Articolo 6 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 novembre 1970
Art. 6.
L' articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' sostituito dal seguente:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.
Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovra' sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovra' realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.
Il Governo della Repubblica e' parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente".
Entrata in vigore il 10 novembre 1970
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