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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati:
dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1294/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario IVN GIACETTI, con studio in Via Pepe n. 100, Venezia Mestre
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. P.IV_1 Controparte_2 C.F._2
, assistite e difese dall'Avvocato domiciliatario ANDREA
[...]
LEVANTINO, con studio in Via Roma n. 122, Salzano
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_3 P.IV_2 dall'Avvocato domiciliatario CARLO GAGLIARDI, con studio in Via
Tortona n. 25, Milano
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
15.6.2023, n. 1059
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: In riforma della sentenza n. 1059/2023 del Tribunale di Venezia, depositata il
15.06.2023, notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione in data 19.06.2023, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra nella causazione del Controparte_2 sinistro stradale descritto in narrativa e per l'effetto condannare gli appellati, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig. Parte_1
nella misura di Euro 982.292,24, ovvero nella diversa somma
[...] maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 cpc non ammesse in primo grado. In merito ai pregiudizi esistenziali e dinamico-relazionali ed in merito alla sofferenza interiore, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 16.“Vero che prima del sinistro il sig.
praticava jogging una-due volte alla settimana?” Parte_1
17.“Vero che, prima del sinistro, il sig. seguiva
Parte_1 competizioni automobilistiche e partecipava a raduni di motoamatori in compagnia del proprio figlio?” 18.“Vero che prima del sinistro il sig. si muoveva in bicicletta durante la
Parte_1 settimana e nei week-end e durante le vacanze era solito fare gite in bicicletta?” 19 . “Vero che il sig. prima del sinistro
Parte_1 guidava la PA e l'auto?” 20- “Vero che, successivamente al sinistro, il sig. ha cessato di praticare jogging, di seguire
Parte_1 competizioni automobilistiche, di partecipare a raduni di motoamatori ?”
21. “Vero che successivamente al sinistro il sig. ha Parte_1
pag. 2/32 cessato di guidare la PA e la bicicletta manifestando instabilità nell'equilibrio e paura di cadere ?”22. “Vero che successivamente al sinistro de quo il sig. manifesta paura di guidare Parte_1
l'auto e di avere altri incidenti stradali? 23. “Vero che il sig. Parte_1
da vent'anni risiede con la madre novantenne?” 24. “Vero che
[...] prima del sinistro il sig. andava a fare la spesa ed Parte_1 aiutava l'anziana madre nello svolgimento delle attività di cura e pulizia della casa?”25. “Vero che successivamente al sinistro il sig. Parte_1
ha cessato di recarsi a fare la spesa e di svolgere attività
[...] domestiche?” 26. “Vero che il sig. manifesta Parte_1 sentimenti di frustrazione per non riuscire ad aiutare l'anziana madre con cui convive?” 27. “Vero che il sig. Parte_1 successivamente al sinistro de quo, frequentemente manifesta sentimenti di inefficienza legati alla perdita della propria autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane?” 28. “Vero che successivamente al sinistro il sig. trascorre gran Parte_1 parte della propria giornata in casa?” Si indicano a testi sui capitoli da
15 a 28 i sig. , residente in [...] Sul Testimone_1 danno da invalidità lavorativa specifica si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 29.“Vero che il sig. Parte_1
all'epoca dei fatti svolgeva l'attività lavorativa di autista di
[...] mezzi pesanti presso Siderpiave srl?” 30.“Vero che il sig.
[...] sin dalla giovane età ha sempre svolto l'attività Parte_1 lavorativa di autista di mezzi pesanti?” 31. “Vero che a seguito del sinistro de quo l'azienda presso cui il sig. lavorava Parte_1 comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità a svolgere la mansione di autista come risulta dal documento n. 17 fascicolo attoreo?” 32. “Vero che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con Siderpiave srl il sig. è rimasto Parte_1
pag. 3/32 privo di occupazione lavorativa? “Si indicano a testi sui capitoli da 29 a
32 il legale rappresentante della Siderpiave srl con sede in Villorba (TV)
Via Volta n. 11 ed il sig. . Si chiede ammettersi CTU Testimone_1 medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di valutare la sussistenza ed entità delle lesioni riportate, la durata del periodo di malattia e convalescenza, la misura del danno biologico permanente, il livello di sofferenza, i pregiudizi esistenziali e dinamico-relazionali, la congruità e pertinenza delle spese mediche sostenute, l'invalidità lavorativa specifica
CONCLUSIONI DI Controparte_1
e : In via preliminare:
[...] CP_1 Controparte_2
Voglia la S.V. Ill.ma dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello ex adverso promosso, in quanto esclusivamente basato su una nuova ritrattazione del teste avverso, , figlio dell'odierno Testimone_1 appellante, che ascoltato il giorno successivo al sinistro aveva affermato di non aver visto nulla e di seguito in primo grado, aveva reso delle dichiarazioni sfavorevoli al PA nonché odierno appellante;
2) Nel merito: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello avverso perché infondato in fatto ed in diritto nonché basato, quasi integralmente, su una nuova versione dei fatti resa da ES
, figlio dell'odierno appellante, a confutazione della sentenza qui
[...] appellata, in spregio alle due precedenti deposizioni rese dallo stesso alle Forze dell'ordine e al Giudice di Prime Cure. In ogni caso, Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, viste le risultanze delle Forze dell'Ordine, peraltro mai impugnate da parte appellante, e vista l'istruttoria svolta in primo grado, confermare e risultanze della sentenza qui impugnata, addebitando ogni responsabilità del sinistro in capo al sig. Parte_1
. 3) In mera via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi
[...]
pag. 4/32 di condanna anche parziale della e/o Controparte_1 della sig.ra , Voglia la condannare la Controparte_2 CP_4
a tenere indenne la Controparte_3 Controparte_1
e/o la sig.ra da ogni conseguenza
[...] Controparte_2 pregiudizievole derivante dalla sentenza di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree, sia a titolo di risarcimento dei danni che di rimborso delle spese mediche e legali. n tutte le ipotesi di conclusione: Con vittoria di spese, competenze di procedura e degli accessori dovuti come per legge (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014) di ambo i gradi del giudizio”
CONCLUSIONI DI In via preliminare, Controparte_3 gradatamente: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'appello proposto dal Sig. è infondato in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere l'impugnazione proposta e confermare la sentenza di I grado n.
1059/2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In via istruttoria:- non ammettere le prove testimoniali richieste per tutte le ragioni chiarite;
- non ammettere la CTU medico legale richiesta dall'appellante in quanto superflua, eccessivamente gravosa e meramente esplorativa. In via istruttoria in subordine: In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesti di ammissione delle pag. 5/32 istanze istruttorie sollevate dall'appellante, si chiede all'On. Corte Adita di ammettere altresì le istanze istruttorie avanzate in primo grado dalla
Compagnia, fatta esclusione per la prova testimoniale con il Sig.
, già acquisita nel primo giudizio. Pertanto: - Si chiede Testimone_2
l'ammissione della prova testimoniale del Sig. nato a Testimone_3
Venezia il 20.5.1987, residente a [...] sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data 09/06/2019 verso le ore
22:00 si trovava tra la Via Venezia e la Via Moglianese. 2) Vero che in data 09/06/2019 verso le ore 22:00 ha udito due accelerate di moto. 3)
Vero che al momento del sinistro del 9.6.2019, il Sig. Parte_1
era in stato di ebrezza.- Si chiede all'Ill.mo Giudice adito che
[...]
Voglia ordinare Controparte_5
P.IV , C.F. , con sede legale in Roma, Via P.IV_3 P.IV_4
Ciro il Grande n. 21 e Controparte_5
con sede in Collegno (TO) C.so Francia n. 45, l'esibizione in
[...] giudizio ex art. 210 c.p.c. – oppure ex art. 213 c.p.c. - della documentazione tutta relativa all'infortunio del 09/06/2019 occorso al signor comprensiva dell'estratto contabile dei pagamenti effettuati al
Sig. .- Nella denegata e non creduta ipotesi Parte_1 di ammissione della CTU medico legale, si chiede che la stessa accerti, con obiettività e nel contradditorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni riportate dall'attore quale conseguenza diretta dell'asserito sinistro, al netto di eventuali criticità preesistenti all'evento dedotto in lite, ed a quantificare la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad esso derivate in conseguenza delle lesioni predette e se esse siano in nesso causale con gli eventi di causa, con l'indicazione di quali attività di vita quotidiana risultino compromesse
(precluse o limitate), nonché a determinare quali, tra le spese di cura di cui fosse chiesto il rimborso, debbano considerarsi causalmente pag. 6/32 ricollegabili alle lesioni patite dall'attore (e, quindi, necessarie), in che misura esse siano congrue e se riguardino, del tutto o in parte, prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, contenendo le relative risultanze nei limiti di quanto già accertato nell'esame oggettivo svolto, il tutto secondo miglior formulando quesito nei termini di legge.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione di CTU, si chiede che le relative spese vengano addebitate in capo a parte appellante che ne ha fatto richiesta. Con espressa riserva di nominare il proprio consulente di parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 15.6.2023 n. 1059/2023 il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di risarcimento danni del motociclista
[...]
per un sinistro stradale accaduto il 9.6.2019 alle Parte_1 ore 22:15 circa in Cappella di Scorzé (VE). Mentre il motociclista procedeva in direzione di Mogliano Veneto con una PA 125 X3, aveva urtato contro la fiancata sinistra di un'automobile Jaguar, tg. BY457JH, in fase di svolta a sinistra, di proprietà di Controparte_1
e condotta da .
[...] Controparte_2
L'automobilista era in procinto di accedere al civico 89 di Via Miranese.
Le prove acquisite consentivano di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. nei confronti dell'automobilista. Il motociclista aveva attuato una manovra di sorpasso a Parte_1 sinistra non accertandosi che la manovra potesse compiersi senza costituire pericolo per la circolazione stradale e nonostante l'automobile che lo precedeva avesse già avviato la manovra di svolta a sinistra per entrare in una proprietà privata, posizionandosi al centro della pag. 7/32 carreggiata, attivando i freni e “puntando” verso il cancello in fase di apertura.
1.1 Dalla testimonianza del figlio del danneggiato, , Testimone_1 alla guida di un'altra motocicletta, emerge che fosse prevedibile la manovra di svolta a sinistra dell'automobile. aveva Testimone_1 riferito: “ricordo che una Jaguar ci ha superato all'altezza della polizia locale di Scorzè. Prima ha superato me e poi subito dopo mio AP …
Circa un chilometro dopo ho visto la macchina ferma in centro strada, con il fanale di stop acceso, senza freccia e sulla sinistra il lampeggiante di un cancello e il cancello che si stava aprendo. Preciso che la macchina non aveva il segnale di indicazione azionato … si trovava ferma nella sua corsia di pertinenza leggermente spostata verso il centro della carreggiata … Mio AP ed io sopraggiungevamo a circa 50 km/h. Mio AP vista l'incertezza manifestata dall'auto ha iniziato una manovra di sorpasso a sinistra. La vespa non ha la freccia. Durante il sorpasso la macchina ha iniziato la svolta a sinistra in direzione del cancello che si stava aprendo. A questo punto c'è stato un impatto tangenziale tra il fianco laterale posteriore sinistro dell'auto e il manubrio destro della vespa, che ha girato verso destra, portando mio PA a sbalzare in avanti. Mio AP è caduto dalla vespa”. L'automobile era ferma in centro strada con il segnale di stop acceso e sulla sinistra era in funzione il lampeggiante di un cancello in fase di apertura. La situazione lasciava presumere la svolta a sinistra dell'automobile a prescindere dal fatto se fosse stato azionato l'indicatore di direzione. Lo dimostra anche il comportamento del teste. Mentre il PA aveva tentato di sorpassare l'automobile a sinistra, il figlio aveva sorpassato l'automobile a destra.
pag. 8/32 1.2 Non è attendibile la testimonianza dell'amica del danneggiato,
, sul mancato azionamento dell'indicatore di direzione Testimone_4 da parte dell'automobilista. La teste aveva sostenuto di non aver visto nemmeno la luce del lampeggiante del cancello ma era giunta sul luogo del sinistro solo in secondo momento. Aveva dichiarato: “Ad un certo punto ho trovato due auto ferme nella corsia che stavo percorrendo e siccome queste auto non si muovevano e io non capivo il perché mi sono spostava un po' al centro carreggiata per capire perché fossimo fermi e nel momento in cui mi sono spostata in centro carreggiata ho visto una macchina svoltare verso sinistra ed entrare in un cancello”. È pacifico che avesse spostato l'automobile solo dopo il Controparte_2 sinistro. Appare maggiormente attendibile il passeggero dell'automobile,
, secondo cui la fidanzata aveva Testimone_2 Controparte_2 azionato l'indicatore di direzione circa 80/100 metri prima: “Ricordo al
100% che la aveva azionato l'indicatore di direzione 80/100 CP_2 metri prima all'altezza del panificio”.
1.3 Il motociclo PA era privo d'indicatori di direzione e quindi il motociclista aveva compiuto il sorpasso di notte senza compiere alcuna segnalazione, non consentendo all'automobilista di comprendere le sue intenzioni. Il fatto che avesse notato “da tempo” le Controparte_2 luci dei fari dei motocicli dimostra che l'automobilista avesse assolto l'obbligo d'ispezionare tramite lo specchietto retrovisore l'eventuale sopraggiungere di veicoli da tergo. Non si può esigere che l'automobilista continuasse a guardare lo specchietto retrovisore.
2. L'appellante chiede che, in riforma Parte_1 della decisione, sia accertata la responsabilità dell'automobilista con pag. 9/32 condanna di quest'ultima, del responsabile civile e della compagnia al risarcimento dei danni. Lamenta:
2.1 la violazione dell'art. 154, commi 1 e 2, cod. str.. CP_2
è la responsabile esclusiva del sinistro perché aveva posto in
[...] essere una manovra di svolta a sinistra senza inserire l'indicatore direzionale, nonostante avesse avvistato il motociclo dell'appellante dietro di sé lungo tutto il tratto di strada percorso e lo avesse visto sopraggiungere anche nella fase immediatamente precedente la manovra di svolta;
2.2 la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la sentenza ha posto a fondamento della ricostruzione esclusivamente la testimonianza del passeggero , fidanzato di , Testimone_5 Controparte_2 nonostante le sue dichiarazioni contrastino con quanto dalla conducente riferito ai Carabinieri intervenuti e con quanto dalla medesima dedotto nei propri scritti difensivi, senza esaminare la diversa testimonianza di
. Quest'ultimo aveva riferito che l'automobilista non Testimone_1 aveva inserito l'indicatore di direzione. Il Giudice avrebbe dovuto ritenere maggiormente attendibile la testimonianza di
[...]
, in quanto, viaggiando in posizione arretrata, dietro al ES PA di circa 50 metri, aveva la visuale completa di ciò che accadeva.
Trovandosi nell'abitacolo, non può certo aver visto Testimone_2
l'effettivo lampeggiare della freccia. Afferma di non ricordare che l'automobile avesse superato i motocicli, circostanza ammessa anche dalla . Sostiene che al momento dell'impatto l'automobile era CP_2 ferma mentre nella comparsa di costituzione e risposta la conducente aveva ammesso che la manovra fosse iniziata;
pag. 10/32 2.3 la violazione dell'art. 246 cod. str. per aver posto a fondamento della decisione esclusivamente la testimonianza di , Testimone_1 nonostante fosse un passeggero dell'automobile condotta dall'odierna appellata e, in quanto tale, portatore di un interesse a partecipare al giudizio, tale da renderlo incapace a testimoniare;
2.4 l'errata valutazione circa la prevedibilità in concreto del sinistro da parte del motociclista, in quanto basata su elementi non provati, quali la testimonianza di . Non può esigersi che il motociclista Testimone_1 si avvedesse del lampeggiante del cancello e deducesse quali fossero le intenzioni dell'automobilista. Non è vero che avesse Testimone_1 superato a destra l'automobile. Data la sua posizione più arretrata rispetto al PA, si era fermato e aveva prestato soccorso al genitore.
Anche qualora avesse superato a destra, avrebbe avuto a disposizione maggior tempo del PA;
2.5 l'errata valutazione circa la prevedibilità in concreto del sinistro da parte dell'automobilista. L'effettivo avvistamento del motociclo nell'attimo immediatamente precedente la svolta, è di per sé sufficiente a costituire in colpa , la quale, invece di concedere la Controparte_2 precedenza, aveva proseguito la propria manovra d'immissione a sinistra contestualmente al suo arrivo, rappresentando per il motociclista una grave turbativa. L'esecuzione della manovra di svolta a sinistra, al contrario, secondo quanto previsto dall'art. 154 cod. str. e secondo le norme di comune prudenza, comporta l'obbligo d'ispezionare continuamente la strada, sia a destra che dietro di sé, sia nella fase iniziale che nella fase di esecuzione, e di cedere la precedenza ai veicoli avvistati in avvicinamento.
pag. 11/32 3. L'appellante insiste per il riconoscimento dei seguenti danni: 1) spese mediche e per dispositivi medici per euro 6.110,00; 2) lucro cessante per invalidità lavorativa specifica permanente, da calcolarsi nella somma di euro 271.353,48, tenendo conto dell'età di 59 anni, di un'inabilità specifica totale e di un reddito annuo di euro 18.539,00. 3) spese legali stragiudiziali, pari a euro 8.775,65; 4) danno non patrimoniale connesso ad un'invalidità permanente del 60% e a un'invalidità temporanea di 180 giorni.
4. Nel chiedere la conferma della sentenza e richiamare le motivazioni della decisione, ed Controparte_2 [...] hanno dedotto che l'appello è Controparte_1 inammissibile perché basato su una nuova versione del teste
[...]
che, interrogato il giorno dopo il sinistro, aveva dichiarato ES di non aver visto nulla, e che aveva già fornito una diversa versione nel giudizio di primo grado:
- era sfrecciato sul lato destro dell'automobile. Testimone_1
Per questa ragione non aveva potuto avvedersi di quanto accaduto dall'altro lato del veicolo, come da lui stesso dichiarato in caserma il giorno successivo al sinistro. Qualche frazione di secondo dopo il passaggio del motoveicolo di , e Testimone_1 CP_2 Tes_2 avevano avvertito un forte rumore sul lato sinistro dell'autovettura a livello dello specchietto e visto una vespa scivolare davanti all'autovettura ed un uomo cadere sulla sede stradale. Il casco della persona rotolava fino a raggiungere il marciapiede sinistro, quindi a vari metri dall'uomo. , che quella sera aveva Parte_1 partecipato ad un motoraduno, era risultato positivo all'alcoltest (tasso alcolemico 1,09 g/l) ed era alla guida di un mezzo non revisionato;
pag. 12/32 - al momento del sinistro l'automobile era ferma, accostata alla linea di mezzeria, come dimostra il punto di impatto, avvenuto sulla fiancata posteriore con il freno della vespa. La si era trovata CP_2
“schiacciata” tra i due motoveicoli, sicché non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Non avrebbe potuto controsterzare se non con il rischio di colpire anche;
Testimone_1
- mentre aveva confermato in sede istruttoria Testimone_2 quanto riferito alle forze dell'ordine, aveva cambiato Testimone_1 versione. Ai carabinieri aveva raccontato di non poter riferire la meccanica del sinistro. Nell'atto di appello è riportata una terza versione perché si sostiene che il teste non avrebbe superato l'automobile. Nelle fotografie del sinistro la vespa di non è visibile;
Testimone_1
- aveva ammesso di essere un'amica di Testimone_4 [...]
e di averlo visto durante il motoraduno bere due o tre Parte_1 grandi bicchieri di birra. Non si era nemmeno presentata ai carabinieri né nell'immediatezza dei fatti né nei mesi successivi per consentire la propria identificazione, quale persona informata dei fatti.
5. Insistendo per la conferma della sentenza, ha Controparte_3 aggiunto che la parte appellante sviluppa un atto disorganico, che rende difficile la piena comprensione dei motivi di gravame. Viene anteposto un elenco delle presunte censure, salvo poi lasciare sostanzialmente alle parti appellate e al Giudice il compito di collocarle nei pertinenti paragrafi della narrativa, onde ricostruire i motivi di appello in modo completo. Non rileva, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile, che l'automobile Jaguar avesse o meno sorpassato i motocicli prima del momento dell'urto. Non è verosimile che
[...]
, che precedeva di circa 50 metri il figlio, non Parte_1 potesse avvedersi dell'imminente svolta. Qualora il giudice avesse pag. 13/32 dovuto far dipendere la valutazione sulla testimonianza del trasportato dal legame affettivo che lo lega alla presunta responsabile civile, lo stesso avrebbe dovuto fare con la deposizione del figlio dell'attore.
All'interno di ogni vettura è presente una spia lampeggiante per il cambio di direzione ed in ogni caso anche dall'interno dell'abitacolo è possibile vedere – soprattutto nelle ore notturne – la luce lampeggiante dell'indicatore all'esterno. È chiaro che e hanno fatto CP_2 Tes_2 riferimento sostanzialmente alla stessa situazione. Al momento dell'urto, aveva appena iniziato la manovra di svolta. Risulta CP_2 corretta anche la ricostruzione dei fatti che ha condotto il giudice a ritenere superflua l'attivazione o meno dell'indicatore di direzione.
6. Le modalità di redazione dell'atto di appello, anche se rendono poco agevole ricollegare tutte le argomentazioni a specifici motivi di appello, non rendono l'intera l'impugnazione, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., inammissibile. È possibile individuare specifici motivi di gravame.
Nell'esame dei motivi si prendono in considerazione prima quelli che attengono alla ricostruzione dei fatti e successivamente quelli afferenti alla loro valutazione.
7. Il terzo motivo di appello sull'incapacità a testimoniare di
è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché il difensore Testimone_2 non allega quando avesse eccepito l'incapacità del teste nel procedimento di primo grado. L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, quando la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova. Qualora l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata e sia pag. 14/32 stata dedotta la nullità della prova assunta, la parte deve anche dolersene in modo preciso e puntuale in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (cfr. Cass., s.u., sent. n. 9456 del 2023). Né il verbale di assunzione della testimonianza
(v. verbale ud. 28.2.2023) né le conclusioni precisate a seguito della discussione orale (v. verbale ud. 15.6.2023) contengono riferimenti all'eccezione d'incapacità. L'eccezione non fu sollevata né prima né dopo la deposizione e il difensore attoreo concluse nel merito come da atto di citazione e in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Detta memoria non contiene riferimenti alle richieste istruttorie avversarie e quindi non prende in considerazione la richiesta di escussione del teste . Testimone_2
8. Il secondo motivo di appello relativo alla prova dell'inserimento dell'indicatore di direzione da parte dell'automobilista non è fondato.
8.1 È vero che il giudice, pur richiamando più passi della testimonianza di , non ha valorizzato il fatto che, Testimone_1 secondo questo teste, l'automobilista non aveva inserito l'indicatore di direzione sinistro (“senza freccia”). Il ripetuto riferimento alle sue dichiarazioni è servito al giudice per sostenere che, pur muovendo dalla ricostruzione di un teste sicuramente vicino, per ragioni familiari, alla posizione del danneggiato, sarebbe possibile escludere la responsabilità dell'automobilista.
L'inattendibilità delle dichiarazioni di è già stata Testimone_4 sottolineata dal giudice di primo grado e non è oggetto di uno specifico motivo di gravame. La teste non assistette al sinistro. Raggiunse il pag. 15/32 luogo dell'incidente solo in un secondo momento e può aver visto unicamente il momento in cui l'automobile fu successivamente spostata.
8.2 Il contrasto fra le dichiarazioni di e di Testimone_1 [...]
, con riferimento all'inserimento dell'indicatore di direzione, va Tes_2 risolto ritenendo più attendibile il secondo. Nell'immediatezza dei fatti riferì ai carabinieri che, pur avendo seguito con il Testimone_1 proprio motociclo il genitore, non era in grado di poter descrivere la dinamica del sinistro. Aveva visto solo la motocicletta “strisciare per terra” e “il PA in difficoltà dopo l'urto”. aveva invece Testimone_2 subito raccontato ai carabinieri che l'automobilista aveva azionato l'indicatore di direzione (v. relazione incidente stradale 22.7.19 cc
Mestre, dove sono riportate virgolettate le dichiarazioni degli informatori, doc. 2 ed . CP_2 Controparte_1
8.3 ha (o almeno aveva all'epoca) un legame Testimone_2 sentimentale con ma tale legame non è sufficiente Controparte_2 per ritenerlo inattendibile. Del resto, non può essere Testimone_1 considerato un teste estraneo (è uno stretto congiunto di
[...]
) e, a differenza di , ha reso nel tempo Parte_1 Tes_2 dichiarazioni molto diverse. Quando la memoria avrebbe dovuto essere precisa per il brevissimo tempo trascorso dai fatti, aveva raccontato di non aver visto cosa fosse successo prima dell'impatto. Alcuni anni più tardi, dopo che il genitore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni, aveva descritto l'intera sequenza dell'incidente. La diversità delle dichiarazioni, tenuto conto dell'interesse che potrebbe avere a favorire il PA, pone forti dubbi sulla sua credibilità e lo rende inaffidabile.
pag. 16/32 8.4 Le argomentazioni della difesa dell'appellante per screditare non colgono nel segno. Nulla impediva al passeggero, Testimone_2 di rendersi conto se la conducente avesse inserito l'indicatore di direzione. L'inserimento dell'indicatore comporta segnali visivi e avvisi acustici facilmente avvertibili da un passeggero. Secondo
[...]
, al momento dell'impatto, il veicolo era ancora fermo (v. Tes_2 verbale ud. 28.2.2023) mentre ai carabinieri riferì di Controparte_2 aver sentito un forte rumore, appena iniziata la manovra di svolta
(relazione incidente stradale 22.7.19 cc Mestre pag. 2, dove sono riportate virgolettate le dichiarazioni degli informatori). Non sussiste una divergenza sostanziale fra le dichiarazioni perché il teste può avere un ricordo poco preciso, dato l'intervallo molto breve tra l'inizio della manovra e l'impatto. Deve piuttosto affermarsi, dato che la circostanza
è riconosciuta anche nella comparsa di costituzione e risposta della
(v. comparsa di costituzione 11.10.2021, pag. 3), che non è CP_2 sostanzialmente contestato che l'impatto avvenne a manovra iniziata.
9. Il primo, il quarto e il quinto motivo di appello, sulla valutazione delle responsabilità dei conducenti, sono parzialmente fondati.
9.1 Nel caso di scontro di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v. Cass., sez. 3, ord. n. 9353 del
2019). Qualora il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico pag. 17/32 anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (v. Cass., sez. 3, sent. n. 7479 del 2020 e Cass., sez. 3, sent.
n. 23431 del 2014).
9.2 In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (Cass., sez. 3, ord. n. 30089 del 2024). Prima di svoltare a sinistra, il conducente ha l'obbligo di assicurarsi che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n.
30070 del 2022 e Cass., sez. 3, sent. n. 13380 del 2012). Deve anche astenersi dall'iniziare la manovra di svolta se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio (Cass., sez. 3, ord. n.
14791 del 2024).
9.3 La sentenza di primo grado è condivisibile, nella parte in cui evidenzia la grave imprudenza del motociclista. Innanzitutto, il pag. 18/32 motociclista iniziò la manovra di soprasso di notte, con un veicolo privo d'indicatori di direzione, mentre avanti a sé un'automobile in procinto di svoltare a sinistra. In secondo luogo, le intenzioni del conducente dell'automobile risultavano dall'indicatore di direzione, da velocità e posizione del veicolo e dal segnale luminoso del cancello.
[...] deve essersi necessariamente reso conto Parte_1 quantomeno che il veicolo rallentava e si avvicinava centro al della carreggiata. Sull'inserimento dell'indicatore di direzione si è detto.
Anche il figlio si era reso conto che sulla sinistra vi Testimone_1 era un cancello in fase di apertura. L'unica spiegazione ragionevole che può darsi è che confidasse di essere stato Parte_1 visto e che l'automobilista avrebbe atteso il suo passaggio prima di proseguire la manovra. In terzo luogo, era anche in stato di Parte_1 abbrezza (1,07 g/l) per quanto accertato all'ospedale di Mestre (v. relazione incidente stradale 22.7.19 cc Mestre, pag. 3) e la condizione di alterazione psico-fisica ha probabilmente influito sulla condotta di guida, rendendolo più lento nei riflessi e meno attento nella guida.
9.4 La presunzione dell'art. 2054, comma 2, c.c. non appare però completamente superata. La responsabilità del motociclista non può ritenersi esclusiva ma, in base a una valutazione che tenga conto di tutti i profili della condotta dei conducenti, è stimabile in due terzi.
Nell'immediatezza dei fatti (relazione incidente stradale 22.7.19 cc
Mestre, pag. 3) e anche con la comparsa di costituzione e risposta (v. comparsa di costituzione 11.10.2021, pag. 3), l'automobilista aveva dichiarato che da tempo vedeva le luci dei due motocicli dietro di sé e quindi, pur avvicinandosi alla mezzeria con l'indicatore di direzione in funzione, prima d'iniziare la manovra di svolta a sinistra avrebbe dovuto accertarsi di non costituire un intralcio per entrambi i motocicli e, nel pag. 19/32 dubbio, attendere prima di proseguire la manovra di svolta. Avrebbe dovuto prendere in considerazione, in quanto prevedibile, l'altrui imprudenza e controllare prima di cambiare traiettoria che entrambi i motocilisti avessero compreso la sua intenzione e deciso di transitare sulla destra dell'automobile. Non è sufficiente che l'automobilista, come ha ritenuto il giudice di primo grado, avesse “inquadrato” nello specchietto retrovisore la motocicletta;
l'automobilista doveva anche valutare come il motociclista avesse reagito alla sua intenzione di svoltare a sinistra e cioè se avesse compreso che l'automobile stava per cambiare direzione rispetto all'asse stradale.
10. Pur tenendo conto del rilevante concorso di colpa del danneggiato, occorre procedere alla liquidazione dei danni. Dalla CTU medico – legale disposta nel giudizio di appello, affidata al dott. risulta Persona_1 che nel corso dell'accertamento non siano emerse questioni sul nesso di causalità materiale e che sussiste compatibilità del complesso lesivo- menomativo rispetto alle riferite modalità dell'incidente ed all'utilizzo del casco protettivo, che non ha potuto impedire il traumatismo cranico e di altri distretti corporei diversi dal capo. Parte_1 riportò. “… un politrauma con trauma cranico commotivo e frattura di
Comz facciale a sinistra, focolaio lacero-contusivo encefalico, versamento subdurale con aspetti epilettiformi, otticopatia postraumatica occhio sinistro, plurime fratture costali con versamento e contusioni polmonari, trauma parietale addominale con lesione splenica
e successiva splenectomia, ematoma del rene sinistro, sindrome ansioso-depressiva situazionale ed allo stato lamenta un quadro menomativo di tipo algo-disfunzionale con perdita del visus a sinistra”
(v. relazione dott. 26.2.25, pag. 24). Dal sinistro sono Per_1 conseguiti:
pag. 20/32 - un'invalidità temporanea totale di 60 giorni, parziale al 75% di 60 giorni e parziale al tasso medio del 65% di altri 60 giorni, con grado di sofferenza soggettiva elevato durante la malattia e medio nei postumi;
- un'invalidità permanente di 57/58 punti, alla luce del confronto con casi consimili e dei barèmes medico-legali;
- un'inabilità lavorativa specifica per l'attività di autotrasportatore,
(conducente di camion) del 100%. non aveva più potuto Parte_1 riprendere l'attività di autotrasportatore per la quale era stato dichiarato non idoneo. Mentre in precedenza era in possesso della patente CE, ora possiede (soltanto) quella B.
Le spese mediche documentate per terapie, accertamenti strumentali e visite specialistiche (euro 1.230,00) e per parere medico-legale stragiudiziale (euro 1.830,00) sono state valutate congrue e pertinenti.
11. Il d.p.r. 13.1.2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti) si applica per l'art. 5 ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. Risalendo il sinistro al 9.6.2019, occorre fare riferimento a una tabella giurisprudenziale. Per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza non, come richiesto inizialmente dalla difesa del danneggiato, la
Tabella del Tribunale di Venezia ma la Tabella del Tribunale di Milano
(Tabella Tribunale di Milano 2024), considerata da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, ribadendo anche di recente che le tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c.
pag. 21/32 (cfr. Cass., sez.
3. sent. n. 8532 del 2020, Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019). Alla Tabella del Tribunale di Milano appare fare riferimento anche la difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale.
Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n. 7892 del 2024), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord. n.
7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno pag. 22/32 morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione:
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
12. (n. l'1.7.1959) aveva 59 anni Parte_1 all'epoca del sinistro e avrebbe compiuto meno di un mese più tardi 60 anni. L'invalidità biologica viene stimata in via prudenziale in 57 punti.
La gravità del politrauma con trauma cranico e le ripercussioni che lo stesso ha avuto consentono di presumere la sussistenza del danno morale. ha subito fratture del COMS (complesso obito- Parte_1 malare-zigomatico) del massiccio facciale. Anche dopo la dimissione fu costretto per molti mesi a sottoporsi a visite specialistiche, terapie riabilitative ed esami strumentali. A tre anni dal sinistro dovette sottoporsi a un intervento di correzione di un laparocele addominale, non ha recuperato il visus a sinistra e non ha potuto riprendere la propria attività. Pur partendo dal presupposto che il danno morale non è accertabile con metodo medico-legale, è del tutto probabile che, riacquistato lo stato di coscienza, la nuova condizione abbia determinato in un profondo turbamento, uno stato di profonda tristezza, Parte_1 preoccupazione per il futuro e frustrazione.
pag. 23/32 13. Il danno non patrimoniale permanente, corrispondente al grado d'invalidità, è determinabile nella somma di euro 521.779,00 (euro
347.852,00 per danno dinamico relazionale + 173.927,00 per sofferenza interiore). Non si procede alla personalizzazione perché secondo il CTU a postumi stabilizzati il grado di sofferenza può essere considerato medio. Nell'atto di citazione (atto di citazione, pag. 3 e 5), pur essendo chiesta una personalizzazione del 30%, non viene svolta alcuna specifica allegazione che consenta di distinguere la posizione del da quella di un'altra persona con pari età e stesso grado Parte_1 invalidità. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non sono presenti nuove allegazioni. Non è in discussione che un'invalidità così rilevante comporti un pregiudizio per le attività ludico-sportiva- ricreativa ma non si tratta di una particolarità del caso concreto. Si tratta di un riflesso della grave invalidità.
14. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto della complessità della patologia, delle cure ospedaliere e del complicato iniziale percorso riabilitazione, può essere calcolato considerando l'importo di euro 140/giorno per l'ITT, nella somma complessiva di euro
20.160,00 (euro 8.400,00 per 60 gg di ITT + euro 6.300,00 per 60 gg di ITP 75% + euro 5.460,00 per 60 gg di ITP 65%). In assenza di specifiche allegazioni sul periodo d'invalidità temporanea, pur tenendo conto della gravità della sofferenza fisica, non si ritiene che possa essere riconosciuto un importo superiore.
15. A titolo di danno patrimoniale sono riconoscibili le spese mediche documentate (euro 1.230,00) ritenute congrue dal CTU e la spesa per il parere medico-legale stragiudiziale (euro 1.830,00). L'appellante ha pag. 24/32 chiesto un importo superiore (v. atto di citazione di primo grado, pag.
4). ma le spese possono essere riconosciute solo nei limiti in cui siano verificabili. Anche la fattura n. 8C del 12.1.2021 del dott. Persona_2 risulta pagata. Venendo in rilievo un'obbligazione di valore, si procede alla rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT. Le spese sono avvenute in momenti diversi ma non successivi al parere medico-legale.
Il credito complessivo viene rivalutato sino alla somma di euro
3.602,00.
16. Sempre a titolo di danno patrimoniale, Parte_1
ha chiesto (v. atto di citazione di primo grado, pag. 4) il
[...] risarcimento del danno connesso all'inabilità lavorativa specifica permanente, tenendo conto del proprio reddito (euro 18.539,00), dell'età 59 anni e del coefficiente di capitalizzazione applicabile. Non ha chiesto il risarcimento per il danno da inabilità specifica temporanea né il danno relativo alla posizione previdenziale per la perdita del lavoro prima dell'età pensionabile.
16.1 è stato licenziato con lettera Parte_1
29.5.2020 e decorrenza dal 31.5.2020 per giustificato motivo oggettivo per la sopravvenuta inabilità a svolgere la mansione di autista e l'impossibilità per il datore di lavoro Siderpiave s.r.l. di assegnarlo a un incarico diverso (v. lettera di licenziamento doc. 17 att.). Il CTU concorda sulla perdita della capacità lavorativa specifica di autotrasportatore. Non è contestato che non gli sia stata rinnovata la Nu patente che permette di guidare autotreni e autoarticolati.
All'epoca (n. l'1.7.1959) aveva 60 anni e 11 mesi. Non è Parte_1 esigibile che nei residui anni della vita lavorativa dovesse Parte_1 trovare un nuovo lavoro diverso da quello svolto in precedenza e pag. 25/32 compatibile con il suo stato di salute. Affermare che fosse Parte_1
“relativamente giovane”, come aveva allegato nel giudizio di primo grado la compagnia di assicurazione, contrasta con i dati rispettivamente dell'OCSE e dell' , secondo cui l'età media di uscita CP_5 dal mercato del lavoro in Italia nel 2020 era di 61,8 anni e 63,8 anni (v. https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-qual-e-l-eta-effetti va-di-pensionamento-in-italia). Qualora non fosse stato licenziato dal datore di lavoro, il danneggiato avrebbe potuto lavorare in ogni caso non oltre 67 anni, sicché deve essere preso in considerazione un periodo di circa 6 anni. Al momento della sentenza ha 65 Parte_1 anni e 9 mesi e pertanto la maggior parte della retribuzione perduta sarebbe a oggi già stata conseguita.
16.2 In assenza di maggiori chiarimenti della parte, si considera un reddito di euro 18.102,00 (cfr. mod. 730/2020 redditi 2019: doc. 70 att.: euro 22.201,00 reddito imponibile – euro 4.099,00 imposta netta).
Viene fatto riferimento al reddito netto perché ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.p.r. n. 917 del 1986 i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti quando costituiscono redditi dipendenti da invalidità permanente. Questi ultimi redditi non sono soggetti a imposizione fiscale. Per ragioni di semplificazione si considera che sino alla presente sentenza avrebbe già percepito la retribuzione per circa Parte_1 cinque anni e dovrebbe ancora percepire la retribuzione dell'ultimo anno. Il risarcimento deve riportare il patrimonio del danneggiato nella medesima curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato in assenza delle conseguenze derivanti dal fatto illecito. Se il danneggiato dispone di una retribuzione, occorre fare riferimento alla retribuzione media, comprendente oltre la parte fissa ma anche le componenti accessorie,
pag. 26/32 connaturate alla particolare prestazione e i probabili aumenti retributivi.
Nulla però è noto con riferimento a componenti accessorie e a probabili aumenti retributivi. Per i primi cinque anni, il reddito perso può comunque essere calcolato considerando che la retribuzione si sarebbe probabilmente rivalutata. Presa in considerazione una data intermedia dell'intero periodo di cinque anni (15.11.2022), si considera una retribuzione di euro 18.591,00 e non più di euro 18.102,00 e quindi per cinque anni è stimabile una perdita di reddito per euro 92.955,00
(euro 18.591,00 X 5). Per l'ultimo anno si considera la retribuzione di euro 18.102,00 rivalutata sino a euro 21.308,00. Applicate la tabella per “Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2024 che prevedono per un maschio un coefficiente di 0,97 il reddito, il reddito perduto è di euro 20.669,00.
16.3 Dalle informazioni richieste ex art. 213 c.p.c. all' è risultato CP_5 che al sia stata riconosciuta un'indennità di malattia per Parte_1 euro 7.522,58 per il periodo che decorre dalla seconda metà di giugno
2019 sino alla prima settimana di dicembre 2019 (v. mail 29 gennaio
2025 della Direzione Provinciale di Treviso). L'indennità non deve CP_5 essere presa in considerazione perché il danno richiesto attiene all'invalidità lavorativa specifica permanente (v. atto di citazione di primo grado, pag. 4).
17. Non viene riconosciuto il danno per spese di assistenza legale stragiudiziale (v. atto di citazione di primo grado, pag. 4 e 6). La domanda non viene accolta perché è stato allegato un preavviso di fattura (doc. 72 att.), che non contiene alcuna descrizione dell'attività svolta. Dall'atto di citazione si comprende che l'attività stragiudiziale si sia risolta in una richiesta di risarcimento respinta dalla compagnia di pag. 27/32 assicurazione. Si discute di un'attività che precede sempre l'inizio di una causa giudiziaria e che non giustifica la liquidazione di un compenso autonomo, anche perché non si è in condizioni di stabilire se ed entro quali limiti vi sia stata una trattativa stragiudiziale.
18. Considerando il concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1,
c.c. del danneggiato, stimabile in 2/3, le voci di danno sono così determinabili:
- il danno non patrimoniale permanente deve essere ridotto da euro
521.779,00 a euro 173.996,33 in moneta attuale;
- il danno non patrimoniale temporaneo deve essere ridotto da euro
20.160,00 a euro 6.720,00 in moneta attuale;
- il danno patrimoniale per spese mediche, già rivalutato, deve essere ridotto da euro 3.602,00 a euro 1.200,66;
- il danno patrimoniale per lucro cessante, per il periodo precedente alla sentenza, già rivalutato, deve essere ridotto da euro 92.955,00 a euro 30.985,00;
- il danno patrimoniale per lucro cessante per il periodo successivo deve essere ridotto da euro 20.669,00 a euro 6.889,66.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pag. 28/32 pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Il tasso degli intessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Non vi è alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il saggio scelto per gli interessi compensativi sia inadeguato con riferimento al danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso. Gli interessi devono essere conteggiati per il danno non patrimoniale temporaneo dal fatto illecito (9.6.2019); per il danno non patrimoniale permanente dal termine del periodo di malattia (9.12.2019); per le spese mediche e la perizia stragiudiziale dalla data della fattura del dott. Per_2
(12.1.2021); per il danno da lucro cessante precedente la sentenza da una data intermedia (15.11.2022) fra la perdita del lavoro e la decisione, per tener conto che la retribuzione persa sarebbe maturata in momenti temporali diversi del quinquennio. Per il danno da lucro cessante successivo alla sentenza, sono dovuti gli interessi unicamente dalla sentenza. Nulla è ovviamente dovuto per il periodo precedente.
19. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
2014, n. 55 e le spese della CTU medico-legale svolta nel giudizio di appello seguono la soccombenza delle parti convenute, ora appellate. Le spese legali vengono calcolate, tenuto conto della somma riconosciuta
(scaglione euro 52.001,00 – euro 260.000,00) e non di quella richiesta.
Si applicano valori medi. Per il giudizio di primo grado i compensi sono liquidati nella somma di euro 14.103,00 (euro 2.552,00 + euro
1.628,00 + euro 5.670,00 + euro 4.253,00) e per il gravame in euro
14.317,00 (euro 2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 4.326,00 + euro pag. 29/32 5.103,00). La notula depositata il 9.4.2025 dal difensore dell'appellante appare riferirsi allo scaglione compreso fra euro 520.001,00 ed euro
1.000.000,00. Anche per le anticipazioni si tiene conto del danno riconosciuto. Le spese della CTU medico-legale sono state liquidate con decreto 27.2.2025. Il difensore della parte appellante ha chiesto la distrazione delle spese processuali.
20. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
e avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_3 del Tribunale di Venezia 15.6.2023 n. 1059/2023, così provvede:
1) in riforma della sentenza,
1.1 accerta che la responsabilità del sinistro stradale avvenuto il
9.6.2019 in Cappella di Scorzé è attribuibile per due terzi al motociclista e per un terzo all'automobilista Parte_1
; Controparte_2
1.2 condanna in solido Controparte_1
e al
[...] Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni in favore di , Parte_1 liquidati:
- per danno non patrimoniale temporaneo, nella somma di euro
6.720,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
pag. 30/32 c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 9.6.2019 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per danno non patrimoniale permanente, nella somma di euro
173.996,33, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma
1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 9.12.2019 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per spese mediche e per perizia stragiudiziale, nella somma di euro
1.200,66, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 12.1.2021 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per il danno da lucro cessante sino alla sentenza, nella somma di
30.985,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 15.11.2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per il danno da lucro cessante per il periodo successivo alla sentenza, nella somma di euro 6.889,66, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo;
1.3 condanna in solido Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado nei confronti di liquidate nella somma di euro Parte_1
14.103,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) pone le spese della CTU medico-legale in via definitiva a carico di
Controparte_1 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3
pag. 31/32 3) condanna in solido Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese legali del giudizio di secondo grado nei confronti di , liquidate nella somma di Parte_1 euro 14.317,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
4) dispone la distrazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'avvocato Ivan Giacetti;
5) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 2/5/2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 32/32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati:
dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1294/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avvocato domiciliatario IVN GIACETTI, con studio in Via Pepe n. 100, Venezia Mestre
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. P.IV_1 Controparte_2 C.F._2
, assistite e difese dall'Avvocato domiciliatario ANDREA
[...]
LEVANTINO, con studio in Via Roma n. 122, Salzano
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_3 P.IV_2 dall'Avvocato domiciliatario CARLO GAGLIARDI, con studio in Via
Tortona n. 25, Milano
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
15.6.2023, n. 1059
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito: In riforma della sentenza n. 1059/2023 del Tribunale di Venezia, depositata il
15.06.2023, notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione in data 19.06.2023, accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra nella causazione del Controparte_2 sinistro stradale descritto in narrativa e per l'effetto condannare gli appellati, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig. Parte_1
nella misura di Euro 982.292,24, ovvero nella diversa somma
[...] maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 cpc non ammesse in primo grado. In merito ai pregiudizi esistenziali e dinamico-relazionali ed in merito alla sofferenza interiore, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 16.“Vero che prima del sinistro il sig.
praticava jogging una-due volte alla settimana?” Parte_1
17.“Vero che, prima del sinistro, il sig. seguiva
Parte_1 competizioni automobilistiche e partecipava a raduni di motoamatori in compagnia del proprio figlio?” 18.“Vero che prima del sinistro il sig. si muoveva in bicicletta durante la
Parte_1 settimana e nei week-end e durante le vacanze era solito fare gite in bicicletta?” 19 . “Vero che il sig. prima del sinistro
Parte_1 guidava la PA e l'auto?” 20- “Vero che, successivamente al sinistro, il sig. ha cessato di praticare jogging, di seguire
Parte_1 competizioni automobilistiche, di partecipare a raduni di motoamatori ?”
21. “Vero che successivamente al sinistro il sig. ha Parte_1
pag. 2/32 cessato di guidare la PA e la bicicletta manifestando instabilità nell'equilibrio e paura di cadere ?”22. “Vero che successivamente al sinistro de quo il sig. manifesta paura di guidare Parte_1
l'auto e di avere altri incidenti stradali? 23. “Vero che il sig. Parte_1
da vent'anni risiede con la madre novantenne?” 24. “Vero che
[...] prima del sinistro il sig. andava a fare la spesa ed Parte_1 aiutava l'anziana madre nello svolgimento delle attività di cura e pulizia della casa?”25. “Vero che successivamente al sinistro il sig. Parte_1
ha cessato di recarsi a fare la spesa e di svolgere attività
[...] domestiche?” 26. “Vero che il sig. manifesta Parte_1 sentimenti di frustrazione per non riuscire ad aiutare l'anziana madre con cui convive?” 27. “Vero che il sig. Parte_1 successivamente al sinistro de quo, frequentemente manifesta sentimenti di inefficienza legati alla perdita della propria autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane?” 28. “Vero che successivamente al sinistro il sig. trascorre gran Parte_1 parte della propria giornata in casa?” Si indicano a testi sui capitoli da
15 a 28 i sig. , residente in [...] Sul Testimone_1 danno da invalidità lavorativa specifica si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 29.“Vero che il sig. Parte_1
all'epoca dei fatti svolgeva l'attività lavorativa di autista di
[...] mezzi pesanti presso Siderpiave srl?” 30.“Vero che il sig.
[...] sin dalla giovane età ha sempre svolto l'attività Parte_1 lavorativa di autista di mezzi pesanti?” 31. “Vero che a seguito del sinistro de quo l'azienda presso cui il sig. lavorava Parte_1 comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità a svolgere la mansione di autista come risulta dal documento n. 17 fascicolo attoreo?” 32. “Vero che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con Siderpiave srl il sig. è rimasto Parte_1
pag. 3/32 privo di occupazione lavorativa? “Si indicano a testi sui capitoli da 29 a
32 il legale rappresentante della Siderpiave srl con sede in Villorba (TV)
Via Volta n. 11 ed il sig. . Si chiede ammettersi CTU Testimone_1 medico-legale sulla persona dell'appellante al fine di valutare la sussistenza ed entità delle lesioni riportate, la durata del periodo di malattia e convalescenza, la misura del danno biologico permanente, il livello di sofferenza, i pregiudizi esistenziali e dinamico-relazionali, la congruità e pertinenza delle spese mediche sostenute, l'invalidità lavorativa specifica
CONCLUSIONI DI Controparte_1
e : In via preliminare:
[...] CP_1 Controparte_2
Voglia la S.V. Ill.ma dichiarare la manifesta inammissibilità dell'appello ex adverso promosso, in quanto esclusivamente basato su una nuova ritrattazione del teste avverso, , figlio dell'odierno Testimone_1 appellante, che ascoltato il giorno successivo al sinistro aveva affermato di non aver visto nulla e di seguito in primo grado, aveva reso delle dichiarazioni sfavorevoli al PA nonché odierno appellante;
2) Nel merito: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita respingere l'appello avverso perché infondato in fatto ed in diritto nonché basato, quasi integralmente, su una nuova versione dei fatti resa da ES
, figlio dell'odierno appellante, a confutazione della sentenza qui
[...] appellata, in spregio alle due precedenti deposizioni rese dallo stesso alle Forze dell'ordine e al Giudice di Prime Cure. In ogni caso, Piaccia all'Ecc.ma Corte Adita, viste le risultanze delle Forze dell'Ordine, peraltro mai impugnate da parte appellante, e vista l'istruttoria svolta in primo grado, confermare e risultanze della sentenza qui impugnata, addebitando ogni responsabilità del sinistro in capo al sig. Parte_1
. 3) In mera via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi
[...]
pag. 4/32 di condanna anche parziale della e/o Controparte_1 della sig.ra , Voglia la condannare la Controparte_2 CP_4
a tenere indenne la Controparte_3 Controparte_1
e/o la sig.ra da ogni conseguenza
[...] Controparte_2 pregiudizievole derivante dalla sentenza di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree, sia a titolo di risarcimento dei danni che di rimborso delle spese mediche e legali. n tutte le ipotesi di conclusione: Con vittoria di spese, competenze di procedura e degli accessori dovuti come per legge (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del
2014) di ambo i gradi del giudizio”
CONCLUSIONI DI In via preliminare, Controparte_3 gradatamente: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'appello proposto dal Sig. è infondato in fatto e in Parte_1 diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, respingere l'impugnazione proposta e confermare la sentenza di I grado n.
1059/2023 emessa dal Tribunale di Venezia;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In via istruttoria:- non ammettere le prove testimoniali richieste per tutte le ragioni chiarite;
- non ammettere la CTU medico legale richiesta dall'appellante in quanto superflua, eccessivamente gravosa e meramente esplorativa. In via istruttoria in subordine: In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesti di ammissione delle pag. 5/32 istanze istruttorie sollevate dall'appellante, si chiede all'On. Corte Adita di ammettere altresì le istanze istruttorie avanzate in primo grado dalla
Compagnia, fatta esclusione per la prova testimoniale con il Sig.
, già acquisita nel primo giudizio. Pertanto: - Si chiede Testimone_2
l'ammissione della prova testimoniale del Sig. nato a Testimone_3
Venezia il 20.5.1987, residente a [...] sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data 09/06/2019 verso le ore
22:00 si trovava tra la Via Venezia e la Via Moglianese. 2) Vero che in data 09/06/2019 verso le ore 22:00 ha udito due accelerate di moto. 3)
Vero che al momento del sinistro del 9.6.2019, il Sig. Parte_1
era in stato di ebrezza.- Si chiede all'Ill.mo Giudice adito che
[...]
Voglia ordinare Controparte_5
P.IV , C.F. , con sede legale in Roma, Via P.IV_3 P.IV_4
Ciro il Grande n. 21 e Controparte_5
con sede in Collegno (TO) C.so Francia n. 45, l'esibizione in
[...] giudizio ex art. 210 c.p.c. – oppure ex art. 213 c.p.c. - della documentazione tutta relativa all'infortunio del 09/06/2019 occorso al signor comprensiva dell'estratto contabile dei pagamenti effettuati al
Sig. .- Nella denegata e non creduta ipotesi Parte_1 di ammissione della CTU medico legale, si chiede che la stessa accerti, con obiettività e nel contradditorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni riportate dall'attore quale conseguenza diretta dell'asserito sinistro, al netto di eventuali criticità preesistenti all'evento dedotto in lite, ed a quantificare la durata dell'inabilità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad esso derivate in conseguenza delle lesioni predette e se esse siano in nesso causale con gli eventi di causa, con l'indicazione di quali attività di vita quotidiana risultino compromesse
(precluse o limitate), nonché a determinare quali, tra le spese di cura di cui fosse chiesto il rimborso, debbano considerarsi causalmente pag. 6/32 ricollegabili alle lesioni patite dall'attore (e, quindi, necessarie), in che misura esse siano congrue e se riguardino, del tutto o in parte, prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, contenendo le relative risultanze nei limiti di quanto già accertato nell'esame oggettivo svolto, il tutto secondo miglior formulando quesito nei termini di legge.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di ammissione di CTU, si chiede che le relative spese vengano addebitate in capo a parte appellante che ne ha fatto richiesta. Con espressa riserva di nominare il proprio consulente di parte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 15.6.2023 n. 1059/2023 il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di risarcimento danni del motociclista
[...]
per un sinistro stradale accaduto il 9.6.2019 alle Parte_1 ore 22:15 circa in Cappella di Scorzé (VE). Mentre il motociclista procedeva in direzione di Mogliano Veneto con una PA 125 X3, aveva urtato contro la fiancata sinistra di un'automobile Jaguar, tg. BY457JH, in fase di svolta a sinistra, di proprietà di Controparte_1
e condotta da .
[...] Controparte_2
L'automobilista era in procinto di accedere al civico 89 di Via Miranese.
Le prove acquisite consentivano di superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. nei confronti dell'automobilista. Il motociclista aveva attuato una manovra di sorpasso a Parte_1 sinistra non accertandosi che la manovra potesse compiersi senza costituire pericolo per la circolazione stradale e nonostante l'automobile che lo precedeva avesse già avviato la manovra di svolta a sinistra per entrare in una proprietà privata, posizionandosi al centro della pag. 7/32 carreggiata, attivando i freni e “puntando” verso il cancello in fase di apertura.
1.1 Dalla testimonianza del figlio del danneggiato, , Testimone_1 alla guida di un'altra motocicletta, emerge che fosse prevedibile la manovra di svolta a sinistra dell'automobile. aveva Testimone_1 riferito: “ricordo che una Jaguar ci ha superato all'altezza della polizia locale di Scorzè. Prima ha superato me e poi subito dopo mio AP …
Circa un chilometro dopo ho visto la macchina ferma in centro strada, con il fanale di stop acceso, senza freccia e sulla sinistra il lampeggiante di un cancello e il cancello che si stava aprendo. Preciso che la macchina non aveva il segnale di indicazione azionato … si trovava ferma nella sua corsia di pertinenza leggermente spostata verso il centro della carreggiata … Mio AP ed io sopraggiungevamo a circa 50 km/h. Mio AP vista l'incertezza manifestata dall'auto ha iniziato una manovra di sorpasso a sinistra. La vespa non ha la freccia. Durante il sorpasso la macchina ha iniziato la svolta a sinistra in direzione del cancello che si stava aprendo. A questo punto c'è stato un impatto tangenziale tra il fianco laterale posteriore sinistro dell'auto e il manubrio destro della vespa, che ha girato verso destra, portando mio PA a sbalzare in avanti. Mio AP è caduto dalla vespa”. L'automobile era ferma in centro strada con il segnale di stop acceso e sulla sinistra era in funzione il lampeggiante di un cancello in fase di apertura. La situazione lasciava presumere la svolta a sinistra dell'automobile a prescindere dal fatto se fosse stato azionato l'indicatore di direzione. Lo dimostra anche il comportamento del teste. Mentre il PA aveva tentato di sorpassare l'automobile a sinistra, il figlio aveva sorpassato l'automobile a destra.
pag. 8/32 1.2 Non è attendibile la testimonianza dell'amica del danneggiato,
, sul mancato azionamento dell'indicatore di direzione Testimone_4 da parte dell'automobilista. La teste aveva sostenuto di non aver visto nemmeno la luce del lampeggiante del cancello ma era giunta sul luogo del sinistro solo in secondo momento. Aveva dichiarato: “Ad un certo punto ho trovato due auto ferme nella corsia che stavo percorrendo e siccome queste auto non si muovevano e io non capivo il perché mi sono spostava un po' al centro carreggiata per capire perché fossimo fermi e nel momento in cui mi sono spostata in centro carreggiata ho visto una macchina svoltare verso sinistra ed entrare in un cancello”. È pacifico che avesse spostato l'automobile solo dopo il Controparte_2 sinistro. Appare maggiormente attendibile il passeggero dell'automobile,
, secondo cui la fidanzata aveva Testimone_2 Controparte_2 azionato l'indicatore di direzione circa 80/100 metri prima: “Ricordo al
100% che la aveva azionato l'indicatore di direzione 80/100 CP_2 metri prima all'altezza del panificio”.
1.3 Il motociclo PA era privo d'indicatori di direzione e quindi il motociclista aveva compiuto il sorpasso di notte senza compiere alcuna segnalazione, non consentendo all'automobilista di comprendere le sue intenzioni. Il fatto che avesse notato “da tempo” le Controparte_2 luci dei fari dei motocicli dimostra che l'automobilista avesse assolto l'obbligo d'ispezionare tramite lo specchietto retrovisore l'eventuale sopraggiungere di veicoli da tergo. Non si può esigere che l'automobilista continuasse a guardare lo specchietto retrovisore.
2. L'appellante chiede che, in riforma Parte_1 della decisione, sia accertata la responsabilità dell'automobilista con pag. 9/32 condanna di quest'ultima, del responsabile civile e della compagnia al risarcimento dei danni. Lamenta:
2.1 la violazione dell'art. 154, commi 1 e 2, cod. str.. CP_2
è la responsabile esclusiva del sinistro perché aveva posto in
[...] essere una manovra di svolta a sinistra senza inserire l'indicatore direzionale, nonostante avesse avvistato il motociclo dell'appellante dietro di sé lungo tutto il tratto di strada percorso e lo avesse visto sopraggiungere anche nella fase immediatamente precedente la manovra di svolta;
2.2 la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la sentenza ha posto a fondamento della ricostruzione esclusivamente la testimonianza del passeggero , fidanzato di , Testimone_5 Controparte_2 nonostante le sue dichiarazioni contrastino con quanto dalla conducente riferito ai Carabinieri intervenuti e con quanto dalla medesima dedotto nei propri scritti difensivi, senza esaminare la diversa testimonianza di
. Quest'ultimo aveva riferito che l'automobilista non Testimone_1 aveva inserito l'indicatore di direzione. Il Giudice avrebbe dovuto ritenere maggiormente attendibile la testimonianza di
[...]
, in quanto, viaggiando in posizione arretrata, dietro al ES PA di circa 50 metri, aveva la visuale completa di ciò che accadeva.
Trovandosi nell'abitacolo, non può certo aver visto Testimone_2
l'effettivo lampeggiare della freccia. Afferma di non ricordare che l'automobile avesse superato i motocicli, circostanza ammessa anche dalla . Sostiene che al momento dell'impatto l'automobile era CP_2 ferma mentre nella comparsa di costituzione e risposta la conducente aveva ammesso che la manovra fosse iniziata;
pag. 10/32 2.3 la violazione dell'art. 246 cod. str. per aver posto a fondamento della decisione esclusivamente la testimonianza di , Testimone_1 nonostante fosse un passeggero dell'automobile condotta dall'odierna appellata e, in quanto tale, portatore di un interesse a partecipare al giudizio, tale da renderlo incapace a testimoniare;
2.4 l'errata valutazione circa la prevedibilità in concreto del sinistro da parte del motociclista, in quanto basata su elementi non provati, quali la testimonianza di . Non può esigersi che il motociclista Testimone_1 si avvedesse del lampeggiante del cancello e deducesse quali fossero le intenzioni dell'automobilista. Non è vero che avesse Testimone_1 superato a destra l'automobile. Data la sua posizione più arretrata rispetto al PA, si era fermato e aveva prestato soccorso al genitore.
Anche qualora avesse superato a destra, avrebbe avuto a disposizione maggior tempo del PA;
2.5 l'errata valutazione circa la prevedibilità in concreto del sinistro da parte dell'automobilista. L'effettivo avvistamento del motociclo nell'attimo immediatamente precedente la svolta, è di per sé sufficiente a costituire in colpa , la quale, invece di concedere la Controparte_2 precedenza, aveva proseguito la propria manovra d'immissione a sinistra contestualmente al suo arrivo, rappresentando per il motociclista una grave turbativa. L'esecuzione della manovra di svolta a sinistra, al contrario, secondo quanto previsto dall'art. 154 cod. str. e secondo le norme di comune prudenza, comporta l'obbligo d'ispezionare continuamente la strada, sia a destra che dietro di sé, sia nella fase iniziale che nella fase di esecuzione, e di cedere la precedenza ai veicoli avvistati in avvicinamento.
pag. 11/32 3. L'appellante insiste per il riconoscimento dei seguenti danni: 1) spese mediche e per dispositivi medici per euro 6.110,00; 2) lucro cessante per invalidità lavorativa specifica permanente, da calcolarsi nella somma di euro 271.353,48, tenendo conto dell'età di 59 anni, di un'inabilità specifica totale e di un reddito annuo di euro 18.539,00. 3) spese legali stragiudiziali, pari a euro 8.775,65; 4) danno non patrimoniale connesso ad un'invalidità permanente del 60% e a un'invalidità temporanea di 180 giorni.
4. Nel chiedere la conferma della sentenza e richiamare le motivazioni della decisione, ed Controparte_2 [...] hanno dedotto che l'appello è Controparte_1 inammissibile perché basato su una nuova versione del teste
[...]
che, interrogato il giorno dopo il sinistro, aveva dichiarato ES di non aver visto nulla, e che aveva già fornito una diversa versione nel giudizio di primo grado:
- era sfrecciato sul lato destro dell'automobile. Testimone_1
Per questa ragione non aveva potuto avvedersi di quanto accaduto dall'altro lato del veicolo, come da lui stesso dichiarato in caserma il giorno successivo al sinistro. Qualche frazione di secondo dopo il passaggio del motoveicolo di , e Testimone_1 CP_2 Tes_2 avevano avvertito un forte rumore sul lato sinistro dell'autovettura a livello dello specchietto e visto una vespa scivolare davanti all'autovettura ed un uomo cadere sulla sede stradale. Il casco della persona rotolava fino a raggiungere il marciapiede sinistro, quindi a vari metri dall'uomo. , che quella sera aveva Parte_1 partecipato ad un motoraduno, era risultato positivo all'alcoltest (tasso alcolemico 1,09 g/l) ed era alla guida di un mezzo non revisionato;
pag. 12/32 - al momento del sinistro l'automobile era ferma, accostata alla linea di mezzeria, come dimostra il punto di impatto, avvenuto sulla fiancata posteriore con il freno della vespa. La si era trovata CP_2
“schiacciata” tra i due motoveicoli, sicché non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Non avrebbe potuto controsterzare se non con il rischio di colpire anche;
Testimone_1
- mentre aveva confermato in sede istruttoria Testimone_2 quanto riferito alle forze dell'ordine, aveva cambiato Testimone_1 versione. Ai carabinieri aveva raccontato di non poter riferire la meccanica del sinistro. Nell'atto di appello è riportata una terza versione perché si sostiene che il teste non avrebbe superato l'automobile. Nelle fotografie del sinistro la vespa di non è visibile;
Testimone_1
- aveva ammesso di essere un'amica di Testimone_4 [...]
e di averlo visto durante il motoraduno bere due o tre Parte_1 grandi bicchieri di birra. Non si era nemmeno presentata ai carabinieri né nell'immediatezza dei fatti né nei mesi successivi per consentire la propria identificazione, quale persona informata dei fatti.
5. Insistendo per la conferma della sentenza, ha Controparte_3 aggiunto che la parte appellante sviluppa un atto disorganico, che rende difficile la piena comprensione dei motivi di gravame. Viene anteposto un elenco delle presunte censure, salvo poi lasciare sostanzialmente alle parti appellate e al Giudice il compito di collocarle nei pertinenti paragrafi della narrativa, onde ricostruire i motivi di appello in modo completo. Non rileva, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile, che l'automobile Jaguar avesse o meno sorpassato i motocicli prima del momento dell'urto. Non è verosimile che
[...]
, che precedeva di circa 50 metri il figlio, non Parte_1 potesse avvedersi dell'imminente svolta. Qualora il giudice avesse pag. 13/32 dovuto far dipendere la valutazione sulla testimonianza del trasportato dal legame affettivo che lo lega alla presunta responsabile civile, lo stesso avrebbe dovuto fare con la deposizione del figlio dell'attore.
All'interno di ogni vettura è presente una spia lampeggiante per il cambio di direzione ed in ogni caso anche dall'interno dell'abitacolo è possibile vedere – soprattutto nelle ore notturne – la luce lampeggiante dell'indicatore all'esterno. È chiaro che e hanno fatto CP_2 Tes_2 riferimento sostanzialmente alla stessa situazione. Al momento dell'urto, aveva appena iniziato la manovra di svolta. Risulta CP_2 corretta anche la ricostruzione dei fatti che ha condotto il giudice a ritenere superflua l'attivazione o meno dell'indicatore di direzione.
6. Le modalità di redazione dell'atto di appello, anche se rendono poco agevole ricollegare tutte le argomentazioni a specifici motivi di appello, non rendono l'intera l'impugnazione, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., inammissibile. È possibile individuare specifici motivi di gravame.
Nell'esame dei motivi si prendono in considerazione prima quelli che attengono alla ricostruzione dei fatti e successivamente quelli afferenti alla loro valutazione.
7. Il terzo motivo di appello sull'incapacità a testimoniare di
è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché il difensore Testimone_2 non allega quando avesse eccepito l'incapacità del teste nel procedimento di primo grado. L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, quando la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova. Qualora l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata e sia pag. 14/32 stata dedotta la nullità della prova assunta, la parte deve anche dolersene in modo preciso e puntuale in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione (cfr. Cass., s.u., sent. n. 9456 del 2023). Né il verbale di assunzione della testimonianza
(v. verbale ud. 28.2.2023) né le conclusioni precisate a seguito della discussione orale (v. verbale ud. 15.6.2023) contengono riferimenti all'eccezione d'incapacità. L'eccezione non fu sollevata né prima né dopo la deposizione e il difensore attoreo concluse nel merito come da atto di citazione e in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Detta memoria non contiene riferimenti alle richieste istruttorie avversarie e quindi non prende in considerazione la richiesta di escussione del teste . Testimone_2
8. Il secondo motivo di appello relativo alla prova dell'inserimento dell'indicatore di direzione da parte dell'automobilista non è fondato.
8.1 È vero che il giudice, pur richiamando più passi della testimonianza di , non ha valorizzato il fatto che, Testimone_1 secondo questo teste, l'automobilista non aveva inserito l'indicatore di direzione sinistro (“senza freccia”). Il ripetuto riferimento alle sue dichiarazioni è servito al giudice per sostenere che, pur muovendo dalla ricostruzione di un teste sicuramente vicino, per ragioni familiari, alla posizione del danneggiato, sarebbe possibile escludere la responsabilità dell'automobilista.
L'inattendibilità delle dichiarazioni di è già stata Testimone_4 sottolineata dal giudice di primo grado e non è oggetto di uno specifico motivo di gravame. La teste non assistette al sinistro. Raggiunse il pag. 15/32 luogo dell'incidente solo in un secondo momento e può aver visto unicamente il momento in cui l'automobile fu successivamente spostata.
