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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3730/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonella Ioffredi Presidente
Dott. Giacomo Cicciò Giudice
Dott. Enrico Vernizzi Giudice relatore sul reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. proposto da Parte_1
nell'interesse di avverso l'ordinanza resa in data 10 dicembre
[...] Controparte_1
2024 nell'ambito della procedura R.G.Es 907/2024 promossa con ricorso ex art 615 comma I c.p.c. da Parte_2
a scioglimento della riserva assunta ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza Parte_1
con cui, in data 10 dicembre 2024, il GE , in esito a ricorso ex art 615 c.p.c. di
[...]
debitore esecutato, ha disposto la sospensione ex art 624 c.p.c. della Pt_2
procedura esecutiva R.G. Es 907/2024, avviata dalla reclamante, quale cessionaria di
, sulla base del decreto n. 281/2024 (R.G. 562/2024) con cui il CP_2
Tribunale di Parma, in data 11 marzo 2024 ha ingiunto all'odierno reclamato di pagare senza dilazioni la somma di euro 126.006,04 oltre interessi e spese di procedura sulla base della fideiussione con cui , in data 07/08/2009, ha garantito la Parte_2
restituzione da parte di di finanziamento chirografario Parte_3
dell'importo di euro 500.000,00 concesso in pari data dall'istituto di credito cedente;
ha concluso chiedendo la revoca della reclamata ordinanza;
nella causa così radicata si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse pretese, chiedendone Parte_2
la reiezione e reiterando i motivi di opposizione proposti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( R.G. 1512/2024) e di opposizione ex art 615 c.p.c.
1 2. Nella presente sede, per l'effetto devolutivo riconducibile al procedimento attivato ex art 669 terdecies c.p.c. ( Corte Cost. 17 marzo 1998 n 65) il Giudice è chiamato ad un nuovo esame dell'ammissibilità e della fondatezza delle istanze cautelari proposte nel ricorso introduttivo e nell'atto di reclamo, alla luce delle doglianze ivi formulate. All'esito di tale nuova valutazione ritiene il Collegio che il reclamo proposto meriti accoglimento con conseguente revoca dell'impugnata ordinanza.
3.Preliminarmente deve rilevarsi come i fatti dedotti a supporto dell'opposizione siano, secondo la stessa prospettazione dell'opponente odierno reclamato, anteriori alla formazione del titolo e, pertanto, per giurisprudenza costante, non possano trovare spazio in sede di opposizione all'esecuzione, essendo invece deducibili nel solo giudizio di cognizione, tuttora pendente;
l'utile deducibilità, nell'opposizione esecutiva, di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale (o comunque di fatti utilmente deducibili nel corso del processo in cui il medesimo titolo giudiziale ancora deve divenire definitivo), deve ritenersi preclusa sulla base del principio più volte declinato dalla
Suprema Corte secondo cui nel giudizio di opposizione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale , la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame ( Cass. 2785/2025; Cass. Cass.
4600/2024; Cass. 3277/2015): “In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle
Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” ( Cass. 2785/2025). Ne discende che l'opposizione proposta ex art 615 c.p.c. avverso il decreto provvisoriamente esecutivo n
281/2024 sulla base delle medesime circostanze di fatto anteriori alla formazione del titolo e sulla base dei medesimi motivi di diritto posti alla base dell'opposizione proposta
2 nell'ambito del giudizio introdotto ex art 645 c.p.c., in assenza di vizi comportanti l'ipotetica inesistenza giuridica del titolo esecutivo, deve essere dichiarata inammissibile;
l'opposizione all'esecuzione e, per quanto ora rileva, l'istanza di sospensione, avrebbe potuto utilmente proporsi ex art 615 c.p.c. soltanto articolando ex art 624 c.p.c. gravi motivi successivi alla formazione del titolo e comunque insuscettibili di delibazione nell'ambito del giudizio ex art 645 c.p.c; neppure l'odierno reclamato ha dedotto ( in sede di opposizione e di reclamo) un eventuale difetto di motivazione del titolo esecutivo ( decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, situazione che avrebbe potuto eventualmente giustificare, in applicazione dei principi declinati da Cass.
9479/2023, un differimento da parte del GE della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649
c.p.c.
4. In ogni caso:
4.1 pur nell'ambito della valutazione necessariamente sommaria che ora occupa e fatti salvi i necessari approfondimenti da svolgersi nella fase di merito appare seriamente revocabile in dubbio che chi rilascia fideiussione a garanzia di un'obbligazione assunta da una società ( in cui opera come direttore tecnico e Parte_3
consigliere e di cui è socio, risponda alla nozione di consumatore fornita dall'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”) quale persona fisica che agisce, in un rapporto negoziale, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta, apparendo verosimile che, al momento della stipula del contratto, di contro, agisca per finalità inerenti alla propria attività professionale;
4.2 le doglianze formulate in merito alla pretesa carenza di legittimazione attiva della creditrice risultano prive di fondamento;
la legittimazione della ricorrente ad agire esecutivamente deve ritenersi provata alla luce della complessiva documentazione prodotta in giudizio;
è infatti noto che la parte che agisce in giudizio affermandosi cessionaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina
3 di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( Cass. 24798/2020); la più recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergano delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione ( Cass. ord 20 luglio 2023 n 21821); a tal fine la dichiarazione del cedente che tra i crediti ceduti ad un determinato cessionario rientra anche quello originariamente vantato nei confronti di un determinato debitore, unitamente alla disponibilità in capo al cessionario del titolo esecutivo, costituiscono elementi documentali rilevanti e potenzialmente decisivi (Cass. 10200/2021; Tribunale di
Verona 14 novembre 2020 in www.ilcaso.it). Orbene nella vicenda in esame la resistente, oltre alla documentazione sopra richiamata ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6 giugno 2020 in base al quale è possibile individuare i crediti oggetto di cessione, contratto di cessione ( doc 29) e e dichiarazione da parte di
(doc. 16) riguardo all'intervenuta cessione da parte di quest'ultima CP_2
a dei crediti vantati dall'istituto di credito nei confronti di CP_1
ai fini delle valutazioni sommarie che ora occupano, non Parte_3
sussistono pertanto, allo stato degli atti e sulla base della complessiva documentazione
4 prodotta in giudizio dalla reclamante, elementi idonei a revocare in dubbio che la cessione avvenuta in favore di abbia incluso anche il credito alla CP_1
base dell'opposta esecuzione;
parimenti il complessivo materiale probatorio prodotto in giudizio dalla reclamante induce ad escludere che il credito abbia costituito oggetto di precedente cessione in favore di;
CP_3
4.3 riguardo all'eccepita nullità della fideiussione, deve ribadirsi che, come detto, la valutazione nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione deve ritenersi limitata alla verifica, in termini di sommaria delibazione, della sussistenza di condizioni che consentano di ritenere non più proseguibile l'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, dovendosi rimettere alla fase di merito i necessari approfondimenti.
Tanto premesso, la fideiussione sottoscritta dalla reclamata risulta essere fideiussione specifica e non fideiussione c.d. “omnibus” e la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono tuttavia anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. ( Cass. 21841/2024); non vi è peraltro alcun elemento in atti che consenta di ritenere sussistente il collegamento negoziale tra l'intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, a monte, e il contratto a valle, né la rilevanza delle clausole contenute nella fideiussione, ritenute lesive della concorrenza (Cass., S.U. 41994/2021); in ogni caso l'inserimento di clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole
5 ed eventualmente il risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio provato ( Cass. 26957/2023).
5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
ACCOGLIE il reclamo proposto da Parte_1
nell'interesse di e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa dal GE in Controparte_1
data 10 dicembre 2024 nell'ambito della procedura R.G.Es 907/2024 ;
CONDANNA a rimborsare alla reclamante le spese di lite, che Parte_2
liquida in € 1.800 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
Parma, 26 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Enrico Vernizzi Dott. Antonella Ioffredi
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