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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1084/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1084/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PIRAZZOLI Parte_1 C.F._1
MARIA e dell'avv. BERTOLDI ENRICO C.F._2
APPELLANTE contro rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'Avvocato CESARE GRAPPI CP_1
CP_2 [...]
Controparte_3
APPELLATI
Avverso la sentenza 388 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia la Corte
IN VIA ISTRUTTORIA: effettuare rinnovazione di CTU medico legale affidata a un cardiologo per accertare la presenza di un danno cardiologico come dedotto, anche per superare le contraddizioni e illogicità della CTU in atti.
NEL MERITO: previa riforma della impugnata sentenza, contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge e del caso, in specie di esclusiva responsabilità (peraltro già non contestata) di CP_4
nella causazione del sinistro, condannare i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma
[...] di euro 192.275,01 o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di legge e del caso, oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 1 di 5 L'appellata assicurazione ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, previa reiezione della richiesta di rinnovazione della C.T.U. medico-legale formulata dall'appellante: A. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello proposto da e i Parte_1 motivi che lo sorreggono, in quanto infondati in fatto e in diritto, confermando la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 388/2022 pubblicata il 24.03.2022, con vittoria di spese e compensi del secondo grado del giudizio. B. IN VIA SUBORDINATA, respingere le domande dell'appellante, in quanto non provate e comunque infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del secondo grado del giudizio”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti in dipendenza del sinistro stradale occorsole in data 14.03.2016 allorché, nel percorrere in sella alla propria bicicletta la Via Emilia S. Pietro, in Reggio Emilia, veniva urtata dalla portiera della , di proprietà di assicurata che il conducente CP_5 Controparte_3 CP_1
aveva inavvertitamente aperto. Controparte_4 ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto, ritenendo satisfattivo di qualsiasi CP_1 pregiudizio lamentato l'importo di euro 175.344,00, corrisposto ante causam.
Dichiarata la contumacia di e di , il Tribunale di Reggio Emilia ha Controparte_3 Controparte_4 disposto c.t.u. sulla persona dell'attrice, affidata ad un medico-legale, autorizzato ad avvalersi di uno specialista cardiologo.
Quindi la causa è stata definita con la sentenza 388 pubblicata il 24.3.2022, che ha respinto la domanda, per essere già stato integralmente risarcito il danno, perché il Tribunale ha condiviso l'opinione e le conclusioni espresse nella relazione di Ctu ritenendo quindi che la valvulopatia mitralica comparsa non fosse riferibile in nesso causale al sinistro, che pure aveva complessivamente determinato postumi permanenti valutati nel grado del 26 %.
Avverso la decisione ha proposto appello articolando un unico motivo di Parte_1 censura, e deducendo la erroneità della sentenza nella parte in cui, aderendo alle conclusioni dei Ctu, aveva escluso la riferibilità al sinistro del danno cardiologico, ed anche respinto la richiesta di rinnovazione della Ctu.
Si è costituita anche in appello la assicurazione, contestando fermamente la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.
La Corte ritenendo che facessero difetto i presupposti per disporre la rinnovazione della Ctu ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, trattenendo quindi la causa in decisione.
***
L'appellante articola un unico motivo di appello, lamentando che il primo giudice abbia omesso di rinnovare la Ctu medica svolta, ed abbia altresì omesso di motivare adeguatamente la decisione, rispondendo in modo congruo alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni espresse dal Ctu.
In particolare: 1) critica la scelta di affidare l'incarico di consulenza ad un medico legale, che pur essendosi avvalso di un cardiologo non ha competenze specialistiche in cardiologia;
2) osserva che il danno extracardiologico, complessivamente accertato nel grado del 26 %, non è di lieve entità; 3) che l'impatto della ciclista con la portiera è violento per definizione, 4) che è stato accertato nella fattispecie un trauma toracico e una frattura della colonna vertebrale;
5) rileva infine che già nella pagina 2 di 5 relazione di Ctu si dà atto che gran parte dei traumi cardiaci è dovuta ad incidenti stradali, e che nella fattispecie prima dell'incidente nulla orientava per la presenza di una valvulopatia, e sia nella cartella clinica sia nella relazione ctu si afferma che “non è escludibile che l'evento traumatico della strada sia concausa della rottura flail mitralica”, dati che, unitamente ai pareri contraddittori dei dottori e Pt_2 impongono la rinnovazione della Ctu, da affidare ad un cardiologo. Parte_3
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il consulente nominato, specialista in medicina legale, ha eseguito nel rispetto del contraddittorio una accurata analisi del caso, avvalendosi di un ausiliario specialista in cardiologia: in concreto le operazioni peritali si sono articolate in diversi incontri: il primo con i medici legali, finalizzato all'esame degli atti e della documentazione sanitaria, alla visita della perizianda con focus particolare sulle lesioni neurologiche ed articolari, il secondo con gli specialisti focalizzato alla valutazione delle lesioni cardiologiche e un terzo per l'esame della relazione specialistica cardiologica, discussione e valutazione medico-legale conclusiva;
lo specialista cardiologo, quindi, dopo avere direttamente visitato l'interessata, ha depositato una propria relazione, in cui dà conto di avere vagliato tutta la documentazione medica acquisita, e quanto emerge dalle cartelle cliniche dei molteplici ricoveri a cui la signora è stata sottoposta. Tenuto conto di questi dati di fatto, la critica sollevata Pt_1 dall'appellante, in ordine alla “scelta di affidare l'incarico di consulenza ad un medico legale, che pur essendosi avvalso di un cardiologo non ha competenze specialistiche in cardiologia” evidenzia il proprio carattere pretestuoso e puramente formale, e privo di qualsiasi rilevanza sostanziale.
La relazione finale redatta dal consulente di ufficio, che ha fatto propria anche la relazione del cardiologo, d'altro canto è pienamente attendibile e convincente, non solo per l'approfondimento ed il rigore logico che la connota, ma anche perché trova conferma in tutte le convergenti risultanze probatorie acquisite.
A questa stregua, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica non merita accoglimento e va respinta, non corrispondendo al legittimo esercizio del diritto di difesa, già pienamente dispiegato, ed apparendo contraria al rispetto del principio di ragionevole durata del processo.
Anche le ulteriori critiche espresse nel motivo, che sono tutte volte a contestare la decisione di primo grado, nella parte in cui ha escluso la riferibilità al sinistro della valvulopatia riscontrata alla signora sono palesemente infondate. Pt_1
Le lesioni patite dalla signora sono -per fatto pacifico- conseguenti allo scontro tra la ciclista e Pt_1 la portiera dell'auto, e alla successiva caduta dalla bicicletta dall'altezza di circa un metro e resta escluso che l'urto, pur repentino, e totalmente destabilizzante degli equilibri della ciclista, sia avvenuto ad alta velocità; sono comunque ben descritte fin dall'arrivo in Pronto Soccorso (il 14.3.2016, giorno dell'incidente) le plurime lesioni, che la signora, cadendo a terra ha riportato, soprattutto al capo e al collo, e in misura minore al torace: “trauma cranico con ematoma epidurale e frattura della squama temporale destra, emotimpano destro, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo distorsivo della colonna”.
In seguito al sinistro quindi la paziente è stata ricoverata, e trattata, con conseguente evoluzione favorevole del quadro cerebrale, che peraltro ha reso necessario anche un intervento chirurgico, effettuato l'11 maggio 2016 e risolutivo dell'ematoma epidurale.
Le circostanze esposte confermano che il danno extracardiologico, complessivamente accertato nel grado del 26 %, non può dirsi di lieve entità, ma questa affermazione, nella sua genericità, non comporta affatto che debba intendersi dimostrato il nesso causale tra il sinistro e la valvulopatia, come vorrebbe l'appellante: la sede propria della valvola mitralica è invero distante dal capo, e dal collo, ed interna al torace, cosicchè, per quanto autorevolmente affermato in sede di Ctu difficilmente viene attinta in presenza di traumi di modesto impatto sul torace. pagina 3 di 5 Inoltre il quadro complessivo dei dati clinici che connotano la situazione della signora e la Pt_1 sintomatologia accertata nel caso, datano con certezza la valvulopatia ad epoca anteriore all'incidente, ed escludono pure che l'incidente sia stato una concausa dell'aggravamento della patologia.
Che la valvulopatia fosse insorta anteriormente al sinistro è stato infatti accertato con meridiana chiarezza in occasione dell'intervento del marzo 2017, in cui il chirurgo che operò la signora Pt_1 segnalò il carattere degenerativo, e non traumatico, della patologia mitralica riscontrata: dunque, seppure è vero che prima dell'incidente nulla orientava per la presenza di una valvulopatia, e che gran parte dei traumi cardiaci è dovuta ad incidenti stradali, (come riferisce limpidamente, esprimendo in tal modo la sua imparzialità, il Ctu), la valvulopatia nel caso di specie era già esistente, e non può essere ascritta al modesto trauma toracico subito nell'occorso.
Va ribadito, infatti, che il trauma nella sede toracica certamente fu modesto, sia per le modalità sopra descritte, che per le sue conseguenze dimostrate: non sono infatti insorte lesioni significative, a livello del torace: non vi è stata alcuna frattura costale, e anche la ulteriore circostanza dedotta a fondamento del motivo di appello, ovvero l'accertamento di una frattura della colonna vertebrale in occasione del sinistro è risultata frutto di una valutazione erronea, perché il confronto con esami precedenti ha rivelato che il reperto radiografico era riferibile ad una lesione di L1 preesistente.
Le risultanze acquisite, e la storia clinica della paziente, portano anche ad escludere che il trauma abbia determinato un aggravamento della patologia in atto: la patologia infatti, che era provatamente preesistente e silente, quindi asintomatica, tale è rimasta anche dopo l'incidente: come osserva il Ctu,
“se il del Lembo Posteriore Mitralico si fosse verificato acutamente al momento dell'impatto, il Per_1 quadro clinico della paziente sarebbe stata molto differente in quanto caratterizzato da grave dispnea fino allo scompenso cardiocircolatorio”; nulla di tutto questo si è verificato, tanto che il primo ecocardiogramma è stato eseguito solo il 29 marzo del 2016, quindi a distanza di due settimane dal ricovero della signora successivo all'incidente; inoltre, seppure il prolasso valvolare sia stato Pt_1 evidenziato all'atto delle dimissioni dal primo ricovero, il controllo venne eseguito in regime ordinario, e non di urgenza, nel dicembre del 2016 e quindi a distanza di nove mesi, e l'intervento chirurgico venne programmato (dopo avere eseguito l'indagine coronarografica che evidenziò l'albero coronarico indenne), il 30.3.2017.
Dunque, pur tenendo conto del criterio di causalità che trova applicazione in sede civile, e quindi della regola probabilistica, deve escludersi che nella fattispecie sia stata raggiunta la prova circa la riferibilità dell'insorgere o anche solo dell'aggravamento della patologia cardiaca al sinistro.
L'appello va respinto;
poichè l'appellante aveva ricevuto integrale risarcimento del danno in via stragiudiziale, e la domanda era stata già respinta in primo grado, l'appellante è complessivamente soccombente, e va condannata a rifondere le spese del grado alla controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza 388 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese del grado, che liquida in € CP_1
10.260,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 4 di 5 Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1084/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PIRAZZOLI Parte_1 C.F._1
MARIA e dell'avv. BERTOLDI ENRICO C.F._2
APPELLANTE contro rappresentata e difesa, per delega in atti, dall'Avvocato CESARE GRAPPI CP_1
CP_2 [...]
Controparte_3
APPELLATI
Avverso la sentenza 388 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia la Corte
IN VIA ISTRUTTORIA: effettuare rinnovazione di CTU medico legale affidata a un cardiologo per accertare la presenza di un danno cardiologico come dedotto, anche per superare le contraddizioni e illogicità della CTU in atti.
NEL MERITO: previa riforma della impugnata sentenza, contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge e del caso, in specie di esclusiva responsabilità (peraltro già non contestata) di CP_4
nella causazione del sinistro, condannare i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma
[...] di euro 192.275,01 o quella maggiore o minore che verrà ritenuta di legge e del caso, oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 1 di 5 L'appellata assicurazione ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adita, previa reiezione della richiesta di rinnovazione della C.T.U. medico-legale formulata dall'appellante: A. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, respingere l'appello proposto da e i Parte_1 motivi che lo sorreggono, in quanto infondati in fatto e in diritto, confermando la sentenza del
Tribunale di Reggio Emilia n. 388/2022 pubblicata il 24.03.2022, con vittoria di spese e compensi del secondo grado del giudizio. B. IN VIA SUBORDINATA, respingere le domande dell'appellante, in quanto non provate e comunque infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del secondo grado del giudizio”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti in dipendenza del sinistro stradale occorsole in data 14.03.2016 allorché, nel percorrere in sella alla propria bicicletta la Via Emilia S. Pietro, in Reggio Emilia, veniva urtata dalla portiera della , di proprietà di assicurata che il conducente CP_5 Controparte_3 CP_1
aveva inavvertitamente aperto. Controparte_4 ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto, ritenendo satisfattivo di qualsiasi CP_1 pregiudizio lamentato l'importo di euro 175.344,00, corrisposto ante causam.
Dichiarata la contumacia di e di , il Tribunale di Reggio Emilia ha Controparte_3 Controparte_4 disposto c.t.u. sulla persona dell'attrice, affidata ad un medico-legale, autorizzato ad avvalersi di uno specialista cardiologo.
Quindi la causa è stata definita con la sentenza 388 pubblicata il 24.3.2022, che ha respinto la domanda, per essere già stato integralmente risarcito il danno, perché il Tribunale ha condiviso l'opinione e le conclusioni espresse nella relazione di Ctu ritenendo quindi che la valvulopatia mitralica comparsa non fosse riferibile in nesso causale al sinistro, che pure aveva complessivamente determinato postumi permanenti valutati nel grado del 26 %.
Avverso la decisione ha proposto appello articolando un unico motivo di Parte_1 censura, e deducendo la erroneità della sentenza nella parte in cui, aderendo alle conclusioni dei Ctu, aveva escluso la riferibilità al sinistro del danno cardiologico, ed anche respinto la richiesta di rinnovazione della Ctu.
Si è costituita anche in appello la assicurazione, contestando fermamente la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.
La Corte ritenendo che facessero difetto i presupposti per disporre la rinnovazione della Ctu ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, trattenendo quindi la causa in decisione.
***
L'appellante articola un unico motivo di appello, lamentando che il primo giudice abbia omesso di rinnovare la Ctu medica svolta, ed abbia altresì omesso di motivare adeguatamente la decisione, rispondendo in modo congruo alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni espresse dal Ctu.
In particolare: 1) critica la scelta di affidare l'incarico di consulenza ad un medico legale, che pur essendosi avvalso di un cardiologo non ha competenze specialistiche in cardiologia;
2) osserva che il danno extracardiologico, complessivamente accertato nel grado del 26 %, non è di lieve entità; 3) che l'impatto della ciclista con la portiera è violento per definizione, 4) che è stato accertato nella fattispecie un trauma toracico e una frattura della colonna vertebrale;
5) rileva infine che già nella pagina 2 di 5 relazione di Ctu si dà atto che gran parte dei traumi cardiaci è dovuta ad incidenti stradali, e che nella fattispecie prima dell'incidente nulla orientava per la presenza di una valvulopatia, e sia nella cartella clinica sia nella relazione ctu si afferma che “non è escludibile che l'evento traumatico della strada sia concausa della rottura flail mitralica”, dati che, unitamente ai pareri contraddittori dei dottori e Pt_2 impongono la rinnovazione della Ctu, da affidare ad un cardiologo. Parte_3
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il consulente nominato, specialista in medicina legale, ha eseguito nel rispetto del contraddittorio una accurata analisi del caso, avvalendosi di un ausiliario specialista in cardiologia: in concreto le operazioni peritali si sono articolate in diversi incontri: il primo con i medici legali, finalizzato all'esame degli atti e della documentazione sanitaria, alla visita della perizianda con focus particolare sulle lesioni neurologiche ed articolari, il secondo con gli specialisti focalizzato alla valutazione delle lesioni cardiologiche e un terzo per l'esame della relazione specialistica cardiologica, discussione e valutazione medico-legale conclusiva;
lo specialista cardiologo, quindi, dopo avere direttamente visitato l'interessata, ha depositato una propria relazione, in cui dà conto di avere vagliato tutta la documentazione medica acquisita, e quanto emerge dalle cartelle cliniche dei molteplici ricoveri a cui la signora è stata sottoposta. Tenuto conto di questi dati di fatto, la critica sollevata Pt_1 dall'appellante, in ordine alla “scelta di affidare l'incarico di consulenza ad un medico legale, che pur essendosi avvalso di un cardiologo non ha competenze specialistiche in cardiologia” evidenzia il proprio carattere pretestuoso e puramente formale, e privo di qualsiasi rilevanza sostanziale.
La relazione finale redatta dal consulente di ufficio, che ha fatto propria anche la relazione del cardiologo, d'altro canto è pienamente attendibile e convincente, non solo per l'approfondimento ed il rigore logico che la connota, ma anche perché trova conferma in tutte le convergenti risultanze probatorie acquisite.
A questa stregua, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica non merita accoglimento e va respinta, non corrispondendo al legittimo esercizio del diritto di difesa, già pienamente dispiegato, ed apparendo contraria al rispetto del principio di ragionevole durata del processo.
Anche le ulteriori critiche espresse nel motivo, che sono tutte volte a contestare la decisione di primo grado, nella parte in cui ha escluso la riferibilità al sinistro della valvulopatia riscontrata alla signora sono palesemente infondate. Pt_1
Le lesioni patite dalla signora sono -per fatto pacifico- conseguenti allo scontro tra la ciclista e Pt_1 la portiera dell'auto, e alla successiva caduta dalla bicicletta dall'altezza di circa un metro e resta escluso che l'urto, pur repentino, e totalmente destabilizzante degli equilibri della ciclista, sia avvenuto ad alta velocità; sono comunque ben descritte fin dall'arrivo in Pronto Soccorso (il 14.3.2016, giorno dell'incidente) le plurime lesioni, che la signora, cadendo a terra ha riportato, soprattutto al capo e al collo, e in misura minore al torace: “trauma cranico con ematoma epidurale e frattura della squama temporale destra, emotimpano destro, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo distorsivo della colonna”.
In seguito al sinistro quindi la paziente è stata ricoverata, e trattata, con conseguente evoluzione favorevole del quadro cerebrale, che peraltro ha reso necessario anche un intervento chirurgico, effettuato l'11 maggio 2016 e risolutivo dell'ematoma epidurale.
Le circostanze esposte confermano che il danno extracardiologico, complessivamente accertato nel grado del 26 %, non può dirsi di lieve entità, ma questa affermazione, nella sua genericità, non comporta affatto che debba intendersi dimostrato il nesso causale tra il sinistro e la valvulopatia, come vorrebbe l'appellante: la sede propria della valvola mitralica è invero distante dal capo, e dal collo, ed interna al torace, cosicchè, per quanto autorevolmente affermato in sede di Ctu difficilmente viene attinta in presenza di traumi di modesto impatto sul torace. pagina 3 di 5 Inoltre il quadro complessivo dei dati clinici che connotano la situazione della signora e la Pt_1 sintomatologia accertata nel caso, datano con certezza la valvulopatia ad epoca anteriore all'incidente, ed escludono pure che l'incidente sia stato una concausa dell'aggravamento della patologia.
Che la valvulopatia fosse insorta anteriormente al sinistro è stato infatti accertato con meridiana chiarezza in occasione dell'intervento del marzo 2017, in cui il chirurgo che operò la signora Pt_1 segnalò il carattere degenerativo, e non traumatico, della patologia mitralica riscontrata: dunque, seppure è vero che prima dell'incidente nulla orientava per la presenza di una valvulopatia, e che gran parte dei traumi cardiaci è dovuta ad incidenti stradali, (come riferisce limpidamente, esprimendo in tal modo la sua imparzialità, il Ctu), la valvulopatia nel caso di specie era già esistente, e non può essere ascritta al modesto trauma toracico subito nell'occorso.
Va ribadito, infatti, che il trauma nella sede toracica certamente fu modesto, sia per le modalità sopra descritte, che per le sue conseguenze dimostrate: non sono infatti insorte lesioni significative, a livello del torace: non vi è stata alcuna frattura costale, e anche la ulteriore circostanza dedotta a fondamento del motivo di appello, ovvero l'accertamento di una frattura della colonna vertebrale in occasione del sinistro è risultata frutto di una valutazione erronea, perché il confronto con esami precedenti ha rivelato che il reperto radiografico era riferibile ad una lesione di L1 preesistente.
Le risultanze acquisite, e la storia clinica della paziente, portano anche ad escludere che il trauma abbia determinato un aggravamento della patologia in atto: la patologia infatti, che era provatamente preesistente e silente, quindi asintomatica, tale è rimasta anche dopo l'incidente: come osserva il Ctu,
“se il del Lembo Posteriore Mitralico si fosse verificato acutamente al momento dell'impatto, il Per_1 quadro clinico della paziente sarebbe stata molto differente in quanto caratterizzato da grave dispnea fino allo scompenso cardiocircolatorio”; nulla di tutto questo si è verificato, tanto che il primo ecocardiogramma è stato eseguito solo il 29 marzo del 2016, quindi a distanza di due settimane dal ricovero della signora successivo all'incidente; inoltre, seppure il prolasso valvolare sia stato Pt_1 evidenziato all'atto delle dimissioni dal primo ricovero, il controllo venne eseguito in regime ordinario, e non di urgenza, nel dicembre del 2016 e quindi a distanza di nove mesi, e l'intervento chirurgico venne programmato (dopo avere eseguito l'indagine coronarografica che evidenziò l'albero coronarico indenne), il 30.3.2017.
Dunque, pur tenendo conto del criterio di causalità che trova applicazione in sede civile, e quindi della regola probabilistica, deve escludersi che nella fattispecie sia stata raggiunta la prova circa la riferibilità dell'insorgere o anche solo dell'aggravamento della patologia cardiaca al sinistro.
L'appello va respinto;
poichè l'appellante aveva ricevuto integrale risarcimento del danno in via stragiudiziale, e la domanda era stata già respinta in primo grado, l'appellante è complessivamente soccombente, e va condannata a rifondere le spese del grado alla controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza 388 del 2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese del grado, che liquida in € CP_1
10.260,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
pagina 4 di 5 Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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