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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5101 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] – loc. Cumia inferiore, elettivamente domiciliata in Messina, in via
Primo Settembre 116, presso lo studio dall'avv. Caterina GALLETTA del Foro di Messina, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato il 22 dicembre 2023, Parte_1 nata a [...] il [...]., premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con nato a [...] il CP_1
03.10.1988, dalla quale era nata in data [...] Persona_1
- che a partire dal mese di febbraio 2019 il CENOPE abbandonava la casa sita in San Paolo (ME) ove dimorava il nucleo familiare, avviando una nuova relazione e una stabile convivenza con la signora e la di lei figlia;
Controparte_2
- che dall'interruzione della relazione, il non provvedeva all'assistenza morale e CP_1 materiale della figlia, salvo nell'immediatezza del suo allontanamento, corrispondendo episodicamente poche centinaia di euro;
1 -che in seguito il accantonando totalmente il suo ruolo genitoriale, non intendeva CP_1 frequentare la figlia in alcun modo, bloccando il numero di cellulare della bambina per non essere contattato, rendendosi irreperibile persino quando la piccola nel mese di febbraio del 2023, Per_1 subiva un ricovero in Pronto Soccorso per un improvviso problema di salute;
-che il CENOPE in ogni caso rimaneva disinteressato alla gestione della minore;
tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore ad ella deducente, nonché il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della stessa a carico del padre nella misura di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la corresponsione delle spese straordinarie in misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, dopo i rinvii disposti alle udienze dell'8 aprile e del 16 giugno 2024 per consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti del resistente, all'udienza del 4 novembre 2024 seppur ritualmente CP_1 citato in giudizio, non si costituiva, e ne veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice delegato disponeva gli accertamenti reddituali nei confronti del resistente, dando altresì mandato al Servizio
Sociale presso il comune di Messina di accertare la capacità genitoriale del a tale fine CP_1 avvalendosi del Consultorio territorialmente competente.
All'udienza del 16 dicembre 2024 la ricorrente formulava una nuova domanda, chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale del insistendo nell'affido esclusivo della minore CP_1
e nella domanda di condanna dell'altro genitore al mantenimento della minore. Con ordinanza resa fuori udienza in data 18 dicembre 2024 il Giudice delegato adottava i provvedimenti urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c. e, a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nominava l'avv. quale curatore speciale della minore CP_3 Persona_1
All'udienza del 4 giugno 2025, integrato il contradittorio in ordine alla nuova domanda proposta nei confronti del resistente contumace, parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio neppure in relazione alla domanda di decadenza formulata dalla parte ricorrente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti;
fatte precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale, il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*******
Occorre premettere che l'istituto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui all'art. 330 c.c. ha perso natura sanzionatoria – così ritenuta dalla precedente impostazione giurisprudenziale – per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Esso mira non già a punire i genitori per gli inadempimenti dei doveri discendenti dal rapporto di filiazione, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per
2 l'avvenire possano ripetersi le condotte, anche omissive, pregiudizievoli del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dannose dei precedenti inadempimenti.
Tale interpretazione è da tempo fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Cassazione civile n. 22006/2022; Cfr., altresì, Cassazione n. 15949/2018); si è così evidenziato che, nell'applicare l'art. 330 c.c., l'unico interesse rilevante è quello del minore, senza che possa configurarsi una contrapposizione di interessi confliggenti (quello del minore e quello dei genitori)
(in tal senso vedi, ex aliis, Trib. min. Venezia 5.10.1992; Trib. min. Torino 6.2.1982). In ogni caso, la decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un grave pregiudizio. Non di meno, non occorre che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno (in tal senso vedi, ex multis, Cass. civ. n. 22006/2022).
Orbene, venendo al caso in esame, sono emersi elementi che inducono questo decidente, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, a dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di . CP_1
Ed invero, il predetto non solo non si è costituito in giudizio, così mostrando disinteresse nel contestare le gravi inadempienze degli obblighi genitoriali allegate dalla ricorrente, ma si è vieppiù sottratto agli accertamenti demandati ai Servizi territoriali al fine di valutarne le capacità genitoriali non presentandosi alle molteplici convocazioni. Nella nota trasmessa dal Dipartimento dei Servizi alla Persona del Comune di Messina, a firma dell'Assistente sociale dott.ssa , è dato Testimone_1 leggere che: ”La scrivente ha contattato la signora , già in carico al Servizio in quanto Parte_1 percettrice di assegno di inclusione. La stessa ha dichiarato di non avere il numero di telefono del signor CP_1
ma ha fornito alla scrivente il nome e il numero della ditta presso la quale lavora il signor e il
[...] CP_1 numero di telefono del padre. La scrivente ha tentato, più volte, di contattare la ditta senza ricevere alcuna risposta. Il padre del signor invece, contattato telefonicamente dalla scrivente, si è rifiutato di fornire CP_1 il numero del telefono del figlio. Pertanto, la scrivente ha inviato un primo telegramma al signor in CP_1 data 6 dicembre 2024 presso l'indirizzo di residenza dello stesso, fissando un appuntamento presso gli uffici del Servizio Sociale per giorno 12 dicembre 2024, appuntamento al quale il signor non si è presentato. CP_1
Un secondo telegramma è stato inviato il 15 gennaio 2025, con appuntamento fissato per giorno 21 gennaio
2025, ma anche in questo caso il signor non si è presentato. In entrambi i casi, si chiedeva al signor CP_1 do ricontattare la scrivente nel caso in cui fosse stato impossibilitato a presentarsi, ma non si è ricevuto CP_1 alcun riscontro”.
Occorre evidenziare che la giurisprudenza è conforme nel ritenere che un totale disinteresse di uno dei genitori nei confronti della prole, in particolare quando esso arrechi un pregiudizio al minore, possa giustificare la scelta del Giudice di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. ex multis, Trib. Minorenni dell'Aquila, Decreto, 03.04.2006).
3 Tale assenza e disinteresse si sarebbero manifestati non solo col mero allontanamento del dalla casa familiare, avvenuto nel febbraio 2019, accompagnato dal totale disinteresse verso CP_1 la figlia, ma anche con atti di rifiuto nei confronti della medesima. In particolare, come allegato dalla ricorrente, il si rifiutava di ricevere chiamate telefoniche da parte della bambina, CP_1 bloccandone il numero telefonico. In tale contesto, il si rendeva irreperibile anche quando CP_1 la piccola dovette subire un ricovero nel febbraio 2023. Per_1
A supporto di tale ricostruzione depone anche la comparsa di costituzione del curatore speciale della minore, avv. nella quale si ripercorrono puntualmente i fatti precedenti e CP_3 successivi l'inizio del presente procedimento, confermando il totale stato di abbandono e disinteresse del CENOPE nei confronti della piccola Per_1
Orbene, appare evidente che le condotte, prolungate nel tempo, di assenza, disinteresse e finanche rifiuto del verso la piccola protrattesi senza interruzione sin dal 2019, CP_1 Per_1 vieppiù confermate dalla condotta processuale di mancata costituzione nel presente giudizio nonché dal contegno assunto in occasione degli accertamenti demandati ai Servizi territoriali, costituisca per la minore un grave pregiudizio, nella misura in cui la percezione di abbandono morale e materiale è certamente tale da incidere negativamente sulla serena ed equilibrata crescita e sulla normale maturazione della sua personalità.
Conseguentemente, alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato decaduto CP_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_1
La pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di assistenza del genitore dichiarato decaduto.
Stante la totale assenza del padre nella vita della minore, ormai protratta da ben sei anni, non si ritiene opportuno in tale sede regolamentare il diritto di visita del genitore.
Quanto al mantenimento della minore, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065;
1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice
4 deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Nel caso in esame, tenuto conto della attuale capacità reddituale paterna, come documentata dagli esiti degli accertamenti disposti in corso di causa, il Collegio ritiene di confermare la somma già disposta in via provvisoria, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente in favore di a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1
l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa, che non ha posto la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità e l'espletamento di un'articolata attività istruttoria, e all'attività difensiva in concreto espletata, applicati i parametri tabellari minimi previsti dal D.M.
55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, possono liquidarsi in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a., il cui pagamento va disposto in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R 115/2002, in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio alle spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa n. 5101/23
R.G. promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1 Per_1
[...]
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento in favore della minore, un assegno mensile pari ad € 300,00, oltre
5 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il 50% alle spese straordinarie da sostenere per la minore;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € CP_1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il dott. Salvatore Nucera, Magistrato Ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5101 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] – loc. Cumia inferiore, elettivamente domiciliata in Messina, in via
Primo Settembre 116, presso lo studio dall'avv. Caterina GALLETTA del Foro di Messina, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato il 22 dicembre 2023, Parte_1 nata a [...] il [...]., premesso:
- di avere intrattenuto una relazione sentimentale con nato a [...] il CP_1
03.10.1988, dalla quale era nata in data [...] Persona_1
- che a partire dal mese di febbraio 2019 il CENOPE abbandonava la casa sita in San Paolo (ME) ove dimorava il nucleo familiare, avviando una nuova relazione e una stabile convivenza con la signora e la di lei figlia;
Controparte_2
- che dall'interruzione della relazione, il non provvedeva all'assistenza morale e CP_1 materiale della figlia, salvo nell'immediatezza del suo allontanamento, corrispondendo episodicamente poche centinaia di euro;
1 -che in seguito il accantonando totalmente il suo ruolo genitoriale, non intendeva CP_1 frequentare la figlia in alcun modo, bloccando il numero di cellulare della bambina per non essere contattato, rendendosi irreperibile persino quando la piccola nel mese di febbraio del 2023, Per_1 subiva un ricovero in Pronto Soccorso per un improvviso problema di salute;
-che il CENOPE in ogni caso rimaneva disinteressato alla gestione della minore;
tutto ciò premesso, chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore ad ella deducente, nonché il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della stessa a carico del padre nella misura di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la corresponsione delle spese straordinarie in misura del 50%.
Instaurato il contraddittorio, dopo i rinvii disposti alle udienze dell'8 aprile e del 16 giugno 2024 per consentire alla ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti del resistente, all'udienza del 4 novembre 2024 seppur ritualmente CP_1 citato in giudizio, non si costituiva, e ne veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice delegato disponeva gli accertamenti reddituali nei confronti del resistente, dando altresì mandato al Servizio
Sociale presso il comune di Messina di accertare la capacità genitoriale del a tale fine CP_1 avvalendosi del Consultorio territorialmente competente.
All'udienza del 16 dicembre 2024 la ricorrente formulava una nuova domanda, chiedendo la decadenza dalla responsabilità genitoriale del insistendo nell'affido esclusivo della minore CP_1
e nella domanda di condanna dell'altro genitore al mantenimento della minore. Con ordinanza resa fuori udienza in data 18 dicembre 2024 il Giudice delegato adottava i provvedimenti urgenti ex art. 473 bis .22 c.p.c. e, a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nominava l'avv. quale curatore speciale della minore CP_3 Persona_1
All'udienza del 4 giugno 2025, integrato il contradittorio in ordine alla nuova domanda proposta nei confronti del resistente contumace, parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio neppure in relazione alla domanda di decadenza formulata dalla parte ricorrente, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti;
fatte precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale, il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*******
Occorre premettere che l'istituto della decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui all'art. 330 c.c. ha perso natura sanzionatoria – così ritenuta dalla precedente impostazione giurisprudenziale – per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Esso mira non già a punire i genitori per gli inadempimenti dei doveri discendenti dal rapporto di filiazione, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per
2 l'avvenire possano ripetersi le condotte, anche omissive, pregiudizievoli del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dannose dei precedenti inadempimenti.
Tale interpretazione è da tempo fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo,
Cassazione civile n. 22006/2022; Cfr., altresì, Cassazione n. 15949/2018); si è così evidenziato che, nell'applicare l'art. 330 c.c., l'unico interesse rilevante è quello del minore, senza che possa configurarsi una contrapposizione di interessi confliggenti (quello del minore e quello dei genitori)
(in tal senso vedi, ex aliis, Trib. min. Venezia 5.10.1992; Trib. min. Torino 6.2.1982). In ogni caso, la decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un grave pregiudizio. Non di meno, non occorre che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno (in tal senso vedi, ex multis, Cass. civ. n. 22006/2022).
