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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/04/2024, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
Sentenza pubblicata all'esito dell'udienza cartolare celebrata mediante deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 675 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Maria Teresa Federico e dell'Avv. Parte_1
Francesco Parenti;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ATP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra ha azionato procedimento per ATP ai sensi dell'art. 445 bis Parte_1
c.p.c. al fine di verificare la permanenza, sin dalla data della visita di revisione effettuata il 27.7.2022, dei requisiti sanitari necessari per continuare ad accedere all'indennità di accompagnamento.
1 2. All'esito della perizia disposta nell'ambito del procedimento sommario (nella quale i requisiti in questione risultano riconosciuti soltanto a partire dall'aprile 2023), la sig.ra a depositato, dopo Pt_1 aver contestato ritualmente le risultanze della CTU disposta, ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 comma 6 c.p.c., finalizzato ad ottenere l'accertamento giudiziale dei requisiti sanitari sin dalla CP_ data della visita di revisione, nonché alla condanna dell' alla restituzione degli arretrati e delle CP_ somme eventualmente corrisposte all' (domanda poi successivamente rinunciata).
Preliminarmente, la sig.ra eccepisce la nullità della perizia, laddove il CTU non ha Pt_1 provveduto all'invio della bozza della relazione al consulente di parte, pregiudicando il contraddittorio. Contesta, inoltre, le conclusioni cui è pervenuto il consulente in punto di esclusione dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, valorizzando allo scopo un certificato di poco precedente la visita di revisione del 27.7.2022 - in cui la ricorrente risulterebbe necessitante di assistenza continua -, e sostenendo una contraddizione nelle asserzioni del consulente in punto di individuazione della decorrenza in una data successiva, come a suggerire un recupero temporaneo della funzionalità della ricorrente, in realtà non verificata e basata unicamente sulle asserzioni contenute nel certificato di revisione, oggetto tuttavia di contestazione. Evidenzia le conclusioni espresse in punto di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992 e le determinazioni dei familiari in punto di gestione degli interessi della ricorrente, che assume come indicativi ai fini della prova della gravità della situazione della sig.ra del tutto idonea a sorreggere le condizioni Pt_1 per accedere all'indennità di cui si discute. CP_
3. Si è costituito l' chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità del giudizio, ove non ritualmente proposto nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c.. Sostiene inoltre l'inconsistenza delle argomentazioni medico legali spese in sede di opposizione, a suo dire inidonee a superare l'accertamento espletato, di cui assume la correttezza e la coerenza logica. Contesta, inoltre,
l'inammissibilità della domanda tesa al pagamento degli arretrati, attesa la peculiare natura del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
4. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori e viene decisa mediante sentenza, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
5. Preliminarmente, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità CP_ formulata da dal momento che risultano rispettati sia il termine per il deposito della dichiarazione di dissenso (avvenuto il 1.8.2023 rispetto al decreto di fissazione del 4.7.2023) sia
2 quello per il successivo deposito del ricorso in opposizione (avvenuto il 29.8.2023 e, pertanto, entro i trenta giorni stabiliti dalla normativa). CP_
6. Deve inoltre darsi atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di condanna dell' al pagamento degli arretrati conseguenti all'auspicato accoglimento del ricorso in opposizione ed alla restituzione di quanto nel frattempo trattenuto (in effetti, domanda inammissibile alla luce del parametro oggettivo del giudizio, per come affermato anche in sede di legittimità).
Il Tribunale si limita a prendere atto della volontà espressa dalla difesa della ricorrente, dal momento che la rinuncia a singoli capi della domanda è notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, recentemente, Cass., n. 1217 del 2022; Cass., n. 1763 del 2024).
7. Venendo ai motivi di opposizione, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della perizia, dal momento che la dedotta violazione (in merito al mancato invio della bozza della relazione peritale al consulente di parte) non risulta in realtà trovare fondamento in alcuna norma di legge che, piuttosto, prevede che la bozza della relazione sia comunicata alle parti costituite (cfr. art. 195 c.c.). Ne deriva, pertanto, che non vedono motivi di nullità della perizia come quelli dedotti, dal momento che il consulente ha inviato la bozza ai procuratori, dove la parte risulta domiciliata.
Peraltro, non risulta allegata un'effettiva compromissione del contraddittorio, né la stessa risulta evincibile dagli atti, dal momento che tra gli allegati alla perizia si rinvengono le osservazioni fatte dal consulente di parte dott. , cui il consulente d'ufficio ha replicato nelle proprie Persona_1 considerazioni finali: osservazioni che di fatto vengono riproposte in sede di opposizione, motivo per cui i motivi di dissenso e di non concordanza delle conclusioni sotto il profilo medico legale risultano del tutto emerse anche nella sede sommaria, nonché nella presente sede di merito.
8. Venendo al merito dell'opposizione, le stesse, di fatto, si sostanziano in una diversa valutazione delle patologie riscontrate nella Sig.ra lamentando la ricorrente, in buona sostanza, che il Pt_1 perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato e si sarebbe limitato ad un accertamento del tutto sommario e parziale delle risultanze.
Ad avviso di chi scrive, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, al di là dei toni e delle espressioni utilizzate anche in sede di consulenza, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione
3 del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004; Cass., n. 26104/2022).
9. Come chiarito anche a più riprese dalla giurisprudenza, “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, la L. n. 18 del 1980, art. 1, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Cass., 36565/2022).
La giurisprudenza, pertanto, è costante nell'indicare che l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità, non commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto.
10. Ebbene, parte ricorrente chiede di superare l'accertamento peritale affidandosi, in primo luogo, alla richiesta di prova orale, che tuttavia si appalesa inammissibile non solo per essere in parte contraria al contenuto di un documento facente fede fino a querela di falso (ovvero quanto riportato, Org come si avrà modo di dire, nella certificazione presso la commissione circa le condizioni in cui risultava essere la Sig.ra ma anche per demandare ai testimoni un'attività del tutto valutativa di Pt_1 carattere medico legale ed oggetto del procedimento (si chiede, difatti al testimone se la ricorrente ha avuto un “decadimento cognitivo” e se “la sig.ra è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza Pt_1
l'assistenza continua”).
11. Inoltre, la stessa fa riferimento alla documentazione sanitaria precedente la visita della commissione. Parte ricorrente, difatti, attribuisce rilevanza alla certificazione medica del dott. Per_2
(la prima del 21.4.2021 e la seconda del 17.5.2022).
Analizzando la documentazione in questione, leggendo il primo certificato (all. 6) si rinviene come la ricorrente sia “dipendente per tutte le attività di base della vita quotidiana tranne l'alimentazione con aiuto” e “dipendente per tutte le attività strumentali della vita quotidiana (conservate 0/8)”, “necessita di medio aiuto per spostamenti e trasferimenti. Cammino possibile per pochi passi con medio aiuto di una persona o carrello (…) e
4 minimo aiuto”. Il secondo certificato, del 17.5.2022 sempre rilasciato presso lo studio privato del dott.
, ribadisce che la ricorrente è “dipendente per tutte le attività di base della vita quotidiana tranne Per_2
l'alimentazione, conservata 1/6” e “dipendente per tutte le attività strumentali”, specificando che “necessità di sorveglianza /minima assistenza per trasferimenti e cammino in ambito domiciliare. Minimo aiuto per brevi tragitti fuori casa. Alto il rischio di caduta. Necessita di assistenza nelle 24 ore”.
La certificazione in sede di visita di revisione rappresenta che la ricorrente “giunge accompagnata dalla nuora deambulando in autonomia senza ausilio con andamento cautelativo e rallentato. , vigile, orientata Per_3 nello spazio, nel tempo e per persone. Risponde a tono alle domande. A casa è assistita da badante”, cui sono seguiti la valutazione di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 ed il giudizio di invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Pertanto, non risulta incoerente rispetto a tale ultima rappresentazione fattuale la valutazione operata dal perito in punto di recupero della mobilità e di assenza di lacune cognitive, per come certificata all'esito della visita della commissione (non oggetto, per quanto consta, di querela di falso).
Sul punto, non pare irrilevante che il primo riconoscimento dell'indennità era temporalmente di poco successivo ad una frattura al femore (elemento che sicuramente ha inciso sulla valutazione della situazione complessiva della ricorrente e che, pertanto, ha avuto una sua evoluzione nel corso del tempo) e, pertanto, non si evidenziano dati oggettivi che smentiscano la ricostruzione offerta e, che di converso, diano credito alle doglianze della ricorrente in punto di irragionevolezza della ricostruzione operata in sede di CTU della fase sommaria ad opera del dott. . Persona_4
Oltretutto, se si analizza compiutamente la certificazione del maggio 2022 e si distingue gli elementi fattuali da quelli valutativi (in punto di dipendenza da tutte le attività e di necessità di assistenza, senza tuttavia alcun riferimento fattuale concreto), si legge anche, sotto il profilo obiettivo, che nella deambulazione la ricorrente richiede un aiuto minimo, anche nello spostamento fuori casa (seppur con rischio di caduta). Pertanto, tale certificazione non risulta effettivamente idonea a contraddire le circostanze fattuale direttamente apprezzate in sede di commissione e poi valutate dal perito.
Non influisce inoltre sulla coerenza delle affermazioni in perizia la variazione del rapporto di lavoro della badante, risalente al marzo 2021 (si ripete, momento appena successivo al ricovero ospedaliero della ricorrente per la rottura del femore) ed il riconoscimento, in sede di commissione, dell'handicap in condizioni di gravità (basato su presupposti diversi e soltanto parzialmente
5 coincidenti con i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento). La procura notarile nulla indica in ordine alla situazione sanitaria della ricorrente, per il cui rilascio è richiesta comunque la capacità di compiere tale atto.
Non vi è ragione, pertanto, per dubitare dell'approfondimento e dell'accuratezza della relazione peritale resa dal dott. , a fronte delle quali le contestazioni della parte si pongono su un piano Per_4 di dissenso diagnostico senza tuttavia essere effettivamente incisive rispetto alle valutazioni effettuate.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono le condizioni per una rinnovazione della CTU ed il ricorso deve essere rigettato, con conferma dell'accertamento medico- legale svolto nella precedente fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
13. Occorre difatti osservare che, nel corso della visita, il dott. ha dato atto, nel corso Per_4 dell'esame clinico (cui ha avuto accesso su sedia a rotelle), che “si alza dalla sedia aiutata, cammina autonomamente senza ausilio sebbene con cautela e a piccoli passi, appoggiandosi agli arredi della stanza, invitata a non appoggiarsi la marcia e la statica si fanno incerte. Dal punto di vista cognitivo emerge un disorientamento spazio- temporale, confabulazione al colloquio, facies fatua e inconsapevolezza di malattia, fornisce risposte incoerenti rispetto alla propria vita personale”, elemento che ha condotto alla valutazione della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dall'aprile 2023. CP_ Su tale punto alcuna contestazione risulta pervenuta dall' anche in sede di consulenza.
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere compensate le spese CP_ del giudizio e poste le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' convenuto (cfr. Cass., n. 17644/2016; Cass., 23376/2021).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nelle condizioni sanitarie per Parte_1
l'accesso all'indennità di accompagnamento a partire dall'aprile 2023;
2) compensa integralmente le spese di lite e pone le spese della CTU, liquidate come da separato CP_ decreto, a carico dell' convenuto.
6 Così deciso in Prato, il 22 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 675 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Maria Teresa Federico e dell'Avv. Parte_1
Francesco Parenti;
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ad ATP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sig.ra ha azionato procedimento per ATP ai sensi dell'art. 445 bis Parte_1
c.p.c. al fine di verificare la permanenza, sin dalla data della visita di revisione effettuata il 27.7.2022, dei requisiti sanitari necessari per continuare ad accedere all'indennità di accompagnamento.
1 2. All'esito della perizia disposta nell'ambito del procedimento sommario (nella quale i requisiti in questione risultano riconosciuti soltanto a partire dall'aprile 2023), la sig.ra a depositato, dopo Pt_1 aver contestato ritualmente le risultanze della CTU disposta, ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 445 comma 6 c.p.c., finalizzato ad ottenere l'accertamento giudiziale dei requisiti sanitari sin dalla CP_ data della visita di revisione, nonché alla condanna dell' alla restituzione degli arretrati e delle CP_ somme eventualmente corrisposte all' (domanda poi successivamente rinunciata).
Preliminarmente, la sig.ra eccepisce la nullità della perizia, laddove il CTU non ha Pt_1 provveduto all'invio della bozza della relazione al consulente di parte, pregiudicando il contraddittorio. Contesta, inoltre, le conclusioni cui è pervenuto il consulente in punto di esclusione dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, valorizzando allo scopo un certificato di poco precedente la visita di revisione del 27.7.2022 - in cui la ricorrente risulterebbe necessitante di assistenza continua -, e sostenendo una contraddizione nelle asserzioni del consulente in punto di individuazione della decorrenza in una data successiva, come a suggerire un recupero temporaneo della funzionalità della ricorrente, in realtà non verificata e basata unicamente sulle asserzioni contenute nel certificato di revisione, oggetto tuttavia di contestazione. Evidenzia le conclusioni espresse in punto di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992 e le determinazioni dei familiari in punto di gestione degli interessi della ricorrente, che assume come indicativi ai fini della prova della gravità della situazione della sig.ra del tutto idonea a sorreggere le condizioni Pt_1 per accedere all'indennità di cui si discute. CP_
3. Si è costituito l' chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità del giudizio, ove non ritualmente proposto nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c.. Sostiene inoltre l'inconsistenza delle argomentazioni medico legali spese in sede di opposizione, a suo dire inidonee a superare l'accertamento espletato, di cui assume la correttezza e la coerenza logica. Contesta, inoltre,
l'inammissibilità della domanda tesa al pagamento degli arretrati, attesa la peculiare natura del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
4. La causa non necessita di ulteriori approfondimenti istruttori e viene decisa mediante sentenza, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
5. Preliminarmente, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità CP_ formulata da dal momento che risultano rispettati sia il termine per il deposito della dichiarazione di dissenso (avvenuto il 1.8.2023 rispetto al decreto di fissazione del 4.7.2023) sia
2 quello per il successivo deposito del ricorso in opposizione (avvenuto il 29.8.2023 e, pertanto, entro i trenta giorni stabiliti dalla normativa). CP_
6. Deve inoltre darsi atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di condanna dell' al pagamento degli arretrati conseguenti all'auspicato accoglimento del ricorso in opposizione ed alla restituzione di quanto nel frattempo trattenuto (in effetti, domanda inammissibile alla luce del parametro oggettivo del giudizio, per come affermato anche in sede di legittimità).
Il Tribunale si limita a prendere atto della volontà espressa dalla difesa della ricorrente, dal momento che la rinuncia a singoli capi della domanda è notoriamente espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose ovvero l'accettazione della controparte (cfr. Cass., n. 21848 del 2013 e successive conformi, tra cui, recentemente, Cass., n. 1217 del 2022; Cass., n. 1763 del 2024).
7. Venendo ai motivi di opposizione, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della perizia, dal momento che la dedotta violazione (in merito al mancato invio della bozza della relazione peritale al consulente di parte) non risulta in realtà trovare fondamento in alcuna norma di legge che, piuttosto, prevede che la bozza della relazione sia comunicata alle parti costituite (cfr. art. 195 c.c.). Ne deriva, pertanto, che non vedono motivi di nullità della perizia come quelli dedotti, dal momento che il consulente ha inviato la bozza ai procuratori, dove la parte risulta domiciliata.
Peraltro, non risulta allegata un'effettiva compromissione del contraddittorio, né la stessa risulta evincibile dagli atti, dal momento che tra gli allegati alla perizia si rinvengono le osservazioni fatte dal consulente di parte dott. , cui il consulente d'ufficio ha replicato nelle proprie Persona_1 considerazioni finali: osservazioni che di fatto vengono riproposte in sede di opposizione, motivo per cui i motivi di dissenso e di non concordanza delle conclusioni sotto il profilo medico legale risultano del tutto emerse anche nella sede sommaria, nonché nella presente sede di merito.
8. Venendo al merito dell'opposizione, le stesse, di fatto, si sostanziano in una diversa valutazione delle patologie riscontrate nella Sig.ra lamentando la ricorrente, in buona sostanza, che il Pt_1 perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato e si sarebbe limitato ad un accertamento del tutto sommario e parziale delle risultanze.
Ad avviso di chi scrive, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, al di là dei toni e delle espressioni utilizzate anche in sede di consulenza, non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione
3 del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004; Cass., n. 26104/2022).
9. Come chiarito anche a più riprese dalla giurisprudenza, “in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, la L. n. 18 del 1980, art. 1, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12, e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (ex multis, Cass., 36565/2022).
La giurisprudenza, pertanto, è costante nell'indicare che l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità, non commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto.
10. Ebbene, parte ricorrente chiede di superare l'accertamento peritale affidandosi, in primo luogo, alla richiesta di prova orale, che tuttavia si appalesa inammissibile non solo per essere in parte contraria al contenuto di un documento facente fede fino a querela di falso (ovvero quanto riportato, Org come si avrà modo di dire, nella certificazione presso la commissione circa le condizioni in cui risultava essere la Sig.ra ma anche per demandare ai testimoni un'attività del tutto valutativa di Pt_1 carattere medico legale ed oggetto del procedimento (si chiede, difatti al testimone se la ricorrente ha avuto un “decadimento cognitivo” e se “la sig.ra è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza Pt_1
l'assistenza continua”).
11. Inoltre, la stessa fa riferimento alla documentazione sanitaria precedente la visita della commissione. Parte ricorrente, difatti, attribuisce rilevanza alla certificazione medica del dott. Per_2
(la prima del 21.4.2021 e la seconda del 17.5.2022).
Analizzando la documentazione in questione, leggendo il primo certificato (all. 6) si rinviene come la ricorrente sia “dipendente per tutte le attività di base della vita quotidiana tranne l'alimentazione con aiuto” e “dipendente per tutte le attività strumentali della vita quotidiana (conservate 0/8)”, “necessita di medio aiuto per spostamenti e trasferimenti. Cammino possibile per pochi passi con medio aiuto di una persona o carrello (…) e
4 minimo aiuto”. Il secondo certificato, del 17.5.2022 sempre rilasciato presso lo studio privato del dott.
, ribadisce che la ricorrente è “dipendente per tutte le attività di base della vita quotidiana tranne Per_2
l'alimentazione, conservata 1/6” e “dipendente per tutte le attività strumentali”, specificando che “necessità di sorveglianza /minima assistenza per trasferimenti e cammino in ambito domiciliare. Minimo aiuto per brevi tragitti fuori casa. Alto il rischio di caduta. Necessita di assistenza nelle 24 ore”.
La certificazione in sede di visita di revisione rappresenta che la ricorrente “giunge accompagnata dalla nuora deambulando in autonomia senza ausilio con andamento cautelativo e rallentato. , vigile, orientata Per_3 nello spazio, nel tempo e per persone. Risponde a tono alle domande. A casa è assistita da badante”, cui sono seguiti la valutazione di portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 ed il giudizio di invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Pertanto, non risulta incoerente rispetto a tale ultima rappresentazione fattuale la valutazione operata dal perito in punto di recupero della mobilità e di assenza di lacune cognitive, per come certificata all'esito della visita della commissione (non oggetto, per quanto consta, di querela di falso).
Sul punto, non pare irrilevante che il primo riconoscimento dell'indennità era temporalmente di poco successivo ad una frattura al femore (elemento che sicuramente ha inciso sulla valutazione della situazione complessiva della ricorrente e che, pertanto, ha avuto una sua evoluzione nel corso del tempo) e, pertanto, non si evidenziano dati oggettivi che smentiscano la ricostruzione offerta e, che di converso, diano credito alle doglianze della ricorrente in punto di irragionevolezza della ricostruzione operata in sede di CTU della fase sommaria ad opera del dott. . Persona_4
Oltretutto, se si analizza compiutamente la certificazione del maggio 2022 e si distingue gli elementi fattuali da quelli valutativi (in punto di dipendenza da tutte le attività e di necessità di assistenza, senza tuttavia alcun riferimento fattuale concreto), si legge anche, sotto il profilo obiettivo, che nella deambulazione la ricorrente richiede un aiuto minimo, anche nello spostamento fuori casa (seppur con rischio di caduta). Pertanto, tale certificazione non risulta effettivamente idonea a contraddire le circostanze fattuale direttamente apprezzate in sede di commissione e poi valutate dal perito.
Non influisce inoltre sulla coerenza delle affermazioni in perizia la variazione del rapporto di lavoro della badante, risalente al marzo 2021 (si ripete, momento appena successivo al ricovero ospedaliero della ricorrente per la rottura del femore) ed il riconoscimento, in sede di commissione, dell'handicap in condizioni di gravità (basato su presupposti diversi e soltanto parzialmente
5 coincidenti con i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento). La procura notarile nulla indica in ordine alla situazione sanitaria della ricorrente, per il cui rilascio è richiesta comunque la capacità di compiere tale atto.
Non vi è ragione, pertanto, per dubitare dell'approfondimento e dell'accuratezza della relazione peritale resa dal dott. , a fronte delle quali le contestazioni della parte si pongono su un piano Per_4 di dissenso diagnostico senza tuttavia essere effettivamente incisive rispetto alle valutazioni effettuate.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono le condizioni per una rinnovazione della CTU ed il ricorso deve essere rigettato, con conferma dell'accertamento medico- legale svolto nella precedente fase del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
13. Occorre difatti osservare che, nel corso della visita, il dott. ha dato atto, nel corso Per_4 dell'esame clinico (cui ha avuto accesso su sedia a rotelle), che “si alza dalla sedia aiutata, cammina autonomamente senza ausilio sebbene con cautela e a piccoli passi, appoggiandosi agli arredi della stanza, invitata a non appoggiarsi la marcia e la statica si fanno incerte. Dal punto di vista cognitivo emerge un disorientamento spazio- temporale, confabulazione al colloquio, facies fatua e inconsapevolezza di malattia, fornisce risposte incoerenti rispetto alla propria vita personale”, elemento che ha condotto alla valutazione della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dall'aprile 2023. CP_ Su tale punto alcuna contestazione risulta pervenuta dall' anche in sede di consulenza.
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., devono essere compensate le spese CP_ del giudizio e poste le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' convenuto (cfr. Cass., n. 17644/2016; Cass., 23376/2021).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nelle condizioni sanitarie per Parte_1
l'accesso all'indennità di accompagnamento a partire dall'aprile 2023;
2) compensa integralmente le spese di lite e pone le spese della CTU, liquidate come da separato CP_ decreto, a carico dell' convenuto.
6 Così deciso in Prato, il 22 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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