Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1676 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, C.F._1 dall'avv. LEONE FELICE presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. LEONE FELICE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.01.2025 e esponevano Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in Cercola (NA) il 23.06.2001 (Atto n. 29, p. II, S.B., Sez.
U, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2001); che dall'unione coniugale erano nati due figli, Per
il 05.10.2001 e il 16.03.2004, maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti;
che da qualche tempo era venuta meno l'affectio coniugalis a causa di incomprensioni e pertanto rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano
1
una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come meglio precisate nelle note congiunte depositate in data 26.5.2025:
“… a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
b. La casa coniugale, sito in Napoli alla via Al Chiar di Luna n. 322, resta assegnata alla SI.ra , la quale vi abiterà insieme ai figli, maggiorenni, Parte_1
economicamente autosufficienti, potendo utilizzarne il mobilio e le suppellettili;
c. Il SI. si obbliga a versare a titolo di mantenimento in favore della CP_1
coniuge disoccupata e senza reddito la somma di euro 150 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, la somma verrà aggiornata agli indici Istat, nonché a contribuire alle spese ordinarie relative ai consumi energetici, idrici, ecc.;
d. Non vi è necessità di regolamentare i diritti di visita del padre con i figli, in quanto gli stessi sono maggiorenni e potranno liberamente decidere le frequentazioni con il proprio genitore, così come non c'è necessità di regolamentare la permanenza degli stessi per le festività comandate e per le vacanze.
e. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del proprio passaporto…”
Le parti dichiarano che i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e non necessitano di nessun concorso per il loro mantenimento.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 RG 1676/2025
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(NA) il 06.06.1982 e , nato a [...] il [...] ((Atto n. 29, p. II, S.B., CP_1
Sez. U, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2001);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cercola (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 30.5.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
3