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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17242/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che lo rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio degli avv.ti LAMURA STEFANIA e PACOTTI Controparte_1
LUCA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate con note ex art. 127 ter c.p.c
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 08.06.1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
595 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 14.11.2023.
Con ricorso depositato il 07.10.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale unicamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti.
Con decreto del 15.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
11.3.2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo disporsi che l'udienza di Controparte_1
convocazione già calendarizzata venisse sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, attesa la volontà della stessa di aderire alle concluioni rassegnate da parte ricorrente.
Con ordinanza del 25.2.2025, il Giudice assegnava alle parti termine sino al 25.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta.
Rispettivamente, in data 19.3.2025 e 20.3.2025, le parti provvedevano ritualmente al deposito di note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17242/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che lo rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio degli avv.ti LAMURA STEFANIA e PACOTTI Controparte_1
LUCA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate con note ex art. 127 ter c.p.c
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in TORINO il 08.06.1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
595 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata il [...]. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 14.11.2023.
Con ricorso depositato il 07.10.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale unicamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti.
Con decreto del 15.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
11.3.2025.
Si costituiva in giudizio , chiedendo disporsi che l'udienza di Controparte_1
convocazione già calendarizzata venisse sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, attesa la volontà della stessa di aderire alle concluioni rassegnate da parte ricorrente.
Con ordinanza del 25.2.2025, il Giudice assegnava alle parti termine sino al 25.3.2025 per il deposito di note di trattazione scritta.
Rispettivamente, in data 19.3.2025 e 20.3.2025, le parti provvedevano ritualmente al deposito di note di trattazione scritta;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.