Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 10176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10176 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 10176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03242/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3242 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Damizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia dell’8.1.2024, con cui si è preso atto “ dell’avvenuta cessazione dal servizio della dott.ssa -OMISSIS-, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 29, comma 9, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ”, notificato il 18.1.2024 in allegato alla nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi Direzione Generale dei Magistrati Ufficio; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.12.2023; della nota del 28.7.2023 del Procuratore della Repubblica di Torino; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a fronte delle richieste della ricorrente di riprendere lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario; della diffida del 5.8.2022; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia dell’8.1.2024, con cui si è preso atto “ dell’avvenuta cessazione dal servizio della dott.ssa -OMISSIS-, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 29, comma 9, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ”, notificato il 18.1.2024 in allegato alla nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi Direzione Generale dei Magistrati Ufficio; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.12.2023; della nota del 28.7.2023 del Procuratore della Repubblica di Torino; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, a fronte delle richieste della ricorrente di riprendere lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario; della diffida del 5.8.2022; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
In sintesi: la ricorrente ha esposto che dopo essere “ risultata vincitrice del concorso per Cancelliere Esperto – collocatasi al primo posto nella graduatoria – (…) veniva assunta presso la Procura Generale di Torino in detta qualifica e così, immediatamente, il 22 settembre 2021 chiedeva la sospensione temporanea delle funzioni di Vice Procuratore Onorario ricoperte sino ad allora, con istanza alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale, come da disposizioni della circolare ministeriale “nuovi assunti”. La istanza veniva recepita sia dalla Procura della Repubblica che dalla Procura Generale e trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura- CSM ”; che il CSM nella seduta del 10.11.2021 ha deliberato – in esito ad una verifica sulla compatibilità tra lo svolgimento delle funzioni onorarie e quelle di pubblico dipendente inquadrato nel ruolo del personale della Amministrazione giudiziaria – “ di prendere atto della sospensione dell'esecuzione dell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, della dott.ssa -OMISSIS- e di invitare il Procuratore della Repubblica di Torino a vigilare sul rispetto dei termini di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ”; che avrebbe chiesto, comunque, “ di tornare in servizio VPO e riprendere lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario ”, ma non avrebbe ricevuto riscontro a tale istanza, tanto da aver presentato un “ esposto al CSM sui fatti antecedenti alla sospensione temporanea e sul mancato adempimento in ordine alle istanze di riassegnazione nelle funzioni ”; che con nota del 28.7.2023 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino ha comunicato che la ricorrente non ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui all’art. 29 del d.lgs. 116/2017, indetta con DM 8.6.2023, riferito ai magistrati onorari che avessero maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio; cosicché, il Consiglio Superiore della Magistratura ha richiamato la disciplina del predetto art. 29 e, in particolare, “ i commi 3 e 9 del citato articolo, i quali rispettivamente prevedono che: “3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio ” e “ 9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3 ”; ha, pertanto, ulteriormente richiamato il DM 8.6.2023 (“ Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio ”) ed in particolare “ i commi 6 e 7 dell'art. 2 i quali, rispettivamente, prevedono che: “6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di partecipazione ” e “ 7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto ”; ed ha, quindi, emesso l’impugnato provvedimento, la cui legittimità è stata censurata per i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 104, 105 e segg. della Costituzione; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 116/2017 e s.m.ei., in particolare degli artt. 3,11, 18, 21, 29,30,31 e seg. e 34; violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., in particolare degli artt. 1, 2, 3, 7, e seguenti; violazione dei principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e buona fede; eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento, del travisamento dei fatti, della erroneità, della manifesta illogicità e della contraddittorietà ”.
La ricorrente, in particolare, ha stigmatizzato che “ alla data del 23 luglio 2023 (data di scadenza di presentazione della domanda) era ancora in attesa di riscontro alle sue istanze con le quali chiedeva il rientro in servizio. Sebbene mantenuta nell’elenco dei VPO, nessuno comunicava alla stessa la cessazione della sua sospensione, nè tantomeno la sua riassegnazione in servizio. Nessun atto, veniva compiuto per la sua riammissione ” (cfr. pag. 6); che, dunque, “ soltanto il comportamento omissivo dei soggetti destinatari delle richieste e competenti per riscontrare la “pratica”, ha determinato l’impossibilità per la ricorrente di partecipare alla procedura di valutazione per la conferma quale magistrato onorario - VPO. Detto comportamento è stato tenuto con evidenti finalità espulsive, ovvero al fine di giungere ad una decadenza per un motivo apparentemente oggettivo – applicazione del comma 9 dell’art. 29 del d.lgs. 116/2017 e s.m.i. ” (cfr. pag. 7); che “ in ogni caso, ed indipendentemente anche dall’intento espulsivo, il comportamento certamente omissivo lungamente protrattosi, è stato di per sè assolutamente idoneo ad impedire la partecipazione alla selezione, ovvero ad ingenerare nella dott.ssa -OMISSIS- la convinzione di non poter partecipare a detta procedura con riferimento alla quale, comunque, e come si dirà nel secondo motivo di ricorso, non ha ricevuto le doverose comunicazioni ” (cfr. pag. 8).
2°) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 e segg. del d.lgs. 116/2017 e s.m.i., del D.M. del Ministro della Giustizia dell’8 giugno 2023; Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e segg. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento, del travisamento dei fatti, della erroneità, della manifesta illogicità e contraddittorietà ”.
Con tale motivo, la ricorrente ha lamentato che in vista dell’espletamento della procedura valutativa non le sarebbero state “ inviate le doverose comunicazioni al riguardo. Rileva infatti che l’art. 3 concernente gli “Adempimenti preliminari e data di inizio delle procedure di Valutazione” del D.M. dell’8 giugno 2023 di indizione della procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio, espressamemte prevedeva al comma 1 per i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica l’onere di “predisporre adeguate forme di pubblicità” della circolare provvedendo a “darne comunicazione a tutti” i magistrati onorari “in servizio” nel circondario e “comunicando agli stessi” che, “in mancanza della presentazione della domanda” di conferma entro i termini sarebbero “cessati dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza” del termine di presentazione della suddetta domanda di conferma ” (cfr. pag. 9).
La ricorrente ha, inoltre, proposto domanda risarcitoria deducendo che “ il comportamento omissivo delle resistenti, dovrà essere ritenuto foriero del grave danno subito dalla ricorrente così definitivamente espulsa dalla magistratura onoraria della quale faceva parte ormai da oltre 18 anni. Il tutto con grave nocumento sia patrimoniale che professionale, oltre che per tutti i danni non patrimoniali anche di immagine e morali ”; ciò in quanto, essendo “ nata il 17 maggio del 1972 avrebbe goduto di detto incarico per almeno altri 15 anni; che l’incarico perfettamente in linea con la sua formazione professionale e con le sue aspirazioni, è compatibile con l’altra attività di cancelliere capo e, comunque, in ipotesi di sopraggiunte variazioni in ordine al regime delle incompatibilità, la ricorrente avrebbe certamente scelto di permanere nell’incarico di magistrato onorario. A fronte di ciò la quantificazione del danno può avvenire con riferimento alla retribuzione fissa annua prevista in regime non esclusivo è pari ad € 31.648,00 come da circolare del Ministero della Giustizia del 31.3.2023 – Magistrati onorari confermati. Art. 29 d.lgs 116/2017. Così in totale € 474.720,00. considerata la prospettiva di 15 anni di servizio ” (cfr. pag. 11). In subordine, ha chiesto che il Tribunale si pronunci con valutazione equitativa.
Ha, da ultimo, articolato domanda di “ risarcimento del danno da ritardo, ovvero per responsabilità aquiliana, la somma corrispondente all’intera retribuzione annua per 18 anni a titolo di risarcimento del danno quantificato avuto riguardo alla perdita subita e direttamente conseguente al comportamento omissivo /ritardo delle convenute ” (cfr. pag. 13); ha concluso che “ nella denegata ipotesi in cui non si vedesse accogliere la domanda di risarcimento, le stesse somme chieste a titolo di risarcimento danni, o altre ritenute di giustizia secondo l’equo apprezzamento del Tribunale adito, andranno riconosciute a titolo di indennizzo, dovendosi considerare lo stesso spettante in ragione, per tutti i motivi sopra esposti, quantomeno del legittimo affidamento da parte della ricorrente alla conclusione del procedimento ed alla conseguente possibilità di a partecipare alle procedure selettive di conferma nell’incarico ”; ed ha chiesto, infine, “ quale ulteriore ristoro dovuto ad altro titolo, alla indennità di cui al comma 2 dell’art. 29 del d.lgs 116/2017 ” (cfr., ancora, pag. 13).
Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia (28.3.2024).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 21 maggio 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare:
- nella memoria del 15.4.2025 le Amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sull’assunto che “ i decreti ministeriali di recepimento delle delibere del C.S.M. espressione del potere costituzionalmente garantito di autogoverno della magistratura costituiscono, pertanto, meri atti di mera esternazione delle delibere medesime che, seppure abbiano la valenza di integrarne l'efficacia esterna, assumono un carattere meramente vincolato nel contenuto ” (cfr. pag. 5); nel merito, hanno opposto che “ l’odierno giudizio concerne la legittimità di due provvedimenti (rispettivamente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del C.S.M.) per mezzo dei quali, acclarata la mancata presentazione – da parte della ricorrente – della domanda di partecipazione alla procedura di conferma, veniva disposta l’intervenuta cessazione del rapporto onorario. Si tratta, risulta opportuno precisarlo sin d’ora, di atti di natura meramente ricognitiva di effetti giuridici già prodottisi ex lege, meramente idonei a rappresentare un effetto giuridico già occorso in forza del verificarsi dei presupposti previsti dalla norma di legge. Non si può ravvisare, dunque, alcuna illegittimità nell’operato del Consiglio Superiore, né ai fini dell’annullamento dei relativi provvedimenti, né tantomeno ai fini risarcitori ” (cfr. pag. 5);
- nella memoria del 18.4.2025 la ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni ed ha soggiunto, con richiamo alla sopravvenuta legge 51/2015, avente ad oggetto “ Modifiche alla disciplina della Magistratura Onoraria ”, che “ in ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, la ricorrente sino al 70 anno potrebbe partecipare a dette procedure, ove indette, ed in caso di conferma si troverebbe a dover restituire l’indennità di cui all’articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, con riferimento alla quale in via subordinata, e per quanto di necessità, ha chiesto nel presente giudizio di accertare il diritto ad ottenerla, senza che da ciò possa discendere una rinuncia al diritto, ovvero all’azione, allo stato, vista la novella introdotta con la legge 51/2025, si chiede di accettare la rinuncia nel presente giudizio alla domanda così come formulata: “accertare, occorrendo, e fermo restando il risarcimento del danno, il diritto della ricorrente a percepire l’indennità prevista dall’art. 29 secondo comma del d.lgs. n. 117/2017, così come modificato dai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 234/2021” ” (cfr. pag. 5).
Nessuna, sostanziale, novità è stata prospettata nella memoria di replica depositata dalla ricorrente in data 30.4.2025 e, all’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, posto che tale Dicastero è competente ad adottare le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative che conducono alla conferma dei magistrati onorari, e che, non secondariamente, la ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Giustizia dell’8.1.2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei due motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
L’art. 1, comma 3 del d.lgs. 116/2017 ha stabilito che “ l’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma ”; e, nella medesima direzione, si è previsto che ai magistrati onorari spetta un’indennità composta “ di una parte fissa e di una parte variabile di risultato ” (art. 23), corrisposta anche durante il periodo di ferie cui gli stessi hanno diritto nel periodo di sospensione dei termini processuali (art. 24), e con la loro regolarizzazione previdenziale (art. 25).
L’art. 18 prevede, poi, in linea generale che “ l’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio ” (comma 2); che “ la domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 ” (comma 4); e che “ il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma ” (comma 9).
Quanto alla disciplina del reclutamento di cui all’art. 29, rubricato “ contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio ”, si è previsto che “ i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età ” (comma 1): si tratta, con tutta evidenza, dei magistrati entrati in servizio prima del 15.8.2017.
Un novero, invero, eterogeneo, ulteriormente prevedendosi, al successivo comma 3, che “ ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio ”.
Il successivo comma 6 è, poi, riferito ai “ magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3 ”, i quali “ possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ”: a tali magistrati, “ che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ”.
E, inoltre, la formulazione dell’art. 29, comma 7 del d.lgs. 116/2017 vigente al momento dell’emanazione del DM 8.6.2023, riguardante i “ magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 ”, dunque ai magistrati onorari non esclusivisti, prevedeva che a questi “ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali ”. Ed il successivo comma 9, riferito ai “ magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 ”, prevedeva che questi “ possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione ”.
Sulla scorta dell’illustrata disciplina positiva, non è previsto il reclutamento quale magistrato onorario di soggetti che non abbiano proposto la domanda.
Domanda che la ricorrente – indipendentemente dalle ragioni fatte valere in giudizio – non ha proposto: circostanza non contestata ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.
Come, pure, non contestato è che la ricorrente non è stata inclusa in una delle (tre) procedure di stabilizzazione.
Giocoforza nell’impugnato provvedimento non si è potuto che registrare che, alla luce di tali circostanze, avrebbero dovuto trovare applicazione le previsioni di cui all’art. 2, commi 6 e 7 del DM 8.6.2023 (“ Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari in servizio, che alla data del 15 agosto 2023 abbiano maturato tra 12 e i 16 anni di servizio ”), secondo cui “ qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo ” (cioè quelli che avessero maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio) “ cessano dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di partecipazione. (…) Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto ”.
Non solo.
L’art. 29, comma 4 del d.lgs. 116/2017 prevede che “ le procedure valutative di cui al comma 3 ”, vale a dire anche quella a cui la ricorrente sostiene che – senza sua colpa – le sarebbe stato impedito di partecipare, “ consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie ”.
Non è, perciò, affatto provato che, anche nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse partecipato alla procedura valutativa, l’esito di tale procedura sarebbe stato positivo.
Né, tantomeno, sono ravvisabili profili di responsabilità che possano sostanziare la domanda risarcitoria, nei termini specificati dalla ricorrente, la quale va respinta.
In data 22.9.2021 la ricorrente ha presentato una domanda di autorizzazione alla dispensa, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del d.lgs. 116/2017 (“ il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all’indennità prevista dall'articolo 23 ”), per il periodo semestrale dal 22.9.2021 sino al 22.3.2022, esplicitando di essere “ risultata vincitrice, prima in graduatoria per il Distretto di Corte d'Appello di Torino, al concorso per cancelliere” e manifestando l’interesse a “conservare la funzione di Vice Procuratore Onorario per la durata del periodo di prova ”.
Il CSM, con delibera del 10.11.2021 ha disposto “ di prendere atto della sospensione dell'esecuzione dell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, della dott.ssa -OMISSIS- e di invitare il Procuratore della Repubblica di Torino a vigilare sul rispetto dei termini di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ”.
E’ tuttavia accaduto che circa un mese prima (25.2.2022) della scadenza del periodo di concessa dispensa (22.3.2022), la ricorrente ha chiesto al Procuratore Capo del Tribunale di Torino l’autorizzazione alla prosecuzione della funzione di vice procuratore onorario sulla richiesta verifica che “ la prosecuzione delle finzioni onorarie sia ritenuta, in concreto, compatibile rispetto all'attività istituzionale principale svolta, a tempo pieno, di Cancelliere Esperto e quindi il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di VPO ”, avendo espresso di essere “ interessata a proseguire, ove ritenuto possibile, l'attività di magistrato onorario con un impegno complessivamente non superiore a due volte a settimana per lo svolgimento dell'attività di ufficio o partecipazione ad udienze, posto che risulta assegnata alla Procura della Repubblica di Torino ”.
Ma come si legge nel preambolo del DM 8.6.2023, con Decreto del Ministro della Giustizia del 3.3.2022 erano già state emanate le “ misure organizzative per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari ai sensi dell’art. 29, comma 1, 3, e 4 del Decreto legislativo n. 116/2017 ”, stabilendosi, all’art. 3, che “ le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale, hanno inizio entro il termine di giorni sessanta, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all’art. 2 ”, ossia delle domande di conferma di cui all’art. 29, comma 1 del d.lgs. 116/2017.
Piena conferma della chiarezza del quadro normativo, del resto, è stata rilevata dalla Sezione in una recente pronuncia (22 gennaio 2025, n. 1317), nella quale si è “ rimarcato come il requisito della permanenza in servizio all’epoca in cui il decreto è entrato in vigore (ulteriormente specificato dal decreto attuativo della norma primaria, con riferimento al momento della presentazione della domanda, al quale non può non essere ricongiunta la permanenza in servizio, al fine dell’attivazione della procedura di conferma), non possa essere isolatamente riguardato. Il comma 1 dell’art. 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 possono essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età (e, dunque, sino al raggiungimento dell’età pensionabile); laddove i commi 3 e 4 richiedono, ai fini della conferma, il positivo superamento di una procedura valutativa, da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, a seconda del settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Il comma 9 stabilisce che i magistrati che non presentano domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per la conferma, cessano dal servizio. Dunque, in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 29, per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, non è più vigente la previsione che riconnetteva al compimento del sessantottesimo anno di età la cessazione dall’incarico, potendo essi proseguirlo sino al settantesimo anno di età, occorrendo a tal fine che presentino la domanda volta ad ottenere la conferma. Tali previsioni, logicamente accedendo ad una procedura di conferma, non possono che riferirsi ad un rapporto di servizio non cessato, ma ancora in corso e del quale si sia inteso garantire la continuità. In tal senso, se per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 la condizione risolutiva del rapporto di servizio è rappresentata dalla mancata presentazione della domanda, allora il presupposto per l'applicazione della normativa de qua è rappresentato: non soltanto dall’attualità del rapporto di servizio alla data del 15 agosto 2017, come stabilito dall’art. 29, comma 1, ma anche dalla permanenza in servizio (la condizione risolutiva del rapporto prevista dalla norma rivestendo, infatti, un senso compiuto solo se il rapporto di servizio sia attualmente in essere, poiché unicamente in tal caso il servizio può cessare) ”.
Dunque, vi è prova che era stata normativamente introdotta e regolata – ancor prima della scadenza della data del periodo di dispensa della ricorrente – la disciplina di conferma su domanda: quella volontariamente non attivata dalla ricorrente.
La quale, peraltro, nell’istanza di “ prosecuzione ” ha (comprensibilmente) nutrito dubbi (“ ove ritenuto possibile ”) sulla compatibilità tra l’esercizio dell’attività di cancelliere con quella di magistrato onorario; incertezza che, singolarmente, è stata rinnegata nell’esposto del 5.12.2023, ove il proprio difensore ha sostenuto che il 25.2.2022 la ricorrente, “ assunta la consapevolezza dell’assenza di incompatibilità di sorta, ha rivolto, sia alla Procura della Repubblica e sia alla Procura Generale, istanza di tornare in servizio VPO ”.
Un assunto, quest’ultimo, sostenuto quando ormai era spirato il termine per la presentazione della domanda, ma, in aggiunta, da ritenersi infondato sul piano giuridico-sostanziale.
Come recentemente statuito dalla Sezione (7 aprile 2025, n. 6880), va escluso che per i magistrati onorari (non esclusivisti) l’inciso “ in quanto compatibili ” – previsto dall’art. 29, comma 7 del d.lgs. 116/2017 vigente ratione temporis – potesse inerire all’eventuale status di dipendente pubblico (come di cancellieri) e rendere tali posizioni compatibili: a tal proposito, va richiamata la recente sentenza della Sezione dell’11 novembre 2024, n. 20056, nella quale si è fatto, tra l’altro, cenno alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1334, in cui si è statuito che l’art. 106, ammette al comma 2 “ la nomina (…) di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, nel quadro della regola generale di cui al comma 1, per il quale le “nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ”; e che “ la disposizione costituzionale consente dunque l’attribuzione di incarichi onorari, in forza dei quali si entra a fare parte dell’ordine giudiziario. Le funzioni giurisdizionali ai magistrati onorari sono quindi attribuite in assenza di un rapporto di impiego pubblico, tipico invece dei magistrati togati. Come ricordato dalla sentenza di primo grado, ad esso è tuttavia data la garanzia del mantenimento della propria attività professionale, che laddove consista in quella di avvocato, è sottoposta ad un regime di incompatibilità a livello di circondario di tribunale giustificata dall’esigenza di assicurare l’esercizio imparziale della funzione (ora art. 5, comma 2, decreto legislativo 13 luglio 2016, n. 117) ”.
In conclusione, il ricorso va respinto, nei sensi espressi in motivazione, tale statuizione dovendosi estendere alla domanda risarcitoria e di corresponsione delle ulteriori spettanze correlate al permanere dell’immedesimazione nell’organico della magistratura onoraria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 2.000,00 oltre accessori, che la ricorrente dovrà corrispondere al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia (€. 1.000,00 + €. 1.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori, in favore del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia (€. 1.000,00 + €. 1.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.