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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna IO Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9424 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 07.04.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aversa (Ce) alla Via Diaz n. 128, presso lo studio dell'avv. Eufrasia Cannolicchio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Casagiove (Ce) alla Via Nazionale Appia n. 193, presso lo studio dell'avv. Erica Castelluzzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 07.04.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 15.04.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 la sig.ra premettendo che in data Parte_1
22.09.2007 in Somma Vesuviana (NA) aveva contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 e che dalla loro unione erano nati i figli l'08.10.2008, e il 05.02.2012,
[...] Per_1 Per_2 assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del disinteresse verso la famiglia manifestato dal marito, tale per cui lo stesso abbandonava la casa coniugale nel marzo 2024.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, il resistente deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente ad incompatibilità caratteriali, tale per cui la scelta di lasciare la casa coniugale, in realtà, era stata condivisa con la moglie.
Per questi motivi
, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta nonché rigettarsi l'avversa domanda di addebito.
In data 24.03.2025, parte ricorrente depositava telematicamente un accordo raggiunto tra i coniugi, i quali chiedevano che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo, nonché rinunciavano alla comparizione in udienza, chiedendo che la trattazione della stessa avvenisse a mezzo di note scritte.
All'udienza cartolare del 07.04.2025, i coniugi comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 15.04.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo e che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve intendersi implicitamente rinunciata in ragione del predetto accordo, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Villa Literno (Ce) alla Via Gallinelle, n. 50, con tutti gli arredi, di proprietà della nonna paterna verrà assegnata alla madre, quale genitore collocatario della prole;
3. responsabilità genitoriale: e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione, e salute tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun minore, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
5. Tempi di permanenza.
Riservandosi sin d'ora di confermare le modalità di seguito indicate in base agli impegni lavorativi del padre e quelle dei figli minori si prospetta la seguente regolamentazione : i minori trascorreranno con il padre i seguenti giorni della settimana, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 20 30 ed un fine settimana da alternare all'altro, prelevando i minori il sabato alle ore 10
00 e accompagnandoli presso l' abitazione materna alle ore 20 30 della domenica, escludendo in tal caso la precedente frequentazione prevista per il lunedì; inoltre resteranno con il padre per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali , alternando ogni anno con la madre il Natale con il
Capodanno e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per il periodo delle festività natalizie le settimane da alternare saranno dal giorno 23 al giorno 30 del mese di dicembre e poi dal 31 dicembre fino al
6 di gennaio;
per le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
6. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei minori: il padre contribuirà al mantenimento di
e a) versando alla signora IO, nella sua qualità di genitore collocatario Per_1 Per_2
prevalente, in via anticipata entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 400,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di marzo 2025, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale oltre il 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle indicate nel protocollo d'intesa tra l'intestato Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
7. Assegno Unico e Universale
L'Assegno Unico e Universale verrà ripartito al 50% ciascuno come per legge, che il padre verserà contestualmente all'assegno di mantenimento alla madre, genitore collocatario, atteso che l'assegno unico viene percepito, per l'intero, dall' ; CP_1
8. rinuncia al mantenimento da parte dei coniugi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Mantenimento dell'animale domestico
Tutte le spese ordinarie del cane saranno a carico della signora IO mentre le spese straordinarie quali visite veterinarie e quant'altro saranno a carico dell'
[...]
fiscali CP_2
Le detrazioni fiscali saranno al 50% ciascuno
Recupero dei beni personali
Il signor provvederà entro e non oltre una settimana dalla sottoscrizione del presente CP_1 accordo a restituire le chiavi del cancello d'ingresso all'abitazione familiare alla signora
IO e contestualmente in tale occorso verrà consentito all' di accedere CP_1 nell'abitazione per prelevare tutti gli effetti personali
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi all'interesse dei minori e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal
P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sulle istanze di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzate dalle parti, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
d'Arco (Na) il 17.05.1977, e , nato a [...] il Controparte_1
28.06.1975; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 142, parte II, S. A, Reg.