Orbene, venendo al caso in esame, sono emersi elementi che inducono questo decidente, in accoglimento dell'istanza della ricorrente, a dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di . CP_1
Ed invero, il predetto non solo non si è costituito in giudizio, così mostrando disinteresse nel contestare le gravi inadempienze degli obblighi genitoriali allegate dalla ricorrente, ma si è vieppiù sottratto agli accertamenti demandati ai Servizi territoriali al fine di valutarne le capacità genitoriali non presentandosi alle molteplici convocazioni. Nella nota trasmessa dal Dipartimento dei Servizi alla Persona del Comune di Messina, a firma dell'Assistente sociale dott.ssa , è dato Testimone_1 leggere che: ”La scrivente ha contattato la signora , già in carico al Servizio in quanto Parte_1 percettrice di assegno di inclusione. La stessa ha dichiarato di non avere il numero di telefono del signor CP_1
ma ha fornito alla scrivente il nome e il numero della ditta presso la quale lavora il signor e il
[...] CP_1 numero di telefono del padre. La scrivente ha tentato, più volte, di contattare la ditta senza ricevere alcuna risposta. Il padre del signor invece, contattato telefonicamente dalla scrivente, si è rifiutato di fornire CP_1 il numero del telefono del figlio. Pertanto, la scrivente ha inviato un primo telegramma al signor in CP_1 data 6 dicembre 2024 presso l'indirizzo di residenza dello stesso, fissando un appuntamento presso gli uffici del Servizio Sociale per giorno 12 dicembre 2024, appuntamento al quale il signor non si è presentato. CP_1
Un secondo telegramma è stato inviato il 15 gennaio 2025, con appuntamento fissato per giorno 21 gennaio
2025, ma anche in questo caso il signor non si è presentato. In entrambi i casi, si chiedeva al signor CP_1 do ricontattare la scrivente nel caso in cui fosse stato impossibilitato a presentarsi, ma non si è ricevuto CP_1 alcun riscontro”.
Occorre evidenziare che la giurisprudenza è conforme nel ritenere che un totale disinteresse di uno dei genitori nei confronti della prole, in particolare quando esso arrechi un pregiudizio al minore, possa giustificare la scelta del Giudice di dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. ex multis, Trib. Minorenni dell'Aquila, Decreto, 03.04.2006).
3 Tale assenza e disinteresse si sarebbero manifestati non solo col mero allontanamento del dalla casa familiare, avvenuto nel febbraio 2019, accompagnato dal totale disinteresse verso CP_1 la figlia, ma anche con atti di rifiuto nei confronti della medesima. In particolare, come allegato dalla ricorrente, il si rifiutava di ricevere chiamate telefoniche da parte della bambina, CP_1 bloccandone il numero telefonico. In tale contesto, il si rendeva irreperibile anche quando CP_1 la piccola dovette subire un ricovero nel febbraio 2023. Per_1
A supporto di tale ricostruzione depone anche la comparsa di costituzione del curatore speciale della minore, avv. nella quale si ripercorrono puntualmente i fatti precedenti e CP_3 successivi l'inizio del presente procedimento, confermando il totale stato di abbandono e disinteresse del CENOPE nei confronti della piccola Per_1
Orbene, appare evidente che le condotte, prolungate nel tempo, di assenza, disinteresse e finanche rifiuto del verso la piccola protrattesi senza interruzione sin dal 2019, CP_1 Per_1 vieppiù confermate dalla condotta processuale di mancata costituzione nel presente giudizio nonché dal contegno assunto in occasione degli accertamenti demandati ai Servizi territoriali, costituisca per la minore un grave pregiudizio, nella misura in cui la percezione di abbandono morale e materiale è certamente tale da incidere negativamente sulla serena ed equilibrata crescita e sulla normale maturazione della sua personalità.
Conseguentemente, alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato decaduto CP_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_1
La pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di assistenza del genitore dichiarato decaduto.
Stante la totale assenza del padre nella vita della minore, ormai protratta da ben sei anni, non si ritiene opportuno in tale sede regolamentare il diritto di visita del genitore.
Quanto al mantenimento della minore, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065;
1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice
4 deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Nel caso in esame, tenuto conto della attuale capacità reddituale paterna, come documentata dagli esiti degli accertamenti disposti in corso di causa, il Collegio ritiene di confermare la somma già disposta in via provvisoria, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente in favore di a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1
l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa, che non ha posto la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità e l'espletamento di un'articolata attività istruttoria, e all'attività difensiva in concreto espletata, applicati i parametri tabellari minimi previsti dal D.M.
55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, possono liquidarsi in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a., il cui pagamento va disposto in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R 115/2002, in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio alle spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa n. 5101/23
R.G. promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti di CP_1 Per_1
[...]
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento in favore della minore, un assegno mensile pari ad € 300,00, oltre
5 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre il 50% alle spese straordinarie da sostenere per la minore;
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € CP_1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato il dott. Salvatore Nucera, Magistrato Ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina.
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