Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 23/05/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/02/1989, con il proc. dom. avv. BERGAMINI Flavia, giusta procura in atti – ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bergamo n. 550 del 09/04/2023, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/10/1983, con il proc. dom. avv. GREGIS Marco, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate il 19/02/2025 e 28/03/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12/05/2018 a Osio Sopra, dalla cui unione sono nati i figli (n. Per_1
Bergamo il 07/10/2015) e (n. Bergamo il 18/02/2019). Per_2
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 561/2024, emessa il 25/07/2024 e pubblicata il 26/07/2024.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, con ordinanza datata 06/03/2025 il la causa veniva rinviata dopo il termine semestrale previsto dalla legge, nonché per l'acquisizione dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno
02/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni tra loro concordate, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate nelle note scritte depositate dalle parti, che si trascrivono in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero.:
2 A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Osio Sopra (BG) il 12/05/2018 (iscritto nei registri dello Parte_2 stato civile del medesimo Comune, anno 2018, atto n. 6, parte I), alle condizioni di seguito riportate:
“1. Confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale e quindi:
1.1I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e concordano sull'affido condiviso e paritario dei figli minori e che abiteranno Per_1 Per_2 sia con la madre in via Giacomo Leopardi 5 Verdellino, ove si è trasferita, che con il padre, presso l'abitazione sita in Osio Sopra Via Vicolo Chiuso n. 3 ove si è trasferito. Nel momento in cui la signora volesse modificare la residenza, Pt_2 la residenza dei figli potrà seguire quella della madre, solamente previso espresso accordo del signor . Pt_1
1.2 I giorni e gli orari in cui e staranno con ciascun genitore – sia Per_1 Per_2 in periodo scolastico che in periodo estivo – saranno decisi di volta in volta, previo accordo tra i genitori stessi preso con congruo anticipo e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali delle minori, oltre che con gli impegni lavorativi dei sig.ri e . Resta inteso che in ipotesi di disaccordo nei periodi Pt_2 Pt_1 scolastici i figli trascorreranno i giorni dal lunedì mattina sino al giovedì alle ore
8:00 con la madre, e dal giovedì alle ore 15:50 sino alla domenica pomeriggio alle ore 16:00 con il padre. Anche per quanto riguarda le festività (Natale, Capodanno,
Pasqua), i genitori decideranno di comune accordo di anno in anno, sulla base delle reciproche esigenze personali e lavorative e sulla base delle esigenze personali e di studio di e in maniera tale da garantire una equa alternanza del Per_1 Per_2 tempo che i figli trascorreranno con ciascuno di loro.
1.3 In ipotesi di disaccordo, nel corso delle vacanze scolastiche natalizie i figli minori staranno per il primo anno con la madre dall'inizio delle medesime sino al giorno 30 incluso e verranno accompagnati la mattina del giorno 31 dal padre con cui resteranno sino a tutto il 6 gennaio;
tale periodo di vacanza verrà gestito con alternanza annuale. Nel corso delle vacanze scolastiche pasquali i figli staranno per il primo anno con il padre dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua e con la madre dalla mattina del lunedì di Pasquetta sino al termine delle vacanze;
anche tale periodo di vacanza verrà gestito con alternanza annuale. In ogni caso,
e salvo diverso accordo tra i ricorrenti, i figli trascorreranno con il signor Pt_1
3 i giorni del suo compleanno e della festa del papà, mentre con la signora i Pt_2 giorni del suo compleanno e della festa della mamma. In ipotesi di disaccordo, nel corso delle vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà comunque trascorrere con i figli almeno due settimane consecutive. Pertanto, salvo diverso accordo tra i genitori, il primo anno e staranno per le prime due settimane di Per_1 Per_2 agosto con il padre e le ultime due con la madre. Anche tale periodo di vacanza verrà gestito con alternanza annuale.
1.4 Quale contributo al mantenimento dei figli, alla luce della disparità di situazione reddituale e patrimoniale, il sig. verserà alla moglie, Euro 400,00 Pt_1
(quattrocento/00), ossia Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio sempre entro il giorno 10 di ogni mese e ciò sino all'indipendenza economica dei figli. Tale importo sarà annualmente rivalutato, sulla base degli indici I.S.T.A.T. Entrambi i genitori danno atto che provvederanno autonomamente e separatamente ad acquistare il vestiario per i bambini.
1.5 L'assegno unico attualmente di Euro 377,00 verrà percepito interamente dalla signora e verrà utilizzato per le esigenze dei figli minori. Pt_2
1.6 Le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise al 50% a carico da entrambe i genitori, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta di seguito: «spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non 4 richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.». Le spese straordinarie saranno rimborsate all'uno o all'altro genitore mediante bonifico bancario entro il 15 del mese successivo previa esibizione della documentazione da inviare all'altro genitore entro il giorno 7 del mese o comunque in tempo perché siano verificate.
1.7 La casa coniugale sita in Osio Sopra (BG) via Monte Santo n. 3 di proprietà al 50% del signor e al 50% dalla signora è stata venduta a terzi e Pt_1 Pt_2
i coniugi dichiarano di aver suddiviso al 50% il ricavato della vendita dedotte le spese notarili e di mediazione. Il conto corrente cointestato presso è stato CP_1 chiuso.
1.8 I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di aver così regolato i loro rapporti patrimoniali. Con riserva di produrre, se richiesto da questo Ill.mo Giudice, tutta la documentazione patrimoniale necessaria.
1.9 I coniugi prestano infine sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e a prestare il proprio assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli, impegnandosi sin d'ora a espletare gli incombenti necessari al rilascio degli stessi.
2. Spese processuali interamente compensate tra le parti.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osio Sopra (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
5