Articolo 56 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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Art. 56. (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento) 1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio ((della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria)) .
(( 2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. )) 3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con ((le parti interessate)) possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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