Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1143/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1143/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] l'[...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: non occupata reddito: euro 9.077,00 lordi nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Danila Pittalis presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: in cerca di occupazione reddito: euro 14.308,00 lordi nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Alessandra Ghezzo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Ferrara l'11-10-2015 (anno 2015, Numero 132, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi continuano a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. Perso
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Perso
3. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le modalità di seguito indicate:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia i pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle ore 14:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, trascorrere con la figlia alternativamente due fine settimana al mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica.
- Il padre potrà trascorrere con la figlia 7 giorni a Natale (che comprendono alternativamente Natale o Capodanno), 3 giorni a Pasqua (comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta) e 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
entrambi i coniugi, in questi periodi, hanno l'obbligo di dare all'altro coniuge preventiva comunicazione del luogo in cui la minore andrà in vacanza con loro.
- I genitori si impegnano ad avvisarsi reciprocamente e preventivamente degli eventuali spostamenti che faranno con la figlia minore ed a lasciare piena libertà per le telefonate tra la figlia e il genitore al momento lontano. Previo accordo e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali della figlia, i genitori hanno la facoltà di concordare e modificare le visite stabilite.
4. I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio di passaporto o ad altro documento equivalente valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 20 Pt_2 Pt_1 di ogni mese tramite accredito in c/c, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 200,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale;
Tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale, farmaci particolari.
2 C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa scolastica;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese sportive;
F) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese per attività sportive ulteriori rispetto alla prima, spese per attività artistiche, ludico e ricreative, comprensive dei costi per l'iscrizione, spese accessorie, attrezzature e trasferte;
viaggi e vacanze. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia. Tutte le spese straordinarie che vanno previamente concordate tra i genitori saranno oggetto di tacito consenso dell'altro genitore ove quest'ultimo, debitamente informato non manifesti per iscritto, il proprio dissenso motivato entro un mese dalla ricezione della richiesta formale.
6. La sig.ra beneficerà dell'assegno unico e delle detrazioni fiscali relative Pt_1 alla figlia, nonché dei Bonus collegati.
7. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di aver interamente e consensualmente regolato, con il presente accordo, i propri rapporti patrimoniali e personali, pertanto nessun'altra pretesa reciproca sussisterà fra gli stessi, se non l'adempimento di quanto convenuto con le presenti condizioni di separazione.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25-3-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Ferrara l'11-10-2015, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
3 Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Perso regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1143/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a Ferrara l'11-10-2015, e li Pt_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a Rovigo, il 24 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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