiormente garantista della celerità e della conoscenza diretta e immediata del licenziamento da parte del lavoratore. Pertanto, è stato rispettata l'intenzione sottesa alla suddetta normativa contrattuale. In assenza, dunque, dell'allegazione di un eventuale pregiudizio subito dal ricorrente a causa dell'utilizzo delle suddette modalità di comunicazione del licenziamento, la censura risulta del tutto infondata.
Venendo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, essendo chiaro dagli atti del giudizio che il ricorrente è stato licenziato per tale ragione, è opportuno evidenziare che i
Giudici di legittimità, in relazione all'obbligo di repechage, nella recente sentenza del
25/01/2021 n.1508 hanno osservato che “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. n. 604 del 1966, art. 3) grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne
4 l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del 2002;
Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000)” e hanno dispensato il lavoratore dall'onere di allegare le posizioni disponibili ove avrebbe potuto essere utilmente collocato
(cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 marzo 2021, n. 6084 “questa Corte ha chiarito che in materia di repechage non sussiste alcun onere di collaborazione da parte del lavoratore, questo gravando esclusivamente sul datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5592/16, Cass. n.
12101/16, Cass. n. 160/17, Cass. n. 24882/17, ex aliis), posto che la L. n. 604 del 1966, art. 3, richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che: “2.1. secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (ab imo: Cass. n. 5592 del 2016); trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435 del 2018); usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità
5 non posseduta dal prestatore (v. Cass. n. 6497 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6);
2.2. sin da Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998, poi, è stato sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 3 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori;
l'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto;
il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n.
29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019); è stato, così, stabilito che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass.
n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019);
2.3. inoltre, è stato affermato che, pur non potendosi pregiudizialmente negare che l'obbligo di repechage possa incontrare un limite nel fatto che il licenziando non abbia la capacità professionale richiesta per occupare il diverso posto di lavoro, tuttavia è evidente che ciò debba risultare da circostanze oggettivamente riscontrabili palesate dal datore di lavoro;
diversamente ragionando si lascerebbe l'adempimento dell'obbligo alla volontà meramente potestativa dell'imprenditore, che potrebbe riservare la scelta a valutazioni che, in quanto occulte, non potrebbero essere sindacabili neanche nella loro effettività e veridicità; in altre parole se l'eterogeneità del corredo di capacità e di esperienze professionali rispetto alla diversa posizione lavorativa libera in azienda può far venire meno il fondamento stesso dell'obbligo di repechage, che evidentemente postula che le energie lavorative del
6 dipendente siano utilmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo debbano essere assegnate, tuttavia ciò non significa che si possa affidare al datore di lavoro la potestà di far operare la riallocazione su posto vacante secondo una sua valutazione meramente discrezionale, riservata e insindacabile, la quale si tradurrebbe nello svuotamento dell'obbligo di ripescaggio da ogni contenuto prescrittivo (in termini: Cass. n.
13809 del 2017; conf. Cass. n. 23340 del 2018)” (Cassazione civile sez. lav., 13/11/2023,
(ud. 03/10/2023, dep. 13/11/2023), n.31561).
Alla stregua dei principi riportati, si evince che il licenziamento è ingiustificato - e dunque illegittimo - qualora il giudice accerti l'inesistenza delle ragioni economiche giustificative del recesso del rapporto di lavoro (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 16/01/2023, n.265).
Con riguardo, poi, alla tutela del lavoratore in caso di accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso datoriale, la Cassazione ha precisato che: “3.1. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, quali quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, mentre tale efficacia si dispiega pienamente in tutte le altre ipotesi (Cass. 18/02/2003, n. 2406; Cass. 01/02/2002, n. 1277; Cass. 13/02/1999, n.
1203; Cass. 29/03/1974, n. 891).
3.2. Le richiamate sentenze costituzionali sono intervenute sul precedente quadro normativo relativo alla tutela applicabile in presenza di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo del quale sia dichiarata la illegittimità "per insussistenza del fatto" alla base dello stesso.
In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, secondo periodo, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b) nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "può altresì applicare" invece che "applica altresì" - la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4.
7 La sentenza costituzionale n. 125/2022, con prospettiva ancor più radicale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, della L. 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, let. b), limitatamente alla parola "manifesta".
