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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Parte_1
NE e ET NE, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE/APPELLATO
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO/APPELLANTE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1068/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 02/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere ristretto alla data di presentazione del ricorso Parte_1
(9.9.2021) presso l'istituto di pena di Cagliari, e di essere stato ristretto dal 16.3.2012 presso vari istituti di pena, deduceva di avere svolto attività lavorativa, ininterrottamente, in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di gennaio 2014 sino a settembre
2017, quale porta vitto, addetto alla lavanderia, scopino, addetto alle pulizie, percependo un trattamento economico complessivo pari ai 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993 senza alcun adeguamento, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni :“Piaccia al Tribunale Controparte_1
Ecc.mo, contrariis reiectis , di voler tentare la conciliazione della lite, anche formulando una proposta transattiva, a mente del novellato art. 420, I comma c.p.c. ed all'esito, condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € . 1 3.530,10, come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa , così come indicate e quantificate nel prospetto degli sviluppi dei conteggi delle somme dovute, di cui alla seguente pag. 10, 11 e 12 del presente atto, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo” . Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari. Salvis Iuribus”.
Nella resistenza del il Tribunale di Roma ha così statuito: “- 1) Controparte_1
condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente di complessivi euro 7.353,25 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) condanna il CP_1 convenuto al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.424,00 di cui
€ 2.108,00 per compensi ed € 316,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi”
Il primo giudice, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e quella di genericità del ricorso, ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, relativamente ai crediti rivendicati per gli anni 2014 e 2015; ha CP_1
richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c. 6 cc e 2942, disciplinanti ipotesi tassative non applicabili in via analogica;
ha ritenuto la domanda fondata nel merito argomentando che: i) le circostanze di fatto, puntualmente indicate in ricorso (periodi di lavoro, ore lavorate, mansioni svolte) non erano state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione convenuta;
ii) era pacifico che il non aveva adempiuto all'obbligo di procedere agli CP_1 adeguamenti delle mercedi, come previsto dall'art. 22 L. n. 354/1975 e non era contestata la circostanza che la remunerazione del lavoro era stata determinata in base ai minimi tabellari dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel 1993, poiché da allora non si è proceduto ad alcun aggiornamento;
iii) l'art. 22 legge 354/1975, nella sua attuale versione, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs
124/2018, individua quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “ due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili;
iv) nessuna specifica contestazione era stata operata dal resistente circa le singole voci retributive e CP_1
i conteggi eseguiti, che potevano ritenersi correttamente effettuati;
v) sussisteva, dunque, il diritto del ricorrente a percepire la mercede nella misura di due terzi rispetto alla retribuzione tabellare prevista dai ccnl indicati in ricorso, succedutesi nel tempo;
vi) il doveva essere condannato al pagamento della complessiva somma di € CP_1
7.353,25, con i soli interessi legali, in favore del ricorrente, sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso immuni da vizi e non specificamente contestati, ridotti in considerazione della parziale prescrizione maturata.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 417 bis c.p.c. e dell'art. 416, 115,112, 99 e 132 n. 4 c.p.c., non essendosi pronunciato il Tribunale sul vizio lamentato dal ricorrente in merito alla carenza dello ius postulandi del funzionario costituito in primo grado, non autorizzato a rappresentare e difendere l'Ente resistente, con conseguente inefficacia della relativa eccezione di prescrizione dei crediti retributivi;
per avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'esistenza di plurimi rapporti di lavoro a termine, di cui l'Amministrazione non aveva fornito prova, essendo agli atti prova inconfutabile dell'unitarietà del rapporto di lavoro inter partes oggetto del contendere.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale per non avere il Tribunale dichiarato prescritti anche i crediti retributivi da gennaio a settembre 2016.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., previa rinuncia del all'appello incidentale, la causa è stata decisa come da separato CP_1
dispositivo.
Rileva il Collegio che deve ritenersi fondata l'eccezione di nullità della costituzione in primo grado dell'amministrazione resistente per difetto di ius postulandi.
Si ritiene di applicare a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità in materia di controversie relative al lavoro del detenuto il disposto dell'art. 417 bis c.p.c. ove, in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”.
Trattasi di norma che, in senso lato, appartiene all'ambito in cui la legge consente la difesa “personale” delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c.) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione ed avente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazione analogiche.
