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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 01.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1245 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Villacidro, via Galilei n. 22, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Degioannis
n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Pina PIRARBA, dell'Avv. Floriana RUIU e dell'Avv. Fabrizio RODIN, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del direttore provinciale della sede di Cagliari,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e
pagina 1 dall'Avv. Mariantonietta PIRAS in forza di procura generale, rogito Notaio
el 22.03.2024, in calce alla memoria di costituzione;
Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Si dà atto, che la ricorrente in data odierna ha confermato di aver ricevuto il
pagamento della prestazione e degli arretrati.
Per quanto sopra si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con
vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore degli avv. Rodin e Murino,
antistatari, come da nota spese che si produce”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“ l'Ecc. mo Tribunale adito, voglia così giudicare:
- Dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese
di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
al fine di ottenere da parte dell' il pagamento dell'assegno
[...] CP_2
ordinario di invalidità riconosciuta dall' e degli arretrati spettanti. CP_2
2. L' Controparte_1
, si è costituito in giudizio, rappresentando che la domanda di assegno
[...]
ordinario di invalidità è stata definita il 01.04.2025 con accoglimento e decorrenza della prestazione fissata al 06/2022 (primo giorno del mese successivo alla data
pagina 2 della domanda) e che le somme arretrate dovute sarebbero state pagate nella rata di aprile 2025.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, l' ha liquidato la pensione d'invalidità spettante ad CP_3
a partire dalla rata di aprile 2025, con data valuta 22.04.2025, Parte_1
oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, avvenuta il
02.12.2024.
pagina 3 Per la suesposta ragione, relativamente alla domanda in questione, per cui è
cessata la materia del contendere, il ricorso risulta fondato.
L' deve essere condannato, in forza del principio della soccombenza CP_2
virtuale, a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 e
26.000,00 in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la limitata attività svolta.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, D.M.
55/2014, aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità
dell'atto predisposto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna L' Controparte_1
, in persona del direttore provinciale della sede di Cagliari, a rifondere
[...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro Parte_1
2.697,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Pina PIRARBA,
dell'Avv. Floriana RUIU e dell'Avv. Fabrizio RODIN, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 01.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 4