3.3. Il testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7 quale risultante all'esito degli interventi della Corte costituzionale comporta quindi che in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo il giudice deve applicare la tutela di cui all'art. 18 cit., comma 4 quale risultante dalla novella della L. n. 92 del 2012 implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.
3.4. Per orientamento consolidato di questa Corte, riaffermato anche nel vigore della modifica al testo dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, introdotta dalla L. n. 92 del 2012, fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repechage") (v. tra le altre, Cass.
20/10/2017 n. 24882; Cass. 05/01/2017, n. 160; Cass. 13/06/2016, n. 12101) e tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5 che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del
1966, art. 3) ha precisato che "II fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore” (Cassazione civile sez. lav.,
02/12/2022, (ud. 04/10/2022, dep. 02/12/2022), n.35496).
Tanto premesso, volgendo i principi innanzi delineati al caso in esame, non risulta che la società resistente ha fornito la prova dell'avvenuto repechage. Ed infatti, parte resistente si limita ad eccepire di aver proposto mansioni diverse anche inferiori al ricorrente prima di licenziarlo senza fornire adeguata prova. Tale circostanza, invero, non è confortata da
8 nessun supporto probatorio, non essendo presente in atti nessuna richiesta o comunicazione scritta e non avendo i testi escussi fornito dichiarazioni idonee a supportare la tesi del convenuto sullo specifico punto. A tal proposito, l'unico teste che ha fornito dichiarazioni sul punto è stato la quale, lavoratrice della società resistente e quindi con un Tes_1
interesse personale a suffragare la tesi del datore, ha dichiarato che fu prospettato in varie occasioni al ricorrente di svolgere mansioni di portiere notturno e di addetto al front office, ma che egli rifiutò e di non ricordare in che periodo ciò avvenne. Le dichiarazioni di tale teste non sono circostanziate, in quanto ella non ricorda il periodo, non specifica da chi fu proposto il cambio di mansioni e se la stessa era presente o meno. Dunque, in considerazione del fatto che tali dichiarazioni provengono da un soggetto con un interesse a corroborare le tesi del resistente, in quanto sua dipendente, isolatamente considerate in assenza di altre testimonianze convergenti e circostanziate e di riscontri documentali, le stesse non possono essere poste a fondamento della prova del repechage.
Inoltre, l'onere in questione non può considerarsi assolto con la proposta conciliativa effettuata dal resistente all'udienza del 12.2.2025 rappresentando il repechage un obbligo preventivo al licenziamento.
Pertanto, la società resistente non ha correttamente adempiuto all'obbligo di repechage.
Alla luce di quanto esposto in narrativa, il ricorso va accolto e, per l'effetto, il licenziamento irrogato dalla a al ricorrente va annullato e il datore di lavoro va condannato a CP_2
reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato in base all'inquadramento nel II livello del CCNL Alberghi Federalberghi, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €
5.167,09 (cfr. ultima busta paga in atti del maggio 2024), nella misura di dodici mensilità.
La società resistente va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra.
Non risultano né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum anche in ragione delle carenze assertive della memoria difensiva della resistente.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17683/2018 e
Cass. 30544/2018) secondo cui “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, comma 4, st.lav., a titolo di "aliunde percipiendum", di quanto il lavoratore avrebbe potuto
9 percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo,
l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno” e “il cosiddetto "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore”.
Al contrario deve essere rigetta la richiesta di risarcimento del danno emergente per le spese stragiudiziali sostenute dal ricorrente. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che:
“Ritengono queste sezioni unite di dover ribadire, in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010) anche recentissima (Cass. n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)” (Cassazione civile sez. un., 10/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep. 10/07/2017), n.16990). Ebbene, nel caso de quo l'attività stragiudiziale è risultata superflua ai fini della pronta definizione del contenzioso o per la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità con conseguente infondatezza della pretesa attorea.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso;
- Per l'effetto, in accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento irrogato dalla società in data 31.5.2024, ne dichiara l'illegittimità; CP_2
- Per l'effetto ordina alla di reintegrare nel posto di lavoro;
CP_2 Parte_1
- Condanna la al risarcimento dei danni subiti da stabilendo CP_2 Parte_1
un'indennità omnicomprensiva in misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta all'atto della risoluzione per ciascun ricorrente, pari ad € 5.167,09, oltre interessi legali sui crediti annualmente rivalutati dal dovuto al soddisfo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2
ricorrente, che liquida in euro 5.664,00, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
11