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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 357/2023
All'udienza del 18/09/2025 ore 09.42 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte opponente nessuno è comparso. Per parte opposta è presente l' avv FORTE MASSIMO
Il procuratore della parta dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Persona_1
Il procuratore discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.08 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 357/2023 promossa da:
, c.f. Parte_1
, P Iva in persona del titolare firmatario Sig. C.F._1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. BILUCAGLIA Giorgio Parte_1
Opponente e on il patrocinio degli Avv.ti BUTTINI Emanuele e FORTE Massimo CP_1
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2023 parte opponente proponeva opposizione all'intestato
Tribunale quale Giudice del lavoro avverso il Decreto Ingiuntivo n. 53/2023, emesso da questo Tribunale, con il quale si ingiungeva al debitore di pagare in favore del sig. la somma di euro 3.521,56 CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 650,00 per compensi del difensore, oltre IVA, CPA, come per legge e contributo unificato.
L'importo riconosciuto al termine della fase monitoria a favore dell'odierno opposto si fondava sulla prova documentale, in base alla quale si evinceva che l'odierno opponente fosse debitore nei confronti di CP_1 della complessiva somma di euro € 3.521,56 lordi di cui € 1.461,76 al lordo come retribuzione di
[...] febbraio 2022, € 1.403,14 al lordo come retribuzione di marzo 2022, € 656,66 al lordo come retribuzione di aprile 2022 di cui € 209,71 per tfr maturato e non riscosso.
Con l'opposizione, l'opponente contestando tutto quanto affermato e documentato nel ricorso per decreto ingiuntivo, negando la validità e veridicità delle prove poste a fondamento delle richieste avanzate da parte opposta (negando anche l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in quanto, afferma, il contratto prodotto da parte opposta risulta privo di data e sottoscrizioni), negava, dunque, in ogni caso la debenza
1 della somma, assumendo di difettare di legittimazione passiva, essendo, per sua affermazione, desumibile che il ricorrente in qualche modo lavorava per la società che aveva contestato all'odierna Controparte_2 opponente l'irregolare o inesatta esecuzione di lavori (di cui l'opponente ritiene responsabile l'opposto), a cui sarebbero conseguiti per la danni per circa 75.000 euro. CP_2
Allegava a prova di quanto asserito, pec del 13.05.2022 con la quale a suo dire contestava Controparte_2 la mala esecuzione delle lavorazioni affermando che ciò fosse la conseguenza di inadempienze della manovalanza impiegata dalla società opponente e specificamente indicando, quale responsabile di ciò, il sig.
CP_1
Chiedeva altresì ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi, nonché CTU e faceva istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto in oggetto.
Parte opposta si costituiva rilevando l'assoluta infondatezza nonché genericità dell'opposizione evidenziando che, sollevando contestazioni (tra cui l'esistenza di un rapporto di lavoro con l'opponente, la provenienza e validità delle buste paga fornite dall'opponente stesso, l'inadeguatezza della prestazione lavorativa dell'opposto) non avvalorate da alcuna prova, l'unico fine dell'opponente fosse quello dilatorio.
Sottolineava, altresì, che tutta l'opposizione e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepiti dall'opponente “viene fondato su un rapporto di lavoro intercorrente tra la società opponente ed un'altra società che esula dall'oggetto del presente giudizio.”
In particolare, rilevava che l'opponente nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai fatto alcuna contestazione al sig. per lo svolgimento della sua attività lavorativa e per l'inadeguatezza del CP_1 suo operato viene, guarda caso, sollevata solo in sede di opposizione.
Pertanto, alla luce di quanto osservato, parte opposta chiedeva il preliminare rigetto della sospensione della provvisoria esecutività non essendo provato il grave pregiudizio da esso derivante, nonché il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo precedentemente emesso, chiedendo, inoltre, la condanna al risarcimento danni da lite temeraria stante l'intento meramente dilatorio dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
In sede di udienza in data 19/07/2023, l'opponente manifestava disponibilità ad un pagamento rateizzato, mentre l'opposto dichiarava l'impossibilità di giungere ad una conciliazione poiché l'opponente nonostante il decorso del tempo non aveva effettuato alcun pagamento;
tuttavia, si dimostrava disponibile ad un breve rinvio.
Seguiva, quindi, udienza in data 13/09/2023 nella quale l'opposto dichiarava di aver ricevuto un solo acconto di euro 300,00, mentre parte opponente, insistendo nelle richieste istruttorie, manifestava disponibilità ad un pagamento rateale. Veniva, quindi, disposto un rinvio in ordine alla richiesta di sospensiva.
2 Si giungeva così in data 14/11/2024 all'udienza nella quale nessuno compariva per parte opponente, mentre l'opposto dichiarava di aver ricevuto nel frattempo alcuni pagamenti che, tuttavia, non determinavano il pagamento integrale di quanto statuito al giudizio ingiuntivo e per tale motivo veniva invitato da questa Giudice a quantificare con note il credito residuo.
Con memoria depositata in data 05/09/2025, parte opposta insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di costituzione, così precisando: “considerato che solo successivamente all'instaurazione del procedimento di opposizione che ci occupa e nelle more di tale processo, controparte ha effettuato alcuni pagamenti non satisfattivi e non ha integralmente versato le somme dovute al lavoratore. Solo in corso di causa sono stati versati acconti lordi per € 1.722,00 (€ 1.400,00 netti), come da contabili di pagamento che si allegano” , quantificava quindi “la somma finale lorda di Euro € 1.799,56 (euro millesettecentonovantanove/56) di cui € 209,71 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto maturato
e non riscosso oltre interessi dovuti fino alla data del pagamento ovvero la diversa somma ritenuta di legge o in subordine quanto meno nella minor misura ritenuta di giustizia o dalla diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in esito alla espletanda istruttoria, oltre spese liquidate nel D.I. e successivo atto di precetto, nonché interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, spese, competenze ed onorari del presente procedimento” chiedeva altresì di “Condannare la
[...]
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di udienza di discussione è stata decisa con sentenza.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata
Preliminarmente si deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva posto che questa va individuata in base alla domanda e la domanda in via ingiuntiva è stata proposta nei confronti della
, impresa che Parte_1 risulta anche essere datore di lavoro che ha emesso le buste paga di febbraio, marzo e aprile 2022 relative alle retribuzioni per il pagamento delle quali è stata chiesta l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, vale la pena di ricordare quanto affermato, in più di un'occasione, dalla Corte di Cassazione, ovvero che:“ l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito”(Cassazione civile sez. lav., 13/07/2009, n.16340, v. anche ex multis (Cass. civile, sez. I,
31/05/2007, n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3/02/ 2006, n. 2421).
3 Anche più recentemente la giurisprudenza di merito ha ribadito “ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria. Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”( Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Nel caso di specie, applicando i suddetti principi, devesi ritenere pienamente provato sia nell'an che nel quantum il credito vantato da parte opposta emergendo sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'opponente (di cui, tra l'altro, ne dà conferma l'opponente stesso nella sua esposizione ed in particolare nei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi), nonché la pacifica provenienza delle buste paga dall'impresa stessa opponente e la relativa debenza delle somme di cui al decreto contestato;
somme per le quali già anteriormente al ricorso per decreto ingiuntivo l'opponente, su richiesta avanzata tramite sindacato, dichiarava, come da conversazione su whatsapp prodotta dall'opposto, che avrebbe corrisposto senza però mai adempiere.
Al contrario, invece, le contestazioni mosse dall'opponente non risultano suffragate da alcun valido documento probatorio.
Viene contestata al lavoratore un'inadeguatezza del suo operato che avrebbe comportato un ritardo ed una mala esecuzione dei lavori a lui assegnati, ma tutto ciò non trova riscontro in alcun richiamo o provvedimento disciplinare così come, poi, in merito all'asserito contenzioso in corso tra l'opponente e la anche in ordine ai danni che, secondo quanto affermato dal suo difensore, dovrebbe Controparte_2 risarcirle, la documentazione apportata come prova (mail del 13.05.2022 di contestazione inviata dalla risulta inconferente posto che dalla suddetta lettera-mail si evince che essa riguarda i Controparte_2 rapporti commerciali intrattenuti tra e perdipiù, non solo non vi è alcun riferimento Pt_1 CP_2 alla persona dell'odierno opposto, ma la fa riferimento ad un altro lavoratore impiegato Controparte_2 presso la ditta opponente così dicendo: “In data 12/05/2022, abbiamo anche ricevuto una vertenza di un Vs. operaio Vi invitiamo pertanto a volerci inviare senza indugio le buste paga e i pagamenti del personale Persona_2 impiegato nel ns. cantiere.”
4 Alla luce di quanto sopra, l'odierno Giudicante accerta, dunque, che il decreto ingiuntivo n.53/2023 oggetto di opposizione appare emesso nel rispetto dei requisiti di legge e l'entità del credito azionato risulta corretta. Tuttavia, occorre valutare i fatti successivi all'instaurazione della causa e loro conseguenze.
La parte opposta, dà atto che nel corso del giudizio di opposizione sono stati effettuati a suo favore dalla parte opponente alcuni pagamenti parziali.
Di fronte alla contestazione da parte dell'opposto del mancato ricevimento dell'integrale pagamento era onere dell'opponente provare fatti estintivi dell'obbligazione, ma ciò non è accaduto, né può sopperire l'ammissione dei mezzi istruttori in tal senso irrilevanti.
Viceversa, il creditore opposto a sostegno della propria pretesa creditoria ha provato documentalmente sia il credito originario vantato nei confronti dell'opponente, sia il credito residuato in corso di causa quantificando l'importo dovuto a saldo come da conteggi depositati.
A seguito delle suddette produzioni documentali allegate, si ritiene che allo stato attuale la somma complessiva dovuta dall'opponente, in conseguenza degli acconti ricevuti nel corso del presente giudizio di opposizione, vada ridotta rispetto a quanto dichiarato in sede di emanazione di decreto ingiuntivo. Parte opposta ha, infatti, ricevuto a titolo di acconti euro € 1.722,00 (€ 1.400,00 netti) e pertanto, si ritiene che la somma residua a saldo dovuta sia quella da questi indicata correttamente, corrispondente a euro 1.799,56
(euro 3.521,56 – 1.722 = 1.799,56), di cui euro 209,71 a titolo di TFR.
Questa Giudice si conforma a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione per la quale: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Civ. n. 10229/2002).
“Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 21840/2013).
In definitiva, l'opposizione va rigettata. Il decreto ingiuntivo, pur essendo corretto in toto, va revocato essendo intervenuti pagamenti parziali nel corso del presente giudizio, e l'opponente va condannato al pagamento della somma residua di € 1.799,56 oltre accessori come per legge.
In ordine alla richiesta di parte opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c, conformemente alla consolidata giurisprudenza, devesi ritenere che l'art. 96 c.p.c presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo (quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di 5 difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti) ed uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo: “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione
a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato” (cfr., Trib. Monza, n. 487/2020); nonché “nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”). (cfr. Trib. Udine, n. 1039/2018).
Alla luce di ciò, nel caso di specie è ravvisabile il chiaro ed unico intento dilatorio di parte opposta come emerge dalla assoluta mancanza di valida prova a fondamento del ricorso in opposizione e l'ammissione, già in sede di prima udienza, di essere disposto ad un pagamento rateizzato e pertanto devono ritenersi sussistere gli estremi per il riconoscimento della suddetta responsabilità aggravata.
Ai fini della quantificazione del danno risulta opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr.
Cass. n. 26435/2020).
Le spese del presente giudizio sono a carico della parte opponente e sono liquidate come da dispositivo ex
DM 55/201 4, in relazione all'attività svolta, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, attenendosi ai valori minimi e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al decreto medesimo.
Questo Giudice ritiene applicabile al caso di specie il principio di c.d. soccombenza virtuale essendo intervenuto il pagamento del debito ad opera del debitore solo dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo ed aver dato avvio al procedimento di opposizione, per cui anche se, a seguito del pagamento il decreto ingiuntivo viene revocato, la responsabilità per i costi processuali deve ricadere su chi ha dato causa al giudizio. Si valuta, quindi, chi sarebbe risultato soccombente se il tardivo pagamento non fosse intervenuto
6 in corso di causa, conformemente anche a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Roma n.633/2025 che così dispone: “In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità”
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
55/2014, in relazione all'attività svolta, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, attenendosi ai valori minimi e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al decreto medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo 53/2023;
3. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto per le causali di cui in motivazione della somma di euro 1.799,56 oltre iva, cpa e spese come per legge.
4. condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 1.030 quale risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c;
5. condanna la società opponente al pagamento in favore dei procuratori di parte opposta antistatari di complessivi euro 1.700 (fase monitoria e opposizione) oltre iva, cpa e spese come per legge
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 357/2023
All'udienza del 18/09/2025 ore 09.42 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte opponente nessuno è comparso. Per parte opposta è presente l' avv FORTE MASSIMO
Il procuratore della parta dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Persona_1
Il procuratore discute riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza Il procuratore della parte dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.08 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 357/2023 promossa da:
, c.f. Parte_1
, P Iva in persona del titolare firmatario Sig. C.F._1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'Avv. BILUCAGLIA Giorgio Parte_1
Opponente e on il patrocinio degli Avv.ti BUTTINI Emanuele e FORTE Massimo CP_1
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2023 parte opponente proponeva opposizione all'intestato
Tribunale quale Giudice del lavoro avverso il Decreto Ingiuntivo n. 53/2023, emesso da questo Tribunale, con il quale si ingiungeva al debitore di pagare in favore del sig. la somma di euro 3.521,56 CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 650,00 per compensi del difensore, oltre IVA, CPA, come per legge e contributo unificato.
L'importo riconosciuto al termine della fase monitoria a favore dell'odierno opposto si fondava sulla prova documentale, in base alla quale si evinceva che l'odierno opponente fosse debitore nei confronti di CP_1 della complessiva somma di euro € 3.521,56 lordi di cui € 1.461,76 al lordo come retribuzione di
[...] febbraio 2022, € 1.403,14 al lordo come retribuzione di marzo 2022, € 656,66 al lordo come retribuzione di aprile 2022 di cui € 209,71 per tfr maturato e non riscosso.
Con l'opposizione, l'opponente contestando tutto quanto affermato e documentato nel ricorso per decreto ingiuntivo, negando la validità e veridicità delle prove poste a fondamento delle richieste avanzate da parte opposta (negando anche l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in quanto, afferma, il contratto prodotto da parte opposta risulta privo di data e sottoscrizioni), negava, dunque, in ogni caso la debenza
1 della somma, assumendo di difettare di legittimazione passiva, essendo, per sua affermazione, desumibile che il ricorrente in qualche modo lavorava per la società che aveva contestato all'odierna Controparte_2 opponente l'irregolare o inesatta esecuzione di lavori (di cui l'opponente ritiene responsabile l'opposto), a cui sarebbero conseguiti per la danni per circa 75.000 euro. CP_2
Allegava a prova di quanto asserito, pec del 13.05.2022 con la quale a suo dire contestava Controparte_2 la mala esecuzione delle lavorazioni affermando che ciò fosse la conseguenza di inadempienze della manovalanza impiegata dalla società opponente e specificamente indicando, quale responsabile di ciò, il sig.
CP_1
Chiedeva altresì ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi, nonché CTU e faceva istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto in oggetto.
Parte opposta si costituiva rilevando l'assoluta infondatezza nonché genericità dell'opposizione evidenziando che, sollevando contestazioni (tra cui l'esistenza di un rapporto di lavoro con l'opponente, la provenienza e validità delle buste paga fornite dall'opponente stesso, l'inadeguatezza della prestazione lavorativa dell'opposto) non avvalorate da alcuna prova, l'unico fine dell'opponente fosse quello dilatorio.
Sottolineava, altresì, che tutta l'opposizione e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepiti dall'opponente “viene fondato su un rapporto di lavoro intercorrente tra la società opponente ed un'altra società che esula dall'oggetto del presente giudizio.”
In particolare, rilevava che l'opponente nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai fatto alcuna contestazione al sig. per lo svolgimento della sua attività lavorativa e per l'inadeguatezza del CP_1 suo operato viene, guarda caso, sollevata solo in sede di opposizione.
Pertanto, alla luce di quanto osservato, parte opposta chiedeva il preliminare rigetto della sospensione della provvisoria esecutività non essendo provato il grave pregiudizio da esso derivante, nonché il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo precedentemente emesso, chiedendo, inoltre, la condanna al risarcimento danni da lite temeraria stante l'intento meramente dilatorio dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
In sede di udienza in data 19/07/2023, l'opponente manifestava disponibilità ad un pagamento rateizzato, mentre l'opposto dichiarava l'impossibilità di giungere ad una conciliazione poiché l'opponente nonostante il decorso del tempo non aveva effettuato alcun pagamento;
tuttavia, si dimostrava disponibile ad un breve rinvio.
Seguiva, quindi, udienza in data 13/09/2023 nella quale l'opposto dichiarava di aver ricevuto un solo acconto di euro 300,00, mentre parte opponente, insistendo nelle richieste istruttorie, manifestava disponibilità ad un pagamento rateale. Veniva, quindi, disposto un rinvio in ordine alla richiesta di sospensiva.
2 Si giungeva così in data 14/11/2024 all'udienza nella quale nessuno compariva per parte opponente, mentre l'opposto dichiarava di aver ricevuto nel frattempo alcuni pagamenti che, tuttavia, non determinavano il pagamento integrale di quanto statuito al giudizio ingiuntivo e per tale motivo veniva invitato da questa Giudice a quantificare con note il credito residuo.
Con memoria depositata in data 05/09/2025, parte opposta insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di costituzione, così precisando: “considerato che solo successivamente all'instaurazione del procedimento di opposizione che ci occupa e nelle more di tale processo, controparte ha effettuato alcuni pagamenti non satisfattivi e non ha integralmente versato le somme dovute al lavoratore. Solo in corso di causa sono stati versati acconti lordi per € 1.722,00 (€ 1.400,00 netti), come da contabili di pagamento che si allegano” , quantificava quindi “la somma finale lorda di Euro € 1.799,56 (euro millesettecentonovantanove/56) di cui € 209,71 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto maturato
e non riscosso oltre interessi dovuti fino alla data del pagamento ovvero la diversa somma ritenuta di legge o in subordine quanto meno nella minor misura ritenuta di giustizia o dalla diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in esito alla espletanda istruttoria, oltre spese liquidate nel D.I. e successivo atto di precetto, nonché interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, spese, competenze ed onorari del presente procedimento” chiedeva altresì di “Condannare la
[...]
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito di udienza di discussione è stata decisa con sentenza.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata
Preliminarmente si deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva posto che questa va individuata in base alla domanda e la domanda in via ingiuntiva è stata proposta nei confronti della
, impresa che Parte_1 risulta anche essere datore di lavoro che ha emesso le buste paga di febbraio, marzo e aprile 2022 relative alle retribuzioni per il pagamento delle quali è stata chiesta l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Nel merito, vale la pena di ricordare quanto affermato, in più di un'occasione, dalla Corte di Cassazione, ovvero che:“ l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito”(Cassazione civile sez. lav., 13/07/2009, n.16340, v. anche ex multis (Cass. civile, sez. I,
31/05/2007, n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3/02/ 2006, n. 2421).
3 Anche più recentemente la giurisprudenza di merito ha ribadito “ove sulla domanda di condanna proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il giudice adito ha il potere-dovere di decidere anche sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. La proposizione dell'opposizione determina, infatti, l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria. Va quindi evidenziato che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”( Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Nel caso di specie, applicando i suddetti principi, devesi ritenere pienamente provato sia nell'an che nel quantum il credito vantato da parte opposta emergendo sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'opponente (di cui, tra l'altro, ne dà conferma l'opponente stesso nella sua esposizione ed in particolare nei capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi), nonché la pacifica provenienza delle buste paga dall'impresa stessa opponente e la relativa debenza delle somme di cui al decreto contestato;
somme per le quali già anteriormente al ricorso per decreto ingiuntivo l'opponente, su richiesta avanzata tramite sindacato, dichiarava, come da conversazione su whatsapp prodotta dall'opposto, che avrebbe corrisposto senza però mai adempiere.
Al contrario, invece, le contestazioni mosse dall'opponente non risultano suffragate da alcun valido documento probatorio.
Viene contestata al lavoratore un'inadeguatezza del suo operato che avrebbe comportato un ritardo ed una mala esecuzione dei lavori a lui assegnati, ma tutto ciò non trova riscontro in alcun richiamo o provvedimento disciplinare così come, poi, in merito all'asserito contenzioso in corso tra l'opponente e la anche in ordine ai danni che, secondo quanto affermato dal suo difensore, dovrebbe Controparte_2 risarcirle, la documentazione apportata come prova (mail del 13.05.2022 di contestazione inviata dalla risulta inconferente posto che dalla suddetta lettera-mail si evince che essa riguarda i Controparte_2 rapporti commerciali intrattenuti tra e perdipiù, non solo non vi è alcun riferimento Pt_1 CP_2 alla persona dell'odierno opposto, ma la fa riferimento ad un altro lavoratore impiegato Controparte_2 presso la ditta opponente così dicendo: “In data 12/05/2022, abbiamo anche ricevuto una vertenza di un Vs. operaio Vi invitiamo pertanto a volerci inviare senza indugio le buste paga e i pagamenti del personale Persona_2 impiegato nel ns. cantiere.”
4 Alla luce di quanto sopra, l'odierno Giudicante accerta, dunque, che il decreto ingiuntivo n.53/2023 oggetto di opposizione appare emesso nel rispetto dei requisiti di legge e l'entità del credito azionato risulta corretta. Tuttavia, occorre valutare i fatti successivi all'instaurazione della causa e loro conseguenze.
La parte opposta, dà atto che nel corso del giudizio di opposizione sono stati effettuati a suo favore dalla parte opponente alcuni pagamenti parziali.
Di fronte alla contestazione da parte dell'opposto del mancato ricevimento dell'integrale pagamento era onere dell'opponente provare fatti estintivi dell'obbligazione, ma ciò non è accaduto, né può sopperire l'ammissione dei mezzi istruttori in tal senso irrilevanti.
Viceversa, il creditore opposto a sostegno della propria pretesa creditoria ha provato documentalmente sia il credito originario vantato nei confronti dell'opponente, sia il credito residuato in corso di causa quantificando l'importo dovuto a saldo come da conteggi depositati.
A seguito delle suddette produzioni documentali allegate, si ritiene che allo stato attuale la somma complessiva dovuta dall'opponente, in conseguenza degli acconti ricevuti nel corso del presente giudizio di opposizione, vada ridotta rispetto a quanto dichiarato in sede di emanazione di decreto ingiuntivo. Parte opposta ha, infatti, ricevuto a titolo di acconti euro € 1.722,00 (€ 1.400,00 netti) e pertanto, si ritiene che la somma residua a saldo dovuta sia quella da questi indicata correttamente, corrispondente a euro 1.799,56
(euro 3.521,56 – 1.722 = 1.799,56), di cui euro 209,71 a titolo di TFR.
Questa Giudice si conforma a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione per la quale: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Civ. n. 10229/2002).
“Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque andrà integralmente revocato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 21840/2013).
In definitiva, l'opposizione va rigettata. Il decreto ingiuntivo, pur essendo corretto in toto, va revocato essendo intervenuti pagamenti parziali nel corso del presente giudizio, e l'opponente va condannato al pagamento della somma residua di € 1.799,56 oltre accessori come per legge.
In ordine alla richiesta di parte opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c, conformemente alla consolidata giurisprudenza, devesi ritenere che l'art. 96 c.p.c presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo (quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di 5 difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti) ed uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. In particolare, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di merito ha disposto la condanna ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., quando la condotta processuale del soccombente sia stata tenuta al fine di dilazionare ingiustificatamente gli effetti del titolo esecutivo: “in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto opposizione
a decreto ingiuntivo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate;
a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato” (cfr., Trib. Monza, n. 487/2020); nonché “nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, la temerarietà dell'opposizione, consapevolmente finalizzata soltanto a procrastinare il consolidarsi del titolo esecutivo giudiziale (avvenuta con un certo successo), impone la condanna d'ufficio dell'attrice opponente al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., liquidata equitativamente in misura pari a quella dei compensi di avvocato liquidati a favore della parte vittoriosa”). (cfr. Trib. Udine, n. 1039/2018).
Alla luce di ciò, nel caso di specie è ravvisabile il chiaro ed unico intento dilatorio di parte opposta come emerge dalla assoluta mancanza di valida prova a fondamento del ricorso in opposizione e l'ammissione, già in sede di prima udienza, di essere disposto ad un pagamento rateizzato e pertanto devono ritenersi sussistere gli estremi per il riconoscimento della suddetta responsabilità aggravata.
Ai fini della quantificazione del danno risulta opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia” (cfr.
Cass. n. 26435/2020).
Le spese del presente giudizio sono a carico della parte opponente e sono liquidate come da dispositivo ex
DM 55/201 4, in relazione all'attività svolta, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, attenendosi ai valori minimi e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al decreto medesimo.
Questo Giudice ritiene applicabile al caso di specie il principio di c.d. soccombenza virtuale essendo intervenuto il pagamento del debito ad opera del debitore solo dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo ed aver dato avvio al procedimento di opposizione, per cui anche se, a seguito del pagamento il decreto ingiuntivo viene revocato, la responsabilità per i costi processuali deve ricadere su chi ha dato causa al giudizio. Si valuta, quindi, chi sarebbe risultato soccombente se il tardivo pagamento non fosse intervenuto
6 in corso di causa, conformemente anche a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Roma n.633/2025 che così dispone: “In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità”
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM
55/2014, in relazione all'attività svolta, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, attenendosi ai valori minimi e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al decreto medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo 53/2023;
3. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto per le causali di cui in motivazione della somma di euro 1.799,56 oltre iva, cpa e spese come per legge.
4. condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 1.030 quale risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c;
5. condanna la società opponente al pagamento in favore dei procuratori di parte opposta antistatari di complessivi euro 1.700 (fase monitoria e opposizione) oltre iva, cpa e spese come per legge
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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