8.2 Il contrasto fra le dichiarazioni di e di Testimone_1 [...]
, con riferimento all'inserimento dell'indicatore di direzione, va Tes_2 risolto ritenendo più attendibile il secondo. Nell'immediatezza dei fatti riferì ai carabinieri che, pur avendo seguito con il Testimone_1 proprio motociclo il genitore, non era in grado di poter descrivere la dinamica del sinistro. Aveva visto solo la motocicletta “strisciare per terra” e “il PA in difficoltà dopo l'urto”. aveva invece Testimone_2 subito raccontato ai carabinieri che l'automobilista aveva azionato l'indicatore di direzione (v. relazione incidente stradale 22.7.19 cc
Mestre, dove sono riportate virgolettate le dichiarazioni degli informatori, doc. 2 ed . CP_2 Controparte_1
8.3 ha (o almeno aveva all'epoca) un legame Testimone_2 sentimentale con ma tale legame non è sufficiente Controparte_2 per ritenerlo inattendibile. Del resto, non può essere Testimone_1 considerato un teste estraneo (è uno stretto congiunto di
[...]
) e, a differenza di , ha reso nel tempo Parte_1 Tes_2 dichiarazioni molto diverse. Quando la memoria avrebbe dovuto essere precisa per il brevissimo tempo trascorso dai fatti, aveva raccontato di non aver visto cosa fosse successo prima dell'impatto. Alcuni anni più tardi, dopo che il genitore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni, aveva descritto l'intera sequenza dell'incidente. La diversità delle dichiarazioni, tenuto conto dell'interesse che potrebbe avere a favorire il PA, pone forti dubbi sulla sua credibilità e lo rende inaffidabile.
pag. 16/32 8.4 Le argomentazioni della difesa dell'appellante per screditare non colgono nel segno. Nulla impediva al passeggero, Testimone_2 di rendersi conto se la conducente avesse inserito l'indicatore di direzione. L'inserimento dell'indicatore comporta segnali visivi e avvisi acustici facilmente avvertibili da un passeggero. Secondo
[...]
, al momento dell'impatto, il veicolo era ancora fermo (v. Tes_2 verbale ud. 28.2.2023) mentre ai carabinieri riferì di Controparte_2 aver sentito un forte rumore, appena iniziata la manovra di svolta
(relazione incidente stradale 22.7.19 cc Mestre pag. 2, dove sono riportate virgolettate le dichiarazioni degli informatori). Non sussiste una divergenza sostanziale fra le dichiarazioni perché il teste può avere un ricordo poco preciso, dato l'intervallo molto breve tra l'inizio della manovra e l'impatto. Deve piuttosto affermarsi, dato che la circostanza
è riconosciuta anche nella comparsa di costituzione e risposta della
(v. comparsa di costituzione 11.10.2021, pag. 3), che non è CP_2 sostanzialmente contestato che l'impatto avvenne a manovra iniziata.
9. Il primo, il quarto e il quinto motivo di appello, sulla valutazione delle responsabilità dei conducenti, sono parzialmente fondati.
9.1 Nel caso di scontro di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v. Cass., sez. 3, ord. n. 9353 del
2019). Qualora il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico pag. 17/32 anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (v. Cass., sez. 3, sent. n. 7479 del 2020 e Cass., sez. 3, sent.
n. 23431 del 2014).
9.2 In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento (Cass., sez. 3, ord. n. 30089 del 2024). Prima di svoltare a sinistra, il conducente ha l'obbligo di assicurarsi che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. n.
30070 del 2022 e Cass., sez. 3, sent. n. 13380 del 2012). Deve anche astenersi dall'iniziare la manovra di svolta se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio (Cass., sez. 3, ord. n.
14791 del 2024).
9.3 La sentenza di primo grado è condivisibile, nella parte in cui evidenzia la grave imprudenza del motociclista. Innanzitutto, il pag. 18/32 motociclista iniziò la manovra di soprasso di notte, con un veicolo privo d'indicatori di direzione, mentre avanti a sé un'automobile in procinto di svoltare a sinistra. In secondo luogo, le intenzioni del conducente dell'automobile risultavano dall'indicatore di direzione, da velocità e posizione del veicolo e dal segnale luminoso del cancello.
[...] deve essersi necessariamente reso conto Parte_1 quantomeno che il veicolo rallentava e si avvicinava centro al della carreggiata. Sull'inserimento dell'indicatore di direzione si è detto.
Anche il figlio si era reso conto che sulla sinistra vi Testimone_1 era un cancello in fase di apertura. L'unica spiegazione ragionevole che può darsi è che confidasse di essere stato Parte_1 visto e che l'automobilista avrebbe atteso il suo passaggio prima di proseguire la manovra. In terzo luogo, era anche in stato di Parte_1 abbrezza (1,07 g/l) per quanto accertato all'ospedale di Mestre (v. relazione incidente stradale 22.7.19 cc Mestre, pag. 3) e la condizione di alterazione psico-fisica ha probabilmente influito sulla condotta di guida, rendendolo più lento nei riflessi e meno attento nella guida.
9.4 La presunzione dell'art. 2054, comma 2, c.c. non appare però completamente superata. La responsabilità del motociclista non può ritenersi esclusiva ma, in base a una valutazione che tenga conto di tutti i profili della condotta dei conducenti, è stimabile in due terzi.
Nell'immediatezza dei fatti (relazione incidente stradale 22.7.19 cc
Mestre, pag. 3) e anche con la comparsa di costituzione e risposta (v. comparsa di costituzione 11.10.2021, pag. 3), l'automobilista aveva dichiarato che da tempo vedeva le luci dei due motocicli dietro di sé e quindi, pur avvicinandosi alla mezzeria con l'indicatore di direzione in funzione, prima d'iniziare la manovra di svolta a sinistra avrebbe dovuto accertarsi di non costituire un intralcio per entrambi i motocicli e, nel pag. 19/32 dubbio, attendere prima di proseguire la manovra di svolta. Avrebbe dovuto prendere in considerazione, in quanto prevedibile, l'altrui imprudenza e controllare prima di cambiare traiettoria che entrambi i motocilisti avessero compreso la sua intenzione e deciso di transitare sulla destra dell'automobile. Non è sufficiente che l'automobilista, come ha ritenuto il giudice di primo grado, avesse “inquadrato” nello specchietto retrovisore la motocicletta;
l'automobilista doveva anche valutare come il motociclista avesse reagito alla sua intenzione di svoltare a sinistra e cioè se avesse compreso che l'automobile stava per cambiare direzione rispetto all'asse stradale.
10. Pur tenendo conto del rilevante concorso di colpa del danneggiato, occorre procedere alla liquidazione dei danni. Dalla CTU medico – legale disposta nel giudizio di appello, affidata al dott. risulta Persona_1 che nel corso dell'accertamento non siano emerse questioni sul nesso di causalità materiale e che sussiste compatibilità del complesso lesivo- menomativo rispetto alle riferite modalità dell'incidente ed all'utilizzo del casco protettivo, che non ha potuto impedire il traumatismo cranico e di altri distretti corporei diversi dal capo. Parte_1 riportò. “… un politrauma con trauma cranico commotivo e frattura di
Comz facciale a sinistra, focolaio lacero-contusivo encefalico, versamento subdurale con aspetti epilettiformi, otticopatia postraumatica occhio sinistro, plurime fratture costali con versamento e contusioni polmonari, trauma parietale addominale con lesione splenica
e successiva splenectomia, ematoma del rene sinistro, sindrome ansioso-depressiva situazionale ed allo stato lamenta un quadro menomativo di tipo algo-disfunzionale con perdita del visus a sinistra”
(v. relazione dott. 26.2.25, pag. 24). Dal sinistro sono Per_1 conseguiti:
pag. 20/32 - un'invalidità temporanea totale di 60 giorni, parziale al 75% di 60 giorni e parziale al tasso medio del 65% di altri 60 giorni, con grado di sofferenza soggettiva elevato durante la malattia e medio nei postumi;
- un'invalidità permanente di 57/58 punti, alla luce del confronto con casi consimili e dei barèmes medico-legali;
- un'inabilità lavorativa specifica per l'attività di autotrasportatore,
(conducente di camion) del 100%. non aveva più potuto Parte_1 riprendere l'attività di autotrasportatore per la quale era stato dichiarato non idoneo. Mentre in precedenza era in possesso della patente CE, ora possiede (soltanto) quella B.
Le spese mediche documentate per terapie, accertamenti strumentali e visite specialistiche (euro 1.230,00) e per parere medico-legale stragiudiziale (euro 1.830,00) sono state valutate congrue e pertinenti.
11. Il d.p.r. 13.1.2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti) si applica per l'art. 5 ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore. Risalendo il sinistro al 9.6.2019, occorre fare riferimento a una tabella giurisprudenziale. Per la liquidazione del danno non patrimoniale si utilizza non, come richiesto inizialmente dalla difesa del danneggiato, la
Tabella del Tribunale di Venezia ma la Tabella del Tribunale di Milano
(Tabella Tribunale di Milano 2024), considerata da un importante precedente di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 2011) parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, ribadendo anche di recente che le tabelle milanesi sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa dell'art. 1226 c.c.
pag. 21/32 (cfr. Cass., sez.
3. sent. n. 8532 del 2020, Cass., sez. 3, ord. n. 1553 del 2019). Alla Tabella del Tribunale di Milano appare fare riferimento anche la difesa dell'appellante nella comparsa conclusionale.
Al fine di evitare automatismi nel riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva, si tiene conto delle recenti posizioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 2020,
Cass., sez. 3, ord. n. 15733 del 2022, Cass., sez. 3, sent. n. 5119 del
2023, Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 2024 e Cass., sez. 3, ord. n. 7892 del 2024), secondo cui occorre:
➢ accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale. A proposito del danno morale, secondo la c.d. ordinanza decalogo (Cass., sez. 3, ord. n.
7513 del 2018), “[…] non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
➢ in caso di positivo accertamento della ricorrenza del danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le
Tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo;
➢ in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno pag. 22/32 morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
➢ in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella. La personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione:
l'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard.
12. (n. l'1.7.1959) aveva 59 anni Parte_1 all'epoca del sinistro e avrebbe compiuto meno di un mese più tardi 60 anni. L'invalidità biologica viene stimata in via prudenziale in 57 punti.
La gravità del politrauma con trauma cranico e le ripercussioni che lo stesso ha avuto consentono di presumere la sussistenza del danno morale. ha subito fratture del COMS (complesso obito- Parte_1 malare-zigomatico) del massiccio facciale. Anche dopo la dimissione fu costretto per molti mesi a sottoporsi a visite specialistiche, terapie riabilitative ed esami strumentali. A tre anni dal sinistro dovette sottoporsi a un intervento di correzione di un laparocele addominale, non ha recuperato il visus a sinistra e non ha potuto riprendere la propria attività. Pur partendo dal presupposto che il danno morale non è accertabile con metodo medico-legale, è del tutto probabile che, riacquistato lo stato di coscienza, la nuova condizione abbia determinato in un profondo turbamento, uno stato di profonda tristezza, Parte_1 preoccupazione per il futuro e frustrazione.
pag. 23/32 13. Il danno non patrimoniale permanente, corrispondente al grado d'invalidità, è determinabile nella somma di euro 521.779,00 (euro
347.852,00 per danno dinamico relazionale + 173.927,00 per sofferenza interiore). Non si procede alla personalizzazione perché secondo il CTU a postumi stabilizzati il grado di sofferenza può essere considerato medio. Nell'atto di citazione (atto di citazione, pag. 3 e 5), pur essendo chiesta una personalizzazione del 30%, non viene svolta alcuna specifica allegazione che consenta di distinguere la posizione del da quella di un'altra persona con pari età e stesso grado Parte_1 invalidità. Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non sono presenti nuove allegazioni. Non è in discussione che un'invalidità così rilevante comporti un pregiudizio per le attività ludico-sportiva- ricreativa ma non si tratta di una particolarità del caso concreto. Si tratta di un riflesso della grave invalidità.
14. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto della complessità della patologia, delle cure ospedaliere e del complicato iniziale percorso riabilitazione, può essere calcolato considerando l'importo di euro 140/giorno per l'ITT, nella somma complessiva di euro
20.160,00 (euro 8.400,00 per 60 gg di ITT + euro 6.300,00 per 60 gg di ITP 75% + euro 5.460,00 per 60 gg di ITP 65%). In assenza di specifiche allegazioni sul periodo d'invalidità temporanea, pur tenendo conto della gravità della sofferenza fisica, non si ritiene che possa essere riconosciuto un importo superiore.
15. A titolo di danno patrimoniale sono riconoscibili le spese mediche documentate (euro 1.230,00) ritenute congrue dal CTU e la spesa per il parere medico-legale stragiudiziale (euro 1.830,00). L'appellante ha pag. 24/32 chiesto un importo superiore (v. atto di citazione di primo grado, pag.
4). ma le spese possono essere riconosciute solo nei limiti in cui siano verificabili. Anche la fattura n. 8C del 12.1.2021 del dott. Persona_2 risulta pagata. Venendo in rilievo un'obbligazione di valore, si procede alla rivalutazione secondo l'indice FOI dell'ISTAT. Le spese sono avvenute in momenti diversi ma non successivi al parere medico-legale.
Il credito complessivo viene rivalutato sino alla somma di euro
3.602,00.
16. Sempre a titolo di danno patrimoniale, Parte_1
ha chiesto (v. atto di citazione di primo grado, pag. 4) il
[...] risarcimento del danno connesso all'inabilità lavorativa specifica permanente, tenendo conto del proprio reddito (euro 18.539,00), dell'età 59 anni e del coefficiente di capitalizzazione applicabile. Non ha chiesto il risarcimento per il danno da inabilità specifica temporanea né il danno relativo alla posizione previdenziale per la perdita del lavoro prima dell'età pensionabile.
16.1 è stato licenziato con lettera Parte_1
29.5.2020 e decorrenza dal 31.5.2020 per giustificato motivo oggettivo per la sopravvenuta inabilità a svolgere la mansione di autista e l'impossibilità per il datore di lavoro Siderpiave s.r.l. di assegnarlo a un incarico diverso (v. lettera di licenziamento doc. 17 att.). Il CTU concorda sulla perdita della capacità lavorativa specifica di autotrasportatore. Non è contestato che non gli sia stata rinnovata la Nu patente che permette di guidare autotreni e autoarticolati.
All'epoca (n. l'1.7.1959) aveva 60 anni e 11 mesi. Non è Parte_1 esigibile che nei residui anni della vita lavorativa dovesse Parte_1 trovare un nuovo lavoro diverso da quello svolto in precedenza e pag. 25/32 compatibile con il suo stato di salute. Affermare che fosse Parte_1
“relativamente giovane”, come aveva allegato nel giudizio di primo grado la compagnia di assicurazione, contrasta con i dati rispettivamente dell'OCSE e dell' , secondo cui l'età media di uscita CP_5 dal mercato del lavoro in Italia nel 2020 era di 61,8 anni e 63,8 anni (v. https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-qual-e-l-eta-effetti va-di-pensionamento-in-italia). Qualora non fosse stato licenziato dal datore di lavoro, il danneggiato avrebbe potuto lavorare in ogni caso non oltre 67 anni, sicché deve essere preso in considerazione un periodo di circa 6 anni. Al momento della sentenza ha 65 Parte_1 anni e 9 mesi e pertanto la maggior parte della retribuzione perduta sarebbe a oggi già stata conseguita.
16.2 In assenza di maggiori chiarimenti della parte, si considera un reddito di euro 18.102,00 (cfr. mod. 730/2020 redditi 2019: doc. 70 att.: euro 22.201,00 reddito imponibile – euro 4.099,00 imposta netta).
Viene fatto riferimento al reddito netto perché ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.p.r. n. 917 del 1986 i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti quando costituiscono redditi dipendenti da invalidità permanente. Questi ultimi redditi non sono soggetti a imposizione fiscale. Per ragioni di semplificazione si considera che sino alla presente sentenza avrebbe già percepito la retribuzione per circa Parte_1 cinque anni e dovrebbe ancora percepire la retribuzione dell'ultimo anno. Il risarcimento deve riportare il patrimonio del danneggiato nella medesima curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato in assenza delle conseguenze derivanti dal fatto illecito. Se il danneggiato dispone di una retribuzione, occorre fare riferimento alla retribuzione media, comprendente oltre la parte fissa ma anche le componenti accessorie,
pag. 26/32 connaturate alla particolare prestazione e i probabili aumenti retributivi.
Nulla però è noto con riferimento a componenti accessorie e a probabili aumenti retributivi. Per i primi cinque anni, il reddito perso può comunque essere calcolato considerando che la retribuzione si sarebbe probabilmente rivalutata. Presa in considerazione una data intermedia dell'intero periodo di cinque anni (15.11.2022), si considera una retribuzione di euro 18.591,00 e non più di euro 18.102,00 e quindi per cinque anni è stimabile una perdita di reddito per euro 92.955,00
(euro 18.591,00 X 5). Per l'ultimo anno si considera la retribuzione di euro 18.102,00 rivalutata sino a euro 21.308,00. Applicate la tabella per “Capitalizzazione anticipata di una rendita - Milano 2024 che prevedono per un maschio un coefficiente di 0,97 il reddito, il reddito perduto è di euro 20.669,00.
16.3 Dalle informazioni richieste ex art. 213 c.p.c. all' è risultato CP_5 che al sia stata riconosciuta un'indennità di malattia per Parte_1 euro 7.522,58 per il periodo che decorre dalla seconda metà di giugno
2019 sino alla prima settimana di dicembre 2019 (v. mail 29 gennaio
2025 della Direzione Provinciale di Treviso). L'indennità non deve CP_5 essere presa in considerazione perché il danno richiesto attiene all'invalidità lavorativa specifica permanente (v. atto di citazione di primo grado, pag. 4).
17. Non viene riconosciuto il danno per spese di assistenza legale stragiudiziale (v. atto di citazione di primo grado, pag. 4 e 6). La domanda non viene accolta perché è stato allegato un preavviso di fattura (doc. 72 att.), che non contiene alcuna descrizione dell'attività svolta. Dall'atto di citazione si comprende che l'attività stragiudiziale si sia risolta in una richiesta di risarcimento respinta dalla compagnia di pag. 27/32 assicurazione. Si discute di un'attività che precede sempre l'inizio di una causa giudiziaria e che non giustifica la liquidazione di un compenso autonomo, anche perché non si è in condizioni di stabilire se ed entro quali limiti vi sia stata una trattativa stragiudiziale.
18. Considerando il concorso del fatto colposo ex art. 1227, comma 1,
c.c. del danneggiato, stimabile in 2/3, le voci di danno sono così determinabili:
- il danno non patrimoniale permanente deve essere ridotto da euro
521.779,00 a euro 173.996,33 in moneta attuale;
- il danno non patrimoniale temporaneo deve essere ridotto da euro
20.160,00 a euro 6.720,00 in moneta attuale;
- il danno patrimoniale per spese mediche, già rivalutato, deve essere ridotto da euro 3.602,00 a euro 1.200,66;
- il danno patrimoniale per lucro cessante, per il periodo precedente alla sentenza, già rivalutato, deve essere ridotto da euro 92.955,00 a euro 30.985,00;
- il danno patrimoniale per lucro cessante per il periodo successivo deve essere ridotto da euro 20.669,00 a euro 6.889,66.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è infatti consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie. Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pag. 28/32 pagamento. Gli indici da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione sono quelli del costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice FOI).
Il tasso degli intessi applicato è quello dell'art. 1284, comma 1, c.c..
Non vi è alcuna prova, nemmeno presuntiva, che il saggio scelto per gli interessi compensativi sia inadeguato con riferimento al danno subito per effetto della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso. Gli interessi devono essere conteggiati per il danno non patrimoniale temporaneo dal fatto illecito (9.6.2019); per il danno non patrimoniale permanente dal termine del periodo di malattia (9.12.2019); per le spese mediche e la perizia stragiudiziale dalla data della fattura del dott. Per_2
(12.1.2021); per il danno da lucro cessante precedente la sentenza da una data intermedia (15.11.2022) fra la perdita del lavoro e la decisione, per tener conto che la retribuzione persa sarebbe maturata in momenti temporali diversi del quinquennio. Per il danno da lucro cessante successivo alla sentenza, sono dovuti gli interessi unicamente dalla sentenza. Nulla è ovviamente dovuto per il periodo precedente.
19. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo
2014, n. 55 e le spese della CTU medico-legale svolta nel giudizio di appello seguono la soccombenza delle parti convenute, ora appellate. Le spese legali vengono calcolate, tenuto conto della somma riconosciuta
(scaglione euro 52.001,00 – euro 260.000,00) e non di quella richiesta.
Si applicano valori medi. Per il giudizio di primo grado i compensi sono liquidati nella somma di euro 14.103,00 (euro 2.552,00 + euro
1.628,00 + euro 5.670,00 + euro 4.253,00) e per il gravame in euro
14.317,00 (euro 2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 4.326,00 + euro pag. 29/32 5.103,00). La notula depositata il 9.4.2025 dal difensore dell'appellante appare riferirsi allo scaglione compreso fra euro 520.001,00 ed euro
1.000.000,00. Anche per le anticipazioni si tiene conto del danno riconosciuto. Le spese della CTU medico-legale sono state liquidate con decreto 27.2.2025. Il difensore della parte appellante ha chiesto la distrazione delle spese processuali.
20. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
e avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_3 del Tribunale di Venezia 15.6.2023 n. 1059/2023, così provvede:
1) in riforma della sentenza,
1.1 accerta che la responsabilità del sinistro stradale avvenuto il
9.6.2019 in Cappella di Scorzé è attribuibile per due terzi al motociclista e per un terzo all'automobilista Parte_1
; Controparte_2
1.2 condanna in solido Controparte_1
e al
[...] Controparte_2 Controparte_3 risarcimento dei danni in favore di , Parte_1 liquidati:
- per danno non patrimoniale temporaneo, nella somma di euro
6.720,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
pag. 30/32 c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 9.6.2019 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per danno non patrimoniale permanente, nella somma di euro
173.996,33, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma
1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 9.12.2019 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per spese mediche e per perizia stragiudiziale, nella somma di euro
1.200,66, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 12.1.2021 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per il danno da lucro cessante sino alla sentenza, nella somma di
30.985,00, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1,
c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 15.11.2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
- per il danno da lucro cessante per il periodo successivo alla sentenza, nella somma di euro 6.889,66, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo;
1.3 condanna in solido Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado nei confronti di liquidate nella somma di euro Parte_1
14.103,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) pone le spese della CTU medico-legale in via definitiva a carico di
Controparte_1 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3
pag. 31/32 3) condanna in solido Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese legali del giudizio di secondo grado nei confronti di , liquidate nella somma di Parte_1 euro 14.317,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
4) dispone la distrazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'avvocato Ivan Giacetti;
5) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 2/5/2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Clotilde Parise
pag. 32/32