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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6867/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto
“risarcimento del danno da responsabilità professionale” e vertente:
TRA
, con sede in Aversa, alla Via Parte_1
Corcioni n. 63, cf , in persona dell'amministratore p.t. P.IVA_1 [...]
P. IVA in persona del legale rapp.te p.t. Dott. CP_1 P.IVA_2
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._1
Luisa Paiotta, CF , giusta procura in atti, nonchè C.F._2 delibera di autorizzazione condominiale del 16.06.2021, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla Via V. Veneto n. 9
- ATTORE
E
, Codice Fiscale , nato a [...] CP_2 C.F._3
(CE) il 22.09.1974 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore
Corcioni n. 56 presso lo studio dell'avv. Pasquale Spina (Codice Fiscale
), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura C.F._4 alle liti in calce alla costituzione,
- CONVENUTO
Controparte_3
- GIÀ - (P.I. ) con
[...] Controparte_4 P.IVA_3 sede legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad negotia dr. munito dei poteri di CP_5 rappresentanza legale in forza della procura del 20.10.2021 in autentica di
Notaio Dr. di Milano ai numeri 51.883 di rep. 23.622 racc., Persona_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Paolo Cambieri (C.F.
; pec: C.F._5
e Furio De Palma (C.F. Email_1
; pec: del C.F._6 Email_2
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo Studio
1
dell'Avv. Giorgio Vaiana (C.F. sito in Napoli, via C.F._7
Riviera di Chiaia n. 276 giusta procura in calce alla costituzione
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 adiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord l'avv. per CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertata la responsabilità dell'avv. a seguito dell'inadempimento rispetto agli obblighi CP_2 derivanti dal mandato conferitogli, condannarlo al risarcimento dei danni cagionati al condominio , quantificati in complessivi € Parte_1
8490,00, pari all'importo versato dal condominio quale parte soccombente nel giudizio patrocinato dal predetto professionista, ovvero del diverso importo ritenuto dovuto dall'adito Giudice”.
Esponeva parte attrice che aveva incaricato l'avv. di difenderlo nel CP_2 giudizio promosso nei suoi riguardi da “ dinanzi Parte_3 al Giudice di Pace di Napoli Nord al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni manifestatesi all'interno dei locali commerciali condotti in locazione dalla stessa e provenienti da condutture condominiali;
che l'avv. depositava comparsa di costituzione e CP_2 risposta con la quale chiedeva - ottenendone l'autorizzazione - di chiamare in causa e garanzia la (già ,); Controparte_6 Controparte_7 che con sentenza n. 5476/2015 del 03.11.2015, il Giudice di Pace di Napoli
Nord rigettava la domanda attorea, per carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva;
che la ditta proponeva Parte_3 appello dinanzi al Tribunale di Napoli Nord avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio il e la Parte_1 Controparte_6
che si costituiva il , a mezzo dell'avv.
[...] Parte_1
, il quale eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di CP_2 appello, insistendo nell'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
che si costituiva, altresì, la che reiterava le difese articolate Controparte_6 in primo grado;
che con sentenza n. 2149 del 04.09.2017, il Tribunale di
Napoli Nord accoglieva l'appello condannando il Parte_1
al risarcimento dei danni cagionati all'appellante, quantificati in €
[...]
839,27 per danni alle controsoffittature ed alle pareti, € 700,00 per danni all'impianto elettrico ed ai frigo, nonché € 2100,00 per mancato guadagno conseguente all'annullamento di un ricevimento programmato nei locali oggetto del sinistro, in cui l'appellante esercitava l'attività di ristorazione nonchè al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, quantificati in € 3923,70, nonché rsg, iva e cpa relativamente alla parte appellante ed € 1215,00, oltre rsg, iva e cpa relativamente al terzo
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chiamato in causa, e infine al pagamento delle spese di CTU, ammontanti ad
€ 300,00; che il Tribunale di Napoli Nord dichiarava inammissibile la richiesta di manleva avanzata dal appellato nei confronti della Parte_1
ritenendola tardiva, poiché formulata solo nella Controparte_6 comparsa conclusionale, anziché nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, in violazione dell'art. 346 c.p.c.
Poste tali premesse in fatto, parte attrice osservava in diritto che la pronuncia di inammissibilità della domanda di manleva era conseguenza dell'omesso compimento per mera negligenza di un'attività processuale necessaria per beneficiare della garanzia, vale a dire la tempestiva riproposizione ai sensi dell'art 346 c.p.c. della domanda assorbita in primo grado;
che sulla scorta di un giudizio prognostico, qualora il difensore avesse tenuto una condotta improntata a regole di diligenza professionale l'evento sfavorevole non si sarebbe verificato poiché l'evento risultava coperto dalla polizza globale fabbricato, ai sensi degli artt. 2,28, 33 delle
CGA; infine che il danno subito dal a causa Parte_1 dell'inadempimento dell'avvocato era da quantificarsi nella misura CP_2 corrispondente all'esborso effettuato dal in virtù della Parte_1 condanna in secondo grado.
Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo le seguenti CP_2 conclusioni: 1) in via preliminare, previo differimento della prima udienza fissata in data 25.10.2022, autorizzare la chiamata del terzo, società
[...]
, (Codice Fiscale Controparte_3
) in persona del legale rappresentante come sopra individuato P.IVA_4 ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; 2) ulteriormente in via subordina ed all'esito della chiesta chiamata in garanzia, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
3) nel merito, rigettare la domanda spiegata dall'attore per insussistenza del danno;
4) in subordine, rigettare le avverse pretese per carenza di interesse;
5) in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, accogliere la domanda di garanzia spiegata dalla comparente e per
l'effetto, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dichiarare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, tenuta a garantire e manlevare il comparente da ogni richiesta
e pretesa risarcitoria avanzata dall'attore nel presente giudizio e condannare la stessa a tenere indenne l'avv. da qualsivoglia CP_2 pregiudizio dovesse subire dalla presente causa, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute ai fini della difesa in giudizio;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio oltre e spese generali di studio ai sensi del DM 55\14, IVA e CPA, con attribuzione diretta al difensore anticipatario.
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Deduceva il convenuto che alcun danno era conseguito al dalla Parte_1 mancata riproposizione della domanda di manleva poiché l'evento non era coperto dalla polizza globale fabbricati e in ogni caso il Parte_1 avrebbe potuto proporre domanda autonoma di garanzia, difettando dell'interesse ad agire nei confronti del procuratore;
quanto alla condanna alle spese di lite nei confronti della compagnia assicuratrice, avrebbe invece dovuto proporre ricorso in Cassazione risultando la pronuncia del tutto abnorme.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata aderendo alle difese dell'assicurato e, quanto al rapporto assicurativo, eccependo nel merito l'inoperatività della copertura assicurativa o la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1892 c.c. per non aver comunicato l'errore professionale di cui era già a conoscenza nonché infine il mancato riconoscimento delle spese di lite per i legali non designati dalla compagnia.
Sulla base di tali premesse, la compagnia chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: - rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti dell'Avv. poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel CP_2 quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia Controparte_3 svolta dall'Avv. nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA CP_2
In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. dichiarare l'inoperatività della polizza CP_2 assicurativa n. ICNF000001.080906, per tutti i motivi esposti in atti;
IN
VIA LIMITATAMENTE GRADATA limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei confronti CP_2 della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, nei limiti del dedotto e del provato, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, dell'attore, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Avv. . CP_2
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda, atteso il previo espletamento della negoziazione assistita conclusasi con verbale di mancato raggiungimento dell'accordo.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti che di seguito si andranno a precisare.
Orbene, come è noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
In particolare, nell'esercizio della sua attività di prestazione d'opera professionale, l'avvocato assume, in genere, verso il cliente un'obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell'obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì
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dell'obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata.
Pertanto, l'inadempimento del professionista (avvocato) non può, quindi, essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza.
Quest'ultimo, peraltro, - trovando applicazione in subiecta materia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, c.c., in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (Cass.
3.3.1995 n. 2466;
18.5.1988 n. 3463).
La responsabilità del professionista soggiace ai principi comuni sulla responsabilità contrattuale e sotto il profilo soggettivo richiede l'accertamento della colpa (anche lieve) o del dolo, salvo che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve (Cass. 11.4.1995 n. 4152; 18.10.1994 n. 8470).
In punto di onere probatorio, trattandosi di responsabilità contrattuale incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l'onere di dedurre e provare: 1) la difettosa od inadeguata prestazione professionale;
2)
l'esistenza del danno;
3) il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno.
Avuto specifico riguardo a tale ultimo elemento della fattispecie risarcitoria concretamente invocata, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass.
n.6967/06, Cass. n.9917/2010).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o
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patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
“più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione" Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
E ancora, l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che, al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9238 del
18/04/2007).
Ciò chiarito, deve indubbiamente ritenersi sussistente l'inadempimento contestato al procuratore consistente nell'omessa tempestiva riproposizione nel giudizio di appello della domanda di manleva rimasta assorbita in primo grado. In proposito, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, sentenza n.
7700 del 19/04/2016 ha chiarito che “In caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”.
Quanto al termine entro il quale deve avvenire tale riproposizione, in assenza di previsione normativa e di un chiaro indirizzo ermeneutico, si è posto l'interrogativo se la mancanza di una tempestiva costituzione comporti la decadenza dalla facoltà di riproporre, a norma dell'art. 346
c.p.c., le domande condizionate e/o le eccezioni rimaste assorbite dal rigetto delle istanze avversarie oppure se, al contrario, tali domande ed eccezioni possano essere riproposte in appello in un momento processuale successivo, finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
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A riguardo, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, sentenza 7940 del
21.3.2019 ha chiarito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum"
e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado”.
Nel caso che qui ci occupa, pur in assenza all'epoca di svolgimento della prestazione professionale di un chiaro indirizzo ermeneutico sul termine entro il quale effettuare la riproposizione della domanda di manleva (mai comunque da ravvisarsi oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni), è pacifico che la riproposizione in appello della domanda di manleva sia avvenuta in sede di comparsa conclusionale e dunque tardivamente, anche rispetto al termine più ampio (e ultimo) coincidente con l'udienza di precisazione delle conclusioni, cosicché non può dubitarsi dell'inadempimento da parte del professionista. Né del resto quest'ultimo sul quale incombeva l'onere probatorio ha dimostrato di aver riproposto tempestivamente ai sensi dell'art 346 c.p.c. la domanda di garanzia.
Neppure appaiono meritevoli di accoglimento le deduzioni relative all'asserita abnormità della regolamentazione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato che avrebbe dovuto indurre il Condominio ad assecondare il professionista che aveva consigliato la proposizione del ricorso in Cassazione.
Non può dubitarsi, infatti, della correttezza della regolamentazione delle spese di lite secondo il suo esito complessivo, operata nella sentenza
2149/2017 dal momento che secondo principio ormai consolidato della giurisprudenza, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una
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infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. n. 5027/2008). Se, inoltre, l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il terzo chiamato), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. n. 12124/2023; Cass. n. 1123/2022; Cass. n.
7401/2016; Cass. n. 7431/2012).
Sicché il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 14916/2020).
È evidente che quindi un eventuale ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello relativamente alla regolamentazione delle spese di lite, paventata dall'odierno convenuto, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.
Quanto ai profili di danno dedotti da parte attrice, questi assume che, per effetto della negligente condotta professionale del convenuto consistita nella mancata riproposizione nel giudizio di appello ai sensi dell'art 346 c.p.c. della domanda di manleva rimasta assorbita in primo, grado avrebbe perso la possibilità di essere tenuto indenne da parte della assicuratrice di quanto aveva pagato per capitale interesse e spese alla parte risultata vittoriosa, nonostante l'evento fosse coperto dalla polizza, chiedendo quantificarsi il danno subito in misura pari agli esborsi pari a € 8490,00 sostenuti - in esecuzione della sentenza di condanna - in favore dell'attore e dell'avv.
documentati dai titoli consegnati in pagamento e dalle CP_8 quietanze liberatorie.
A fronte di tali allegazioni, la parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta ha affermato per un verso l'insussistenza del danno, perché i danni che il è stato condannato a risarcire non erano Parte_1 coperti dalla polizza globale fabbricati e per altro verso la carenza di interesse ad agire nei confronti del difensore, poiché il avrebbe Parte_1 potuto proporre domanda autonoma di garanzia, per essere tenuto indenne da Controparte_6
A riguardo, parte attrice nelle memorie istruttorie ha ulteriormente allegato che l'avv. mai aveva informato il della possibilità di CP_2 Parte_1 promuovere autonoma azione di rivalsa nei confronti della compagnia assicuratrice, violando in tal modo il proprio obbligo di informazione nei
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confronti del cliente e prospettando invece in una relazione consegnata al la sussistenza dei presupposti per ricorrere in Cassazione Parte_1 avverso la sentenza di appello;
ancora che, in mancanza di una tempestiva e completa informazione da parte del proprio difensore, era decorso il termine di prescrizione per la proposizione dell'azione di rivalsa e/o manleva nei confronti della compagnia, sussistendo dunque l'interesse ad agire per il risarcimento del danno da responsabilità professionale.
Ebbene, nella specie, in disparte ogni considerazione sul contenuto e la paternità della relazione sulla prestazione professionale “Relazione Avv.
Sento” prodotta da parte attrice e disconosciuta nel contenuto e nella firma dal professionista, alcuna prova ha fornito il professionista convenuto di aver informato il proprio cliente all'esito del giudizio di appello sulla possibilità di proporre domanda autonoma di rivalsa nel rispetto dei termini di prescrizione, e della necessità di compiere atti interruttivi per non perdere il diritto alla domanda di garanzia.
Ne consegue, dunque, che – tenuto conto che l'azione autonoma di garanzia
è ormai perenta – non può ritenersi il carente di interesse ad Parte_1 agire per ottenere il ristoro del danno arrecato dall'inadempimento del procuratore.
Ciò posto, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Ciò, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013).
Ed invero, come già più volte statuito dalla Suprema Corte, in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (ex multis Cass.
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n.22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n.
9917/2010).
Ora, è appena il caso di sottolineare che la relativa indagine deve svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta dal momento che il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista (tra le tante, cfr Cass. n. 16846/05, Cass. n. 12354/09).
Pertanto, il giudizio prognostico, che il giudice del merito deve compiere, non può che consistere in una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al cliente.
Ebbene, il Tribunale ritiene, alla luce della documentazione prodotta dall'attore che in caso di tempestiva riproposizione della domanda di garanzia, la stessa avrebbe avuto, con molta probabilità, un parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.
A mente delle condizioni di assicurazione prodotte da entrambe le parti, è indubbio che per l'evento dannoso oggetto di causa (danni da allagamento arrecati al conduttore di un locale commerciale dalla rottura di una tubatura da parte di operai inviati dal ) era sussistente la copertura Parte_1 assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, sezione B art 28 (“La
Società si obbliga, entro i limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente Parte_4 responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti alla qualifica di proprietario del fabbricato e/o di conduttore delle parti comuni (per questa garanzia l'assicurazione opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 150,00). (…) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso di Parte_4 persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato cui si riferisce la copertura assicurativa;
sono comunque escluse le responsabilità derivanti al committente ai sensi del
Decreto Legislativo n. 494/96”).
Nella specie, pur volendo riconoscere a carico degli operai inviati dal un comportamento colposo, tale circostanza non esclude la Parte_1 copertura assicurativa, la quale sussiste anche per il fatto doloso di persone delle quali debba rispondere l'assicurato.
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Pertanto, i danni accertati nella sentenza di appello 2149/2017 relativi alla controsoffittatura e pareti per € 839,17 oltre iva e i danni alle attrezzature equitativamente determinati in € 700,00 erano indubbiamente coperti dalla polizza RCT.
Al contrario, non possono ritenersi coperti dalla polizza assicurativa fabbricati i danni da lucro cessante arrecati al conduttore a causa dell'interruzione dell'attività. Sempre a mente delle condizioni di polizza, infatti, ai sensi dell'art 29 n. 7 sono esclusi dalla copertura i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Né a riguardo avrebbe potuto invocarsi l'art 11 sezione incendio delle CGC il quale si riferisce alla copertura non del danno subito dal conduttore dei locali ma dei danni subiti dai proprietari per il mancato godimento dell'appartamento abitato durante il tempo necessario al ripristino ovvero i danni subiti dal proprietario dell'appartamento locato a terzi per il mancato pagamento del canone di locazione durante il periodo necessario al ripristino
(“i danni derivanti dalla perdita della pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino”).
Pertanto, la suddetta voce di danno non avrebbe potuto essere oggetto della domanda di garanzia per cui alcun nesso di causalità è ravvisabile con l'operato del professionista.
A riguardo, occorre ancora evidenziare che a pag. 37 delle condizioni generali di contratto è previsto “Relativamente alla Sezione B: per i danni da spargimento di acqua a cose trovantesi in locali adibiti ad attività artigiane o commerciali si applica uno scoperto del 10% con il minimo di
Euro 150,00 con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di Euro
50.000,00”.
In definitiva, ritiene il Tribunale che applicato lo scoperto del 10% la domanda di manleva sarebbe stata accolta in relazione a € 755,26 oltre IVA ed € 630,00.
Indubbiamente, il più che probabile accoglimento della domanda di garanzia avrebbe comportato che il sarebbe stato tenuto indenne da tutto Parte_1 quanto costretto a pagare per capitale interessi e spese nei confronti dell'attore vittorioso, cosicché l'avv. va condannato a risarcire il CP_2
Condominio anche per le spese di lite del doppio grado di giudizio, che quest'ultimo ha corrisposto al difensore dell'attore vittorioso del giudizio concluso con sentenza n. 2149 del 04.09.2017, nonché alle spese di CTU.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di euro € 755,26 oltre IVA ed € 630,00, € 300,00 per spese di
CTU ed € 4550,00 per le spese di lite corrisposte all'avv. CP_8
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Passando all'esame della domanda di manleva formulata dall'avv. CP_2
, è fondata e merita accoglimento.
[...]
È incontestata la conclusione del contratto di assicurazione per la copertura del rischio derivante dall'attività professionale tra l'odierno convenuto e la società in data 09.11.2021, come da polizza n. Controparte_3
ICNF000001.080906, versata in atti nonché il pagamento del premio.
Ed invero, appare destituita di fondamento l'eccezione di l'inoperatività della copertura assicurativa o di perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art 1892 c.c. (dichiarazioni inesatte dell'assicurato, qualora siano rilevanti ai fini della conclusione del contratto), per non aver dichiarato al momento della sottoscrizione della polizza, la circostanza che dall'esito della sentenza sopra citata potesse scaturire una richiesta risarcitoria del danno.
Parte convenuta ha dimostrato di aver effettuato in data 18.2.2022 tempestiva comunicazione alla compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento inoltrata a mezzo pec in data 14.2.2022 dall'avv. Paiotta. Ebbene, l'art 16 delle CGA prevede che “L'assicurazione vale per le
Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente o all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, anche se riferite a attività professionale svolta prima della data di decorrenza della presente
Polizza di Assicurazione o della prima Polizza di Assicurazione stipulata in continuità senza limite temporale” mentre sono escluse le Richieste di Risarcimento collegate a Circostanze Note Manifeste, vale a dire “qualsiasi atto o fatto che sia stato oggetto di una comunicazione in forma scritta e con data verificabile, indirizzata all' o del quale l' sia Parte_4 Parte_4 venuto a conoscenza prima della data di decorrenza della presente Polizza di Assicurazione (…) e che possa essere collegato a una successiva richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato”.
Orbene, nel caso di specie, pur essendo l'assicurato certamente a conoscenza della sentenza di appello n. 2149/2017 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di manleva e dunque dell'errore commesso, tuttavia non risulta dimostrato che al momento della conclusione del contratto di assicurazione professionale, avesse la consapevolezza anche della successiva prescrizione del diritto alla manleva, circostanza quest'ultima che indubbiamente avrebbe dovuto indurre l'assicurato a considerare la situazione come circostanza suscettibile di richiesta di risarcimento e quindi da denunciare alla Compagnia assicurativa in sede di stipula della polizza.
Quanto all'eccezione sollevata dalla terza chiamata avente ad oggetto il mancato rimborso delle spese legali sostenute per resistere in giudizio per la violazione del patto di gestione della lite, si osserva quanto segue.
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Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato sono appunto quelle anticipate dall'assicurato stesso per contrastare in giudizio la pretesa del terzo danneggiato e non vanno confuse con quelle che l'assicurato soccombente, e per esso il suo assicuratore, è tenuto a rimborsare al danneggiato vittorioso quale accessorio dell'obbligazione risarcitoria (cfr.
Cass. Civ., n. 4810/1981 e 13088/1995). La ratio della previsione dettata dall'art. 1917 co. III c.c. è invero da rinvenire nel fatto che, nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione di un giudizio da parte di chi a torto o a ragione assume di aver subito un danno, si svolge anche nell'interesse dell'assicuratore all'obiettivo accertamento dell'esistenza o meno del proprio obbligo indennitario. Ne consegue che, anche nel caso in cui venga accertato che nessun danno deve essere riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione risarcitoria, l'assicuratore sarà lo stesso tenuto a sopportare le spese affrontate dall'assicurato per resistere a quella pretesa entro i limiti stabiliti dall'art. 1917 co. III c.c. (c.f.r. in termini Cass. Civ., n.
19176/14, 5300/08 e n. 2221/1977).
Nel caso di specie, la terza chiamata ha dedotto che secondo le condizioni generali di contratto la Società non riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati. Parte_4
Tuttavia, come di recente affermato dalla suprema corte (sentenza n. 21220 del 2022; in termini, Trib. Napoli, sez. XI, 13/05/2014, n. 7080; Tribunale di
Napoli, sez. IV, 19/06/2023 n. 6291), una clausola negoziale dal siffatto contenuto - con cui viene stabilito che l'impresa di assicurazione non riconosce all'assicurato le spese per i legali che non siano da essa stessa designati – deve considerarsi nulla per contrarietà al disposto dell'art. 1917 co. III c.c. che non può essere convenzionalmente derogato se non in senso più favorevole all'assicurato. Come efficacemente osservato dalla più recente giurisprudenza di merito, “l'art. 1932 co. I c.c. annoveri l'art. 1917 co. III c.c. tra le norme codicistiche in tema di contratto di assicurazione che non possono essere derogate dall'autonomia privata se non in senso più favorevole al danneggiato stabilendo, al comma successivo, il principio per cui quelle clausole che operano delle deroghe al Codice Civile in senso meno favorevole all'assicurato "sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge". Giova a questo punto evidenziare come l'art. 1917 co. III c.c. ponga in ogni caso a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato senza in alcun modo distinguere l'ipotesi in cui l'assicurato venga difeso da un proprio avvocato di fiducia da quella in cui affidi, invece, la gestione della lite alla sua impresa di assicurazione, e venga difeso da un legale designato da detta società, per stabilire che nel primo caso non opera il criterio del rimborso delle spese di resistenza il quale è pertanto destinato
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ad avere vigenza in entrambe le ipotesi. É d'altro canto noto che il diritto di difesa risulta costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. per cui all'assicurato, una volta convenuto in giudizio dal danneggiato, non può essere sottratta la facoltà di farsi assistere da un difensore di sua fiducia a maggior ragione se, come nella fattispecie in esame, egli intenda agire contro la propria compagnia chiedendone la condanna al pagamento diretto ex art. 1917 co. II c.c. di quanto dovuto al danneggiato, o far valere il proprio diritto ad essere mallevato dall'assicuratore per l'ipotesi di soccombenza, né può essere convenzionalmente riservato al contraente della polizza un trattamento deteriore per essersi determinato in tal senso.
E' infine da osservare come il patto di gestione di lite non preveda un obbligo incondizionato della compagnia assicuratrice di apprestare la tutela legale dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale, ma le conferisce la semplice facoltà, in relazione alla valutazione discrezionale del proprio interesse nel caso concreto, di assumere o meno la gestione delle vertenze in nome dell'assicurato vagliando l'opportunità di resistere alla domanda del danneggiato. È, pertanto, palese che l'esistenza di un patto contrattuale di gestione lite, sempre alla luce della tutela costituzionale offerta al diritto di difesa, non può precludere all'assicurato la possibilità di rivolgersi autonomamente ad un difensore per la tutela delle proprie ragioni nei confronti del terzo danneggiato (cfr. Tribunale di
Napoli, sez. IV, 19/06/2023 n. 6291)”.
Ne consegue, pertanto, che è tenuta a tenere indenne la propria CP_3 assicurata anche dalle spese legali sostenute per resistere alla domanda attorea.
In virtù della operante copertura assicurativa, la terza chiamata è tenuta a rimborsare all'avv. gli importi sopra liquidati che quest'ultimo deve CP_2 versare all'attore in virtù della presente sentenza, oltre alle spese processuali da esso convenuto sostenute come di seguito liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55 e successive modifiche, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività esercitata, discostandosi dai valori medi per la fase istruttoria non particolarmente complessa.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 6867 R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'avv. al CP_2 pagamento nei confronti del in Parte_1 persona dell'amministratore p.t. dell'importo di € 6401,41 oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
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2) Condanna avv. al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 dell'avv. Ciro Scognamiglio, difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro
4.237,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali del 15%;
3) Condanna Controparte_3
- GIÀ a rimborsare
[...] Controparte_4 all'avv. le somme di cui ai precedenti capi 1) e 2); CP_2
4) Condanna Controparte_3
- GIÀ al pagamento delle
[...] Controparte_4 spese di lite in favore di che si liquidano in euro 237,00 per spese vive ed euro 4.237,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali del 15% con attribuzione all'avv. Pasquale Spina dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 25.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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