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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3609/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO RZ Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3609/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DEL GAUDIO Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ERCOLANO, 8
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Frosinone numero 2153 del 2024 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Frosinone chiedendo il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti ex articolo uno comma 121 della legge 107 /2015 , in relazione a tutti i servizi pre-ruolo di durata annuale fino al 30 giugno o ad essi equiparati svolti con contratto a tempo determinato dal 2022-2023, 2023-
2024, 2024-2025 ; in ogni caso chiedeva accertare il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti ex articolo uno comma 121 della legge 107 del 2015 nei periodi indicati
Il tribunale di Frosinone con la sentenza oggetto di impugnativa riconosceva il diritto di usufruire del beneficio della carta del docente negli anni dal 2022 al 2025 e liquidava la somma di euro 258 a titolo di spese di lite. La docente ricorreva in appello per la rideterminazione delle spese di lite tenendo conto dell'importanza della causa , dell'impegno richiesto e dei parametri del DM 55/14 .
Il ministero dell'istruzione ritualmente convenuto in grado d'appello non si costituiva e all'udienza odierna era dichiarato contumace .
L'appello è fondato .Nel presente giudizio non è in contestazione la correttezza della pronuncia in ordine alla titolarità da parte del docente del diritto o usufruire del beneficio della carta del docente previsto dall'articolo uno comma 121 della legge numero 107 del 2015 nei periodi di cosiddetto preruolo . La circostanza ha trovato argomentato riconoscimento in sede di prime cure e su di essa si
è formato il giudicato in assenza di qualsivoglia rilievo dalla parte che ne avrebbe avuto interesse .
Residua pertanto la sola valutazione sulla fondatezza della quantificazione delle spese di lite.
La quantificazione delle spese di primo grado effettuata da parte appellante non è corretta come reiteratamente statuito dalla Corte di Cassazione, (da ultimo Cass. 21861/224 e 11102/2024 in continuità con quanto affermato in Cass. n. 10438/2023). L'atto di appello pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, che adesso dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate;
questi, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%. L'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.m. n. 37 del
2018, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi;
sul punto, a conforto della tesi della inderogabilità, si era, in precedenza, anche pronunciato il Consiglio di Stato con parere n. 2703/2017 del 27 marzo 2017. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n.
9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma
6, della legge n. 247/2012. In particolare, è previsto che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva, infatti, che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava nel senso che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuzione di una somma meramente simbolica (si veda, tra le altre, Cass. n. 28325/2022). Tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. 55/2014, non può tuttavia replicarsi anche per le liquidazioni sottoposte al regime introdotto dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado - in relazione alla semplicità del caso e al valore della causa somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. n. 37/2018
Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, trattandosi di controversia lavoristica si tiene conto del valore della pretesa concretamente riconosciuta dal tribunale ( euro 1500)
Nello specifico è dunque incontroverso che si applichi la fascia da 1101,00 a 5.200,01 del d.m. sulle tariffe del 2014 ( e successive modifiche).
Gli onorari sono poi dovuti sulla base dell'art.4 del d.m. cit. (“Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), con riduzione fino al 30% per l'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto , dovendosi considerare che il ricorso introduttivo della controversia rappresenta un'attività non complessa , riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo Distretto di Corte di Appello di Roma, e la fattispecie concreta non ha richiesto nessuna particolare attività defensionale per come si evince dallo svolgimento del processo. Non sono poi dovute le voci per trattazione e discussione, che non risultano essere state effettuate: spetterebbero pertanto fino ad euro 1440,00 ( euro 621, 00 per la fase di studio, euro
297,00 per la fase introduttiva , euro 522,00 per la fase decisionale)Parte appellante ha chiesto il riconoscimento di euro 1314 e entro questi limiti la condanna può essere legittimamente disposta
Le spese del grado, parametrate al valore della causa d'appello, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai valori minimi tenuto conto della estrema semplicità della controversia in grado di appello, solo sulle spese . Il valore della controversia in grado di appello è rappresentato dal differenziale tra quanto già riconosciuto dal tribunale e quanto risultante dovuto
PQM
in accoglimento dell'appello e in parziale modifica dell'impugnata sentenza , ferma per il resto condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 1314 ( in luogo della somma indicata in sentenza di euro 258 )e per il presente grado in complessivi euro 962, oltre iva cpa e spese generali al 15% da distrarsi
La Presidente
IA TO RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO RZ Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3609/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DEL GAUDIO Parte_1
RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ERCOLANO, 8
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Frosinone numero 2153 del 2024 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Frosinone chiedendo il riconoscimento Parte_1 del diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti ex articolo uno comma 121 della legge 107 /2015 , in relazione a tutti i servizi pre-ruolo di durata annuale fino al 30 giugno o ad essi equiparati svolti con contratto a tempo determinato dal 2022-2023, 2023-
2024, 2024-2025 ; in ogni caso chiedeva accertare il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti ex articolo uno comma 121 della legge 107 del 2015 nei periodi indicati
Il tribunale di Frosinone con la sentenza oggetto di impugnativa riconosceva il diritto di usufruire del beneficio della carta del docente negli anni dal 2022 al 2025 e liquidava la somma di euro 258 a titolo di spese di lite. La docente ricorreva in appello per la rideterminazione delle spese di lite tenendo conto dell'importanza della causa , dell'impegno richiesto e dei parametri del DM 55/14 .