Fatta tale premessa deve escludersi la possibilità di ricondurre le cause riguardanti lavoro carcerario alla fattispecie, prevista da tale norma delle “controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”.
Si richiamano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, in tema di competenza territoriale ha affermato che la regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c. è da intendersi specificamente riferite ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c. trattandosi di prestazioni svolte-sia pure per il perseguimento dell'obiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari- nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass.
n. 12205 del 8/5/2019 e Cass. n. 18309 del 17/8/2009).
Non resta pertanto integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 417 bis c.p.c. senza che sia quindi possibile, in mancanza di norme esplicite in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale di significato testuale inequivocabile.
Ne consegue la nullità della costituzione nel precedente grado di giudizio dell'amministrazione resistente (non più sanabile nella presente fase d'appello ex art. 182, comma 2, c.p.c. rimedio quest'ultimo che è possibile esperire solo all'interno del grado in cui il vizio si è realizzato senza che possa a tale proposito attribuirsi effetto sanante ex tunc alla successiva costituzione nel presente giudizio di appello del CP_1
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato) con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Lamenta, poi, l'appellante che il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione sul falso presupposto della controparte di asseriti vari rapporti autonomi e distinti, trattandosi invece di un rapporto unitario dal gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La doglianza va accolta, perché, come si è detto, la irrituale costituzione del a CP_1
mezzo del funzionario produce effetti anche sulla proposizione della eccezione di prescrizione
Anche di recente ( Cassazione 5510/2025) la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che
“Comunque, in linea generale, va ricordato quanto segue. La giurisprudenza di questa
Corte ha già chiarito che, con riferimento al lavoro carcerario, non rilevano, ai fini della prescrizione, le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi, piuttosto, come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione, che non dipende dalla volontà del recluso o internato, il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da Cass., Sez. L, n. 396 del 5 gennaio
2024, la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo
o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus (Cass., Sez. L, n. 17484 del
25 giugno 2024; Cass., Sez. L, n. 19007 dell'11 luglio 2024, non massimate). Risulta, allora, onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro, sostanzialmente unico, debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione e, a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come, ad esempio, l'età, lo stato di salute
o di idoneità al lavoro etc.). La decorrenza della prescrizione non va collegata, quindi, alla data di cessazione dello stato di detenzione (in conformità con i plurimi precedenti di questa S.C. sopra ricordati), ma al momento del venire meno, per ragioni obiettivamente valutabili, del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). Ne consegue l'accoglimento del motivo, avendo ritenuto, invece, la corte territoriale che “la cessazione dell'attività lavorativa e della corresponsione del compenso connessa a tale attività fa presumere la cessazione del rapporto, salva la prova contraria della sua sospensione”. In conclusione, è stato indebitamente posto a carico del lavoratore l'onere di provare la continuità del rapporto quando, al contrario, era la P.A. a dovere allegare e dimostrare il tempo della sua cessazione nei termini sopra esposti. Sicché sul punto può formularsi il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo
o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato”.
La sentenza appellata non si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da gennaio 2014 sino a settembre
2017, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3,4,5,6) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo con la notifica, in data 28 ottobre 2021, del ricorso introduttivo del giudizio, e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del successivo rapporto di lavoro.
Da quanto precedentemente esposto, e stante l'assenza di contestazioni da parte del in ordine alle singole voci retributive ed ai conteggi allegati al ricorso di primo CP_1
grado, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, Controparte_1 in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 13.530,10 in luogo della minor somma di € 7.353,25 liquidata in prime cure, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello proposto da , e in parziale riforma Parte_1
della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di , per i titoli di cui in motivazione, della somma di Parte_1
€ 13.530,10 in luogo della minor somma di € 7.353,25 liquidata in prime cure, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n.
724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Condanna il CP_1 appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 2.424,00 e per il secondo in € 2.000,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luca Parte_1
NE e ET NE, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE/APPELLATO
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO/APPELLANTE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1068/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 02/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere ristretto alla data di presentazione del ricorso Parte_1
(9.9.2021) presso l'istituto di pena di Cagliari, e di essere stato ristretto dal 16.3.2012 presso vari istituti di pena, deduceva di avere svolto attività lavorativa, ininterrottamente, in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di gennaio 2014 sino a settembre
2017, quale porta vitto, addetto alla lavanderia, scopino, addetto alle pulizie, percependo un trattamento economico complessivo pari ai 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993 senza alcun adeguamento, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni :“Piaccia al Tribunale Controparte_1
Ecc.mo, contrariis reiectis , di voler tentare la conciliazione della lite, anche formulando una proposta transattiva, a mente del novellato art. 420, I comma c.p.c. ed all'esito, condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € . 1 3.530,10, come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa , così come indicate e quantificate nel prospetto degli sviluppi dei conteggi delle somme dovute, di cui alla seguente pag. 10, 11 e 12 del presente atto, oltre agli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo” . Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari. Salvis Iuribus”.
Nella resistenza del il Tribunale di Roma ha così statuito: “- 1) Controparte_1
condanna il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente di complessivi euro 7.353,25 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) condanna il CP_1 convenuto al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.424,00 di cui
€ 2.108,00 per compensi ed € 316,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi”
Il primo giudice, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e quella di genericità del ricorso, ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, relativamente ai crediti rivendicati per gli anni 2014 e 2015; ha CP_1
richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c. 6 cc e 2942, disciplinanti ipotesi tassative non applicabili in via analogica;
ha ritenuto la domanda fondata nel merito argomentando che: i) le circostanze di fatto, puntualmente indicate in ricorso (periodi di lavoro, ore lavorate, mansioni svolte) non erano state oggetto di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione convenuta;
ii) era pacifico che il non aveva adempiuto all'obbligo di procedere agli CP_1 adeguamenti delle mercedi, come previsto dall'art. 22 L. n. 354/1975 e non era contestata la circostanza che la remunerazione del lavoro era stata determinata in base ai minimi tabellari dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel 1993, poiché da allora non si è proceduto ad alcun aggiornamento;
iii) l'art. 22 legge 354/1975, nella sua attuale versione, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs
124/2018, individua quale parametro di riferimento per la determinazione delle remunerazioni dei lavoratori detenuti quello dei “ due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili;
iv) nessuna specifica contestazione era stata operata dal resistente circa le singole voci retributive e CP_1
i conteggi eseguiti, che potevano ritenersi correttamente effettuati;
v) sussisteva, dunque, il diritto del ricorrente a percepire la mercede nella misura di due terzi rispetto alla retribuzione tabellare prevista dai ccnl indicati in ricorso, succedutesi nel tempo;
vi) il doveva essere condannato al pagamento della complessiva somma di € CP_1
7.353,25, con i soli interessi legali, in favore del ricorrente, sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso immuni da vizi e non specificamente contestati, ridotti in considerazione della parziale prescrizione maturata.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 417 bis c.p.c. e dell'art. 416, 115,112, 99 e 132 n. 4 c.p.c., non essendosi pronunciato il Tribunale sul vizio lamentato dal ricorrente in merito alla carenza dello ius postulandi del funzionario costituito in primo grado, non autorizzato a rappresentare e difendere l'Ente resistente, con conseguente inefficacia della relativa eccezione di prescrizione dei crediti retributivi;
per avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Amministrazione in primo grado, sul presupposto dell'esistenza di plurimi rapporti di lavoro a termine, di cui l'Amministrazione non aveva fornito prova, essendo agli atti prova inconfutabile dell'unitarietà del rapporto di lavoro inter partes oggetto del contendere.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
proponendo appello incidentale per non avere il Tribunale dichiarato prescritti anche i crediti retributivi da gennaio a settembre 2016.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., previa rinuncia del all'appello incidentale, la causa è stata decisa come da separato CP_1
dispositivo.
Rileva il Collegio che deve ritenersi fondata l'eccezione di nullità della costituzione in primo grado dell'amministrazione resistente per difetto di ius postulandi.
Si ritiene di applicare a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità in materia di controversie relative al lavoro del detenuto il disposto dell'art. 417 bis c.p.c. ove, in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”.
Trattasi di norma che, in senso lato, appartiene all'ambito in cui la legge consente la difesa “personale” delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c.) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione ed avente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazione analogiche.
Fatta tale premessa deve escludersi la possibilità di ricondurre le cause riguardanti lavoro carcerario alla fattispecie, prevista da tale norma delle “controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”.
Si richiamano a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento consolidato, in tema di competenza territoriale ha affermato che la regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c. è da intendersi specificamente riferite ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c. trattandosi di prestazioni svolte-sia pure per il perseguimento dell'obiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari- nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass.
n. 12205 del 8/5/2019 e Cass. n. 18309 del 17/8/2009).
Non resta pertanto integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 417 bis c.p.c. senza che sia quindi possibile, in mancanza di norme esplicite in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale di significato testuale inequivocabile.
Ne consegue la nullità della costituzione nel precedente grado di giudizio dell'amministrazione resistente (non più sanabile nella presente fase d'appello ex art. 182, comma 2, c.p.c. rimedio quest'ultimo che è possibile esperire solo all'interno del grado in cui il vizio si è realizzato senza che possa a tale proposito attribuirsi effetto sanante ex tunc alla successiva costituzione nel presente giudizio di appello del CP_1
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato) con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Lamenta, poi, l'appellante che il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di prescrizione sul falso presupposto della controparte di asseriti vari rapporti autonomi e distinti, trattandosi invece di un rapporto unitario dal gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La doglianza va accolta, perché, come si è detto, la irrituale costituzione del a CP_1
mezzo del funzionario produce effetti anche sulla proposizione della eccezione di prescrizione
Anche di recente ( Cassazione 5510/2025) la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che
“Comunque, in linea generale, va ricordato quanto segue. La giurisprudenza di questa
Corte ha già chiarito che, con riferimento al lavoro carcerario, non rilevano, ai fini della prescrizione, le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali, configurandosi, piuttosto, come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione, che non dipende dalla volontà del recluso o internato, il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da Cass., Sez. L, n. 396 del 5 gennaio
2024, la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo
o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus (Cass., Sez. L, n. 17484 del
25 giugno 2024; Cass., Sez. L, n. 19007 dell'11 luglio 2024, non massimate). Risulta, allora, onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro, sostanzialmente unico, debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione e, a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come, ad esempio, l'età, lo stato di salute
o di idoneità al lavoro etc.). La decorrenza della prescrizione non va collegata, quindi, alla data di cessazione dello stato di detenzione (in conformità con i plurimi precedenti di questa S.C. sopra ricordati), ma al momento del venire meno, per ragioni obiettivamente valutabili, del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). Ne consegue l'accoglimento del motivo, avendo ritenuto, invece, la corte territoriale che “la cessazione dell'attività lavorativa e della corresponsione del compenso connessa a tale attività fa presumere la cessazione del rapporto, salva la prova contraria della sua sospensione”. In conclusione, è stato indebitamente posto a carico del lavoratore l'onere di provare la continuità del rapporto quando, al contrario, era la P.A. a dovere allegare e dimostrare il tempo della sua cessazione nei termini sopra esposti. Sicché sul punto può formularsi il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo
o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato”.
La sentenza appellata non si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello deve essere accolto e l'eccezione di prescrizione integralmente rigettata, tenuto conto che le rivendicazioni dell'appellante si riferiscono ad un complessivo periodo lavorativo da intendersi protratto, presso gli Istituti indicati in ricorso, da gennaio 2014 sino a settembre
2017, sia pure in modo non continuativo (così come incontestatamente allegato nel ricorso di primo grado e come comprovato dai prospetti paga ivi allegati, cfr all. 3,4,5,6) con conseguente tempestività, in assenza di specifiche controdeduzioni in senso contrario, rispetto al termine quinquennale applicabile, del primo atto interruttivo avvenuto quest'ultimo con la notifica, in data 28 ottobre 2021, del ricorso introduttivo del giudizio, e ciò alla luce della considerazione che il suddetto termine prescrizionale, alla stregua dei princìpi precedentemente enunciati, non poteva comunque decorrere nel corso del successivo rapporto di lavoro.
Da quanto precedentemente esposto, e stante l'assenza di contestazioni da parte del in ordine alle singole voci retributive ed ai conteggi allegati al ricorso di primo CP_1
grado, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza e in accoglimento del ricorso di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, Controparte_1 in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 13.530,10 in luogo della minor somma di € 7.353,25 liquidata in prime cure, oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (Cass. n. 17869 dell'11/08/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello proposto da , e in parziale riforma Parte_1
della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di , per i titoli di cui in motivazione, della somma di Parte_1
€ 13.530,10 in luogo della minor somma di € 7.353,25 liquidata in prime cure, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n.
724/1994 a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Condanna il CP_1 appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano per il primo in € 2.424,00 e per il secondo in € 2.000,00, oltre, per entrambe, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa