Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 6325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 04/02/2025 nella causa n. 6325/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. FAUSTO Parte_1 C.F._1
RAFFONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, c.f.
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. il ricorrente afferma di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 società convenuta dal 04/11/2019 come operaio addetto alle pulizie con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, con orario part-time di 18 ore settimanali;
riferisce di aver lavorato presso vari stabili negli appalti di pulizie affidati alla convenuta, e di figurare come preposto alla gestione tecnica;
2. il sig. afferma di aver lavorato sino al 31/01/2024 e di essere Pt_1 successivamente rimasto in attesa di nuove istruzioni, mai pervenute nonostante la messa a disposizione formalizzata il 01/02/2024; afferma di non aver ricevuto la retribuzione dal novembre 2023 in poi e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa il 19/02/2024; agisce nel presente giudizio per ottenere la condanna della datrice di lavoro al
1
pagamento delle retribuzioni dirette ed indirette non corrisposte, del TFR
e degli istituti di fine rapporto per complessivi € 5.714,56;
3. parte convenuta non si è costituita in giudizio;
4. la sussistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro sono provate documentalmente con la produzione delle buste paga (limitate all'anno 2023, ma da cui si ricava la data di assunzione, l'inquadramento e l'orario di lavoro: cfr. doc. 3); è prodotta altresì la lettera datata
21/10/2021 con cui comunicava la trasformazione a tempo CP_1 indeterminato del contratto stipulato il 04/11/2019 (doc. 2); il ricorrente ha prodotto quale doc. 5 il modulo di dimissioni telematiche con decorrenza 20/02/2024 motivate dal mancato pagamento della retribuzione dal mese di novembre 2023 a gennaio 2024;
5. la domanda riguarda il trattamento retributivo relativo alle mensilità da novembre 2023 sino alla cessazione del rapporto, le competenze di fine rapporto, ed il TFR, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso: si tratta di crediti nascenti direttamente dal rapporto di lavoro per disposizioni di legge e di contratto collettivo;
quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, deve ritenersi sussistente la giusta causa di dimissioni nel prolungato inadempimento all'obbligo retributivo;
6. parte convenuta, onerata di provare di aver adempiuto agli obblighi gravanti sul datore di lavoro, non si è costituita in giudizio: deve pertanto ritenersi fondata la domanda di condanna proposta dal ricorrente per l'importo portato nel conteggio prodotto quale doc. 7, che appare correttamente elaborato sulla scorta dei parametri retributivi corrispondenti a quelli ricavabili dalle buste paga in atti: la convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore del sig. della Pt_1 somma lorda di € 5.714,56, di cui € 2.304,14 per TFR, oltre accessori di legge;
7. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, prossima ai parametri minimi per lo scaglione di valore attesa la linearità delle questioni;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per
2 RGL n. 6325/2024
l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 9 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 15%;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 5.714,56, di cui € 2.304,14 per TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.500,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre 15% ex art. 4 comma
1bis DM 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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