Il ministero dell'istruzione ritualmente convenuto in grado d'appello non si costituiva e all'udienza odierna era dichiarato contumace .
L'appello è fondato .Nel presente giudizio non è in contestazione la correttezza della pronuncia in ordine alla titolarità da parte del docente del diritto o usufruire del beneficio della carta del docente previsto dall'articolo uno comma 121 della legge numero 107 del 2015 nei periodi di cosiddetto preruolo . La circostanza ha trovato argomentato riconoscimento in sede di prime cure e su di essa si
è formato il giudicato in assenza di qualsivoglia rilievo dalla parte che ne avrebbe avuto interesse .
Residua pertanto la sola valutazione sulla fondatezza della quantificazione delle spese di lite.
La quantificazione delle spese di primo grado effettuata da parte appellante non è corretta come reiteratamente statuito dalla Corte di Cassazione, (da ultimo Cass. 21861/224 e 11102/2024 in continuità con quanto affermato in Cass. n. 10438/2023). L'atto di appello pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, che adesso dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate;
questi, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%. L'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.m. n. 37 del
2018, non consente la riduzione inferiore al di sotto dei minimi;
sul punto, a conforto della tesi della inderogabilità, si era, in precedenza, anche pronunciato il Consiglio di Stato con parere n. 2703/2017 del 27 marzo 2017. Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. n.
9815/2023) nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, comma
6, della legge n. 247/2012. In particolare, è previsto che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si prevedeva, infatti, che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava nel senso che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuzione di una somma meramente simbolica (si veda, tra le altre, Cass. n. 28325/2022). Tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal d.m. 55/2014, non può tuttavia replicarsi anche per le liquidazioni sottoposte al regime introdotto dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Da ultimo, tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del
Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l. 247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da
Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale ritenuto congrue, a titolo di spese processuali di primo grado - in relazione alla semplicità del caso e al valore della causa somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dal citato art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, nel testo novellato dal D.M. n. 37/2018
Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, trattandosi di controversia lavoristica si tiene conto del valore della pretesa concretamente riconosciuta dal tribunale ( euro 1500)
Nello specifico è dunque incontroverso che si applichi la fascia da 1101,00 a 5.200,01 del d.m. sulle tariffe del 2014 ( e successive modifiche).
Gli onorari sono poi dovuti sulla base dell'art.4 del d.m. cit. (“Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), con riduzione fino al 30% per l'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto , dovendosi considerare che il ricorso introduttivo della controversia rappresenta un'attività non complessa , riconducibile alle migliaia di controversie identiche proposte ogni anno nel solo Distretto di Corte di Appello di Roma, e la fattispecie concreta non ha richiesto nessuna particolare attività defensionale per come si evince dallo svolgimento del processo. Non sono poi dovute le voci per trattazione e discussione, che non risultano essere state effettuate: spetterebbero pertanto fino ad euro 1440,00 ( euro 621, 00 per la fase di studio, euro
297,00 per la fase introduttiva , euro 522,00 per la fase decisionale)Parte appellante ha chiesto il riconoscimento di euro 1314 e entro questi limiti la condanna può essere legittimamente disposta
Le spese del grado, parametrate al valore della causa d'appello, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai valori minimi tenuto conto della estrema semplicità della controversia in grado di appello, solo sulle spese . Il valore della controversia in grado di appello è rappresentato dal differenziale tra quanto già riconosciuto dal tribunale e quanto risultante dovuto
PQM
in accoglimento dell'appello e in parziale modifica dell'impugnata sentenza , ferma per il resto condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 1314 ( in luogo della somma indicata in sentenza di euro 258 )e per il presente grado in complessivi euro 962, oltre iva cpa e spese generali al 15% da distrarsi
La Presidente
IA TO RZ