Atti di matrimonio dell'anno 2007);
c) spese compensate;
d) provvede con separati decreti in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulate dalle parti ammesse in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna IO Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9424 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 07.04.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Aversa (Ce) alla Via Diaz n. 128, presso lo studio dell'avv. Eufrasia Cannolicchio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Casagiove (Ce) alla Via Nazionale Appia n. 193, presso lo studio dell'avv. Erica Castelluzzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 07.04.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 15.04.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 la sig.ra premettendo che in data Parte_1
22.09.2007 in Somma Vesuviana (NA) aveva contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 e che dalla loro unione erano nati i figli l'08.10.2008, e il 05.02.2012,
[...] Per_1 Per_2 assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa del disinteresse verso la famiglia manifestato dal marito, tale per cui lo stesso abbandonava la casa coniugale nel marzo 2024.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il sig. il quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, il resistente deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente ad incompatibilità caratteriali, tale per cui la scelta di lasciare la casa coniugale, in realtà, era stata condivisa con la moglie.
Per questi motivi
, il resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta nonché rigettarsi l'avversa domanda di addebito.
In data 24.03.2025, parte ricorrente depositava telematicamente un accordo raggiunto tra i coniugi, i quali chiedevano che la separazione venisse pronunciata alle condizioni di cui al predetto accordo, nonché rinunciavano alla comparizione in udienza, chiedendo che la trattazione della stessa avvenisse a mezzo di note scritte.
All'udienza cartolare del 07.04.2025, i coniugi comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo e, pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 15.04.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo e che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve intendersi implicitamente rinunciata in ragione del predetto accordo, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Villa Literno (Ce) alla Via Gallinelle, n. 50, con tutti gli arredi, di proprietà della nonna paterna verrà assegnata alla madre, quale genitore collocatario della prole;
3. responsabilità genitoriale: e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione, e salute tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascun minore, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
5. Tempi di permanenza.
Riservandosi sin d'ora di confermare le modalità di seguito indicate in base agli impegni lavorativi del padre e quelle dei figli minori si prospetta la seguente regolamentazione : i minori trascorreranno con il padre i seguenti giorni della settimana, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 20 30 ed un fine settimana da alternare all'altro, prelevando i minori il sabato alle ore 10
00 e accompagnandoli presso l' abitazione materna alle ore 20 30 della domenica, escludendo in tal caso la precedente frequentazione prevista per il lunedì; inoltre resteranno con il padre per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali , alternando ogni anno con la madre il Natale con il
Capodanno e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per il periodo delle festività natalizie le settimane da alternare saranno dal giorno 23 al giorno 30 del mese di dicembre e poi dal 31 dicembre fino al
6 di gennaio;
per le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
6. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei minori: il padre contribuirà al mantenimento di
e a) versando alla signora IO, nella sua qualità di genitore collocatario Per_1 Per_2
prevalente, in via anticipata entro il giorno 28 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 400,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di marzo 2025, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale oltre il 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle indicate nel protocollo d'intesa tra l'intestato Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
7. Assegno Unico e Universale
L'Assegno Unico e Universale verrà ripartito al 50% ciascuno come per legge, che il padre verserà contestualmente all'assegno di mantenimento alla madre, genitore collocatario, atteso che l'assegno unico viene percepito, per l'intero, dall' ; CP_1
8. rinuncia al mantenimento da parte dei coniugi
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Mantenimento dell'animale domestico
Tutte le spese ordinarie del cane saranno a carico della signora IO mentre le spese straordinarie quali visite veterinarie e quant'altro saranno a carico dell'
[...]
fiscali CP_2
Le detrazioni fiscali saranno al 50% ciascuno
Recupero dei beni personali
Il signor provvederà entro e non oltre una settimana dalla sottoscrizione del presente CP_1 accordo a restituire le chiavi del cancello d'ingresso all'abitazione familiare alla signora
IO e contestualmente in tale occorso verrà consentito all' di accedere CP_1 nell'abitazione per prelevare tutti gli effetti personali
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e siano conformi all'interesse dei minori e, pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal
P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
Il Tribunale provvede, altresì, con separato decreto sulle istanze di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario avanzate dalle parti, stante l'ammissione in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
d'Arco (Na) il 17.05.1977, e , nato a [...] il Controparte_1
28.06.1975; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 142, parte II, S. A, Reg.
Atti di matrimonio dell'anno 2007);
c) spese compensate;
d) provvede con separati decreti in ordine all'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario formulate dalle parti ammesse in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro