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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 323/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dal dr. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente, allega di avere prestato per gli a.s.. 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 attività di docente con plurimi contratti di supplenza annuale, o fino al termine delle attività didattiche senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto pagina 1 di 3 dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno.
B) Costituendosi in giudizio, il rileva che le medesime annualità sarebbero CP_1
state già oggetto di un precedente giudizio, concluso dal Tribunale di Firenze con un rigetto per difetto di prova.
C) Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.
Parte resistente ha dimostrato che l'odierno ricorrente, con ricorso iscritto al RG
n. 18/2024 (cfr., doc. 1, fasc. ) ha chiesto «l'accertamento e la declaratoria CP_1
del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio».
Il giudizio in parola è stato definito nel merito con sentenza n. 1289/2024 del
Tribunale di Firenze (cfr., doc. 1, fasc. ). CP_1
Con il presente ricorso, come anticipato, sono state chieste tre annualità già oggetto del precedente giudizio.
La domanda, perciò, è inammissibile, in quanto la sentenza n. 1289/2024 si è pronunciato sul merito del diritto del ricorrente pagina 2 di 3 D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. respinge il ricorso perché inammissibile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.100,00 oltre accessori.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
EO CC
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 323/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARONE GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dal dr. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Parte ricorrente, allega di avere prestato per gli a.s.. 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 attività di docente con plurimi contratti di supplenza annuale, o fino al termine delle attività didattiche senza fruire del beneficio di euro 500,00 previsto pagina 1 di 3 dall'art. 1 Legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Eccepisce che la normativa di settore, limitando soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato o l'erogazione delle somme maturate anche a titolo di risarcimento del danno.
B) Costituendosi in giudizio, il rileva che le medesime annualità sarebbero CP_1
state già oggetto di un precedente giudizio, concluso dal Tribunale di Firenze con un rigetto per difetto di prova.
C) Non necessitando istruttoria, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza.
Parte resistente ha dimostrato che l'odierno ricorrente, con ricorso iscritto al RG
n. 18/2024 (cfr., doc. 1, fasc. ) ha chiesto «l'accertamento e la declaratoria CP_1
del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad €
500,00 per ciascuna annualità di servizio».
Il giudizio in parola è stato definito nel merito con sentenza n. 1289/2024 del
Tribunale di Firenze (cfr., doc. 1, fasc. ). CP_1
Con il presente ricorso, come anticipato, sono state chieste tre annualità già oggetto del precedente giudizio.
La domanda, perciò, è inammissibile, in quanto la sentenza n. 1289/2024 si è pronunciato sul merito del diritto del ricorrente pagina 2 di 3 D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
1. respinge il ricorso perché inammissibile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.100,00 oltre accessori.
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
EO CC
pagina 3 di 3