Ordinanza cautelare 10 ottobre 2023
Improcedibile
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01999/2026REG.PROV.COLL.
N. 07537/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7537 del 2023, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze- Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Guarnacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, del -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere AR ES;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. 550196 del 24 novembre 2020 di diniego di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104 del luogotenente della Guardia di finanza -OMISSIS-
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, sono i seguenti:
a) con istanza del 21 agosto 2020 il luogotenente -OMISSIS- in servizio presso la Compagnia di Trani, chiedeva il trasferimento, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104 del 1992, presso una delle sedi di Napoli, LI o Bacoli al fine di prestare assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità;
b) con provvedimento prot. n. 550196/2020 del 24 novembre 2020 il Comando interregionale dell’Italia meridionale respingeva l’istanza, rilevando, per un verso, il grave deficit di organico della sede di provenienza e, per altro verso, la presenza di altri familiari in loco in grado di garantire, attraverso forme di collaborazione, un’adeguata assistenza alla disabile.
3. Avverso il sopra indicato provvedimento il militare ha proposto ricorso al T.a.r., articolando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 4 a pag. 11):
<< Violazione e falsa applicazione della legge n. 104 del 1992 - violazione di legge per carenza di motivazione - eccesso di potere per disparità di trattamento - eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà degli atti >>.
4. Il T.a.r. per la Puglia, sez. II, con sentenza -OMISSIS- accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha interposto appello, notificato il 15 settembre 2023 e depositato il 18 settembre 2023, articolando due motivi di gravame, privi di rubrica ed estesi da pag. 6 a pag. 12.
6. Si è costituito in resistenza l’appellato.
7. Nel corso del giudizio:
a) la sezione ha respinto l’istanza cautelare del Ministero con ordinanza n. -OMISSIS- del 2023, compensando le spese di lite;
b) il Ministero appellante ha depositato: b1) in data 15 febbraio 2024 il provvedimento prot. 629042 del 21 novembre 2023, con cui il Comando interregionale ha disposto il trasferimento -con riserva- del luogotenente alla Compagnia di LI in esecuzione della sentenza del T.a.r., nonché l’istanza del ricorrente del 27 novembre 2023 di revoca del trasferimento e la nota prot. 685830 del 18 dicembre 2023 con cui il Comando, in accoglimento dell’istanza, ha disposto la cessazione degli effetti del provvedimento prot. 629042; b2) in data 21 gennaio 2026 memoria conclusionale; b3) in data 3 febbraio 2026 memoria di replica;
c) l’appellato ha depositato memoria conclusionale il 5 ottobre 2023 e memoria di replica il 29 gennaio 2026.
8. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Osserva, in via preliminare, il Collegio che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte appellata:
i) l’appello non è improcedibile perché l’amministrazione si è rideterminata in mera esecuzione della sentenza impugnata e dell’ordinanza cautelare di questa sezione (cfr., fra le tante e da ultimo, Cons. Stato, sez. II, n. 6828 del 2025 cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a);
ii) è ictu oculi inaccoglibile – in base alla piana lettura del gravame –l’eccezione di inammissibilità dello stesso, per violazione del dovere di specificità dei motivi di appello sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a.;
iii) parimenti inaccoglibile è l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del divieto dei nova da parte dell’amministrazione atteso che:
a) sfugge al divieto in questione la produzione documentale afferente il procedimento oggetto del giudizio che può essere prodotta per la prima volta anche in appello da parte della p.a. ai sensi dell’art. 46 c.p.a. (Cons. Stato, sez. IV, n. 2057 del 2022 e n. 5560 del 2021);
b) i temi difensivi sviluppati per la prima volta in appello dalla parte intimata in primo grado non costituiscono motivi nuovi ai sensi dell’art. 104 comma 1 c.p.a. in quanto tale divieto incombe solo sulla parte ricorrente in prime cure, in via principale o incidentale (Ad. plen. 4 del 2019 § 17);
c) non sono state sollevate, per la prima volta in appello, da parte del convenuto in primo grado, eccezioni in senso stretto ma mere difese (cf. Ad. plen. n. 4 del 2018).
10. Premesso quanto sopra, il collegio prende atto dell’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, come manifestata dal militare nella richiesta 27 novembre 2023 (accolta pedissequamente dalla determina 18 dicembre 2023) di cessazione degli effetti del precedente provvedimento di trasferimento presso la sede di LI (a sua volta adottato, con riserva, dall’amministrazione in data 21 novembre 2023 in stretta esecuzione della sentenza impugnata e dell’ordinanza cautelare di sezione n. -OMISSIS- del 2023).
11. In considerazione dello sviluppo procedimentale della vicenda, il collegio limita ad osservare, sul piano del merito, che:
a) per il personale militare l’istituto del trasferimento ai sensi art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 ha natura eccezionale ed è ammissibile solo se compatibile con le esigenze di OR AR (Cons. Stato, sez. II, n. 3419 del 2025);
b) il trasferimento in questione, coinvolgendo interessi legittimi, esige da parte dell’amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità organizzativa di cui è titolare, un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e le esigenze di servizio (Cons. Stato, sez. IV, nn. 1113 del 2019 e 4671 del 2017), in conformità al paradigma costituzionale di cui all’art. 97 Cost;
c) sebbene l’art. 33 l. n. 104/1992, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 24 della legge 4 novembre 2010 n. 183, non richieda, ai fini del riconoscimento del beneficio, che l’assistenza al disabile rivesta i requisiti della “continuità” ed “esclusività”, tuttavia, tale modifica non ha eliso e nemmeno ridotto il margine di discrezionalità dell’amministrazione nel contemperamento tra le esigenze di servizio e quelle del dipendente (Cons. Stato, sez. II, n. 10870 del 2022, sez. IV, n. 5157 del 2022);
d) l’esigenza dell’amministrazione di prevenire situazioni di incompatibilità prevale rispetto a quelle sottese al trasferimento ai sensi della l. 104/1992 (Cons. Stato, sez. II, 8150 del 2021);
e) nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha ponderato adeguatamente le esigenze organizzative ( deficit di organico della sede di Trani) con quelle personali del militare (tenuto conto anche della presenza delle due sorelle di quest’ultimo che vivono a poche centinaia di metri dalla madre disabile).
12. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
13. Nel peculiare andamento del processo fra il primo ed il secondo grado di giudizio nonché nella novità della vicenda in fatto, il collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, fermo restando che ciascuna parte rimane onerata del contributo unificato relativo al giudizio in cui è stata parte attrice.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado (n.r.g. 178 del 2021).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
AR ES, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ES | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.