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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.606/2023
Oggi 12/02/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Di Mauro con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Perazzelli.
L'avv. Di Mauro si richiama agli atti evidenziando che la CTU contabile
è stata chiesta in ricorso, anche se per un refuso si è fatto riferimento alla
CTU medico – legale.
L'avv. Perazzelli si riporta agli atti, si oppone ad ogni modifica delle conclusioni del ricorso e chiede il rigetto del ricorso.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 606/2023 R.L. promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Ornella Di Mauro;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Franco Toffoletto, Stefano Perazzelli, Lucia Spinoglio;
resistente
OGGETTO: qualificazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
per le causali di cui alla narrativa, all'inquadramento nella
[...]
qualifica di impiegato responsabile di seconda categoria a far data dal mese di agosto 2015. Per l'effetto condannare la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore al versamento delle differenze retributive a far data dal mese di agosto 2015, e delle retribuzioni attinenti il nuovo superiore inquadramento per tutto il periodo di sospensione dello stipendio, dal 15 ottobre 2021 al 2 maggio
2 2022, nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche sulla base di esperenda CTU, con gli interessi moratori fino alla data dell'effettivo soddisfo;
condannare a risarcire il danno subito dal sig. CP_1
per il mancato inquadramento nella misura di euro Parte_1
5.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
In considerazione della condotta discriminatoria adottata nei confronti del ricorrente al suo rientro in azienda e del conseguente disagio e grave patimento subito dal medesimo, condannare CP_1
a risarcire il danno subito dal sig. nella misura di euro Parte_1
10.000,00 o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche sulla base di esperenda CTU medico legale. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Per la parte resistente: “1) In via principale, respingere integralmente il ricorso del Sig. e assolvere da ogni Parte_1 Parte_2
domanda in esso contenuta. 2) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente di qualsivoglia somma, retribuzione e/o indennità, accertare e dichiarare preliminarmente l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti vantati dal ricorrente per il periodo antecedente al 13 giugno
2017, o alla diversa data ritenuta di giustizia, per i motivi di cui al presente atto, e, in ogni caso, detrarre dall'ipotetica liquidazione
l'aliunde perceptum e/o percipiendum. Con il favore dei compensi professionali e delle spese del procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere stato assunto dalla con qualifica di operaio di 6° Controparte_1
livello, passato poi al 3° livello. A far data dall'agosto 2015 aveva di
3 fatto cessato di svolgere mansioni di operaio e iniziato a svolgere mansioni impiegatizie anche se non aveva mai ricevuto regolarizzazione ed aveva continuato ad essere inquadrato come operaio. Tale situazione era perdurata fino al 15.10.2021, quando il ricorrente era stato allontanato dall'Azienda in quanto sprovvisto di green pass. Rientrato in azienda, in spregio alla normativa che prevedeva il diritto alla conservazione del proprio lavoro, non aveva ritrovato tuttavia il proprio ufficio, la propria scrivania, il proprio computer, ma era stato dotato di uniforme e adibito a mansioni inferiori, non più impiegatizie bensì operaie, nello svolgimento delle quali, essendo privo di adeguate indicazioni e formazione, egli aveva riportato anche un infortunio.
2. Deduceva il ricorrente non solo di aver perso la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in smartworking, ma di essere stato destinato a mansioni inferiori a quelle di pertinenza del livello che aveva raggiunto e di aver subito un'illogica decurtazione totale dei premi produttività maturati nel 2021, pur avendo regolarmente lavorato fino al mese di ottobre del suddetto anno. Riferiva ancora di non aver ricevuto formazione per le mansioni da ultimo assegnategli, di aver subito lesioni nel suo diritto alla riservatezza e di lavorare in un clima ostile, visto che il datore di lavoro era arrivato a negargli le ferie, le pause lavorative, i permessi, e addirittura l'accesso ai giustificativi.
3. Chiedeva dunque di essere inquadrato a far data dall'agosto 2015 nella qualifica di impiegato di seconda categoria, e di accertarsi il suo diritto a percepire non solo le relative differenze retributive ma anche le retribuzioni non percepite durante la sospensione del suo rapporto di lavoro, in quanto se all'epoca fosse stato correttamente inquadrato, avrebbe potuto beneficiare del lavoro in smartworking nel periodo dal
15.10.2021 al 2.5.2023, come la maggioranza dei dipendenti Illy.
4 Rilevava inoltre, che in conseguenza del mancato inquadramento e del demansionamento subito, nonché del trattamento discriminatorio riservatogli al rientro in Azienda, aveva riportato danni sia fisici che psichici che riteneva equo quantificare in € 15.000,00.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, esponendo che far data dal
3.8.2015 il ricorrente, che fino a quel momento aveva svolto mansioni da operaio, era stato spostato al magazzino aziendale c.d. “Caffè Verde” di
Via Malaspina a Trieste, ove aveva svolto attività di tipo operativo nell'ambito della logistica del magazzino, afferenti allo stoccaggio delle materie. In tale ambito si era coordinato con altre risorse aziendali e con la cooperativa esterna a cui erano affidati in appalto alcuni servizi connessi. Contestava la convenuta che l'inquadramento come impiegato avrebbe consentito all' di svolgere le mansioni in smartworking Pt_1
ed anzi evidenziava che a quell'epoca mai il ricorrente aveva richiesto di essere inquadrato come impiegato. Negava che il ricorrente avesse prestato la propria attività in un clima ostile e rilevava come mancasse in ricorso un dettaglio di allegazioni tale da consentire il confronto tra ciò che il Sig. sarebbe stato chiamato a fare nel corso del rapporto e Pt_1
ciò che, alla luce della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, egli avrebbe dovuto essere incaricato di fare, con conseguente infondatezza della pretesa di superiore inquadramento e relative differenze retributive, così come anche della domanda di accertamento sul demansionamento subito. Rilevava come anche la domanda risarcitoria fosse infondata in quanto l'atto avversario risultava totalmente carente delle necessarie indicazioni in merito agli elementi considerati essenziali dalla giurisprudenza per poter poi eventualmente accertare, tramite istruttoria ed anche attraverso il sistema presuntivo,
5 l'esistenza sia del dedotto danno alla salute, sia di quello non patrimoniale.
5. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'udienza del
12.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
7. Per costante orientamento della giurisprudenza della Corte di
Cassazione: “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. ### della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione” (vedi e### multis Cass. 30/10/2008 n. 26233). A tal riguardo è principio ben noto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che "Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con
6 quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. 21/5/2003 n. 8025).
8. Nel caso di specie, il ricorrente, attualmente inquadrato come operaio livello III categoria, rileva di aver svolto, dall'agosto 2015, mansioni impiegatizie, diverse e superiori rispetto a quelle di attuale pertinenza, e chiede venga accertato il suo diritto ad essere inquadrato come impiegato nel livello II A. Rileva invece controparte che nel ricorso introduttivo manca una descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente, sia quanto al livello richiesto sia quanto al livello di pertinenza, con la conseguenza che è impossibile effettuare alcuna concreta valutazione sulla loro riconducibilità allo stesso livello e categoria legale di inquadramento, il tutto dovendo fare riferimento a profili professionali che non sono stati né riportati in ricorso, né introitati nella causa attraverso la produzione del CCNL applicabile.
9. In effetti, la prospettazione di parte resistente coglie nel segno. Il ricorso non solo non contiene la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente
(o meglio, la descrizione delle mansioni svolte come impiegato si ritrova solo nei capitoli di prova, mentre manca del tutto la descrizione delle mansioni svolte come operaio), ma manca anche di qualsiasi riferimento alle declaratorie professionali che appaiono fondamentali nel procedimento logico utile alla comparazione più volte menzionata dalla
Corte di Cassazione. Il tutto, evidentemente, nella convinzione che le mansioni svolte da un impiegato siano ex se di livello superiore rispetto a quelle svolte da un operaio, circostanza tutt'altro che veritiera appartenendo le due figure a distinte categorie lavorative.
10. Si tratta di lacune non superabili, in quanto la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
7 privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia".
(Cass. 6934/2019).
11. Il ricorso deve quindi, sul punto essere rigettato, essendo stato autorevolmente affermato (Cass. nr. 25148/2017), che nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo. L'onere della prova gravante sulla parte che intenda ottenere differenze retributive circa lo svolgimento di mansioni superiori presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione degli elementi caratterizzanti la qualifica superiore. In particolare appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del profilo professionale di cui richiede il riconoscimento. Parte ricorrente, invero, non offre adeguati supporti istruttori neanche della natura eventualmente più qualificata delle mansioni, ai fini della riconducibilità al livello preteso, alla stregua di una neppure richiamata declaratoria contrattuale.
8 12. Parimenti da rigettare è la richiesta attorea di risarcimento “In considerazione della condotta discriminatoria adottata nei confronti del ricorrente al suo rientro in azienda e del conseguente disagio e grave patimento subito dal medesimo”.
13. A fondamento di tale pretesa viene posta l'asserita condotta demansionante, ritenuta già infondata, ed i seguenti elementi fattuali:
-le comunicazioni email che egli inoltra ai propri referenti vengono diffuse a terzi soggetti;
-l'azienda non concederebbe al lavoratore alle pause lavorative, i permessi, ferie, rifiutandogli addirittura l'accesso ai giustificativi;
-l'azienda lo avrebbe demansionato perché privo di green pass, e per tale ragione lo avrebbe minacciato di licenziamento;
-l'azienda lo avrebbe escluso dai corsi di formazione professionale.
14. Si deve tuttavia rilevare come anche in questo caso le allegazioni al ricorso non consentano di ritenere fondata la pretesa. Il riferimento alla negazione di permessi, ferie pause lavorative e accesso ai giustificativi appare troppo generico per consentire un riscontro e del resto tale riferimento non si accompagna a richieste istruttorie sul punto se non alla produzione di documentazione su un singolo rigetto di richiesta ferie, unico episodio riscontrabile a fronte di allegazioni di ben diversa natura.
Quanto alle comunicazioni indebite di mail, parte ricorrente cita un singolo episodio, insufficiente a riscontrare un intento di sistematica condotta di discriminazione, mentre il riferimento al negato accesso ai corsi di formazione professionale trova diretta smentita nell'ambito dello stesso ricorso, essendosi dato atto che poi tali corsi di formazione sono stati fatti. Quanto ai riferimenti all'intenzione dell'Azienda Illycaffè di licenziare il ricorrente come “punizione” per non essersi voluto munire di green pass, nulla viene riferito che possa in qualche modo far ricadere
9 su soggetti aventi responsabilità nella gestione dell'azienda, la circolazione della notizia.
15. A tale quadro fattuale assai povero di allegazioni, si deve aggiungere la natura inammissibilmente generica della pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente, il quale, come riferito nel ricorso avrebbe “riportato danni sia fisici che psichici. Sia i primi che i secondi danno diritto al riconoscimento di un danno morale, che si ritiene equo quantificare nella misura di euro 15.000,00”. Quali siano, però, i danni fisici e psichici ai quali poi ricollegare il danno morale per il quale si chiede il risarcimento, il ricorrente non lo specifica, con conseguente necessità di rigettare anche sotto tale aspetto la domanda in esame.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari, in ragione della modesta complessità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.109,00 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge;
Così deciso in Trieste, data 12/2/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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