Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/6/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ARCANGELO MICHELE LUCHERINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale San Concordio n.823, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«G. Dei rapporti personali fra i coniugi.
In considerazione della cessazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, si chiede che essi siano autorizzati a vivere separati, con reciproco nulla-osta al rilascio del passaporto per espatrio.
H. Dei rapporti economici fra i coniugi.
In considerazione della autonomia economica di entrambe le parti, non viene avanzata richiesta di contributo al mantenimento economico.
L'assegno unico erogato per legge in ragione del figlio, sarà riscosso integralmente dalla madre, dal momento successivo alla vendita della casa coniugale.
1
.
[...]
Le automobili UZ e EE sono e rimarranno intestate rispettivamente a moglie e marito.
casa coniugale. CP_1
Come sopra anticipato, la casa coniugale - sita in Lucca frazio S. Macario in Piano, via delle Gavine
n. 974/R - è in proprietà al 50% dei due coniugi, i quali hanno perfezionato l'acquisto con atto del 20 Per_ aprile 2020 ai rogiti del notaio Rep. 69142 (Doc. 5) per un corrispettivo di € 270.000,00. Per reperire la liquidità necessaria all'acquisto è stato stipulato un contratto di mutuo per la somma di €
121.080,00 da restituire in 30 anni (Doc. 6).
Le parti si sono accordate, anche con separata scrittura, per giungere entro breve termine (max 12 mesi) alla vendita della casa coniugale al prezzo di mercato e dividere in pari misura il corrispettivo netto che sarà ricavato, provvedendo alla estinzione del mutuo sopra citato.
Nel lasso di tempo intercorrente per giungere alla vendita, la moglie continuerà ad abitare la casa coniugale facendosi integralmente carico del pagamento delle rate di mutuo e delle spese di utenze e condominio. Il marito provvederà a concludere, per lo stesso lasso temporale, una locazione abitativa ed il canone e le utenze saranno integralmente a suo carico.
Con tale predetta pattuizione, le parti potranno procedere singolarmente ad acquistare due abitazioni distinte per le nuove esigenze successive alla separazione e divorzio.
Piano genitoriale per il figlio minorenne
I coniugi hanno generato un figlio di nome nato a [...] il [...]. _2
Il ragazzino frequenta la classe IV della scuola elementare Collodi di San Concordio in Lucca, con il seguente orario: nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì, dalle ore 8:10 alle 13:20. Il
Mercoledì ha orario continuato dalle 08:10 alle 16:15.
Egli pratica lo sport del nuoto con allenamenti presso la piscina Gymnic di Lucca, nei giorni di
Martedì e Venerdì (16:00 – 17:00), ove lo accompagna la madre.
Il medico pediatra di base è la dott. con ambulatorio in Lucca, Viale Castracani n. Persona_3
153.
A seguire una tabella che riporta gli impegni attuali del figlio.
Impegni figlio Parte_3
Scuola 8:10-13:20 8:10-13:20 8:10-16:15 8:10-13:20 8:10-13:20
All. Nuoto 15:45-17:20 15:45-17:20
Si produce piano genitoriale (Doc. 18).
J. Dell'affidamento del figlio.
I ricorrenti chiedono che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali _2 eserciteranno la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali del figlio, mentre ciascun genitore eserciterà la
2 responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
I ricorrenti, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e del fatto che essi non possono concretamente contare su aiuti esterni, hanno predisposto un calendario di frequentazione bisettimanale, attenendosi quanto più possibile al criterio paritario ma che tenga conto degli impegni del figlio.
Si propone, quindi, il seguente calendario di frequentazione, alla cui attuazione i genitori provvederanno con spirito di collaborazione ed elasticità, tenendo in primario conto gli interessi e le aspettative del figlio e favorendo i rapporti di frequentazione anche con le famiglie di origine. Fine settimana alternati dal venerdì ad uscita di scuola fino al lunedì successivo al rientro a scuola. Il padre accompagnerà il figlio a scuola tutte le mattine.
Settimana 1
H Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom
Da uscita Padre Madre Madre Padre Madre Padre Padre
Scuola
Fino al rientro mattina successiva
Settimana 2
H Lun Mar Mer Giov Ven Sab Dom
Da uscita Padre Madre Madre Padre Madre Madre Madre
Scuola
Fino al rientro mattina successiva
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, 25 aprile, 1 Maggio, ciascun genitore starà con il figlio, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e di equità.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Sarà favorito il soggiorno pure con i nonni.
Per il compleanno del figlio, i genitori ricercheranno di organizzare un festeggiamento congiunto.
Co el mantenimento del figlio.
In ragione dell'affidamento paritario e del calendario di frequentazione sopra indicato, seppur passibile di adattamenti, i coniugi divideranno al 50% ciascuno le spese ordinarie e le spese straordinarie di mantenimento, queste ultime da approvarsi espressamente volta per volta od al momento della decisione dell'impegno. Con eventuali conguagli da eseguire a fine mese».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 14/10/2012, dal quale è nato il figlio _2
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Pt_2
in Pisa (PI) in data 14/10/2012, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Pisa (PI) all'Atto Numero 116, Parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'Anno
2012;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pisa (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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