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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 945/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Persona_1 entrambi con l'avv. FABIOLA CEOLIN ricorrenti
e con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti: “
1. la SI.ra , tenuto conto della prevalente permanenza Pt_1 Per del minore presso il padre verserà un contributo mensile pari a € 250,00 soggetto a rivalutazione Per ISTAT a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al SI.
2. tutti i benefici fiscali e le provvidenze previste per il Per_1 Per figlio sono da considerarsi interamente a favore del SI. in particolare l'assegno unico, Per_1 come parimenti le detrazioni e/o deduzioni fiscali e previdenziali anche ai fini Irpef;
3. il minore potrà trascorrere con la madre – SI.ra due pomeriggi settimanali dalle h.15,00 alle h.19,00 Pt_1
e un sabato e/o una domenica alternati con il medesimo orario senza pernotto;
4. rimangono invariate tutte le altre condizioni precedentemente concordate da intendersi integralmente riportate come confermate con decreto pubblicato in data 19.12.2022 nella causa R.G. 5085/2022 Vol. Giur. Del Tribunale di Venezia”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO Per rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio (il
05/04/2013), ad oggi minorenne;
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che parti ricorrenti hanno raggiungo un accordo nel procedimento avanti al Tribunale di Venezia avente RG 5085/2022 v.g. per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, definito con decreto n. 1567/2022 dep. il 19/12/2022; che, successivamente, la SI.ra ha cambiato attività lavorativa, trasferendosi in altra città – Pt_1 dapprima CO (VE) e poi a Mestre (VE); che, a fronte delle mutate circostanze di fatto, i ricorrenti chiedono ora la parziale modifica delle condizioni di cui al suddetto decreto, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M., in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 15/05/2025, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
a modifica in parte qua del decreto n. 1567/2022 (dep. il 19/12/2022) reso inter partes da questo
Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 24/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone: Per
1. la SI.ra , tenuto conto della prevalente permanenza del minore presso il padre, verserà Pt_1 un contributo mensile pari a € 250,00 soggetto a rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento Per ordinario del figlio minore somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al SI. Per_1
Per
2. tutti i benefici fiscali e le provvidenze previste per il figlio sono da considerarsi interamente a favore del SI. in particolare l'assegno unico, come parimenti le detrazioni e/o deduzioni Per_1 fiscali e previdenziali anche ai fini Irpef;
3. il minore potrà trascorrere con la madre – SI.ra due pomeriggi settimanali dalle h.15,00 Pt_1 alle h.19,00 e un sabato e/o una domenica alternati con il medesimo orario senza pernotto;
4. rimangono invariate tutte le altre condizioni precedentemente concordate da intendersi integralmente riportate come confermate con decreto pubblicato in data 19.12.2022 nella causa R.G. 5085/2022
Vol. Giur. Del Tribunale di Venezia. Nulla per le spese di lite.
Così deciso il 19/6/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Persona_1 entrambi con l'avv. FABIOLA CEOLIN ricorrenti
e con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti: “
1. la SI.ra , tenuto conto della prevalente permanenza Pt_1 Per del minore presso il padre verserà un contributo mensile pari a € 250,00 soggetto a rivalutazione Per ISTAT a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al SI.
2. tutti i benefici fiscali e le provvidenze previste per il Per_1 Per figlio sono da considerarsi interamente a favore del SI. in particolare l'assegno unico, Per_1 come parimenti le detrazioni e/o deduzioni fiscali e previdenziali anche ai fini Irpef;
3. il minore potrà trascorrere con la madre – SI.ra due pomeriggi settimanali dalle h.15,00 alle h.19,00 Pt_1
e un sabato e/o una domenica alternati con il medesimo orario senza pernotto;
4. rimangono invariate tutte le altre condizioni precedentemente concordate da intendersi integralmente riportate come confermate con decreto pubblicato in data 19.12.2022 nella causa R.G. 5085/2022 Vol. Giur. Del Tribunale di Venezia”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO Per rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio (il
05/04/2013), ad oggi minorenne;
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che parti ricorrenti hanno raggiungo un accordo nel procedimento avanti al Tribunale di Venezia avente RG 5085/2022 v.g. per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, definito con decreto n. 1567/2022 dep. il 19/12/2022; che, successivamente, la SI.ra ha cambiato attività lavorativa, trasferendosi in altra città – Pt_1 dapprima CO (VE) e poi a Mestre (VE); che, a fronte delle mutate circostanze di fatto, i ricorrenti chiedono ora la parziale modifica delle condizioni di cui al suddetto decreto, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M., in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 15/05/2025, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
a modifica in parte qua del decreto n. 1567/2022 (dep. il 19/12/2022) reso inter partes da questo
Tribunale, provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 24/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone: Per
1. la SI.ra , tenuto conto della prevalente permanenza del minore presso il padre, verserà Pt_1 un contributo mensile pari a € 250,00 soggetto a rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento Per ordinario del figlio minore somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al SI. Per_1
Per
2. tutti i benefici fiscali e le provvidenze previste per il figlio sono da considerarsi interamente a favore del SI. in particolare l'assegno unico, come parimenti le detrazioni e/o deduzioni Per_1 fiscali e previdenziali anche ai fini Irpef;
3. il minore potrà trascorrere con la madre – SI.ra due pomeriggi settimanali dalle h.15,00 Pt_1 alle h.19,00 e un sabato e/o una domenica alternati con il medesimo orario senza pernotto;
4. rimangono invariate tutte le altre condizioni precedentemente concordate da intendersi integralmente riportate come confermate con decreto pubblicato in data 19.12.2022 nella causa R.G. 5085/2022
Vol. Giur. Del Tribunale di Venezia. Nulla per le spese di lite.
Così deciso il 19/6/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison