Articolo 12 della Legge 28 dicembre 2001, n. 449
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 gennaio 2002
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e' fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 23.000;
b) Marina n. 9.840;
c) Aeronautica n. 11.540.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 15;
b) Marina n. 170;
c) Aeronautica n. 215.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 250;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 100;
d) Carabinieri n. 80.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e' fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:
a) Esercito n. 1.200;
b) Carabinieri n. 107.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in forma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368 , come sostituito dall' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e' fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unita'.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unita'.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e' fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell' articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 , in 12.000 unita'.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , e dell' articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e' fissato, per l'anno finanziano 2002, come segue:
a) Esercito n. 24.000;
b) Marina n. 5.318;
c) Aeronautica n. 2.075.
10. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell' articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 .
12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 , recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
Entrata in vigore il 13 gennaio 2002