Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha pronunciato all'udienza del 08/01/2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20681 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv,IMPROTA EMANUELE presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario CP_1 dell' Controparte_2
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/10/2024 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei di ADI con decorrenza da Agosto 2024 a Dicembre 2024 CP_1 nell'importo mensile di €750,00, nonché in via generica per i ratei da Gennaio ad Agosto
2025 sulla base dell'eventuale idonea Attestazione Isee 2025, oltre alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dal mese di singola spettanza al saldo effettivo. Con vittoria di spese.
CP_ L' si è costituito con la memoria in atti facendo rilevare l'avvenuto pagamento dei ratei per le mensilità di agosto 2024, settembre 2024 e ottobre 2024; inoltre, che, come da
2024, a metà gennaio 2025 mentre a fine gennaio 2025 l'accredito di dicembre 2024.
Infine a metà febbraio 2025 verrà recuperato l'ultimo arretrato spettante, gennaio 2025.
Ha quindi concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il pagamento da parte dell' dei CP_1 ratei maturati a titolo di ADI, avendo l disposto la liquidazione della prestazione CP_3
richiesta nel presente giudizio (cfr doc documentazione in atti). CP_1
Parte ricorrente ha confermato la circostanza aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere ( cr verbale d'udienza).
Le spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , in considerazione della CP_1
sopravvenienza del riconoscimento della prestazione in data successiva alla notifica del ricorso e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'importo liquidato, non potendo essere riconosciuta, nel caso concreto, la maggiorazione per i collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso, dal momento che la cessazione della materia del contendere, per effetto del riconoscimento del diritto già in prima udienza ha reso irrilevante la consultazione della documentazione allegata al ricorso.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € CP_1
2.697,00. oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 08/01/2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)